Sentenza 30 marzo 2001
Massime • 2
È nuova la domanda di arretramento della fabbrica o deposito nocivi o pericolosi situati sul fondo del vicino in violazione delle distanze indicate dall' art. 890 cod. civ. rispetto a quella di cessazione per intollerabilità, ai sensi dell' art. 844 cod. civ., delle immissioni emananti dalle medesime, introduttiva del giudizio, perché per l' una occorre accertare se l' installazione viola le distanze previste dai regolamenti, o, in mancanza, quelle necessarie ad evitare qualsiasi danno alla solidità, salubrità e sicurezza del fondo vicino; per l' altra se l' immissione supera la normale tollerabilità, contemperando le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà ed eventualmente considerando la priorità dell' uso.
L' obbligo di rispettare le distanze per l' apertura di vedute sul fondo vicino non viene meno se la presenza di muri divisori o altre barriere impediscono in concreto l' affaccio sul medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2001, n. 4712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4712 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. RAFAELE CORONA - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CI MA SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato SANINO MARIO, che la difende unitamente all'avvocato PICOTTI LORENZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DO LI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 149, presso lo studio dell'avvocato FIDENZIO SERGIO, che lo difende unitamente agli avvocati CONTI ANTONIO, FIOCCO LUIGI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e sul 2^ ricorso n^. 01329/99 proposto da:
DO LI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 149 INT 12, presso lo studio dell'avvocato FIDENZIO SERGIO, che lo difende unitamente agli avvocati CONTI ANTONIO, FIOCCO LUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale -
contro
CI MA SA, difesa dall'Avv. PICOTTI LORENZO e dell'Avv. SANINO MARIO, presso cui è elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli, 80;
- controricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 1738/97 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 31/10197;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/00 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato PICOTTI Lorenzo, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale o il rigetto di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 12 febbraio 1982, IA SA TA conveniva in giudizio IN DO, proprietario di immobili limitrofi ai propri nel comune di Zevio, perché fosse condannato alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni subiti.
Assumeva che il DO si era reso responsabile di una serie di illeciti in pregiudizio della sua proprietà, quali l'apertura di una veduta laterale, l'installazione di un canale di gronda, la costruzione di un cavedio, l'apertura di un poggiolo e la sopraelevazione del muro di confine a parapetto di una terrazza praticabile.
Il convenuto IN DO si costituiva e resisteva alla domanda. Al contempo, in via riconvenzionale, chiedeva che la TA fosse condannata ad allontanare i camini e gli sfiati realizzati in pregiudizio della sua proprietà, a rimuovere l'antenna televisiva collocata nel muro di esso convenuto, ad abbattere tutte le opere realizzate in difformità della relativa concessione edilizia ed a risarcirlo dei danni da infiltrazioni d'acqua, conseguenti ai lavori eseguiti in luogo. Chiedeva, altresì, che si dichiarasse la proprietà comune di tutti i muri perimetrali delle costruzioni della TA a confine con la sua proprietà.
Con sentenza del 28 ottobre 1992/15 febbraio 1993, l'adito Tribunale di Verona, in parziale accoglimento delle domande delle parti, condannava il DO ad arretrare la veduta laterale ed il canale di gronda, nonché ad abbattere la sopraelevazione del muro di confine ovvero a sostituirla con uno schermo di vetro retinato o con un parapetto sito a m. 1,50 dal confine, e condannava invece la TA a rimuovere l'antenna televisiva. Dichiarava, infine, la proprietà comune dei muri perimetrali limitatamente a quelli divisori tra le rispettive fabbriche, escluso quindi il muro perimetrale della fabbrica TA, indicato nella relazione della consulenza tecnica d'ufficio con le lettere "B-C".
Entrambe le parti interponevano gravame: il DO, in via principale, e la TA, in via incidentale.
Con sentenza dell'11 marzo/31 ottobre 1987, la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della decisione del Tribunale, confermata nel resto, rigettava le domande della TA di rimozione del canale di gronda e della sopraelevazione del muro di confine a parapetto della terrazza e dichiarava di proprietà comune delle parti anche il muro perimetrale della fabbrica TA, indicato in consulenza con le lettere "B-C".
Per la cassazione di tale sentenza, IA SA TA ha proposto ricorso in forza di quattro motivi.
L'intimato IN DO ha resistito con controricorso e, al contempo, ha proposto ricorso incidentale in forza di tre motivi. IA SA CC ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disposta la riunione dei ricorsi siccome proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). Sul ricorso principale di IA SA TA.
Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha rigettato la domanda di demolizione della sopraelevazione del muro di confine, realizzata dalla controparte a parapetto della terrazza praticabile con affaccio sulla sua proprietà.
Sostiene la ricorrente che la Corte di merito è pervenuta al rigetto di tale domanda, in violazione degli artt. 873, 877 e 905 c.c. e degli artt. 36, 45 e 61 del regolamento edilizio del comune di Zevio, nonché con contraddittoria ed insufficiente motivazione. Il motivo è fondato con riguardo particolare all'ultimo profilo delle censure svolte, afferente alla motivazione della sentenza impugnata, nel quale resta assorbito l'ulteriore profilo della denunciata violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni. In effetti, la Corte di merito ha motivato il rigetto della domanda in esame, accolta invece dal giudice di primo grado, argomentando che: "... anche a voler prescindere da ogni ulteriore considerazione, è agevole osservare al riguardo che trattasi di sopraelevazione, di costruzione realizzata in aderenza di cui non è in contestazione la legittimità, per cui se è vero che anche la sopraelevazione costituisce nuova costruzione, onde la necessità per la stessa del rispetto della normativa del regolamento locale in materia di distanze, è però anche altrettanto vero che da parte della TA non si è, in alcun modo, fatto riferimento alla violazione in ispecie di una specifica norma edilizia comunale, con l'ulteriore precisazione che nemmeno il consulente tecnico officiato dall'ufficio ha fornito alcuna indicazione in proposito, come pure di nessun aiuto si è dimostrata la documentazione dello stesso allegata all'elaborato peritale. Ulteriori argomenti a favore delle censure in esame sono, poi, desumibili dal tenore stesso della domanda sul punto avanzata dalla TA, sostanzialmente volta unicamente ad impedire il diritto di veduta di controparte, con le misure al riguardo indicate, senza alcuna ulteriore doglianza e richiesta". Ma siffatta argomentazione, raffigurante una sorta di difetto di più specifica prospettazione ed emergenza di violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni, tale da imporre il rigetto della domanda de qua, di cui peraltro si afferma il limite di essere volta ad impedire il diritto di veduta della controparte, è non chiara in sè, all'evidenza, oltre che contrastante con le precedenti argomentazioni, svolte dalla Corte di merito in sentenza. E, per l'appunto, è in contrasto con quanto esposto nella narrativa del processo, lì dove si precisa che la TA ebbe a qualificare "come violazioni di norme sulle distanze" anche la sopraelevazione del muro in questione, di cui aveva appunto chiesto la riduzione allo stato precedente, e con quanto poi evidenziato nei motivi della decisione, ove si chiarisce che la TA, vittoriosa in primo grado sul punto, aveva resistito all'impugnazione della controparte "anche per le ragioni poste dal giudice a quo a sostegno dell'appellata decisione", laddove il giudice di primo grado aveva disposto in primo luogo l'abbattimento di quella sopraelevazione perché non considerabile come muro di cinta, e, quindi, non esente dall'osservanza delle distanze legali.
Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, difformemente dalla pronuncia di primo grado, ha dichiarato di proprietà comune anche il muro perimetrale della sua fabbrica, indicato nella consulenza tecnica d'ufficio con le lettere "B-C".
Sostiene la ricorrente che tale decisione è stata resa in violazione e falsa applicazione dell'art. 880 c.c., anche in relazione all'art. 2697 c.c., nonché con motivazione illogica, contraddittoria e insufficiente.
Il motivo è fondato con riguardo particolare all'ultimo profilo delle censure svolte, afferente alla motivazione della sentenza impugnata, nel quale resta assorbito l'ulteriore profilo della denunciata violazione dell'art. 880 c.c.. La Corte di merito, infatti, con riguardo alla ritenuta comunione del tratto di muro divisorio in oggetto, ha dato una motivazione nient'affatto congrua, che non consente neppure di individuare con chiarezza l'effettiva ratio decidendi, per quanto si sostanzia in mere affermazioni dell'esistenza di una prova resa dall'allora appellante (principale) DO sulla proprietà comune di quel tratto di muro, tale da superare il contrario convincimento del giudice di primo grado, che, pure in sentenza, ma senza alcun apprezzabile chiarimento, si sostiene sostanzialmente fondato su presunzioni, in forza delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio; e ciò, mancando altresì di indicare quali fossero i reali riscontri del ritenuto e nel tempo variato stato di fatto del tratto di muro e quali fossero poi i parametri normativi applicabili alla fattispecie. Ed invero, la sentenza impugnata è così motivata sul punto: "... in primo luogo deve rilevarsi che tale comunione era stata riconosciuta pure dal consulente tecnico della TA, in sede di espletamento della disposta C.T.U., mentre poi le contrarie conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio, non sono di per sè appaganti, fondate come sono sostanzialmente su delle presunzioni, che in quanto tali possono essere superate dalla prova contraria, che il DO ha fornito nel nostro caso. Sotto quest'ultimo profilo, è anzitutto indubbio che, quanto meno per una parte del muro, la comunione è stata riconosciuta dal Tribunale, mentre poi non v'è ragione che lo stesso andamento seguito dal muro in detto tratto non prosegua anche nella restante parte, giusta peraltro l'immaginaria linea di confine catastale che è posta proprio al centro di tutti i muri tra le due proprietà. A ciò si aggiunga, peraltro, come non sia contestato il fatto che al muro, nel tratto in contestazione, non siano appoggiati i vecchi fabbricati di proprietà della TA, sì che non vi è dubbio che lo stesso (muro) non sia sorto con gli attuali fabbricati, ma sia agli stessi preesistente, mentre poi ulteriori argomenti favorevoli all'assunto dell'appellante sono desumibili dal fatto che, proprio nel tratto in questione, è ancora ben visibile come esso fosse stato proprio muro divisorio tra due cortili, senza infine nemmeno sottacere che solo la prospettazione del DO consente di dare - come già accennato - al muro un andamento regolare, evidenziante peraltro proprio la funzione divisoria tra i fondi sempre dallo stesso assolta".
Con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di rimozione del canale di gronda invadente la sua proprietà.
La Corte di merito, assume la ricorrente, ha reso tale statuizione, violando e falsamente applicando gli artt. 880, 881 e 906 c.c., nonché motivando in modo contraddittorio ed illogico ed in misura insufficiente.
Il motivo è fondato con riguardo particolare all'ultimo profilo delle censure svolte, afferente alla motivazione della sentenza impugnata, nel quale resta assorbito l'ulteriore profilo della denunciata violazione e falsa applicazione delle norme sopraindicate. La sentenza impugnata, infatti, per palese insufficienza ed illogicità delle argomentazioni espresse, non consente di individuare quale sia stata la ratio decidendi, effettivamente adottata con riguardo al punto in oggetto.
Ed invero, dopo aver argomentato sulla proprietà comune dell'anzidetto tratto di muro divisorio, la Corte di merito ha così motivato il rigetto della domanda de qua, accolta invece in primo grado: "Per quanto finora detto nessun dubbio vi può essere, quindi, sul fondamento del motivo di gravame in esame, con la precisazione che il rigetto, anche in questa sede, della domanda di danni proposta dal DO deve ritenersi assorbente pure dell'ulteriore doglianze relative allo sporto di gronda che, per l'effetto, viene a trovarsi proprio su di un tratto di tale numero comune".
Con il quarto motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 871, 872 e 873 c.c. e degli artt. 55 e 57 del regolamento edilizio del comune di Zevio, nonché insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, la ricorrente si duole del mancato accoglimento della domanda di riduzione in pristino del cavedio realizzato dalla controparte.
In particolare, precisa che la Corte di merito, al pari del giudice di primo grado, ha omesso di applicare compiutamente l'art. 55 del citato regolamento locale, in relazione al successivo art. 57, fornendone peraltro un'erronea interpretazione allorquando ha affermato che non si trattasse di disciplina integrativa di quella codicistica in materia di distanze nelle costruzioni. Il motivo è infondato.
La Corte di merito, infatti, dà adeguato e corretto conto del mancato accoglimento della domanda in oggetto, appunto replicando il rilievo già espresso nella decisione di primo grado sulla non riferibilità delle citate norme regolamentari alla materia delle distanze nelle costruzioni ed aggiungendo poi l'ulteriore osservazione che, giusta le risultanze del disposto accertamento tecnico, la distanza di ciascuna parete del cavedio in questione da quella opposta è sempre superiore a quattro metri.
Ed invero, gli artt. 55 e 57 del regolamento edilizio del Comune di Zevio, riportati nell'allegato L della relazione di consulenza tecnica d'ufficio in atti e relativi alle chiostrine e/o cavedi, non regolamentano le distanze fra costruzioni erette su fondi finitimi, come traspare dal loro stesso tenore letterale, e, quindi, non possono ritenersi integrativi della normativa codicistica prevista in materia.
In effetti, le citate disposizioni regolamentari ex art. 890 c.c. con riguardo ai camini del fabbricato della controparte ed ai conseguenti danni per la sua proprietà.
Il motivo è infondato.
Ed invero, premesso che la decisione di primo grado, confermata sul punto dalla impugnata sentenza, ebbe ad escludere che dai camini in questione si propagassero immissioni intollerabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 844 c.c., va osservato che la successiva ed in grado d'appello prospettata violazione dell'art. 890 c.c. non può non aver realizzato - come correttamente rilevato dalla Corte di merito - una immutazione dei termini della contesa, tale da raffigurare la formulazione di una domanda nuova (in sede di gravame) rispetto a quella proposta inizialmente (in prima istanza) e, quindi, inammissibile.
In effetti, la domanda di cessazione di immissioni intollerabili ex art. 844 c.p.c. e quella di riduzione in pristino per violazione delle distanze di fabbriche e di depositi nocivi o pericolosi ex art. 890 c.c. non costituiscono articolazioni di un'unica matrice,
riguardando situazioni soggettive distinte e avendo titoli diversi, così che non sono intercambiabili, senza alterazione dei termini e, della controversia.
Prova ne è la stessa diversità di disciplina, che il legislatore appresta in materia di immissioni (art. 844 c.c.) e in materia di distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi (art. 890 c.c.), laddove - per la prima - è richiesto l'accertamento della illiceità delle immissioni secondo determinati criteri, quali la normale tollerabilità, il contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e la priorità dell'uso, cui poi si correlano le misure da adottare in concreto al fine di far cessare le immissioni accertate come intollerabili, e laddove - per la seconda - è richiesto l'accertamento della collocazione di determinati impianti secondo le distanze prescritte dai regolamenti o imposte dalla necessità di preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza, cui si correla in caso d'inosservanza una presunzione assoluta di pericolo in pregiudizio della proprietà, con conseguente possibilità di interventi correttivi.
Con il secondo motivo, rubricato "violazione ed erronea interpretazione delle volontà contrattuali (artt. 1362 e segg. c.c.) e della norma edilizia - se applicabile - ex adverso invocata per rispetto distanze dal confine. Omesso esame, carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione (art. 360 n. 3/5 del c.p.c.)", il ricorrente si duole del mancato accoglimento della domanda di abbattimento delle opere realizzate dalla controparte in difformità di regolare licenza edilizia.
Sulle premesse che esso ricorrente e la controparte, con atto privato di transazione, intesero regolarizzare i rapporti di vicinato, peraltro prevedendo - in termini di servitù altius non tollendi - che quest'ultima realizzasse la sua nuova opera secondo regolare licenza edilizia, di poi invece realizzata - come accertato in atti - con una licenza ottenuta in forza di una falsa rappresentazione della realtà, il ricorrente sostiene che "il giudizio dei Giudici di primo e secondo grado, oltre a difettare di logicità e adeguatezza, non è certo conforme" alle regole di ermeneutica contrattuale. Assume, altresi, sottolineandone il valore di ulteriore profilo di censura per omesso esame e pronuncia della relativa questione di diritto, che "se, come preteso da controparte, le norme edilizie del Comune di Zevio impongono distanze dai confini, con obbligo di abbattimento per quanto eretto in violazione, quantomeno il contestato ampliamento del capannone (mt.4) non rispetta tali pretese distanze. Anche per questo la domanda DO di abbattimento, sempre basata su violazione di norme edilizie, troverebbe autonomo fondamento su tali disposizioni".
Il motivo non ha pregio.
Esso motivo, infatti, non consente una pronta e chiara individuazione delle questioni poste all'esame di questa Corte, per quanto si limita a formulare una tesi difensiva di parte, cui assiomaticamente ricollega vizi di motivazione e/o di omessa pronuncia della sentenza impugnata, peraltro neppure precisando il contenuto degli atti e degli accertamenti di fatto, costituenti premessa logica degli assunti formulati;
e ciò, a fronte dell'adeguata e coerente motivazione, che la Corte di merito ha reso sul punto in oggetto, osservando che gli accordi intercorsi tra le parti prevedevano la garanzia del possesso di regolare licenza edilizia e non altro. Con il terzo motivo, rubricato "errata valutazione di interpretazione delle norme sulle vedute (artt. 900/906 c.c.), omessa pronuncia su questione prospettata (art. 112 c.p.c.), difetto di motivazione (art. 360 nn. 3/5 c.p.c.)", il ricorrente si duole della decisione resa dalla Corte di merito con riguardo alla veduta da lui aperta verso il fondo della controparte, sostenendo che tale veduta (finestra) non ha possibilità di prospiciere ed inspicere su quel fondo per la presenza del muro divisorio comune, e precisando che la Corte di merito ha omesso qualsivoglia esame della sua richiesta di porre rimedio all'inconveniente lamentato dalla controparte mediante misure alternative al disposto arretramento della stessa veduta. Il motivo non ha pregio, nelle sue due articolazioni. Quanto alla prima, va osservato che la Corte di merito ha accertato - e sul punto non v'è censura che la veduta in questione è aperta a distanza inferiore a quella legale dal fondo confinante, in quanto tale illecita, e va di poi considerato che il legislatore non condiziona il rispetto delle distanze previste per l'apertura di vedute alla eventuale presenza di barriere intermedie, quali muri divisori, impedienti in concreto un utile affaccio verso il fondo del vicino (artt. 905 e 906 c.c.). Quanto alla seconda, va osservato che la Corte di merito non è incorsa nella pretesa omissione di pronuncia, avendo appunto precisato in sentenza "la ininfluenza ai fini che ci occupano di ogni ulteriore argomentazione, ribadita anche in questa sede dal DO", e così mostrato di ritenere inattuabile la pretesa possibilità di rimedi alternativi a quello del disposto arretramento della veduta in questione a distanza legale.
Conclusivamente, per le ragioni esposte, il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale vanno accolti, rigettato invece il quarto ed il ricorso incidentale, e, quindi, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, per un nuovo esame della controversia sui punti oggetto dei motivi accolti.
Il giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d'appello di Venezia, provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale e rigetta il quarto motivo nonché il ricorso incidentale;
cassa, in ragione dei motivi accolti, la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 27 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2001