Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2001, n. 4712
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Sentenza 30 marzo 2001

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È nuova la domanda di arretramento della fabbrica o deposito nocivi o pericolosi situati sul fondo del vicino in violazione delle distanze indicate dall' art. 890 cod. civ. rispetto a quella di cessazione per intollerabilità, ai sensi dell' art. 844 cod. civ., delle immissioni emananti dalle medesime, introduttiva del giudizio, perché per l' una occorre accertare se l' installazione viola le distanze previste dai regolamenti, o, in mancanza, quelle necessarie ad evitare qualsiasi danno alla solidità, salubrità e sicurezza del fondo vicino; per l' altra se l' immissione supera la normale tollerabilità, contemperando le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà ed eventualmente considerando la priorità dell' uso.

L' obbligo di rispettare le distanze per l' apertura di vedute sul fondo vicino non viene meno se la presenza di muri divisori o altre barriere impediscono in concreto l' affaccio sul medesimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2001, n. 4712
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4712
    Data del deposito : 30 marzo 2001

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