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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 01/05/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 531/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 531/2024 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 27.3.2025, vertente tra
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Cinquefrondi, via B. Buozzi, n. 18 (R.C.), C.F._1
presso lo studio dell'Avv. IOPPOLO FEDERICA (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per mandato in calce Email_1
al ricorso;
e nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Cinquefrondi, via B. Buozzi, n. 18 C.F._3
(R.C.), presso lo studio dell'Avv. IOPPOLO FEDERICA (cod. fisc. - C.F._2
pec: , che la rappresenta e difende per mandato in Email_1
calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 24.5.2024,
[...]
e , premesso di aver contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2
civile in Fabbrico (RE), il 13.09.2009 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Fabbrico (RE) al n. 9 – parte I – anno 2009); di aver avuto quattro figli: , nato a Per_1
Cinquefrondi il 16.04.1997, nato a [...] il [...], nata a [...] Per_2 Per_3
l'11.02.2002 e nata a [...] il [...] (tutti maggiorenni); Per_4
tanto premesso, chiedevano con domanda cumulativa, la pronuncia della separazione consensuale e, decorsi i termini di legge, che il Tribunale altresì pronunciasse lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla sentenza di omologa della separazione.
Con sentenza non definitiva pronunciata in data 3/10/2024 (R.G. n. 531/2024), il
Tribunale di Crotone omologava la loro separazione;
seguiva ordinanza emessa in pari data mediante la quale, il Collegio, dopo aver dichiarato la separazione consensuale, disponeva la rimessione della causa sul ruolo, designava per la trattazione della stessa l'odierno giudice estensore e fissava nuova udienza per la prosecuzione del giudizio di divorzio, autorizzando in sostituzione della medesima, il deposito telematico di note in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., entro il 25.3.2025, ore 9.00.
In data 27.02.2025, il difensore delle parti, depositava note scritte congiunte con le quali, queste ultime, dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle medesime condizioni concordate in sede di separazione consensuale, chiedendone la conferma anche in tale sede. Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 13/06/2024, letti gli atti, con ordinanza del 27.3.2025 resa in sostituzione dell'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciato lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni già concordate dai coniugi in sede di separazione consensuale, come cristallizzate nella pubblicata sentenza parziale di separazione (e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte).
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia sentenza di scioglimento del matrimonio tra , nato il Parte_1
22/06/1976 a ROSARNO (RC), cod. fisc. e , nata C.F._1 Parte_2
il 20/05/1979 a IO RO (RC) cod. fisc. (matrimonio C.F._3
celebrato con rito civile in Fabbrico (RE), il 13.09.2009, atto trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Fabbrico (RE) al n. 9 – parte I – anno 2009) ed ordina all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Fabbrico (RE), di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 17 aprile 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 531/2024 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 27.3.2025, vertente tra
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Cinquefrondi, via B. Buozzi, n. 18 (R.C.), C.F._1
presso lo studio dell'Avv. IOPPOLO FEDERICA (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per mandato in calce Email_1
al ricorso;
e nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Cinquefrondi, via B. Buozzi, n. 18 C.F._3
(R.C.), presso lo studio dell'Avv. IOPPOLO FEDERICA (cod. fisc. - C.F._2
pec: , che la rappresenta e difende per mandato in Email_1
calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 24.5.2024,
[...]
e , premesso di aver contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2
civile in Fabbrico (RE), il 13.09.2009 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Fabbrico (RE) al n. 9 – parte I – anno 2009); di aver avuto quattro figli: , nato a Per_1
Cinquefrondi il 16.04.1997, nato a [...] il [...], nata a [...] Per_2 Per_3
l'11.02.2002 e nata a [...] il [...] (tutti maggiorenni); Per_4
tanto premesso, chiedevano con domanda cumulativa, la pronuncia della separazione consensuale e, decorsi i termini di legge, che il Tribunale altresì pronunciasse lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla sentenza di omologa della separazione.
Con sentenza non definitiva pronunciata in data 3/10/2024 (R.G. n. 531/2024), il
Tribunale di Crotone omologava la loro separazione;
seguiva ordinanza emessa in pari data mediante la quale, il Collegio, dopo aver dichiarato la separazione consensuale, disponeva la rimessione della causa sul ruolo, designava per la trattazione della stessa l'odierno giudice estensore e fissava nuova udienza per la prosecuzione del giudizio di divorzio, autorizzando in sostituzione della medesima, il deposito telematico di note in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., entro il 25.3.2025, ore 9.00.
In data 27.02.2025, il difensore delle parti, depositava note scritte congiunte con le quali, queste ultime, dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle medesime condizioni concordate in sede di separazione consensuale, chiedendone la conferma anche in tale sede. Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 13/06/2024, letti gli atti, con ordinanza del 27.3.2025 resa in sostituzione dell'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciato lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni già concordate dai coniugi in sede di separazione consensuale, come cristallizzate nella pubblicata sentenza parziale di separazione (e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte).
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia sentenza di scioglimento del matrimonio tra , nato il Parte_1
22/06/1976 a ROSARNO (RC), cod. fisc. e , nata C.F._1 Parte_2
il 20/05/1979 a IO RO (RC) cod. fisc. (matrimonio C.F._3
celebrato con rito civile in Fabbrico (RE), il 13.09.2009, atto trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Fabbrico (RE) al n. 9 – parte I – anno 2009) ed ordina all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Fabbrico (RE), di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 17 aprile 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Angiuli