CASS
Sentenza 13 marzo 2023
Sentenza 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2023, n. 10587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10587 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON SA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto VA MA, collaboratore di giustizia in esecuzione della pena di anni 17, mesi 8, giorni 20 di reclusione, avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza aveva rigettato la sua istanza di permesso premio ai sensi degli artt. 30-ter Ord. pen. e 16-nonies, 15 gennaio 1991, n. 8. A ragione della decisione osserva che MA, condannato per reati di particolare gravità e destinatario nel 2017 di un provvedimento di revoca della detenzione domiciliare per evasione, era nell'attualità persona pericolosa e non ravvedutasi. Depongono in tal senso, nonostante i pareri favorevoli della Direzione nazionale antimafia e della direzione del carcere, i modesti esiti del programma Penale Sent. Sez. 1 Num. 10587 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 20/12/2022 trattamentale e l'atteggiamento del detenuto, esclusivamente incentrato su sé stesso e sulle proprie esigenze personali e familiari. Non possono valorizzarsi nemmeno i risultati dell'osservazione condotta in carcere che attestano una revisione critica allo stato embrionale. Rappresenta "un sintomo di immaturità, oltre che di opportunismo", la frequenza con cui il detenuto ripresenta le istanze rigettate. 2. Ricorre MA, per il tramite del difensore, articolando un unico motivo con cui deduce violazione degli artt. 30-ter Ord. pen. e 16-nonies d.l. n. 8 del 1991, nonché il vizio della motivazione. Lamenta il ricorrente rileva che il Tribunale non abbia fondato il proprio convincimento sui risultati attuali dell'osservazione, ma su una relazione di sintesi del mese di novembre 2020 e sul relativo aggiornamento comportamentale, risalente al mese di marzo 2021, oltre che sul datato parere della Direzione nazionale antimafia. Trattatasi degli stessi atti acquisì e valutati in un precedente giudizio relativo ad analoga istanza presentata nel 2020. Nel presente procedimento, non sono state acquisite le relazioni aggiornate sul presuppsto che l'istanza del detenuto fosse reiterativa della precedente. E stato, quindi trascurato che, rispetto alla precedente istanza, non solo il fine pena, ormai prossimo, si era ulteriormente ridotto di oltre due anni e mezzo e che rispetto alla precedente relazione di sintesi erano trascorsi 14 mesi. Aggiunge che è stata attribuita decisiva rilevanza alla gravità dei reati commessi, dato ricorrente e non significativo allorquando si tratta di applicare l'istituto di cui all'art. 16-nonies d.l. n. 8 del 1991, e al contenuto della pregressa ordinanza pur attente ad una situazione completamente diversa. La valutazione negativa del percorso di ravvedimento contrasta insanabilmente con le evidenze istruttorie dalle quali risulta che il MA ha iniziato la sua collaborazione subito dopo la commissione del fatto-reato in esecuzione, è stato già ammesso alla detenzione domiciliare, e, con l'esclusione del periodo in cui ha commesso l'evasione, ha sempre ottenuto la liberazione anticipata. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, rilevando che i vizi denunciati sono insussistenti e che il ricorso tende a proporre una rilettura alternativa degli elementi posti a fondamento del provvedimento impugnato. 4. Il difensore ha ribadito con una memoria le ragioni di doglianza avanzate nel ricorso. CONSIDEFtATO IN DIRITTO 2 Il ricorso è fondato. 1. Va premesso che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la normativa che prevede la concessione dei benefici penitenziari ai collaboratori di giustizia non può essere intesa nel senso che il legislatore abbia voluto eliminare tutti i requisiti richiesti dalla legge penitenziaria, obbligando il giudice ad accordarli solo in funzione di una collaborazione che ne abbia messo a repentaglio la sicurezza personale così da rendere necessario uno speciale 2 9)" programma di protezione;
al contrario, fermi restando i limiti di pena previsti dall'art. 16-nonies d.l. n. 8 del 1991 (introdotto dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45) e, in particolare, dal quarto comma di detto articolo con riguardo ai limiti temporali di minima detenzione in carcere, amplia, non limita o addirittura esclude la discrezionalità della magistratura di sorveglianza, concedendole, in presenza di un contributo di rilevante spessore dato alla giustizia, di superare i requisiti, formali e sostanziali, richiesti nei casi ordinari. 1.1. La giurisprudenza di legittimità, chiamata a circoscrivere l'ambito della verifica demandata alla magistratura di sorveglianza in vista dell'ammissione dei collaboratori di giustizia, tra gli altri benefici e ai permessi premio, ha costantemente ritenuto che, pur non essendo necessario verificare la sussistenza delle condizioni indicate nell'art. 30-ter Ord. pen., stante la deroga prevista dall'art. 16-nonies, comma 4, Ord. pen., occorre, comunque, che il giudice verifichi l'opportunità della concessione del beneficio in relazione alla personalità del richiedente e alla finalità dell'istituto (Sez. 1, n. 36141 del 30/06/2004, Dell'Arte, Rv. 229581). A tal fine, si è rilevato, in specie, che l'istituto disciplinato dall'art. 16-nonies dl. n. 8 del 1991 non è applicabile indiscriminatamente, giacché presuppone l'espressione di un giudizio favorevole in ordine al ravvedimento del soggetto che si apre alla collaborazione con l'autorità giudiziaria, fondato sulla «condotta complessiva del collaboratore di giustizia [...]» e sul convincimento che l'azione rieducativa svolta abbia avuto come risultato il compiuto ravvedimento, all'esito di una revisione critica della vita anteatta (Sez. 1, n. 9887 dell'01/02/2007, Pepe, Rv. 236548; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 43207 del 16/10/2012, Russo, Rv. 253833; Sez. 1, n. 3422 del 14/01/2009, Diana, Rv. 242559). 1.2. Il requisito del "ravvedimento" previsto dall'art. 16-nonies, comma 3, del d.l. n. 8/1991 non può, di conseguenza, essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla «sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede «la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, 3 ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza» (cfr. Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517; Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671). La condotta collaborativa, anche se indicativa di una revisione critica, non deve, quindi, essere tenuta presente da sola, ma va sempre posta in relazione ad altri determinanti parametri, come la gravità dei reati in espiazione (Sez. 1, n. 1960 del 03/04/1998, Del Vecchio, Rv. 210421; Sez. 1, n. 8721 del 03/12/2003 dep. 2004, Garofalo, Rv. 228002), il percorso di ravvedimento compiuto e la fruizione di margini di libertà da cui possa desumersi un effettivo seppure iniziale reinserimento sociale. Del resto, il Tribunale di sorveglianza non è vincolato al parere (obbligatorio) espresso dal Procuratore nazionale antimafia e 3 antiterrorismo (Sez. 1, n. 40823 del 05/06/2013, Lombardi, Rv. 257532), ma, tenuto conto che detta autorità è chiamata a esprimere una valutazione motivata in ordine all'attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata, non può apoditticamente tralasciarle e non considerarle, ferma restando la sua libertà di giudizio in merito alla concessione dei benefici penitenziari. 1.3. Conclusivamente, la facoltà di ammettere alle misure alternative i soggetti sottoposti a programma di protezione a norma della legge n. 82 del 1991, con le previste deroghe alle disposizioni ordinarie, non si estende ai presupposti relativi all'emenda di tali soggetti e alla finalità di conseguire la loro stabile rieducazione, per cui tali benefici postulano - fermo restando l'indefettibile accertamento delle condizioni soggettive di ammissibilità - che comunque si tratti di persone per le quali si riscontrino le premesse meritorie e l'applicabilità in concreto del beneficio, in relazione alla loro personalità, che consenta di escludere ragionevolmente la persistenza di un apprezzabile margine di pericolosità sociale e la conseguente probabilità di reiterazione di comportamenti penalmente illeciti, affinché risultino assicurate le condizioni relative all'emenda del soggetto e alle finalità di conseguirne la stabile rieducazione (per tutte, Sez. 1, n. 35915 del 11/11/2014, dep. 2015, Capoccia, n. m.; Sez. 1, n. 5110 del 22/11/2011, dep. 2012, Massaro, n. m.; Sez. 1, n. 5523 del 24/10/1996, Chiofalo, Rv. 206185). 2. Ritiene il Collegio che, nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza in esame non si sia conformato ai richiamati canoni ermeneutici ed abbia, comunque, seguito un percorso motivazionale illogico. L'ordinanza impugnata, pur dando atto dei pareri ampiamente favorevoli degli organi investigativi e della direzione del carcere, ha escluso il ravvedimento del condannato e formulato un giudico prognostico di attuale pericolosità sociale con il ricorso ad asserzioni del tutto prive di riferimenti concreti agli atti di causa. Non 4 »f è dato così comprendere perché gli esiti del programma trattarnentale sono stati "modesti" e perché deve dubitarsi della "genuinità della stata collaborativa" nonostante nella relazione della Direzione nazionale antimafia si faccia espresso riferimento alla "rilevante utilità" e "l'indiscutibile valenza" della collaborazione prestata e all'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata. Nemmeno si comprendono, in assenza della indicazione di specifiche circostanze, le ragioni per cui la revisione critica sia rimasta allo stato embrionale e non sia maturato il ravvedimento nonostante il lungo periodo di detenzione, il fine pena ormai prossimo, la risalenza dell'episodio che aveva determinato la revoca della detenzione domiciliare, avvenuto nel 2017, la fruizione di più periodi di liberazione anticipata, la regolarità della condotta inframuraria e l'assenza di rilievi disciplinari. Non costituisce, senz'altro, fattore idoneo ad escludere il ravvedimento la mera reiterazione delle istanze volte alla concessione dei benefici, la cui presentazione, al contrario, è un diritto del soggetto in vinculis 3. I precedenti rilievi impongono, in definitiva, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma in vista di un nuovo giudizio che, libero nell'esito, tenga conto dei richiamati e colmi le individuate lacune motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso, in Roma 20 dicembre 2022.
lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto VA MA, collaboratore di giustizia in esecuzione della pena di anni 17, mesi 8, giorni 20 di reclusione, avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza aveva rigettato la sua istanza di permesso premio ai sensi degli artt. 30-ter Ord. pen. e 16-nonies, 15 gennaio 1991, n. 8. A ragione della decisione osserva che MA, condannato per reati di particolare gravità e destinatario nel 2017 di un provvedimento di revoca della detenzione domiciliare per evasione, era nell'attualità persona pericolosa e non ravvedutasi. Depongono in tal senso, nonostante i pareri favorevoli della Direzione nazionale antimafia e della direzione del carcere, i modesti esiti del programma Penale Sent. Sez. 1 Num. 10587 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 20/12/2022 trattamentale e l'atteggiamento del detenuto, esclusivamente incentrato su sé stesso e sulle proprie esigenze personali e familiari. Non possono valorizzarsi nemmeno i risultati dell'osservazione condotta in carcere che attestano una revisione critica allo stato embrionale. Rappresenta "un sintomo di immaturità, oltre che di opportunismo", la frequenza con cui il detenuto ripresenta le istanze rigettate. 2. Ricorre MA, per il tramite del difensore, articolando un unico motivo con cui deduce violazione degli artt. 30-ter Ord. pen. e 16-nonies d.l. n. 8 del 1991, nonché il vizio della motivazione. Lamenta il ricorrente rileva che il Tribunale non abbia fondato il proprio convincimento sui risultati attuali dell'osservazione, ma su una relazione di sintesi del mese di novembre 2020 e sul relativo aggiornamento comportamentale, risalente al mese di marzo 2021, oltre che sul datato parere della Direzione nazionale antimafia. Trattatasi degli stessi atti acquisì e valutati in un precedente giudizio relativo ad analoga istanza presentata nel 2020. Nel presente procedimento, non sono state acquisite le relazioni aggiornate sul presuppsto che l'istanza del detenuto fosse reiterativa della precedente. E stato, quindi trascurato che, rispetto alla precedente istanza, non solo il fine pena, ormai prossimo, si era ulteriormente ridotto di oltre due anni e mezzo e che rispetto alla precedente relazione di sintesi erano trascorsi 14 mesi. Aggiunge che è stata attribuita decisiva rilevanza alla gravità dei reati commessi, dato ricorrente e non significativo allorquando si tratta di applicare l'istituto di cui all'art. 16-nonies d.l. n. 8 del 1991, e al contenuto della pregressa ordinanza pur attente ad una situazione completamente diversa. La valutazione negativa del percorso di ravvedimento contrasta insanabilmente con le evidenze istruttorie dalle quali risulta che il MA ha iniziato la sua collaborazione subito dopo la commissione del fatto-reato in esecuzione, è stato già ammesso alla detenzione domiciliare, e, con l'esclusione del periodo in cui ha commesso l'evasione, ha sempre ottenuto la liberazione anticipata. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, rilevando che i vizi denunciati sono insussistenti e che il ricorso tende a proporre una rilettura alternativa degli elementi posti a fondamento del provvedimento impugnato. 4. Il difensore ha ribadito con una memoria le ragioni di doglianza avanzate nel ricorso. CONSIDEFtATO IN DIRITTO 2 Il ricorso è fondato. 1. Va premesso che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la normativa che prevede la concessione dei benefici penitenziari ai collaboratori di giustizia non può essere intesa nel senso che il legislatore abbia voluto eliminare tutti i requisiti richiesti dalla legge penitenziaria, obbligando il giudice ad accordarli solo in funzione di una collaborazione che ne abbia messo a repentaglio la sicurezza personale così da rendere necessario uno speciale 2 9)" programma di protezione;
al contrario, fermi restando i limiti di pena previsti dall'art. 16-nonies d.l. n. 8 del 1991 (introdotto dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45) e, in particolare, dal quarto comma di detto articolo con riguardo ai limiti temporali di minima detenzione in carcere, amplia, non limita o addirittura esclude la discrezionalità della magistratura di sorveglianza, concedendole, in presenza di un contributo di rilevante spessore dato alla giustizia, di superare i requisiti, formali e sostanziali, richiesti nei casi ordinari. 1.1. La giurisprudenza di legittimità, chiamata a circoscrivere l'ambito della verifica demandata alla magistratura di sorveglianza in vista dell'ammissione dei collaboratori di giustizia, tra gli altri benefici e ai permessi premio, ha costantemente ritenuto che, pur non essendo necessario verificare la sussistenza delle condizioni indicate nell'art. 30-ter Ord. pen., stante la deroga prevista dall'art. 16-nonies, comma 4, Ord. pen., occorre, comunque, che il giudice verifichi l'opportunità della concessione del beneficio in relazione alla personalità del richiedente e alla finalità dell'istituto (Sez. 1, n. 36141 del 30/06/2004, Dell'Arte, Rv. 229581). A tal fine, si è rilevato, in specie, che l'istituto disciplinato dall'art. 16-nonies dl. n. 8 del 1991 non è applicabile indiscriminatamente, giacché presuppone l'espressione di un giudizio favorevole in ordine al ravvedimento del soggetto che si apre alla collaborazione con l'autorità giudiziaria, fondato sulla «condotta complessiva del collaboratore di giustizia [...]» e sul convincimento che l'azione rieducativa svolta abbia avuto come risultato il compiuto ravvedimento, all'esito di una revisione critica della vita anteatta (Sez. 1, n. 9887 dell'01/02/2007, Pepe, Rv. 236548; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 43207 del 16/10/2012, Russo, Rv. 253833; Sez. 1, n. 3422 del 14/01/2009, Diana, Rv. 242559). 1.2. Il requisito del "ravvedimento" previsto dall'art. 16-nonies, comma 3, del d.l. n. 8/1991 non può, di conseguenza, essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla «sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede «la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, 3 ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza» (cfr. Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517; Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671). La condotta collaborativa, anche se indicativa di una revisione critica, non deve, quindi, essere tenuta presente da sola, ma va sempre posta in relazione ad altri determinanti parametri, come la gravità dei reati in espiazione (Sez. 1, n. 1960 del 03/04/1998, Del Vecchio, Rv. 210421; Sez. 1, n. 8721 del 03/12/2003 dep. 2004, Garofalo, Rv. 228002), il percorso di ravvedimento compiuto e la fruizione di margini di libertà da cui possa desumersi un effettivo seppure iniziale reinserimento sociale. Del resto, il Tribunale di sorveglianza non è vincolato al parere (obbligatorio) espresso dal Procuratore nazionale antimafia e 3 antiterrorismo (Sez. 1, n. 40823 del 05/06/2013, Lombardi, Rv. 257532), ma, tenuto conto che detta autorità è chiamata a esprimere una valutazione motivata in ordine all'attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata, non può apoditticamente tralasciarle e non considerarle, ferma restando la sua libertà di giudizio in merito alla concessione dei benefici penitenziari. 1.3. Conclusivamente, la facoltà di ammettere alle misure alternative i soggetti sottoposti a programma di protezione a norma della legge n. 82 del 1991, con le previste deroghe alle disposizioni ordinarie, non si estende ai presupposti relativi all'emenda di tali soggetti e alla finalità di conseguire la loro stabile rieducazione, per cui tali benefici postulano - fermo restando l'indefettibile accertamento delle condizioni soggettive di ammissibilità - che comunque si tratti di persone per le quali si riscontrino le premesse meritorie e l'applicabilità in concreto del beneficio, in relazione alla loro personalità, che consenta di escludere ragionevolmente la persistenza di un apprezzabile margine di pericolosità sociale e la conseguente probabilità di reiterazione di comportamenti penalmente illeciti, affinché risultino assicurate le condizioni relative all'emenda del soggetto e alle finalità di conseguirne la stabile rieducazione (per tutte, Sez. 1, n. 35915 del 11/11/2014, dep. 2015, Capoccia, n. m.; Sez. 1, n. 5110 del 22/11/2011, dep. 2012, Massaro, n. m.; Sez. 1, n. 5523 del 24/10/1996, Chiofalo, Rv. 206185). 2. Ritiene il Collegio che, nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza in esame non si sia conformato ai richiamati canoni ermeneutici ed abbia, comunque, seguito un percorso motivazionale illogico. L'ordinanza impugnata, pur dando atto dei pareri ampiamente favorevoli degli organi investigativi e della direzione del carcere, ha escluso il ravvedimento del condannato e formulato un giudico prognostico di attuale pericolosità sociale con il ricorso ad asserzioni del tutto prive di riferimenti concreti agli atti di causa. Non 4 »f è dato così comprendere perché gli esiti del programma trattarnentale sono stati "modesti" e perché deve dubitarsi della "genuinità della stata collaborativa" nonostante nella relazione della Direzione nazionale antimafia si faccia espresso riferimento alla "rilevante utilità" e "l'indiscutibile valenza" della collaborazione prestata e all'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata. Nemmeno si comprendono, in assenza della indicazione di specifiche circostanze, le ragioni per cui la revisione critica sia rimasta allo stato embrionale e non sia maturato il ravvedimento nonostante il lungo periodo di detenzione, il fine pena ormai prossimo, la risalenza dell'episodio che aveva determinato la revoca della detenzione domiciliare, avvenuto nel 2017, la fruizione di più periodi di liberazione anticipata, la regolarità della condotta inframuraria e l'assenza di rilievi disciplinari. Non costituisce, senz'altro, fattore idoneo ad escludere il ravvedimento la mera reiterazione delle istanze volte alla concessione dei benefici, la cui presentazione, al contrario, è un diritto del soggetto in vinculis 3. I precedenti rilievi impongono, in definitiva, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma in vista di un nuovo giudizio che, libero nell'esito, tenga conto dei richiamati e colmi le individuate lacune motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso, in Roma 20 dicembre 2022.