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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/09/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3872/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3872/2025 avente ad oggetto: divorzio su ricorso congiunto promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 BENASSI LORENZO elettivamente domiciliato in VIA G.M. BARBIERI N. 4 41124 MODENA presso il difensore avv. BENASSI LORENZO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 TINARELLI MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliato in VIA BELLUZZI N. 3 40135 BOLOGNA presso il difensore avv. TINARELLI MARIA GRAZIA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM – atti comunicati al PM il 19.3.2025
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 24.7.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19.3.2025 nato il [...] e Parte_1 Parte_2
nata il [...], chiedevano che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli
[...] effetti civili del matrimonio da loro contratto in data 3.6.1995 a Siracusa con atto N. 109 parte 2 serie A
- anno 1995 del Comune di SIRACUSA (SR). Dal matrimonio sono nate le figlie Persona_1 in data 19.6.2003, e nata il [...], maggiorenni ma non Persona_2 economicamente autosufficienti in quanto studentesse. Le parti si sono separate con sentenza parziale sul vincolo n. 2559/2017 pubbl. il 20/11/2017 e sentenza definitiva n. 1472/2019 pubbl. il 24/06/2019 pagina 1 di 3 (passate in giudicato), all'esito del giudizio di separazione RG n. 17728/2016 del Tribunale di Bologna.
Da allora non vi è stata riconciliazione e con le note scritte depositate per l'udienza del 24.7.2025 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate sono conformi a legge e frutto di libero accordo e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1 – dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 nato il [...] e , nata il 21.11.1965, in data [...] a [...] con atto Parte_2
N. 109 parte 2 serie A - anno 1995 del Comune di SIRACUSA (SR); manda all'Ufficiale di Stato
Civile di detto Comune per l'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che per accordo fra le parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è regolata dalle seguenti condizioni:
- nulla è necessario disporre relativamente alla casa coniugale, in quanto la sig.ra l'ha Parte_2 lasciata da anni;
- Le parti ricorrenti dispongono di reddito idoneo al proprio mantenimento;
- si pone a carico dell'Avv. l'obbligo di corrispondere in favore della prof.ssa Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento di ciascuna figlia, la somma mensile di € Parte_2
750,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi anticipatamente entro il giorno
10 di ogni mese;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie dì vita delle figlie (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, spese per l'ordinaria cura della persona) fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica;
- con decorrenza dalla data di deposito della domanda, pone a carico dell'Avv. 'obbligo di Pt_1 corrispondere, in misura pari al 50%, le spese straordinarie come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle figlie:
a) a titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata con le figlie dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese per percorso di studio;
spese sportive incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e pagina 2 di 3 del corredo sportivo;
spese ludico-ricreative- culturali,
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida:
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese universitarie di iscrizione e dotazione di libri di testo, come da indicazione dell'anno accademico frequentato;
uscite di studio senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
Nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 9.9.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3872/2025 avente ad oggetto: divorzio su ricorso congiunto promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 BENASSI LORENZO elettivamente domiciliato in VIA G.M. BARBIERI N. 4 41124 MODENA presso il difensore avv. BENASSI LORENZO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 TINARELLI MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliato in VIA BELLUZZI N. 3 40135 BOLOGNA presso il difensore avv. TINARELLI MARIA GRAZIA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM – atti comunicati al PM il 19.3.2025
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 24.7.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19.3.2025 nato il [...] e Parte_1 Parte_2
nata il [...], chiedevano che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli
[...] effetti civili del matrimonio da loro contratto in data 3.6.1995 a Siracusa con atto N. 109 parte 2 serie A
- anno 1995 del Comune di SIRACUSA (SR). Dal matrimonio sono nate le figlie Persona_1 in data 19.6.2003, e nata il [...], maggiorenni ma non Persona_2 economicamente autosufficienti in quanto studentesse. Le parti si sono separate con sentenza parziale sul vincolo n. 2559/2017 pubbl. il 20/11/2017 e sentenza definitiva n. 1472/2019 pubbl. il 24/06/2019 pagina 1 di 3 (passate in giudicato), all'esito del giudizio di separazione RG n. 17728/2016 del Tribunale di Bologna.
Da allora non vi è stata riconciliazione e con le note scritte depositate per l'udienza del 24.7.2025 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate sono conformi a legge e frutto di libero accordo e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1 – dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 nato il [...] e , nata il 21.11.1965, in data [...] a [...] con atto Parte_2
N. 109 parte 2 serie A - anno 1995 del Comune di SIRACUSA (SR); manda all'Ufficiale di Stato
Civile di detto Comune per l'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che per accordo fra le parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è regolata dalle seguenti condizioni:
- nulla è necessario disporre relativamente alla casa coniugale, in quanto la sig.ra l'ha Parte_2 lasciata da anni;
- Le parti ricorrenti dispongono di reddito idoneo al proprio mantenimento;
- si pone a carico dell'Avv. l'obbligo di corrispondere in favore della prof.ssa Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento di ciascuna figlia, la somma mensile di € Parte_2
750,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi anticipatamente entro il giorno
10 di ogni mese;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie dì vita delle figlie (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, spese per l'ordinaria cura della persona) fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica;
- con decorrenza dalla data di deposito della domanda, pone a carico dell'Avv. 'obbligo di Pt_1 corrispondere, in misura pari al 50%, le spese straordinarie come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle figlie:
a) a titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata con le figlie dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese per percorso di studio;
spese sportive incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e pagina 2 di 3 del corredo sportivo;
spese ludico-ricreative- culturali,
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida:
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese universitarie di iscrizione e dotazione di libri di testo, come da indicazione dell'anno accademico frequentato;
uscite di studio senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
Nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 9.9.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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