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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/12/2025, n. 5998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5998 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9446/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile nella persona del dott. Elio Di Molfetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.9446/2024 di R.G.
tra nata a [...] il giorno 26 Parte_1
novembre 1963, con domicilio in Venezia San Polo N.
1784, Codice Fiscale rappresentata CodiceFiscale_1
e difesa dall'Avv. Federico Alzona
opponente e
nata a [...], il [...], C.F. Controparte_1
in qualità di socia dell'associazione C.F._2
professionale “ – LEGALE ASSOCIATO Controparte_2 CP_3
DEGLI TI TA E con sede in Controparte_4
Milano – via Manzoni n. 14, C.F. e P.IVA P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Grandese
opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 9.05.2023 l'odierna istante proponeva opposizione avverso decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 532/2024 (R.G. n.
3960/2024) emesso l'11.03.2024, con cui il Tribunale di
Venezia le aveva ingiunto di pagare in favore dell'Avv.
nella sua qualità di socia Controparte_1 dell'associazione professionale – Studio Controparte_2
Legale Associato degli Avvocati e CP_1 [...]
”, la somma di Euro 38.431,50 oltre interessi, CP_4 assumendo l'”indeterminatezza oggettiva della richiesta monitoria”, stante la mancata specifica quantificazione del compenso per ogni prestazione professionale menzionata nel ricorso per decreto ingiuntivo e stante l'assenza di un preventivo o di un accordo economico con il cliente o dell'opinamento della nota da parte della competente associazione professionale. L'opponente si doleva di non essere stata informata della complessità degli incarichi affidati al professionista, del loro valore, dell'entità del compenso che le varie fasi dei procedimenti prevedono e lamentava la mancanza di congruità della richiesta rispetto all'opera professionale svolta dalla controparte.
L'opponente assumeva inoltre l'”indeterminatezza soggettiva della richiesta monitoria”, non essendo chiaro se il creditore fosse l'Avv. in proprio oppure Controparte_1
l'associazione professionale della quale la stessa si dichiarava socia. L'opposta contestava l'avversa prospettazione.
L'opposizione non pare meritevole di accoglimento.
2. Va osservato anzitutto che non è contestata la sussistenza del rapporto di patrocinio tra le parti in causa nei giudizi a cui si riferisce la domanda creditoria azionata in via monitoria, vale a dire nel pag. 2/6 giudizio di riduzione per lesione di legittima intentato da nei confronti dell'odierna opponente Parte_2 dinanzi al Tribunale di Venezia (r.g. n. 5337/2018 r.g.), nel sub-procedimento cautelare in corso di causa instaurato su ricorso di con ricorso per Parte_2 sequestro giudiziario e conservativo (n. 5337-1/2018 r.g.
Trib. Venezia), e nel procedimento cautelare ante causam ex art. 700 c.p.c. instaurato dalla nei Parte_1 confronti di dinanzi al Tribunale di Parma Parte_2
(n. 654/2019 r.g.). Si osserva altresì che la documentazione prodotta dalla parte opponente comprova l'effettiva prestazione in favore dell'opposta dell'attività defensionale da parte dell'avv. , CP_1 consistente: A) circa il giudizio di riduzione per lesione di legittima, nella redazione della comparsa di costituzione e risposta, nella partecipazione alla prima udienza di trattazione e nella redazione delle memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c. In data 3.05.2019 l'avv.
ha cessato la sua attività difensiva per aver CP_1 rinunciato al mandato professionale;
B) nel sub procedimento cautelare l'opposta ha redatto la comparsa di costituzione e risposta e ha svolto tutta l'attività difensiva conclusasi con successo stante il rigetto del ricorso proposto dal;
C) il procedimento cautelare Pt_2 dinanzi al Tribunale di Parma, instaurato dalla su mandato della odierna opponente, si è del CP_1 pari concluso con l'accoglimento della domanda cautelare e la condanna della alla rifusione delle spese di Pt_2 giudizio liquidate dal giudice in € 3.645,00. Ora, la determinazione del compenso spettante all'opposta va effettuata avuto riguardo all'attività effettivamente pag. 3/6 svolta dalla stessa, quale si desume unicamente dagli atti di causa prodotti e a quella presumibilmente svolta.
E' noto che la determinazione degli onorari spettanti al professionista - in misura corrispondente al valore minimo, medio o massimo previsti per lo scaglione corrispondente - deve compiersi con riguardo all'importanza delle questioni trattate, al loro numero ed alle modalità di svolgimento della prestazione professionale. Ciò premesso, ribadito che, in ordine alla prova delle effettive prestazioni professionali svolte dall'opposta ed alla relativa quantificazione, vanno computate solo le attività documentate e comunque presumibili, con esclusione delle attività non provate, considerato che il valore della causa di merito, determinato dal valore della domanda proposta dalla Pt_2 nei confronti della risulta pari ad € Parte_1
6.000.000.00, che il valore del sub procedimento cautelare risulta pari ad € 3.500.000,00 (essendo stato il sequestro della proprietà denominata “ Parte_3
chiesto entro tale valore), che il ricorso
[...] cautelare ante causam ha avuto ad oggetto l'ordine di consegna del castello in questione impartito alla Pt_2 in favore della odierna opponente, e considerato altresì
l'esito delle cause, conclusesi con ordinanze favorevoli per la per entrambi i procedimenti Parte_1 cautelari, possono applicarsi per la determinazione del compenso dell'odierna opposta i valori medi della tariffa professionale vigente ratione temporis, vale a dire lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile della tariffa approvata con d.m. 8.04.2004, ciò detto, gli onorari professionali vanno determinati pag. 4/6 complessivamente per i procedimenti cautelari in €
3.645,00 per il giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di
Parma e in € 3.500,00 pe il sub procedimento cautelare svoltosi dinanzi al Tribunale di Venezia, e per la causa di merito, tenendo conto solo delle prestazioni svolte
(fase istruttoria, di studio e di trattazione e con esclusione della fase decisionale), in € 23.267,00.
Risulta un compenso complessivo di € 30.412,00 che va ridotto ad € 25.000,00 essendo stata la domanda monitoria formulata entro tale limite. Incrementando tale ultimo importo degli accessori come per legge (iva. C.p.a. e r.s.g.) e delle spese sostenute e documentate (v. allegati alla pro forma del 17.05.2019), si comprende la fondatezza della pretesa creditoria complessivamente pari ad € 38.431,50. L'opponente, pertanto, andrà condanna a pagare in favore della controparte tale somma oltre interessi nella misura legale dalla domanda monitoria fino al saldo.
3. Le questioni solevate dall'opponente non colgono nel segno dato che non vi incertezza circa il soggetto legittimato processualmente a partecipare al giudizio per il recupero delle prestazioni professionali rese dall'aderente all'associazione professionale. La parte opposta ha in proposito prodotto l'atto di associazione professionale dal quale si evince che l'Avv.
[...]
ha agito quale “socia” avendone pieni poteri. CP_1
Inoltre nel giudizio di merito e nella fase cautelare avanti il Tribunale di Venezia la è stata Pt_1 convenuta e, di conseguenza, la difesa era necessaria, anche a fronte della natura e complessità delle istanze dell'allora parte attrice. Il giudizio avanti il pag. 5/6 Tribunale di Parma, poi, si è concluso, come detto, con l'integrale accoglimento delle domande della Ne Pt_1 consegue l'infondatezza delle doglianze dell'opponente in ordine al deficit di informazioni riservatale dell'opposta.
4. Restano assorbite tutte le altre questioni. Le spese di lite, come determinate in parte motiva, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile, pronunciando in via definitiva sulla opposizione in esame, così provvede:
1)revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna
[...]
a pagare alla controparte la somma di € Parte_1
38.431,50 oltre interessi nella misura legale dalla domanda in mora fino al saldo;
2)condanna l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite liquidate in € 7.616,00 oltre accessori come per legge.
14.12.2025. Il Giudice Elio Di Molfetta
pag. 6/6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile nella persona del dott. Elio Di Molfetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.9446/2024 di R.G.
tra nata a [...] il giorno 26 Parte_1
novembre 1963, con domicilio in Venezia San Polo N.
1784, Codice Fiscale rappresentata CodiceFiscale_1
e difesa dall'Avv. Federico Alzona
opponente e
nata a [...], il [...], C.F. Controparte_1
in qualità di socia dell'associazione C.F._2
professionale “ – LEGALE ASSOCIATO Controparte_2 CP_3
DEGLI TI TA E con sede in Controparte_4
Milano – via Manzoni n. 14, C.F. e P.IVA P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Grandese
opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 9.05.2023 l'odierna istante proponeva opposizione avverso decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 532/2024 (R.G. n.
3960/2024) emesso l'11.03.2024, con cui il Tribunale di
Venezia le aveva ingiunto di pagare in favore dell'Avv.
nella sua qualità di socia Controparte_1 dell'associazione professionale – Studio Controparte_2
Legale Associato degli Avvocati e CP_1 [...]
”, la somma di Euro 38.431,50 oltre interessi, CP_4 assumendo l'”indeterminatezza oggettiva della richiesta monitoria”, stante la mancata specifica quantificazione del compenso per ogni prestazione professionale menzionata nel ricorso per decreto ingiuntivo e stante l'assenza di un preventivo o di un accordo economico con il cliente o dell'opinamento della nota da parte della competente associazione professionale. L'opponente si doleva di non essere stata informata della complessità degli incarichi affidati al professionista, del loro valore, dell'entità del compenso che le varie fasi dei procedimenti prevedono e lamentava la mancanza di congruità della richiesta rispetto all'opera professionale svolta dalla controparte.
L'opponente assumeva inoltre l'”indeterminatezza soggettiva della richiesta monitoria”, non essendo chiaro se il creditore fosse l'Avv. in proprio oppure Controparte_1
l'associazione professionale della quale la stessa si dichiarava socia. L'opposta contestava l'avversa prospettazione.
L'opposizione non pare meritevole di accoglimento.
2. Va osservato anzitutto che non è contestata la sussistenza del rapporto di patrocinio tra le parti in causa nei giudizi a cui si riferisce la domanda creditoria azionata in via monitoria, vale a dire nel pag. 2/6 giudizio di riduzione per lesione di legittima intentato da nei confronti dell'odierna opponente Parte_2 dinanzi al Tribunale di Venezia (r.g. n. 5337/2018 r.g.), nel sub-procedimento cautelare in corso di causa instaurato su ricorso di con ricorso per Parte_2 sequestro giudiziario e conservativo (n. 5337-1/2018 r.g.
Trib. Venezia), e nel procedimento cautelare ante causam ex art. 700 c.p.c. instaurato dalla nei Parte_1 confronti di dinanzi al Tribunale di Parma Parte_2
(n. 654/2019 r.g.). Si osserva altresì che la documentazione prodotta dalla parte opponente comprova l'effettiva prestazione in favore dell'opposta dell'attività defensionale da parte dell'avv. , CP_1 consistente: A) circa il giudizio di riduzione per lesione di legittima, nella redazione della comparsa di costituzione e risposta, nella partecipazione alla prima udienza di trattazione e nella redazione delle memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c. In data 3.05.2019 l'avv.
ha cessato la sua attività difensiva per aver CP_1 rinunciato al mandato professionale;
B) nel sub procedimento cautelare l'opposta ha redatto la comparsa di costituzione e risposta e ha svolto tutta l'attività difensiva conclusasi con successo stante il rigetto del ricorso proposto dal;
C) il procedimento cautelare Pt_2 dinanzi al Tribunale di Parma, instaurato dalla su mandato della odierna opponente, si è del CP_1 pari concluso con l'accoglimento della domanda cautelare e la condanna della alla rifusione delle spese di Pt_2 giudizio liquidate dal giudice in € 3.645,00. Ora, la determinazione del compenso spettante all'opposta va effettuata avuto riguardo all'attività effettivamente pag. 3/6 svolta dalla stessa, quale si desume unicamente dagli atti di causa prodotti e a quella presumibilmente svolta.
E' noto che la determinazione degli onorari spettanti al professionista - in misura corrispondente al valore minimo, medio o massimo previsti per lo scaglione corrispondente - deve compiersi con riguardo all'importanza delle questioni trattate, al loro numero ed alle modalità di svolgimento della prestazione professionale. Ciò premesso, ribadito che, in ordine alla prova delle effettive prestazioni professionali svolte dall'opposta ed alla relativa quantificazione, vanno computate solo le attività documentate e comunque presumibili, con esclusione delle attività non provate, considerato che il valore della causa di merito, determinato dal valore della domanda proposta dalla Pt_2 nei confronti della risulta pari ad € Parte_1
6.000.000.00, che il valore del sub procedimento cautelare risulta pari ad € 3.500.000,00 (essendo stato il sequestro della proprietà denominata “ Parte_3
chiesto entro tale valore), che il ricorso
[...] cautelare ante causam ha avuto ad oggetto l'ordine di consegna del castello in questione impartito alla Pt_2 in favore della odierna opponente, e considerato altresì
l'esito delle cause, conclusesi con ordinanze favorevoli per la per entrambi i procedimenti Parte_1 cautelari, possono applicarsi per la determinazione del compenso dell'odierna opposta i valori medi della tariffa professionale vigente ratione temporis, vale a dire lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile della tariffa approvata con d.m. 8.04.2004, ciò detto, gli onorari professionali vanno determinati pag. 4/6 complessivamente per i procedimenti cautelari in €
3.645,00 per il giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di
Parma e in € 3.500,00 pe il sub procedimento cautelare svoltosi dinanzi al Tribunale di Venezia, e per la causa di merito, tenendo conto solo delle prestazioni svolte
(fase istruttoria, di studio e di trattazione e con esclusione della fase decisionale), in € 23.267,00.
Risulta un compenso complessivo di € 30.412,00 che va ridotto ad € 25.000,00 essendo stata la domanda monitoria formulata entro tale limite. Incrementando tale ultimo importo degli accessori come per legge (iva. C.p.a. e r.s.g.) e delle spese sostenute e documentate (v. allegati alla pro forma del 17.05.2019), si comprende la fondatezza della pretesa creditoria complessivamente pari ad € 38.431,50. L'opponente, pertanto, andrà condanna a pagare in favore della controparte tale somma oltre interessi nella misura legale dalla domanda monitoria fino al saldo.
3. Le questioni solevate dall'opponente non colgono nel segno dato che non vi incertezza circa il soggetto legittimato processualmente a partecipare al giudizio per il recupero delle prestazioni professionali rese dall'aderente all'associazione professionale. La parte opposta ha in proposito prodotto l'atto di associazione professionale dal quale si evince che l'Avv.
[...]
ha agito quale “socia” avendone pieni poteri. CP_1
Inoltre nel giudizio di merito e nella fase cautelare avanti il Tribunale di Venezia la è stata Pt_1 convenuta e, di conseguenza, la difesa era necessaria, anche a fronte della natura e complessità delle istanze dell'allora parte attrice. Il giudizio avanti il pag. 5/6 Tribunale di Parma, poi, si è concluso, come detto, con l'integrale accoglimento delle domande della Ne Pt_1 consegue l'infondatezza delle doglianze dell'opponente in ordine al deficit di informazioni riservatale dell'opposta.
4. Restano assorbite tutte le altre questioni. Le spese di lite, come determinate in parte motiva, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile, pronunciando in via definitiva sulla opposizione in esame, così provvede:
1)revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna
[...]
a pagare alla controparte la somma di € Parte_1
38.431,50 oltre interessi nella misura legale dalla domanda in mora fino al saldo;
2)condanna l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite liquidate in € 7.616,00 oltre accessori come per legge.
14.12.2025. Il Giudice Elio Di Molfetta
pag. 6/6