Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00084/2026REG.PROV.COLL.
N. 01268/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1268 del 2025, proposto dall’avvocato Valeria Apollonia Casella, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Belmonte Mezzagno, in persona del Sindaco pro tempore , e la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Belmonte Mezzagno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Pier Luigi Cappello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 2027/2025, resa tra le parti, pubblicata l’11 settembre 2025, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 129/2025;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Belmonte Mezzagno e della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Belmonte Mezzagno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026, il consigliere LE PI e uditi per le parti l’avvocato Giovanni Immordino e l’avvocato Maria Beatrice Miceli, su delega dell’avvocato Pier Luigi Cappello;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’avvocato Valeria Apollonia Casella – dipendente del Comune di Belmonte Mezzagno, a seguito di pubblico concorso, con il profilo professionale di procuratore legale, inquadrata nell’ottava qualifica funzionale, poi categoria D3 del c.c.n.l. del comparto Enti locali – ha impugnato la sentenza del T.a.r. per la Sicilia n. 2027 del 2025, che ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, il ricorso proposto per l’annullamento: a) del provvedimento prot. n. 16758 del 6 novembre 2024, con il quale l’organo straordinario di liquidazione del predetto Comune (dichiarato in dissesto nel 2021), a fronte dell’istanza presentata dall’avvocato Casella di ammissione alla massa passiva dei propri crediti vantati nei confronti del medesimo Comune, ha formulato proposta transattiva ai sensi dell’art. 258 del decreto legislativo n. 267/2000; b) il provvedimento prot. n. 18405 del 16 dicembre 2024 del menzionato organo di liquidazione, di rigetto delle osservazioni presentate dalla odierna appellante (nel predetto ultimo provvedimento l’OSL ha negato che i crediti vantati dall’avvocato Casella fossero assistiti da privilegio).
2. Il T.a.r. ha declinato la propria giurisdizione negando che « la qualificazione di un credito come privilegiato costituisca esercizio di potere amministrativo. Osserva sul punto il Collegio che i privilegi sono accordati direttamente dalla legge in base alla causa del credito, non mediante un atto discrezionale o un’attività amministrativa volitiva. […]. Avendo fonte nella legge – ed essendo accordato dalla legge in ragione della sua causa (art. 2745 c.c.) – il privilegio si costituisce automaticamente con il sorgere del credito. A fronte di tale automatismo, residua per il giudice una mera attività interpretative di norme e non certo, come sostenuto dalla ricorrente, un sindacato sull’esercizio di un potere (inesistente) di scegliere se riconoscere o meno la natura privilegia del credito . […]. In definitiva nel caso di specie non viene in considerazione alcun interesse legittimo, tale da comportare la giurisdizione del G.A. ».
3. L’appellante ha dedotto errore di diritto, violazione degli articoli 7 e 133 c.p.a. e dell’art. 258, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, in quanto: « La presente controversia, infatti, non ha mai avuto ad oggetto l’accertamento del diritto di credito dell’Avv. Casella – già cristallizzato in un giudicato civile intangibile – né la sua ammissione alla massa passiva, pacificamente avvenuta. Il “thema decidendum” riguarda, invece, la legittimità dell’esercizio del potere, attribuito ex lege all’OSL, di qualificare detto credito ai fini dell’applicazione (o, come avvenuto, della disapplicazione) del regime derogatorio previsto dall’art. 258, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000. L’OSL, nel valutare di non applicare la norma che impone il pagamento integrale dei “debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato” e nel formulare una proposta riduttiva transattiva, non ha compiuto una mera ricognizione, ma ha esercitato un potere autoritativo » (pag. 5 dell’appello), avendo l’OSL illegittimamente esercitato il potere di ridurre il credito vantato dalla ricorrente, anche tenuto conto che « la domanda principale era, e rimane, una domanda di annullamento di atti amministrativi per violazione di legge ed eccesso di potere » (pag. 8 dell’appello); inoltre l’appellante ha lamentato la contraddittorietà della sentenza impugnata, a fronte di altra controversia tra un Comune e il relativo OSL, in relazione alla quale il T.a.r. palermitano aveva affermato la giurisdizione amministrativa.
4. Nel presente giudizio si sono costituiti il Comune di Belmonte Mezzagno e l’OSL, chiedendo il rigetto dell’appello.
5. L’appellante, con memoria del 16 gennaio 2026, ha insistito per l’accoglimento del gravame.
6. Alla camera di consiglio del 21 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è infondato.
7.1. Infatti:
a) la sentenza della Sezione n. 496 del 2025, citata dall’appellante in sede di discussione orale della causa, non è pertinente nel presente giudizio, in quanto in quel caso si verteva in un contezioso tra un Comune e l’OSL, relativo alla formazione della massa passiva dell’ente locale (e in relazione a tale contenzioso il T.a.r. aveva ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice contabile); al riguardo la Sezione aveva ritenuto in quel caso sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, riconoscendo natura provvedimentale e autoritativa all’atto amministrativo con il quale l’OSL aveva accertato, delimitato e liquidato la massa passiva; nel caso di specie, invece, il contenzioso riguarda il credito vantato dalla ricorrente, dipendente comunale, e non attiene alla formazione della massa passiva, ma concerne unicamente la qualificazione di detto credito ai fini dell’applicazione o meno del regime derogatorio previsto dall’art. 258, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000;
b) la ricorrente non fa valere un interesse legittimo, ma un suo diritto soggettivo di credito, di natura retributiva, per prestazioni lavorative rese in favore del Comune di Belmonte Mezzagno, né nella presente controversia opera alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
c) la qualificazione di un credito (avente natura sostanziale di diritto soggettivo) come credito privilegiato o meno, ai fini dell’applicazione dell’art. 258 d.lgs. n. 267/2000, non comporta l’esercizio di alcun potere autoritativo, dovendo l’OSL meramente accertare se sussistano i presupposti di legge, in base alla natura del credito vantato, per riconoscere o meno il privilegio al predetto credito;
d) il criterio di riparto di giurisdizione non si basa sul petitum formale, ma sul petitum sostanziale: ovvero sulla situazione giuridica soggettiva concretamente fatta valere in giudizio (nel caso di specie un diritto soggettivo di credito);
e) pertanto la presente controversia, riguardando la qualificazione privilegiata o meno di un diritto soggettivo di credito, fuoriesce dalla giurisdizione del giudice amministrativo, e rientra piuttosto nella giurisdizione del giudice ordinario.
8. L’appello deve quindi essere respinto.
9. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 1268/2025, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO AG, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
LE PI, Consigliere, Estensore
Sebastiano Di Betta, Consigliere
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE PI | TO AG |
IL SEGRETARIO