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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 12/01/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 116/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente e Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
MIETTO MASSIMO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3414/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250046873687000 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4812/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, la SpA Ricorrente_1 Società di Gestione del Risparmio (d'ora in poi, breviter, Ricorrente_1) ha impugnato presso questo giudice la cartella di pagamento della complessiva somma di € 45.861,137 notificatale dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e recante iscrizione a ruolo dell'imposta di registro dovuta in relazione a due contratti di locazione pluriennale stipulati da essa società.
Atteso che l'imposta era stata liquidata dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di Milano con due avvisi che avevano formato oggetto di impugnazione dinanzi al giudice tributario con giudizi pendenti presso questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, deduceva la ricorrente l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo dell'intero importo delle sanzioni portate dagli avvisi di liquidazione presupposti - stante la pendenza dei giudizi di cui sopra – con susseguente violazione degli artt. 19 D.L.vo n. 472/97 e 68 D.L.vo n. 546/92.
Per tale ragione, la società – che ribadiva l'illegittimità altresì della pretesa impositiva avanzata con gli avvisi di liquidazione predetti - instava conclusivamente per l'annullamento della cartella impugnata.
Nel giudizio così instaurato si costituivano sia l'Agenzia delle Entrate -Riscossione – che eccepiva la carenza della propria legittimazione passiva – sia la DP II che ribadiva la correttezza del proprio operato non trovando applicazione nella fattispecie l'art. 68 del D.L.vo n. 546/92, con susseguente legittimità dell'iscrizione a ruolo delle sanzioni irrogate le quali erano state calcolate in misura pari al 30% dell'imposta dovuta.
Rilevando inoltre l'inammissibilità delle eccezioni concernenti gli atti presupposti alla cartella, già sollevate dalla contribuente nei giudizi di relativa impugnazione, concludeva pertanto l'Agenzia convenuta per il rigetto del ricorso.
Previo deposito di memoria illustrativa da parte della società, la causa perveniva alla decisione all'udienza del 17-12-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte, all'esito dell'odierna pubblica trattazione – cui presenziavano tutte le parti tranne AdR – come, rilevata in via preliminare l'effettiva carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione rispetto alle questioni controverse in giudizio, il ricorso non possa trovare accoglimento.
Deve invero escludersi l'applicabilità in materia di liquidazione di imposta di registro principale – quale è pacificamente quella dovuta in sede di registrazione del contratto - della riscossione frazionata di cui all'art. 68 del D.L.vo n. 546/92 richiamato dalla ricorrente, e ciò con riferimento sia all'imposta omessa (come del resto riconosciuto dalla stessa Ricorrente_1 nella memoria illustrativa depositata in esito alle controdeduzioni della DP II) che alle correlate sanzioni.
Alla luce della disciplina applicabile in tema di modalità di riscossione dell'imposta di registro principale che
è dato ricavare dall'art. 56 del DPR n.131/86-TUR - con la relativa ampiezza di previsione residuale, tale da ricomprendere anche le sanzioni, tanto più se azionate (come nella specie) in uno all'imposta non versata – va infatti ribadita la conclusiva legittimità dell'operato dell'Ufficio, il quale risulta aver peraltro correttamente quantificato dette sanzioni nella misura del 30% dell'importo dovuto.
Ne consegue l'infondatezza dell'impugnazione proposta dalla ricorrente, censurabile anche quanto alla reiterazione dei motivi di doglianza concernenti il merito della pretesa fatta valere dalla DP II in quanto inconferenti nella presente sede di esazione.
Il ricorso va pertanto respinto;
le spese di lite – da compensarsi fra Ricorrente_1 e AdR in considerazione della natura della questione esaminata - seguono la soccombenza della società nei confronti della DP II e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite - liquidate in € 2.500,00 omnicomprensivi - in favore dell'Agenzia delle Entrate-DP II di Milano, dichiarandole compensate con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il Presidente est.
IA NT
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente e Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
MIETTO MASSIMO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3414/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250046873687000 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4812/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, la SpA Ricorrente_1 Società di Gestione del Risparmio (d'ora in poi, breviter, Ricorrente_1) ha impugnato presso questo giudice la cartella di pagamento della complessiva somma di € 45.861,137 notificatale dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e recante iscrizione a ruolo dell'imposta di registro dovuta in relazione a due contratti di locazione pluriennale stipulati da essa società.
Atteso che l'imposta era stata liquidata dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di Milano con due avvisi che avevano formato oggetto di impugnazione dinanzi al giudice tributario con giudizi pendenti presso questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, deduceva la ricorrente l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo dell'intero importo delle sanzioni portate dagli avvisi di liquidazione presupposti - stante la pendenza dei giudizi di cui sopra – con susseguente violazione degli artt. 19 D.L.vo n. 472/97 e 68 D.L.vo n. 546/92.
Per tale ragione, la società – che ribadiva l'illegittimità altresì della pretesa impositiva avanzata con gli avvisi di liquidazione predetti - instava conclusivamente per l'annullamento della cartella impugnata.
Nel giudizio così instaurato si costituivano sia l'Agenzia delle Entrate -Riscossione – che eccepiva la carenza della propria legittimazione passiva – sia la DP II che ribadiva la correttezza del proprio operato non trovando applicazione nella fattispecie l'art. 68 del D.L.vo n. 546/92, con susseguente legittimità dell'iscrizione a ruolo delle sanzioni irrogate le quali erano state calcolate in misura pari al 30% dell'imposta dovuta.
Rilevando inoltre l'inammissibilità delle eccezioni concernenti gli atti presupposti alla cartella, già sollevate dalla contribuente nei giudizi di relativa impugnazione, concludeva pertanto l'Agenzia convenuta per il rigetto del ricorso.
Previo deposito di memoria illustrativa da parte della società, la causa perveniva alla decisione all'udienza del 17-12-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte, all'esito dell'odierna pubblica trattazione – cui presenziavano tutte le parti tranne AdR – come, rilevata in via preliminare l'effettiva carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione rispetto alle questioni controverse in giudizio, il ricorso non possa trovare accoglimento.
Deve invero escludersi l'applicabilità in materia di liquidazione di imposta di registro principale – quale è pacificamente quella dovuta in sede di registrazione del contratto - della riscossione frazionata di cui all'art. 68 del D.L.vo n. 546/92 richiamato dalla ricorrente, e ciò con riferimento sia all'imposta omessa (come del resto riconosciuto dalla stessa Ricorrente_1 nella memoria illustrativa depositata in esito alle controdeduzioni della DP II) che alle correlate sanzioni.
Alla luce della disciplina applicabile in tema di modalità di riscossione dell'imposta di registro principale che
è dato ricavare dall'art. 56 del DPR n.131/86-TUR - con la relativa ampiezza di previsione residuale, tale da ricomprendere anche le sanzioni, tanto più se azionate (come nella specie) in uno all'imposta non versata – va infatti ribadita la conclusiva legittimità dell'operato dell'Ufficio, il quale risulta aver peraltro correttamente quantificato dette sanzioni nella misura del 30% dell'importo dovuto.
Ne consegue l'infondatezza dell'impugnazione proposta dalla ricorrente, censurabile anche quanto alla reiterazione dei motivi di doglianza concernenti il merito della pretesa fatta valere dalla DP II in quanto inconferenti nella presente sede di esazione.
Il ricorso va pertanto respinto;
le spese di lite – da compensarsi fra Ricorrente_1 e AdR in considerazione della natura della questione esaminata - seguono la soccombenza della società nei confronti della DP II e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite - liquidate in € 2.500,00 omnicomprensivi - in favore dell'Agenzia delle Entrate-DP II di Milano, dichiarandole compensate con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il Presidente est.
IA NT