Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00997/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01344/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1344 del 2024, proposto da:
Navisa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Zicaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
nei confronti
U.T.G. - Prefettura di Cosenza, non costituito in giudizio;
Per l’esecuzione del giudicato formatosi sull’ordinanza pronunciata dal Tribunale Ordinario di Catanzaro ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c., rep. n. 1143/2023, resa nell’ambito del giudizio sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c., iscritto al R.G. n. 4982/2022, pubblicata e in pari data comunicata alle parti, in data 24.5.2023, passata in giudicato il 24.6.2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la nota del 3 giugno 2025, con la quale parte ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere per effetto del pagamento delle somme dovute;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Valeria Palmisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
parte ricorrente, con nota del 3 giugno 2025, ha dato atto dell’avvenuto pagamento delle somme indicate in sentenza, pur senza precisare la data in cui è stato eseguito l’accredito;
Ritenuto, pertanto, che:
va dichiarata cessata la materia del contendere;
le spese di lite vanno compensate tenuto conto che non è noto se il pagamento sia antecedente o successivo alla proposizione del presente giudizio e che, ad ogni buon conto, parte ricorrente, nella nota del 3 giugno 2025, nulla ha richiesto in proposito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario
Valeria Palmisano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Palmisano | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO