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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 864/2025 avente ad oggetto: retribuzione ha pronunciato, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, c.f. , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
20.09.1961, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dagli avv.ti Dino VI e AN GA , presso il cui studio in Mestre, alla via Mestrina n. 77, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla memoria difensiva, dall'avv. Valeria Fabbrani, presso il cui studio in Venezia,
San Marco 4179, elettivamente domicilia
RESISTENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_2 sede in Trezzano sul Naviglio (MI), alla via Leonardo Da Vinci n. 97
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine di 30 giorni per il deposito di
1 provvedimento all'esito della scadenza del termine per le parti per depositare note di trattazione scritta del 9.12.2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le uniche parti costituite in giudizio hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 24.04.2025, ha agito in giudizio Parte_1 per il pagamento di differenze retributive nei confronti d ella CP_2
e della CP_3
Più specificamente, a sostegno della domanda ha dedotto: di aver lavorato alle dipendenze della esercente attività nel CP_2 settore delle pulizie industriali, in particolare nell'ambito dell'appalto stipulato tra tale società e la presso i cantieri navali di EL CP_3
e ; che era assunto l'1.03.2023 in concomitanza con Controparte_4
l'inizio dell'appalto, transitando dal precedente appalto che la CP_3 aveva stipulato con la cooperativa sociale er la quale CP_5 lavorava in precedenza dal 2007; di aver lavorato come addetto alle pulizie inquadrato nel 3° livello del CCNL, dal lunedì al venerdì, alternandosi presso i siti di EL e , dalle 7,30 CP_3 Parte_2 alle 12,50 e dalle 12,50 alle 16,00 dal lunedì al giovedì e il venerdì dalle
8,30 alle 12,20 e dalle 12,50 alle 15,00, sino al 12.02.2025, data in cui era licenziato senza preavviso per il venir meno dell'appalto tra CP_2
e . CP_3
Ciò posto, ha dedotto di non aver ricevuto le retribuzioni dovute da gennaio 2025 alla cessazione del rapporto, incluso il TFR e l'indennità di mancato preavviso, per il complessivo importo di € 9.043,30, come da conteggio analitico elaborato e che, stante l'inadempimento della società datrice di lavoro, ricorrono i presupposti per la responsabilità solidale della committente ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/03, CP_3
o in subordine ex art. 1676 c.c.
In conseguenza di ciò ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1 – Previa ogni occorrenda declaratoria, condannarsi le
2 società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a corrispondere al ricorrente, per i titoli in premesse, in solido tra loro o disgiuntamente, l'importo di € 9.043,30, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustiz ia, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.
2 - Spese rifuse, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano anticipatari. Quanto alla determinazione delle spese legali, se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30%”.
Costituitasi in giudizio, la ha eccepito l'infondatezza della CP_3 domanda, evidenziando che, pur sussistendo il contratto di appalto con la è onere del ricorrente provare di aver svolto l'attività CP_2 lavorativa presso i cantieri della società committente, circostanza non dimostrabile sulla base della documentazione prodotta e che la società non può conoscere, non avendo rapporto diretto con i lavoratori nell'ambito dell'appalto; inoltre, ha contestato i calcoli operati dalla società. In ogni caso, ha chiesto, spiegando apposita domanda riconvenzionale, di essere tenuta indenne dalla in caso di CP_2 eventuale condanna a corrispondere somme di denaro al lavoratore.
In conseguenza di ciò ha formulato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: stante la domanda riconvenzionale di regresso formulata da , si chiede, ai sensi dell'articolo 418 cpc, che, a modifica del CP_3 decreto 23 maggio 2025, il Giudice del Lavoro pronunci nuovo decreto per la fissazione dell'udienza; nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande svolte da parte ricorrente in quanto infondate in fatto
e diritto;
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, limitarsi la condanna di alle so mme che controparte avrà effettivamente CP_3 provato come dovute;
nel merito, in via riconvenzionale condizionata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie nei confronti di , si chiede la condanna di CP_3 CP_2
a tenere indenne l'odierna resistente, in via di regresso, di tutte le somme che sarà chiamata versare al ricorrente ex articolo 29 Dlgs
276/03”.
3 Alla prima udienza del 30.09.2025, constatata la regolarità e tempestività della notifica del ricorso alla che non si CP_2 costituiva in giudizio, ne era dichiarata la contumacia ed era respinta la richiesta di autorizzazione alla notifica della domanda riconvenzionale
a tale società da parte della CP_3
LA DECISIONE
1. Preliminarmente va confermata l'ordinanza del 30.09.2025 con la quale è stata respinta la richiesta della di autorizzazione alla CP_3 notifica della domanda riconvenzionale da parte di quest'ultima alla
CP_2
Si tratta, infatti, di una domanda che trae origine dal contratto di appalto tra le due società, che , pur venendo in rilievo nel caso di specie in considerazione della attivazione da parte del ricorrente del regime della responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276/03 ed ex art. 1676
c.c., costituisce comunque un rapporto distinto da quello oggetto di causa che si basa su un contratto di appalto la cui cognizione esula, se non limitatamente ai profili relativi alla invocata responsabilità solidale, dalla competenza funzionale di questa EZ;
e ciò anche per esigenze di economia processuale, onde evitare l'allungamento dei tempi del presente giudizio. Tale soluzione, del resto, non preclude la possibilità per la società committente di agire, in caso di condanna, nei confronti della società appaltatrice con separato giudizio .
2.1 Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
In primo luogo, deve osservarsi che ai sensi dell'art. 2094 c.c., “è prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando la propria opera manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. Gli indici rilevatori della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sono dunque la presenza di un orario di lavoro,
l'esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il pagamento di una retribuzione a scadenza fissa, l'inserime nto stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale.
4 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14434/15, ha affermato il seguente principio: “La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prest azione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità…” (cfr. in questi termini anche la più recente Cass. n. 1555/2020).
2.2 Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che il ricorrente ha fornito la prova della sussistenza del rapporto di lavoro , depositando: contratto di lavoro stipulato con la (cfr. all. CP_2
2 della produzione di parte ricorrente), lettera di licenziamento (cfr. all.
6 della produzione di parte ricorrente), fogli presenza relativi al periodo a cui si riferiscono le r ivendicazioni economiche oggetto di causa, ossia dall'1.01.2025 al 12.02.2025 (cfr. all. 5 della produzione di parte ricorrente) e buste paga dei mesi di marzo 2023 (cfr. all. 4 della produzione di parte ricorrente) e dicembre 2024 (cfr. all. 10 allegato alla nota di deposito di parte ricorrente dell'1.10.2025).
In particolare, lo svolgimento del rapporto di lavoro per il periodo in considerazione e per l'orario indicato in ricorso trova conferma nel contratto stipulato con la nella lettera di licenziamento CP_2 del 12.02.2025 proveniente da quest'ultima e nei fogli presenza redatti su carta intestata della che recano l'indicazione del CP_2 nominativo del lavoratore, dell'orario di lavoro osservato e del cantiere presso il quale ha svolto l'attività lavorativa.
2.3 Ciò posto, deve ritenersi dimostrata la sussistenza de l rapporto di lavoro nel termine prospettato in ricorso, anche in ordine all'orario di lavoro svolto, con conseguente diritto alle differenze retributive pretese con il ricorso.
Per quanto concerne più specificamente queste ultime, il ricorrente ha elaborato un conteggio analitico che, per un verso, tiene conto del
CCNL di riferimento Pulizia Industria e Multiservizi e, per altro verso,
5 risulta elaborato sulla scorta delle buste paga prodotte in atti (marzo
2023 e dicembre 2024) e in particolare di quella di dicembre 2024, dalla quale è tratto il dato della retribuzione mensile, sulla cui base è poi elaborato il calcolo per il periodo di lavoro di gennaio 2025 e febbraio
2025 (per quest'ultimo solo 12 giorni considerato l'intervenuto licenziamento); sempre sulla base delle buste paga pregresse sono poi calcolate le voci relative alle ferie e ai ROL, ripresi appunto da queste ultime;
mentre i ratei di 13^ e 14^ mensilità e il TFR risultano calcolati facendo riferimento alla base di calcolo sulla quale sono parametrate tali voci. Quanto all'indennità da mancato preavviso, essa è stata calcolata in misura pari a 15 giorni in conformità a quanto previsto dall'art. 57 del CCNL (all. 9 della produzione di parte ricorrente).
Per quanto concerne l'applicabilità del CCNL invocato dal ricorrente, com'è noto è possibile utilizzare il contratto collettivo di settore al fine di individuare i minimi della retribuzione in conformità all'art. 36 della
Costituzione. Così, tra l'altro, Corte di Cassazione, Sez. Lav., sent.
27138/13: “In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art.
36 Cost., il giudice, anche se il datore di lavoro non aderisca ad alcuna delle organizzazioni sindacali che lo hanno sottoscritto, può assumere a parametro il contratto collettivo di settore, c on riferimento limitato ai soli titoli previsti dal CCNL che integrano il concetto di giusta retribuzione, costituita dai minimi retributivi stabiliti per ciascuna qualifica dalla contrattazione collettiva, e con esclusione dei compensi aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima.
Ne consegue che per la determinazione del corrispettivo dell'attività lavorativa in regime di subordinazione di un medico di casa di cura privata va escluso il compenso di pronta reperibilità, in quanto v oce retributiva tipicamente contrattuale”. Ne consegue, quindi,
l'applicabilità del C.C.N.L. innanzi richiamato che, peraltro, nel caso di specie risulta specificamente richiamato nel contratto di lavoro stipulato dal ricorrente e nelle buste paga .
2.4 Alla luce di ciò, il credito azionato deve ritenersi provato. Sul punto, infatti, deve osservarsi che, come affermato dalla Corte di
6 Cassazione con la storica sentenza del 30 ottobre 2001 n. 13533, il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
una volta assolto tale onere probatorio e di allegazione sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Una soluzione quest'ultima che risponde, come precisa la Suprema Corte, a palesi esigenze di ordine pratico e di rispetto del criterio della c.d. vicinanza della prova: il creditore che deduce di non essere stato pagato avrà, infatti, serie d ifficoltà ad individuare, come oggetto di prova, fatti positivi idonei a dimostrare tale fatto negativo;
al contrario, la prova dell'adempimento, ove sia avvenuto, sarà estremamente agevole per il debitore, che di regola sarà in possesso di documentazione relativa al pagamento effettuato.
Si tratta, quindi, di un principio che risponde all'esigenza di non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore a reagire all'inadempimento, senza peraltro penalizzare il diritto di difesa del debitore adempiente, e che al contem po fa applicazione del fondamentale principio di riferibilità o di vicinanza della prova, ponendo l'onere della prova a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento, e che, quindi, come tale, è in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore e risulta, quindi, maggiormente in grado di fornire la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall'adempimento.
Il principio è stato confermato anche in una serie di successive pronunce della Corte di Cassazione (n. 826/15, 15659/11, n. 936/10,
n. 9351/07, n. 1743/07, 17626/02).
Applicando tale principio al caso di specie, deve osservarsi che il ricorrente ha, come fin qui evidenziato, provato il titolo, ossia il rapporto lavorativo con la e la sussistenza del credito CP_2 azionato, e ha dedotto l'inadempimento, consistente, in particolare nel mancato pagamento della complessiva somma , di € 9.043,30, di cui €
7 2.990,72 a titolo di TFR ed € 2.863,13 a titolo di ferie, ROL non goduti e indennità da mancato preavviso.
Gli importi pretesi, inoltre, risultano congrui, tenuto conto delle mansioni svolte, delle giornate lavorative, del numero di ore lavorative effettuate, del contratto di lavoro e del CCNL applicabile, anche alla luce della documentazione prodotta.
Ne consegue, quindi, che, poiché è stata fornita la prova dello svolgimento del rapporto di lavoro come indicato in ricorso, e poiché non sussistono elementi che inficino la validità del conteggio analitico elaborato dai ricorrenti, gravava sulla resistente l'onere CP_2 di fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 comma 2 c.c. della estinzione dell'obbligazione di pagamento, cioè di aver corrisposto al prestatore di lavoro gli emolumenti richiesti e dovuti;
tale onere probatorio, invece, non è stato assolto, essendo la società rimasta contumace .
3.1 Per quanto concerne poi la sussistenza dei presupposti per la responsabilità solidale della quale committente ai sensi CP_3 dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 e in subordine ex art. 1676 c.c., deve osservarsi che, com'è noto, l'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 - come modificato dall'art. 1, comma 911 della legge n. 296/2006, rubricato “Disciplina il regime di tutela della complessiva posizione giuridica dei lavoratori impiegati in appalti di opere o di servizi ed è stato oggetto di numerosi interventi legislativi”, prevede che: “In caso di appalto di opere o di servizi il committent e imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”.
Quanto alla ratio di tale disciplina, essa è duplice, e va individuata, da un lato, nell'esigenza di “incentivare un utilizzo più virtuoso del contratto di appalto, inducendo il committente a selezionare imprenditori affidabili e a controllarne successivamente l'operato per tutta la durata del rapporto contrattuale. (I diversi interventi di modifica sull'area dei debiti garantiti e sulla fisionomia della solidarietà sono stati
8 principalmente dettati dalla constatazione della difficoltà del committente di controllare e sanzionare alcuni inadempimenti dell'appaltatore agli obblighi tipici del datore di lavoro)” (Cass., sent. n.
31768 del 7.12.2018).
Dall'altro lato, come affermato dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 254 del 2017, la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale.
Il principio della responsabilità solidale ha trovato riconoscimento anche a livello europeo e in particolare:
a) nella risoluzione del 26.03.2009 del Parlamento europeo di elogio nei confronti degli Stati membri che hanno dato “una risposta ai problemi legati agli obblighi dei subappaltatori in qualità di datori di lavoro attraverso la definizione di meccanismi nazionali di responsabilità”;
b) nella sentenza 12.10.2004, C-60/2003 riconosce la compatibilità dei principi di solidarietà negli appalti con il diritto europeo ... “in quanto funzionale a consentire una protezione volta a prevenire la riduzione del costo del lavoro al di sotto del livello minimo che deve essere garantito”.
Relativamente agli effetti di tale norma, sempre Cass. sent. n.
31768/2018: “... prima della riforma del mercato del lavoro (ossia con la legge n. 92 del 2012 che ha previsto il litisconsorzio necessario tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori nonché modificato il complesso meccanismo per eccepire il beneficio di e scussione già introdotto dalla legge n. 35 del 2012), l'obbligazione del committente previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur avendo carattere accessorio, è solidale con quella del debitore principale e pertanto - in mancanza di previsione legale o negoziale del beneficium excussionis - non può essere considerata né sussidiaria né eventuale” ... “L'art. 29 ... non prevedeva, sino alle novelle legislative del 2012, un regime di sussidiarietà, delineando dunque una obbligazione solidale in senso stretto, con conseguente irrilevanza di un litisconsorzio necessario tra
9 debitore principale (datore di lavoro -appaltatore) e condebitore
(committente)”.
Per quanto concerne l'onere della prova che grava sul lavoratore, come affermato dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 834 del
15.01.2019, “Il principio della responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore, sancita dall'art. 29, comma 2, del d.lgs.
n. 276 del 2003, che garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalt o cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative, esonera il lavoratore dall'onere di provare l'entità dei debiti gravanti su ciascuna società appaltatrice convenuta in giudizio quale coobbligata”. Occorre però pur sempre che si tratti di crediti relativi all'appalto nel quale ha prestato la propria attività lavorativa e su questo aspetto è onere del lavoratore fornire la prova.
3.2 Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che non
è contestata la sussistenza del contratto di appalto tra la CP_2
e la cui cessazione, peraltro, è stata posta dalla prima CP_3 società a sostegno della motivazione di lic enziare il ricorrente (cfr. lettera di licenziamento sub allegato 6 della produzione di parte ricorrente).
Risulta rispettato, inoltre, il termine decadenziale di due anni, essendo l'appalto cessato nel febbraio del 2025 e il ricorso depositato ad aprile dello stesso anno.
Quanto alla prova dell'effettuazione della prestazione lavorativa nell'ambito dell'appalto stipulato tra e , essa può ritenersi CP_2 CP_3 fornita in via presuntiva sussistendo una serie di elementi gravi precisi e concordanti.
In particolare, tale prova può considerarsi fornita, in virtù:
a) dell'esistenza del citato contratto di appalto, la cui durata è coincisa con il rapporto di lavoro del ricorrente;
b) dalla già menzionata cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente in virtù del licenziamento motivato proprio dalla cessazione dell'appalto (cfr. lettera di licenziamento);
10 c) dal riferimento contenuto nel contratto di lavoro sottoscritto dal ricorrente e dalla in cui, all'art. 5, si afferma che “Il luogo di CP_2 lavoro è stabilito presso la nostra unità produttiva sita in di CP_3
Azienda Veneziana della Mobilità s.p.a.”;
d) dal riferimento esplicito alla contenuto in busta paga alla voce CP_3
“codici costo”;
e) dai turni di servizio che recano come luogo di svolgimento del turno lavorativo del ricorrente proprio i due cantieri navali di CP_3
EL e . Parte_2
3.3 Inoltre, va osservato che ricorrono anche i presupposti per affermare la responsabilità della committente ai sensi CP_3 dell'art. 1676 c.c., azionata in via subordinata e con riferimento ad alcune voci “non coperte” dalla responsabilità ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003; com'è noto, infatti, secondo tale disposizione, rubricata “Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente”,
“Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”.
Nel caso di specie all'udienza del 30.09.2025 il difensore costituito per
, a specifica domanda, ha dichiarato che “relativamente CP_3 all'appalto per cui è causa … il credito di nei confronti di è CP_2 CP_3 di 10.543,44”; il credito residuo di nei confronti della CP_2 committente risulta quindi idoneo a ricomprendere il CP_3 credito azionato dal ricorrente e accertato in questa sede , che è di consistenza inferiore.
Sussistendo i presupposti per la responsabilità solidale della società committente sia in virtù della disciplina speciale ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, sia in virtù dell'art. 1676 c.c., è possibile estendere tale responsabilità per l'intero importo del credito azionato, stante la più ampia formulazione dell'art. 1676 c.c. che, non contenendo limitazione espressa ai trattamenti retributivi, può essere
11 estesa anche all'importo preteso a titolo di ferie e ROL non goduti e all'indennità di mancato preavviso (pari complessivamente ad €
2.863,13 nell'ambito del maggior credito azionato), come correttamente specificato dalla difesa del ricorrente a pagina 4 del ricorso.
Alla luce di ciò, la domanda deve essere accolta e quindi, la CP_2
e la in persona dei rispettivi legali rappresentanti
[...] CP_3 pro tempore, vanno condannati, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/03 al pagamento in favore di di Parte_1
€ 9.043,30 a titolo di differenze retributive , di cui € 2.990,72 a titolo Parte_ di TFR ed € 2.863,13 a titolo di ferie, non goduti e indennità da mancato preavviso (quest'ultimo importo ai sensi dell'art. 1676 c.c.), il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT nei limiti di legge, dalla maturazione del credito al saldo.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del d.m. n. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
Il compenso è aumentato del 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del
Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come previsto dall'art. 1 del Decreto 8 marzo 2018, n. 37 del Ministero della
Giustizia, che prevede che: “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazi one
o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”; ciò tenuto conto del fatto che gli atti del difensore sono redatti nel caso di specie in conformità a tali criteri.
Le spese sono liquidate con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti Dino VI e AN GA, che ne hanno fatto richiesta nell'atto introduttivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, EZ Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 864/2025 come innanzi proposta, così provvede:
1. accerta e dichiara la sussistenza del rapporto di lavoro tra
[...]
e la nell'ambito dell'appalto con la Pt_1 CP_2 CP_3 nei termini ricostruiti in parte motiva;
2. condanna la e la in persona dei rispettivi CP_2 CP_3 legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/03 al pagamento in favore di Parte_1 di € 9.043,30 a titolo di differenze retributive , di cui € 2.990,72 a titolo di TFR ed € 2.863,13 a titolo di ferie, ROL non goduti e indennità da mancato preavviso (quest'ultimo importo ai sensi dell'art. 1676 c.c.), il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT nei limiti di legge, dalla maturazione del credito al saldo;
3. condanna la e la in persona dei rispettivi CP_2 CP_3 legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/03 al pagamento delle spese processuali in favore di , che liquida in € 118,50 per spese vive ed € Parte_1
3.900,00 per compenso professionale, importo già comprensivo dell'aumento del 30%, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti Dino
VI e AN GA.
Venezia, 10.12.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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