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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 08/07/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N.RG. 2241/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IA Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2241 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. GIANLUCA Parte_1
MAGNANI
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore
convenuto contumace
nonché nei confronti di
, in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore,con l'Avv. PIERA MESSINA
litisconsorte necessario
1 FATTO
Cont Con ricorso depositato in data 27.03.2023, ritualmente notificato al e all' , CP_2
- dipendente del con la qualifica Parte_1 Controparte_1 professionale di collaboratore scolastico (Area A del personale ATA), assunto con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1.09.2011 ed attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo TA LE NT di Zagarolo - ha azionato il proprio diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata durante il servizio pre-ruolo ai fini della progressione economica nonché della ricostruzione della carriera, chiedendo la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento in proprio favore dell'importo, rispettivamente, di € 2.243,88, a titolo di incrementi stipendiali mai percepiti durante il periodo di precariato, e di € 5.401,99, a titolo differenze retributive maturate, in forza della corretta ricostruzione integrale della carriera, a decorrere dall'immissione in ruolo;
ha chiesto, inoltre, la condanna del alla regolarizzazione contributiva e Controparte_1 previdenziale in relazione alle differenze di retribuzione azionate.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto di aver sempre percepito, durante tutto il periodo di precariato, la retribuzione base prevista per il personale ATA al primo ingresso, senza mai beneficiare degli aumenti di retribuzione legati al servizio effettivamente prestato;
ha poi evidenziato come il , in sede Controparte_1 di ricostruzione di carriera, abbia applicato le disposizioni di cui agli artt. 569 e 570
D.lgs. 297/1994 e art. 4 c. 3 L. 399/1988 - norme in contrasto con il divieto di discriminazione sancito dalla normativa europea (come interpretata dalla Corte di giustizia UE) ed in particolare con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE – riconoscendogli un'anzianità di anni 7, mesi 7 e giorni 16, inferiore a quella effettivamente maturata, pari a 9 anni, 5 mesi e 10 giorni.
Sebbene ritualmente evocata, l'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, ed è stata, pertanto, dichiarata contumace.
Si è invece costituito in giudizio l' - litisconsorte necessario in relazione alla CP_2 domanda di regolarizzazione contributiva (Cass. n. 8956 del 16 maggio 2020), chiedendo la condanna del convenuto, al pagamento, in proprio favore, CP_1
2 della contribuzione dovuta sulle differenze retributive eventualmente riconosciute, nei limiti della prescrizione quinquennale.
La causa, istruita mediante le produzioni documentali della parte ricorrente, è stata discussa all'odierna udienza del 15.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente), e viene quindi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
Come sopra osservato, il ricorrente rivendica il proprio diritto alla progressione stipendiale durate i periodi di lavoro prestati in forza di contratti a tempo determinato, lamentando altresì il mancato integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante detti periodi ai fini della ricostruzione di carriera, a tal fine invocando il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato sancito dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del
28/06/1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
La documentazione versata in atti consente di ritenere provato che il ricorrente ha prestato attività lavorativa in regime di c.d. “pre-ruolo”, mediante la stipula di plurimi contratti a tempo determinato dall'a.s. 2000/2001 all'a.s. 2010/2011 nei periodi specificamente indicati in ricorso (v. all.
5 - certificati di servizio).
Ebbene, a fronte di un'anzianità di servizio pari a 9 anni, 5 mesi e 10 giorni effettivamente maturata, nel decreto di ricostruzione di carriera (all. 7b), risulta essergli stata riconosciuta un'anzianità di 7 anni, 7 mesi e 16 giorni.
Va infatti considerato che la disciplina interna relativa all'inquadramento del personale della scuola docente e non docente c.d. “non di ruolo” non contempla nel corso del periodo di precariato un'anzianità normativa ed economica corrispondente all'integrale servizio. Essa, inoltre, prevede che al momento di immissione in ruolo il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina sia riconosciuto in misura solo parziale e comunque inferiore a quella effettiva.
Le disposizioni di riferimento, con riguardo al personale ATA, sono le seguenti:
3 - l'art. 569 D.lgs. 297/1994 in base al quale “al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29”;
- l'art. 570 D.lgs. 297/1994, intitolato “periodi di servizio utili al riconoscimento”, stabilisce al comma 1 che “ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento”;
- l'art. 4 c. 3 L. 399/1988, intitolato “inquadramento economico, passaggi di qualifica funzionale”, al comma 3 stabilisce che “al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
Ciò posto, ai fini della risoluzione della presente controversia, occorre accertare se la normativa nazionale si ponga in contrasto con quella europea e, in particolare, con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato ed a tempo indeterminato comparabili, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro di cui alla
Direttiva 1999/70/CE.
Orbene, non c'è dubbio che le norme sopra citate determinino, a carico dei lavoratori a termine, un'evidente disparità di trattamento rispetto ai dipendenti appartenenti al personale di ruolo. A differenza di quanto accade per i lavoratori assunti a tempo
4 determinato, difatti, per i dipendenti di ruolo l'anzianità di servizio è determinata computando integralmente il periodo di servizio svolto.
Questa disparità è – ad avviso del giudicante – in contrasto con quanto prevede la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE. La citata clausola, intitolata “principio di non discriminazione”, così recita: “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Sulla questione, ripetutamente affrontata dalla giurisprudenza nazionale e europea, è intervenuta di recente la Suprema Corte, con la sentenza n. 31150/2019, la quale ha affermato il principio secondo cui “il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro
CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (cfr. Cass. 31150/2019).
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che l'applicabilità della clausola 4 dell'Accordo quadro di cui alla Direttiva 1999/70/CE “non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato
5 viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 OS NT punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, ed altri, punto 36)” (cfr. Cass. Per_1
31150/2019).
I giudici di legittimità hanno poi rilevato come la clausola 4 dell'Accordo quadro di cui alla Direttiva 1999/70/CE sia stata più volte oggetto di interpretazione da parte della Corte di Giustizia, la quale ha evidenziato che:
“a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05,
Del ; 8.9.2011, causa C-177/10 OS NT); Persona_2
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di
Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica
6 del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Persona_3 punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-
393/11, Bertazzi);
e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che
i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore
a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11,
Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14
Bertazzi)” (cfr. Cass. 31150/2019).
Tali principi non sono stati smentiti dalla sentenza della Corte di Giustizia del
20/09/2018, nella causa C-466/17, Con tale pronuncia, infatti, i giudici Per_4 europei, pur statuendo che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.lgs. 297/1994, art. 485 (a mente del quale “il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”), che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al
7 quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi", hanno tuttavia dichiarato di porsi in continuità con la propria giurisprudenza con riferimento alla nozione di ragione oggettiva e al carattere non decisivo delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto.
La lettura della sentenza della Corte di Giustizia del 20/09/2018, nella causa C-
466/17, deve pertanto essere complessiva, sicché non possono essere Per_4 svalutati gli argomenti della non decisività della diversa forma di reclutamento, della natura temporanea del rapporto e della necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi", che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro".
In quest'ottica, le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia TT restano circoscritte alla ricostruzione della carriera del personale docente, considerato, peraltro, che solo per il personale docente il mancato riconoscimento integrale del servizio scolastico svolto trova compensazione nella finzione della equiparazione ad anno pieno dei servizi superiori a 180 giorni ex art. 489 Dlgs
297/1994. Di tale fictio iuris non può invece giovarsi il personale tecnico, amministrativo e ausiliario, nei cui confronti si applica l'art. 569 L. 297/1994 senza correttivi di favore, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità di "discriminazione alla rovescia".
Con riferimento al personale ATA, dunque, va esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, tenuto conto della totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli e dell'insussistenza di una finalità di politica sociale giustificatrice (cfr. Cass.
31150/2019).
Ne deriva che va disapplicata la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto.
8 Nel caso di specie, dall'a.s. 2000/2001 all'a.s. 2010/2011, il ricorrente ha prestato servizio in virtù di plurimi contratti a tempo determinato, nei periodi specificamente indicati in ricorso e risultanti dal decreto di ricostruzione di carriera.
Ebbene, secondo la normativa interna, ovvero in base al combinato disposto degli artt. 569 e 570 D.lgs. 297/1994, la sua anzianità di servizio sarebbe inferiore rispetto a quella calcolata secondo i criteri valevoli per l'assunto a tempo indeterminato, calcolando per intero tutti i periodi di servizio effettivo.
La rilevata disparità di trattamento e la conseguente contrarietà della normativa nazionale ai principi desumibili dalla Direttiva1999/70/CE, come interpretata dalla
Corte di Giustizia, conducono pertanto all'accoglimento del ricorso.
Ne deriva il diritto di parte ricorrente al pieno riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, di tutti periodi di servizio effettivamente prestati in esecuzione di tutti i contratti a termine stipulati con l'amministrazione scolastica resistente dall'a.s. 2000/2001 all'a.s. 2010/2011 (pari a 9 anni, 5 mesi e 10 giorni), con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta a corrispondergli le differenze retributive maturate a decorrere dall'immissione in ruolo, complessivamente quantificate, nei conteggi allegati al ricorso, nell'importo di euro
€ 5.401,99, oltre interessi e rivalutazione monetaria tra loro non cumulati
(trattandosi di credito afferente a rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione).
Quanto alla lamentata illegittimità del mancato riconoscimento dell'anzianità maturata nel periodo di precariato ai fini degli incrementi stipendiali, va osservato che, prima della immissione in ruolo, ai lavoratori assunti a termine spetta il trattamento economico corrispondente a quello iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto a tempo indeterminato, non essendogli riconosciuta alcuna progressione stipendiale collegata alla anzianità di servizio maturata durante il periodo di precariato.
Infatti, ai sensi dell'art. 526 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n° 297 (Testo Unico della
Scuola), “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”; ciò vale anche per il personale ATA assunto a tempo determinato, il quale viene
9 retribuito, per ogni contratto, sulla base del trattamento economico iniziale del personale di corrispondente qualifica.
Occorre a questo punto considerare che la contrattazione del comparto scuola prevede un sistema di trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, che ha la funzione di parametrare il trattamento retributivo alla progressiva acquisizione di una maggiore professionalità e competenza del lavoratore, conseguente al protratto svolgimento di una determinata mansione, tenendo così conto della maturazione della sempre più ampia esperienza che ciascun dipendente consegue in forza dello svolgimento della propria prestazione
(“Al personale scolastico è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata tabella 2”(cfr. doc.
6 – art. 79 CCNL - e doc. 7 – tabella 2 - di parte ricorrente).
Orbene, qualora si verifichi una reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, si realizza di fatto un contesto identico, sotto il profilo dello sviluppo della professionalità, rispetto a quello dei colleghi di pari anzianità legati alla pubblica amministrazione da un rapporto a tempo indeterminato, sicché la mancata attribuzione della progressione stipendiale rappresenta una forma di disparità di trattamento non legittimata da ragioni obiettive, né giustificabile, ed integra quindi una violazione della già richiamato principio di non discriminazione, il quale impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata dal personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo, con conseguente disapplicazione di tutte le disposizioni che, prescindendo dall'anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per dipendenti a tempo indeterminato.
Dunque, per le ragioni anti-discriminatorie descritte, deve essere affermato il diritto del ricorrente al riconoscimento, anche ai fini della progressione
10 stipendiale prevista dalla contrattazione di settore, della anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine dallo stesso intrattenuti con l'Amministrazione, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 2.243,88 a titolo di differenze retributive tra quanto dal medesimo effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire per effetto della anzianità di servizio come sopra riconosciuta, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Infine, il deve essere condannato alla Controparte_1 regolarizzazione contributiva del ricorrente in relazione a tutte le differenze retributive riconosciute, dovendosi al riguardo osservare che l'art. 3, comma 10 bis, della L. n. 335/1995, introdotto dall'art. 9 del D.L. n. 4/2019, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 202/2024 (“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”), dispone che: “Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' cui sono CP_2 iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui aldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e
10, riferiti agliobblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al31 dicembre 2020, non si applicano fino al31 dicembre 2025, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità
(Cassazione sentenza n. 31060 del 4.12.2024), “l'art. 3, comma 10-bis, l. n. 335 del 1995, introdotto dall'art. 9, d.l. n. 4 del 2019 (conv. con l. n. 26 del 2019) ratione temporis vigente, non ha disposto tanto la sospensione della prescrizione per le contribuzioni afferenti alle gestioni previdenziali esclusive e per i trattamenti dei pubblici dipendenti ivi previste, ma piuttosto, in relazione ai contributi dovuti a tali gestioni ha disposto proprio, con effetti retroattivi e con
11 salvezza degli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, il differimento dell'operatività della disciplina della prescrizione dettata dall'art. 3, commi 9 e 10, della stessa l. n. 335 del 1995, con la conseguenza che detto differimento è applicabile anche a contributi previdenziali già prescritti alla data di entrata in vigore della norma che lo ha previsto”.
Applicandosi tale principio al caso di specie, non risultano prescritti i contributi dovuti sulle differenze retributive riconosciute al ricorrente, a prescindere dal fatto che si riferiscano a periodi precedenti o successivi al quinquennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e senza che assuma rilievo la fissazione, ex art. 2935 c.c., del termine iniziale di un eventuale decorso della prescrizione (in questi termini, Corte d'Appello di Roma, sent.
352/2025 e 585/2025)
Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma, e vengono, pertanto, poste a carico del convenuto, liquidate come in dispositivo tenuto CP_1 conto del valore della causa e dell'attività difensiva concretamente espletata, con distrazione in favore del procuratore antistatario del ricorrente.
Possono invece compensarsi integralmente le spese di lite tra l' e le altre CP_2
parti, stante la peculiare posizione processuale dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento integrale Parte_1 dell'anzianità maturata durante il servizio pre-ruolo ai fini della progressione economica e della ricostruzione della carriera;
- per l'effetto, condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 2.243,88, a titolo di incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato, e di € 5.401,99, a titolo differenze retributive maturate a decorrere dall'immissione in ruolo, in virtù del nuovo inquadramento
12 conseguente alla ricostruzione integrale della carriera, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il alla regolarizzazione Controparte_4 contributiva e previdenziale a seguito del riconoscimento delle differenze retributive sopra indicate;
- condanna, infine, il convenuto a rifondere in favore del procuratore CP_1 antistatario della ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.109,00 oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese di lite tra l' e le altre parti. CP_2
Tivoli, 08/07/2025 Il Giudice
IA Busoli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IA Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2241 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. GIANLUCA Parte_1
MAGNANI
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore
convenuto contumace
nonché nei confronti di
, in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore,con l'Avv. PIERA MESSINA
litisconsorte necessario
1 FATTO
Cont Con ricorso depositato in data 27.03.2023, ritualmente notificato al e all' , CP_2
- dipendente del con la qualifica Parte_1 Controparte_1 professionale di collaboratore scolastico (Area A del personale ATA), assunto con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1.09.2011 ed attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo TA LE NT di Zagarolo - ha azionato il proprio diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata durante il servizio pre-ruolo ai fini della progressione economica nonché della ricostruzione della carriera, chiedendo la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento in proprio favore dell'importo, rispettivamente, di € 2.243,88, a titolo di incrementi stipendiali mai percepiti durante il periodo di precariato, e di € 5.401,99, a titolo differenze retributive maturate, in forza della corretta ricostruzione integrale della carriera, a decorrere dall'immissione in ruolo;
ha chiesto, inoltre, la condanna del alla regolarizzazione contributiva e Controparte_1 previdenziale in relazione alle differenze di retribuzione azionate.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto di aver sempre percepito, durante tutto il periodo di precariato, la retribuzione base prevista per il personale ATA al primo ingresso, senza mai beneficiare degli aumenti di retribuzione legati al servizio effettivamente prestato;
ha poi evidenziato come il , in sede Controparte_1 di ricostruzione di carriera, abbia applicato le disposizioni di cui agli artt. 569 e 570
D.lgs. 297/1994 e art. 4 c. 3 L. 399/1988 - norme in contrasto con il divieto di discriminazione sancito dalla normativa europea (come interpretata dalla Corte di giustizia UE) ed in particolare con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE – riconoscendogli un'anzianità di anni 7, mesi 7 e giorni 16, inferiore a quella effettivamente maturata, pari a 9 anni, 5 mesi e 10 giorni.
Sebbene ritualmente evocata, l'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, ed è stata, pertanto, dichiarata contumace.
Si è invece costituito in giudizio l' - litisconsorte necessario in relazione alla CP_2 domanda di regolarizzazione contributiva (Cass. n. 8956 del 16 maggio 2020), chiedendo la condanna del convenuto, al pagamento, in proprio favore, CP_1
2 della contribuzione dovuta sulle differenze retributive eventualmente riconosciute, nei limiti della prescrizione quinquennale.
La causa, istruita mediante le produzioni documentali della parte ricorrente, è stata discussa all'odierna udienza del 15.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente), e viene quindi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
Come sopra osservato, il ricorrente rivendica il proprio diritto alla progressione stipendiale durate i periodi di lavoro prestati in forza di contratti a tempo determinato, lamentando altresì il mancato integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante detti periodi ai fini della ricostruzione di carriera, a tal fine invocando il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato sancito dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del
28/06/1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
La documentazione versata in atti consente di ritenere provato che il ricorrente ha prestato attività lavorativa in regime di c.d. “pre-ruolo”, mediante la stipula di plurimi contratti a tempo determinato dall'a.s. 2000/2001 all'a.s. 2010/2011 nei periodi specificamente indicati in ricorso (v. all.
5 - certificati di servizio).
Ebbene, a fronte di un'anzianità di servizio pari a 9 anni, 5 mesi e 10 giorni effettivamente maturata, nel decreto di ricostruzione di carriera (all. 7b), risulta essergli stata riconosciuta un'anzianità di 7 anni, 7 mesi e 16 giorni.
Va infatti considerato che la disciplina interna relativa all'inquadramento del personale della scuola docente e non docente c.d. “non di ruolo” non contempla nel corso del periodo di precariato un'anzianità normativa ed economica corrispondente all'integrale servizio. Essa, inoltre, prevede che al momento di immissione in ruolo il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina sia riconosciuto in misura solo parziale e comunque inferiore a quella effettiva.
Le disposizioni di riferimento, con riguardo al personale ATA, sono le seguenti:
3 - l'art. 569 D.lgs. 297/1994 in base al quale “al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29”;
- l'art. 570 D.lgs. 297/1994, intitolato “periodi di servizio utili al riconoscimento”, stabilisce al comma 1 che “ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento”;
- l'art. 4 c. 3 L. 399/1988, intitolato “inquadramento economico, passaggi di qualifica funzionale”, al comma 3 stabilisce che “al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
Ciò posto, ai fini della risoluzione della presente controversia, occorre accertare se la normativa nazionale si ponga in contrasto con quella europea e, in particolare, con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato ed a tempo indeterminato comparabili, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro di cui alla
Direttiva 1999/70/CE.
Orbene, non c'è dubbio che le norme sopra citate determinino, a carico dei lavoratori a termine, un'evidente disparità di trattamento rispetto ai dipendenti appartenenti al personale di ruolo. A differenza di quanto accade per i lavoratori assunti a tempo
4 determinato, difatti, per i dipendenti di ruolo l'anzianità di servizio è determinata computando integralmente il periodo di servizio svolto.
Questa disparità è – ad avviso del giudicante – in contrasto con quanto prevede la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE. La citata clausola, intitolata “principio di non discriminazione”, così recita: “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Sulla questione, ripetutamente affrontata dalla giurisprudenza nazionale e europea, è intervenuta di recente la Suprema Corte, con la sentenza n. 31150/2019, la quale ha affermato il principio secondo cui “il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro
CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (cfr. Cass. 31150/2019).
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che l'applicabilità della clausola 4 dell'Accordo quadro di cui alla Direttiva 1999/70/CE “non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato
5 viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 OS NT punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, ed altri, punto 36)” (cfr. Cass. Per_1
31150/2019).
I giudici di legittimità hanno poi rilevato come la clausola 4 dell'Accordo quadro di cui alla Direttiva 1999/70/CE sia stata più volte oggetto di interpretazione da parte della Corte di Giustizia, la quale ha evidenziato che:
“a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05,
Del ; 8.9.2011, causa C-177/10 OS NT); Persona_2
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di
Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica
6 del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Persona_3 punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-
393/11, Bertazzi);
e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che
i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore
a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11,
Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14
Bertazzi)” (cfr. Cass. 31150/2019).
Tali principi non sono stati smentiti dalla sentenza della Corte di Giustizia del
20/09/2018, nella causa C-466/17, Con tale pronuncia, infatti, i giudici Per_4 europei, pur statuendo che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.lgs. 297/1994, art. 485 (a mente del quale “il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”), che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al
7 quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi", hanno tuttavia dichiarato di porsi in continuità con la propria giurisprudenza con riferimento alla nozione di ragione oggettiva e al carattere non decisivo delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto.
La lettura della sentenza della Corte di Giustizia del 20/09/2018, nella causa C-
466/17, deve pertanto essere complessiva, sicché non possono essere Per_4 svalutati gli argomenti della non decisività della diversa forma di reclutamento, della natura temporanea del rapporto e della necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi", che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro".
In quest'ottica, le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia TT restano circoscritte alla ricostruzione della carriera del personale docente, considerato, peraltro, che solo per il personale docente il mancato riconoscimento integrale del servizio scolastico svolto trova compensazione nella finzione della equiparazione ad anno pieno dei servizi superiori a 180 giorni ex art. 489 Dlgs
297/1994. Di tale fictio iuris non può invece giovarsi il personale tecnico, amministrativo e ausiliario, nei cui confronti si applica l'art. 569 L. 297/1994 senza correttivi di favore, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità di "discriminazione alla rovescia".
Con riferimento al personale ATA, dunque, va esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, tenuto conto della totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli e dell'insussistenza di una finalità di politica sociale giustificatrice (cfr. Cass.
31150/2019).
Ne deriva che va disapplicata la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto.
8 Nel caso di specie, dall'a.s. 2000/2001 all'a.s. 2010/2011, il ricorrente ha prestato servizio in virtù di plurimi contratti a tempo determinato, nei periodi specificamente indicati in ricorso e risultanti dal decreto di ricostruzione di carriera.
Ebbene, secondo la normativa interna, ovvero in base al combinato disposto degli artt. 569 e 570 D.lgs. 297/1994, la sua anzianità di servizio sarebbe inferiore rispetto a quella calcolata secondo i criteri valevoli per l'assunto a tempo indeterminato, calcolando per intero tutti i periodi di servizio effettivo.
La rilevata disparità di trattamento e la conseguente contrarietà della normativa nazionale ai principi desumibili dalla Direttiva1999/70/CE, come interpretata dalla
Corte di Giustizia, conducono pertanto all'accoglimento del ricorso.
Ne deriva il diritto di parte ricorrente al pieno riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, di tutti periodi di servizio effettivamente prestati in esecuzione di tutti i contratti a termine stipulati con l'amministrazione scolastica resistente dall'a.s. 2000/2001 all'a.s. 2010/2011 (pari a 9 anni, 5 mesi e 10 giorni), con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta a corrispondergli le differenze retributive maturate a decorrere dall'immissione in ruolo, complessivamente quantificate, nei conteggi allegati al ricorso, nell'importo di euro
€ 5.401,99, oltre interessi e rivalutazione monetaria tra loro non cumulati
(trattandosi di credito afferente a rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione).
Quanto alla lamentata illegittimità del mancato riconoscimento dell'anzianità maturata nel periodo di precariato ai fini degli incrementi stipendiali, va osservato che, prima della immissione in ruolo, ai lavoratori assunti a termine spetta il trattamento economico corrispondente a quello iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto a tempo indeterminato, non essendogli riconosciuta alcuna progressione stipendiale collegata alla anzianità di servizio maturata durante il periodo di precariato.
Infatti, ai sensi dell'art. 526 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n° 297 (Testo Unico della
Scuola), “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”; ciò vale anche per il personale ATA assunto a tempo determinato, il quale viene
9 retribuito, per ogni contratto, sulla base del trattamento economico iniziale del personale di corrispondente qualifica.
Occorre a questo punto considerare che la contrattazione del comparto scuola prevede un sistema di trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, che ha la funzione di parametrare il trattamento retributivo alla progressiva acquisizione di una maggiore professionalità e competenza del lavoratore, conseguente al protratto svolgimento di una determinata mansione, tenendo così conto della maturazione della sempre più ampia esperienza che ciascun dipendente consegue in forza dello svolgimento della propria prestazione
(“Al personale scolastico è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata tabella 2”(cfr. doc.
6 – art. 79 CCNL - e doc. 7 – tabella 2 - di parte ricorrente).
Orbene, qualora si verifichi una reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, si realizza di fatto un contesto identico, sotto il profilo dello sviluppo della professionalità, rispetto a quello dei colleghi di pari anzianità legati alla pubblica amministrazione da un rapporto a tempo indeterminato, sicché la mancata attribuzione della progressione stipendiale rappresenta una forma di disparità di trattamento non legittimata da ragioni obiettive, né giustificabile, ed integra quindi una violazione della già richiamato principio di non discriminazione, il quale impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata dal personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo, con conseguente disapplicazione di tutte le disposizioni che, prescindendo dall'anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per dipendenti a tempo indeterminato.
Dunque, per le ragioni anti-discriminatorie descritte, deve essere affermato il diritto del ricorrente al riconoscimento, anche ai fini della progressione
10 stipendiale prevista dalla contrattazione di settore, della anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine dallo stesso intrattenuti con l'Amministrazione, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 2.243,88 a titolo di differenze retributive tra quanto dal medesimo effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire per effetto della anzianità di servizio come sopra riconosciuta, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Infine, il deve essere condannato alla Controparte_1 regolarizzazione contributiva del ricorrente in relazione a tutte le differenze retributive riconosciute, dovendosi al riguardo osservare che l'art. 3, comma 10 bis, della L. n. 335/1995, introdotto dall'art. 9 del D.L. n. 4/2019, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 202/2024 (“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”), dispone che: “Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' cui sono CP_2 iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui aldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e
10, riferiti agliobblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al31 dicembre 2020, non si applicano fino al31 dicembre 2025, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità
(Cassazione sentenza n. 31060 del 4.12.2024), “l'art. 3, comma 10-bis, l. n. 335 del 1995, introdotto dall'art. 9, d.l. n. 4 del 2019 (conv. con l. n. 26 del 2019) ratione temporis vigente, non ha disposto tanto la sospensione della prescrizione per le contribuzioni afferenti alle gestioni previdenziali esclusive e per i trattamenti dei pubblici dipendenti ivi previste, ma piuttosto, in relazione ai contributi dovuti a tali gestioni ha disposto proprio, con effetti retroattivi e con
11 salvezza degli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, il differimento dell'operatività della disciplina della prescrizione dettata dall'art. 3, commi 9 e 10, della stessa l. n. 335 del 1995, con la conseguenza che detto differimento è applicabile anche a contributi previdenziali già prescritti alla data di entrata in vigore della norma che lo ha previsto”.
Applicandosi tale principio al caso di specie, non risultano prescritti i contributi dovuti sulle differenze retributive riconosciute al ricorrente, a prescindere dal fatto che si riferiscano a periodi precedenti o successivi al quinquennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e senza che assuma rilievo la fissazione, ex art. 2935 c.c., del termine iniziale di un eventuale decorso della prescrizione (in questi termini, Corte d'Appello di Roma, sent.
352/2025 e 585/2025)
Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma, e vengono, pertanto, poste a carico del convenuto, liquidate come in dispositivo tenuto CP_1 conto del valore della causa e dell'attività difensiva concretamente espletata, con distrazione in favore del procuratore antistatario del ricorrente.
Possono invece compensarsi integralmente le spese di lite tra l' e le altre CP_2
parti, stante la peculiare posizione processuale dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento integrale Parte_1 dell'anzianità maturata durante il servizio pre-ruolo ai fini della progressione economica e della ricostruzione della carriera;
- per l'effetto, condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 2.243,88, a titolo di incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato, e di € 5.401,99, a titolo differenze retributive maturate a decorrere dall'immissione in ruolo, in virtù del nuovo inquadramento
12 conseguente alla ricostruzione integrale della carriera, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il alla regolarizzazione Controparte_4 contributiva e previdenziale a seguito del riconoscimento delle differenze retributive sopra indicate;
- condanna, infine, il convenuto a rifondere in favore del procuratore CP_1 antistatario della ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.109,00 oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese di lite tra l' e le altre parti. CP_2
Tivoli, 08/07/2025 Il Giudice
IA Busoli
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