TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 10/11/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 867/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 06/10/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 867/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. GUIDOTTO CARMELO con domicilio eletto in in Catania via
PI OV n. 159 presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
CC LU, e dell'Avv. POLVERINO LUCA con domicilio eletto in in Fossacesia in Via Bachelet, 2, presso l'avv. Daniela Arrizza
CONVENUTO
OGGETTO: AN (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
in via principale:
pagina1 di 14 - Accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo n.
469/2022, emesso dal Tribunale di Lanciano in data 28.12.2022 e, conseguentemente dichiararne l'inefficacia ex art. 644 c.p.c.;
- Sempre in via principale sospendere, per le ragioni esposte, l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n.469/2022, in quanto illegittimo per le ragioni esposte;
nel merito:
-revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo impugnato poiché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti.
Con condanna alle spese e ai compensi del giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratore, che se ne dichiara antistatario.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 469/2022
- N.R.G. 1092/2022, oggetto della presente controversia, non essendo fondata l'opposizione su prova scritta;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'opponente, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
pagina2 di 14 Il Sig. propone opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. Pt_1
469/2022 emesso dal Tribunale di Lanciano, con il quale gli era stato intimato il pagamento di € 16.836,11 tramite atto di precetto ricevuto solo in data 13.11.2024.
Principale motivo di opposizione è la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, che l'opponente deduce di non avere ricevuto prima dell'atto di precetto. La notifica datata 13.01.2023 è stata eseguita a un indirizzo errato, dal quale l'attore si era trasferito il 01.11.2022.
Ha chiesto la sospensione dell'esecutorietà, eccepito la carenza di legittimazione attiva di che la ricorrente non ha provato Controparte_1 che lo specifico credito vantato nei confronti del Sig. sia Pt_1 effettivamente ricompreso nella cessione in blocco (ex art. 58 TUB) richiamata in Gazzetta Ufficialeil cui solo estratto non è sufficiente a dimostrare la titolarità dello specifico credito.
Ha eccepito il difetto di prova scritta costituta dal solo estratto conto certificato da persona non identificata e con firma illeggibile, violando l'Art.
50 TUB che richiede una certificazione specifica da uno dei dirigenti della banca, oltre alla genericità del richiamo al "rapporto contrattuale" fondante la richiesta, senza fornire ulteriori specificazioni.
Ha infine eccepito la prescrizione del credito.
si è costituita chiedendo il rigetto della domanda e la CP_1 conferma del decreto opposto.
In ordine all'eccezione di nullità della notifica ha richiamato il principio della Corte Cost. (sent. n. 477/2002 e n. 28/2004) e della
Cassazione, secondo cui gli effetti della notifica si distinguono per il notificante al momento della consegna all'Ufficiale Giudiziario e per il destinatario al momento della ricezione, e la consegna tempestiva dell'atto evita la decadenza per il notificante;
evidenzia che la notifica del decreto si
è perfezionata ai sensi dell'Art. 140 c.p.c. in data 30/01/2023 e, sebbene l'opponente si fosse trasferito, l'indirizzo all'epoca della prima notifica risultava valido.
A seguito dell'esito negativo della prima, è stata effettuata una pagina3 di 14 nuova notifica il 28/05/2024 (perfezionatasi il 30/05/2024) sulla base di un certificato di residenza aggiornato.
Ha poi dedotto, escludendo la configurabilità di notifica inesistente, si verte tutt'al più in tema di notifica irregolare o tardiva, che non preclude l'esame del merito della domanda sottesa al decreto ingiuntivo.
Ribadisce la piena legittimazione attiva e contesta l'eccezione deducendo che la titolarità del credito è comprovata dall'avviso di cessione in blocco (Art. 58, comma 2, TUB) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
(12/12/2020). La ratio legis di tale norma è proprio quella di dispensare la banca cessionaria dalla notifica individuale, rendendo la cessione efficace nei confronti dei debitori. Cita precedenti (es. Cass. n. 31188/2017) secondo cui è sufficiente la produzione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, a patto che gli elementi comuni consentano di individuare senza incertezze i rapporti ceduti in blocco: A riprova definitiva della titolarità, l'opposta deposita in giudizio L'elenco delle posizioni cedute (doc. 6), in cui il credito del Sig. identificato con il n. 364476, risulta indicato Pt_1 specificamente a pag. 440. La dichiarazione di cessione sottoscritta dalla banca cedente (doc. 7). evidenzia che il Sig. ra già a conoscenza Pt_1 della cessione tramite: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, una lettera di diffida e messa in mora (con notifica regolare) e la comunicazione di cessione del credito.
L'opposta difende l'idoneità della prova fornita per il credito ingiunto:
ai sensi dell'Art.115 c.p.c. sottolinea che l'opponente non ha contestato specificamente l'esistenza dell'esposizione debitoria;
afferma che l'estratto conto certificato ex Art. 50 TUB è da solo sufficiente a provare la fondatezza del credito, sia nella fase monitoria che in quella di opposizione, e che In base alla L. n. 130/1999 e ad orientamenti giurisprudenziali (Cass.n. 31577/2019), il privilegio processuale di utilizzare l'estratto conto certificato (Art. 50 TUB) si estende anche ai cessionari di crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione.
Ha depositato il contratto di conto corrente sottoscritto in ogni sua parte.
Le parti hanno chiesto rinvio in decisione della causa documentale.
pagina4 di 14 Il giudizio è stato rinviato ai sensi dell'art. 281 sexies quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del 06/10/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. Il decreto ingiuntivo risulta notificato con invio a mezzo del servizio postale all'indirizzo del destinatario in Fossacesia Via Andreoli, con compimento della giacenza il 30/01/2023 e restituzione al mittente.
Il 21/07/23.
II. Non si rileva in atti prova della successiva notifica effettuata il CP_ 30/05/2024, che assume di avere effettuato “stante l'esito negativo” della precedente notifica. Il doc. 5 richiamato all'uopo consiste nell'atto notificato il 30/1/23. Il richiamo alla necessità di questa successiva notifica non trova coerenza con quanto immediatamente prima dedotto circa l'intervenuto perfezionamento della notifica (“Difatti, seppur vero che il Sig. si sia trasferito Pt_1 ad altro indirizzo, come si evince dalla ricevuta della cad (ricevuta 6 mesi dopo), al momento della notifica, invece, l'indirizzo inserito risultava valido, tanto che la notifica si è regolarmente perfezionata”.)
III. L'opponente sostiene la nullità della notifica perfezionatasi in data poiché all'epoca egli aveva trasferito la residenza ad altro indirizzo, ed allega certificato storico.
IV. Quindi la notifica, benché formalmente perfezionata, risulta effettuata presso un luogo diverso dalla residenza, e non può dirsi che abbia comunque raggiunto il suo scopo a seguito dell'intervenuta opposizione, perché l'opposizione oggi in esame risulta promossa dopo la notificazione dell'atto di precetto, ed al precipuo fine di sentirne dichiarare la nullità.
V. La conseguenza è che l'opposizione risulta validamente inquadrabile nell'ambito normativo dell'art. 650 cpc.: l'opposizione tardiva ex art. 650 è notificata il 2/12/24 a fronte della notifica dell'atto di precetto intervenuta il 13/11/2024, quindi entro la nuova pagina5 di 14 decorrenza del termine per l'opposizione a d.i., da individuarsi nella notifica del precetto che ne fa menzione.
VI. Al riguardo, la giurisprudenza richiamata dall'opponente sul tema degli effetti della scissione della notifica e dei tempi di perfezionamento per il notificante e notificato non è pertinente, perché qui non si discetta di un caso in cui termine di cui all'art.644 cpc sia decorso nel lasso temporale intercorrente tra il momento in CP_ cui ha lasciato il decreto ingiuntivo all ed il momento in Pt_2 cui si è perfezionata la notifica al destinatario, come evidente dal fatto che il decreto, emesso il 28/12/2022 risulta notificato per compiuta giacenza il 30/1/23, ben prima dei 60 gg di cui all'art 644 cpc.
VII. Ciò che invece rileva è la mancata prova, da parte dell'opposta, di avere controllato l'effettiva corrispondenza dell'indirizzo indicato con quello di residenza del destinatario.
VIII. Per il vero neppure quest'ultimo risulta rispettoso delle incombenze a suo carico, perché l'art.4 del contratto sottoscritto il 20/2/2012 con prevede l'invio da parte della banca al cliente di tutta la CP_2 corrispondenza inerente il contratto le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione, all'indirizzo indicato al momento dell'apertura del conto oppure all'indirizzo che successivamente il cliente comunica alla banca per iscritto, ma qui il non risulta aver dato alcuna comunicazione delle Pt_1 variazioni della propria residenza o del luogo dove intendesse ricevere la corrispondenza.
IX. Che tuttavia il luogo inizialmente indicato in contratto (Fossacesia
SP ex SS16 per il SAgro 46) fosse poi mutato, e noto il mutamento al mittente, risulta anche dalla comunicazione di intervenuta CP_ cessione che ha prodotto sub 8 dalla quale risulta l'invio presso il nuovo indirizzo in C.da Villa Andreoli 74, invio che però non ebbe esito perché il destinatario risultò sconosciuto. Questo CP_ quindi non esimeva la dall'effettuare ulteriori approfondimenti sulla correttezza dell'indirizzo di destinazione.
pagina6 di 14 X. Ne consegue la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo. Il decreto ingiuntivo deve dichiararsi inefficace perché non validamente notificato entro il termine.
XI. L'opposizione del non è proposta al solo fine di sentire Pt_1 declaratoria d'inefficacia del decreto ingiuntivo per mancato rispetto del termine di cui all'art. 650 cpc, ma, introducendo temi di merito, richiede scrutinio del rapporto sottostante, per verificare la sussistenza del credito.
XII. L'opposta ha integrato la documentazione (allegata sufficiente all'emanazione del decreto) con l'ulteriore idonea a suffragare la titolarità e sussistenza del credito
XIII. Alla luce di questa documentazione va in primo luogo scrutinata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della ricorrente in monitorio.
XIV. Sul punto parte opponente sostiene l'insufficienza dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale per ritenere che il rapporto dedotto in monitorio sia compreso tra quelli oggetto della cessione.
XV. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del
1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente. (Cass. Sez. 3,
22/06/2023, n. 17944, Rv. 668451 - 01)
XVI. Nel caso in esame l'avviso indica che la società in Controparte_1 forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 1, 4
e 7.1 della Legge 130 concluso in data 4 dicembre 2020 ha acquistato pro-soluto da tutti i Controparte_3 crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di pagina7 di 14 finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2019, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008
(Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 139/199.
XVII. La questione posta in rilievo attiene all'efficacia probatoria dell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato in G.U. ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. Su tale questione La Corte ha distinto l'ipotesi in cui oggetto di contestazione è l'esistenza del contratto di cessione in sé, da quello in cui è negata solo l'inclusione del credito controverso tra quelli ceduti in blocco. Nel primo caso, per provare tale contratto non è sufficiente la pubblicazione dell'avviso in G.U., ma occorre la produzione in atti dell'atto negoziale;
invece, nel secondo caso l'avviso “può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (così, Cass. civ., Sez. III, Ord., 22 giugno
2023, n. 17944; Cass. civ., Sez. III, Ord., 31 gennaio 2019, n.
2780).
XVIII. I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla
Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. La lista in questione, non presente tra le allegazioni al monitorio, è, stata in seguito allegata dalla Sirio nella comparsa di costituzione e può evincersi che alla pag. 440 reca la stringa che riproduce gli elementi identificativi del rapporto indicato nella certificazione ex art. 50 TUB allegata al monitorio, e nella successiva comunicazione del
21/02/2025 con cui SA SA OL ha dichiarato compresi nella menzionata cessione del 12/12/2020 / l rapporto riferito CP_1 Parte
pagina8 di 14 al individuati dai seguenti dati: NDG 33242851 – Pt_1
364476_16082_:3826: descrizione contratto di conto corrente
CP_ XIX. D'altro canto la disponibilità da parte di dell'estratto ex art.50
TUB rilasciato da BI Banca il 4/12/20 in data immediatamente prossima alla cessione è elemento valutabile in coerenza logica per ritenerlo rilasciato alla Sirio in esecuzione dell'accordo.
XX. Sulla validità del contratto di cessione di credito va pure rammentato che esso ha natura consensuale ed il suo perfezionamento consegue allo scambio del consenso tra cedente e cessionario, che attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione ex articolo 1264
c.c..
XXI. Questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante.
(Cass, sez. III, 19/02/2019, n. 4713)
XXII. Inoltre, secondo consolidato indirizzo, (tra le molteplici pronunce in tali sensi Cass. civ., sez. II, 20 agosto 2021, n. 23257) non è necessario che la notifica al debitore ceduto venga eseguita a mezzo ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice species (prevista esplicitamente dal codice di rito per i soli atti processuali) del più ampio genus costituito dalla notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario: con la conseguenza che, ai fini tanto dell'articolo 1264
c.c., che dell'articolo 1265 c.c. e dell'articolo 2914 c.c., n.2, la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità . (cfr.Cass. n. 16566 del pagina9 di 14 2018; Cass. n. 28390 del 2018) L'uso, da parte del Legislatore, al di fuori dell'ambito processuale, del termine “notificazione” può servire ad indicare una forma di comunicazione per gli atti di carattere recettizio diversa da quella tramite ufficiale giudiziario. Alla
“notificazione” della cessione di credito non può attribuirsi realmente natura e valore di mezzo legale di pubblicità, sia pure rudimentale: invero, la funzione della pubblicità è quella di realizzare la conoscibilità che si traduce in conoscenza in forza di una presunzione iuris et de iure, mentre la “notificazione” ha come scopo quello di portare la cessione di credito a conoscenza effettiva del debitore ceduto ed il suo ambito di efficacia è limitato al ceduto ed a determinati terzi (cessionari dello stesso credito o creditori pignoranti del cedente
XXIII. Va quindi riconosciuta validità ed esistenza del contratto di CP_ cessione in favore di e la sua legittimazione ad attivare la posizione creditoria.
XXIV. Per quanto concerne invece il diverso aspetto dell'opponibilità della cessione al ceduto, l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264
c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. (Cass.
Sez. 6, 29/09/2020, n. 20495, Rv. 659146 - 01). Ne consegue che ove non altrimenti nota al la cessione è da ritenersi giunta Pt_1
a sua conoscenza con la notifica del precetto.
pagina10 di 14 XXV. La circostanza è comunque irrilevante ai fini del presente giudizio posto che la finalità precipua della notifica risiede, senza influire sulla validità della cessione, nel rendere edotto il ceduto del mutato soggetto nei cui confronti egli è tenuto ad adempiere, ma nel caso di specie il non deduce di avere corrisposto somme al Pt_1 cedente che non siano poi state computate in suo favore.
XXVI. La convenuta opposta ha integrato le produzioni allegando il contratto originariamente concluso con Carichieti Spa, oltre alla già menzionata comunicazione di Banca SA da cui la cessione risulta comprensiva del rapporto con il sig. d ha riprodotto Pt_1 il medesimo documento allegato al monitorio ai sensi dell'art. 50
TUB.
XXVII. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte. (Cass. Sez. 3, 10/05/2024,
n. 12818, Rv. 670905 - 01) La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n.
385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi pagina11 di 14 anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa. (Cass. Sez. 1, 06/06/2018, n. 14640,
Rv. 649121 - 01)
CP_ XXVIII. In ordine all'estratto conto allegato da , non si riscontrano invero i vizi formali sostenuti dall'opponente, che lamenta una sottoscrizione illeggibile e la mancata individuazione di soggetto in possesso dei poteri necessari. Il certificato risulta invece rilasciato da BI CA in persona di giusta procura CP_4
29.11.2019 notaio dott. a rep. n. 7354 - racc. n. Persona_1
4780.
XXIX. Quanto al contenuto, l'opponente deduce che tale documento costituisce un mero saldaconto e non un estratto conto completo, pertanto non idoneo a provare la sussistenza del rapporto, né rispondente ai requisiti dell'art. 50 TUB ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
XXX. Questo documento non si ritiene riconducibile alla definizione di saldaconto, perché in essa rientra il documento che si limiti ad indicare il saldo finale del conto, senza indicare nel dettaglio le singole operazioni il documento in questione riporta invece movimenti di addebito alla data del 20/10/2017 e 31/12/2017, in relazione ai quali non viene contestata nello specifico la difformità rispetto alle pattuizioni contrattuali, tanto meno a fronte della produzione del contratto di apertura del conto corrente n.16082 cui
è riferito l'addebito, e tenuto conto del fatto che la sussistenza di questo rapporto non è contestata dall'opponente.
XXXI. Assume così pertinenza il menzionato orientamento (che continua a trovare applicazione anche nel merito - Tribunale Napoli sez. II,
03/01/2025, n.94), secondo cui L'estratto conto certificato può CP_ provare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione a se pagina12 di 14 l'opponente non ne ha contestato in maniera specifica la conformità alle scritture contabili dell'istituto di credito (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci).
XXXII. In ordine all'eccepita prescrizione, si deve rilevare che non viene individuata la data della decorrenza in relazione alla quale a tale prescrizione sarebbe maturata.
XXXIII. Nel ricorso per ingiunzione viene richiamato – punto 4 della Parte premessa - il contratto 16082, sottoscritto con la cedente e CP_ l'opponente ha dedotto un generico richiamo di ad un rapporto non individuato, senza dedurre però su questo elemento identificativo. La successiva produzione ha poi chiarito che il contratto di conto corrente 16082 era stato concluso con la
(Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti spa - poi CP_2
Parte confluita in il 20.02.2012.
XXXIV. Le missive richiamate dalla ricorrente in monitorio ai fini della costituzione in mora e interruzione del termine prescrizionale (il doc. 4 allegato al monitorio e i doc 8 allegati alla comparsa) non sono idonei alla prova di un atto interruttivo della prescrizione, quanto al primo perché manca la prova di ricezione, quanto al secondo perché il destinatario è risultato sconosciuto all'indirizzo.
Tuttavia tenuto conto che il contratto è stato sottoscritto il
20.02.2012, e che nell'ingiunzione si chiedono importi calcolati al
04/12/2020 non è possibile individuare, in difetto di specifica deduzione di parte, importi per i quali alla data di notifica del primo atto validamente giunto a conoscenza dell'opponente, che va individuato nell'atto di precetto notificato il 13/11/2024, sia maturato il termine di prescrizione ordinaria applicabile al rapporto in esame.
XXXV. Ne consegue che va riconosciuto sussistente il credito della convenuta nell'ammontare di cui alla domanda.
XXXVI. La revoca del decreto ingiuntivo giustifica la compensazione delle spese tra le parti
P.Q.M.
pagina13 di 14 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto
2. Dichiara debitore nei confronti di della Parte_1 CP_1 somma adi €14.551,83 oltre interessi come da contratto, e lo condanna al pagamento del suddetto importo in favore della convenuta opposta;
3. Compensa integralmente le spese di lite
4. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 10 novembre 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 06/10/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 867/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. GUIDOTTO CARMELO con domicilio eletto in in Catania via
PI OV n. 159 presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
CC LU, e dell'Avv. POLVERINO LUCA con domicilio eletto in in Fossacesia in Via Bachelet, 2, presso l'avv. Daniela Arrizza
CONVENUTO
OGGETTO: AN (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
in via principale:
pagina1 di 14 - Accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo n.
469/2022, emesso dal Tribunale di Lanciano in data 28.12.2022 e, conseguentemente dichiararne l'inefficacia ex art. 644 c.p.c.;
- Sempre in via principale sospendere, per le ragioni esposte, l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n.469/2022, in quanto illegittimo per le ragioni esposte;
nel merito:
-revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo impugnato poiché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti.
Con condanna alle spese e ai compensi del giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratore, che se ne dichiara antistatario.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 469/2022
- N.R.G. 1092/2022, oggetto della presente controversia, non essendo fondata l'opposizione su prova scritta;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'opponente, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
pagina2 di 14 Il Sig. propone opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. Pt_1
469/2022 emesso dal Tribunale di Lanciano, con il quale gli era stato intimato il pagamento di € 16.836,11 tramite atto di precetto ricevuto solo in data 13.11.2024.
Principale motivo di opposizione è la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, che l'opponente deduce di non avere ricevuto prima dell'atto di precetto. La notifica datata 13.01.2023 è stata eseguita a un indirizzo errato, dal quale l'attore si era trasferito il 01.11.2022.
Ha chiesto la sospensione dell'esecutorietà, eccepito la carenza di legittimazione attiva di che la ricorrente non ha provato Controparte_1 che lo specifico credito vantato nei confronti del Sig. sia Pt_1 effettivamente ricompreso nella cessione in blocco (ex art. 58 TUB) richiamata in Gazzetta Ufficialeil cui solo estratto non è sufficiente a dimostrare la titolarità dello specifico credito.
Ha eccepito il difetto di prova scritta costituta dal solo estratto conto certificato da persona non identificata e con firma illeggibile, violando l'Art.
50 TUB che richiede una certificazione specifica da uno dei dirigenti della banca, oltre alla genericità del richiamo al "rapporto contrattuale" fondante la richiesta, senza fornire ulteriori specificazioni.
Ha infine eccepito la prescrizione del credito.
si è costituita chiedendo il rigetto della domanda e la CP_1 conferma del decreto opposto.
In ordine all'eccezione di nullità della notifica ha richiamato il principio della Corte Cost. (sent. n. 477/2002 e n. 28/2004) e della
Cassazione, secondo cui gli effetti della notifica si distinguono per il notificante al momento della consegna all'Ufficiale Giudiziario e per il destinatario al momento della ricezione, e la consegna tempestiva dell'atto evita la decadenza per il notificante;
evidenzia che la notifica del decreto si
è perfezionata ai sensi dell'Art. 140 c.p.c. in data 30/01/2023 e, sebbene l'opponente si fosse trasferito, l'indirizzo all'epoca della prima notifica risultava valido.
A seguito dell'esito negativo della prima, è stata effettuata una pagina3 di 14 nuova notifica il 28/05/2024 (perfezionatasi il 30/05/2024) sulla base di un certificato di residenza aggiornato.
Ha poi dedotto, escludendo la configurabilità di notifica inesistente, si verte tutt'al più in tema di notifica irregolare o tardiva, che non preclude l'esame del merito della domanda sottesa al decreto ingiuntivo.
Ribadisce la piena legittimazione attiva e contesta l'eccezione deducendo che la titolarità del credito è comprovata dall'avviso di cessione in blocco (Art. 58, comma 2, TUB) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
(12/12/2020). La ratio legis di tale norma è proprio quella di dispensare la banca cessionaria dalla notifica individuale, rendendo la cessione efficace nei confronti dei debitori. Cita precedenti (es. Cass. n. 31188/2017) secondo cui è sufficiente la produzione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, a patto che gli elementi comuni consentano di individuare senza incertezze i rapporti ceduti in blocco: A riprova definitiva della titolarità, l'opposta deposita in giudizio L'elenco delle posizioni cedute (doc. 6), in cui il credito del Sig. identificato con il n. 364476, risulta indicato Pt_1 specificamente a pag. 440. La dichiarazione di cessione sottoscritta dalla banca cedente (doc. 7). evidenzia che il Sig. ra già a conoscenza Pt_1 della cessione tramite: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, una lettera di diffida e messa in mora (con notifica regolare) e la comunicazione di cessione del credito.
L'opposta difende l'idoneità della prova fornita per il credito ingiunto:
ai sensi dell'Art.115 c.p.c. sottolinea che l'opponente non ha contestato specificamente l'esistenza dell'esposizione debitoria;
afferma che l'estratto conto certificato ex Art. 50 TUB è da solo sufficiente a provare la fondatezza del credito, sia nella fase monitoria che in quella di opposizione, e che In base alla L. n. 130/1999 e ad orientamenti giurisprudenziali (Cass.n. 31577/2019), il privilegio processuale di utilizzare l'estratto conto certificato (Art. 50 TUB) si estende anche ai cessionari di crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione.
Ha depositato il contratto di conto corrente sottoscritto in ogni sua parte.
Le parti hanno chiesto rinvio in decisione della causa documentale.
pagina4 di 14 Il giudizio è stato rinviato ai sensi dell'art. 281 sexies quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del 06/10/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. Il decreto ingiuntivo risulta notificato con invio a mezzo del servizio postale all'indirizzo del destinatario in Fossacesia Via Andreoli, con compimento della giacenza il 30/01/2023 e restituzione al mittente.
Il 21/07/23.
II. Non si rileva in atti prova della successiva notifica effettuata il CP_ 30/05/2024, che assume di avere effettuato “stante l'esito negativo” della precedente notifica. Il doc. 5 richiamato all'uopo consiste nell'atto notificato il 30/1/23. Il richiamo alla necessità di questa successiva notifica non trova coerenza con quanto immediatamente prima dedotto circa l'intervenuto perfezionamento della notifica (“Difatti, seppur vero che il Sig. si sia trasferito Pt_1 ad altro indirizzo, come si evince dalla ricevuta della cad (ricevuta 6 mesi dopo), al momento della notifica, invece, l'indirizzo inserito risultava valido, tanto che la notifica si è regolarmente perfezionata”.)
III. L'opponente sostiene la nullità della notifica perfezionatasi in data poiché all'epoca egli aveva trasferito la residenza ad altro indirizzo, ed allega certificato storico.
IV. Quindi la notifica, benché formalmente perfezionata, risulta effettuata presso un luogo diverso dalla residenza, e non può dirsi che abbia comunque raggiunto il suo scopo a seguito dell'intervenuta opposizione, perché l'opposizione oggi in esame risulta promossa dopo la notificazione dell'atto di precetto, ed al precipuo fine di sentirne dichiarare la nullità.
V. La conseguenza è che l'opposizione risulta validamente inquadrabile nell'ambito normativo dell'art. 650 cpc.: l'opposizione tardiva ex art. 650 è notificata il 2/12/24 a fronte della notifica dell'atto di precetto intervenuta il 13/11/2024, quindi entro la nuova pagina5 di 14 decorrenza del termine per l'opposizione a d.i., da individuarsi nella notifica del precetto che ne fa menzione.
VI. Al riguardo, la giurisprudenza richiamata dall'opponente sul tema degli effetti della scissione della notifica e dei tempi di perfezionamento per il notificante e notificato non è pertinente, perché qui non si discetta di un caso in cui termine di cui all'art.644 cpc sia decorso nel lasso temporale intercorrente tra il momento in CP_ cui ha lasciato il decreto ingiuntivo all ed il momento in Pt_2 cui si è perfezionata la notifica al destinatario, come evidente dal fatto che il decreto, emesso il 28/12/2022 risulta notificato per compiuta giacenza il 30/1/23, ben prima dei 60 gg di cui all'art 644 cpc.
VII. Ciò che invece rileva è la mancata prova, da parte dell'opposta, di avere controllato l'effettiva corrispondenza dell'indirizzo indicato con quello di residenza del destinatario.
VIII. Per il vero neppure quest'ultimo risulta rispettoso delle incombenze a suo carico, perché l'art.4 del contratto sottoscritto il 20/2/2012 con prevede l'invio da parte della banca al cliente di tutta la CP_2 corrispondenza inerente il contratto le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione, all'indirizzo indicato al momento dell'apertura del conto oppure all'indirizzo che successivamente il cliente comunica alla banca per iscritto, ma qui il non risulta aver dato alcuna comunicazione delle Pt_1 variazioni della propria residenza o del luogo dove intendesse ricevere la corrispondenza.
IX. Che tuttavia il luogo inizialmente indicato in contratto (Fossacesia
SP ex SS16 per il SAgro 46) fosse poi mutato, e noto il mutamento al mittente, risulta anche dalla comunicazione di intervenuta CP_ cessione che ha prodotto sub 8 dalla quale risulta l'invio presso il nuovo indirizzo in C.da Villa Andreoli 74, invio che però non ebbe esito perché il destinatario risultò sconosciuto. Questo CP_ quindi non esimeva la dall'effettuare ulteriori approfondimenti sulla correttezza dell'indirizzo di destinazione.
pagina6 di 14 X. Ne consegue la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo. Il decreto ingiuntivo deve dichiararsi inefficace perché non validamente notificato entro il termine.
XI. L'opposizione del non è proposta al solo fine di sentire Pt_1 declaratoria d'inefficacia del decreto ingiuntivo per mancato rispetto del termine di cui all'art. 650 cpc, ma, introducendo temi di merito, richiede scrutinio del rapporto sottostante, per verificare la sussistenza del credito.
XII. L'opposta ha integrato la documentazione (allegata sufficiente all'emanazione del decreto) con l'ulteriore idonea a suffragare la titolarità e sussistenza del credito
XIII. Alla luce di questa documentazione va in primo luogo scrutinata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della ricorrente in monitorio.
XIV. Sul punto parte opponente sostiene l'insufficienza dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale per ritenere che il rapporto dedotto in monitorio sia compreso tra quelli oggetto della cessione.
XV. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del
1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente. (Cass. Sez. 3,
22/06/2023, n. 17944, Rv. 668451 - 01)
XVI. Nel caso in esame l'avviso indica che la società in Controparte_1 forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 1, 4
e 7.1 della Legge 130 concluso in data 4 dicembre 2020 ha acquistato pro-soluto da tutti i Controparte_3 crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di pagina7 di 14 finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2019, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008
(Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 139/199.
XVII. La questione posta in rilievo attiene all'efficacia probatoria dell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato in G.U. ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. Su tale questione La Corte ha distinto l'ipotesi in cui oggetto di contestazione è l'esistenza del contratto di cessione in sé, da quello in cui è negata solo l'inclusione del credito controverso tra quelli ceduti in blocco. Nel primo caso, per provare tale contratto non è sufficiente la pubblicazione dell'avviso in G.U., ma occorre la produzione in atti dell'atto negoziale;
invece, nel secondo caso l'avviso “può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (così, Cass. civ., Sez. III, Ord., 22 giugno
2023, n. 17944; Cass. civ., Sez. III, Ord., 31 gennaio 2019, n.
2780).
XVIII. I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla
Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. La lista in questione, non presente tra le allegazioni al monitorio, è, stata in seguito allegata dalla Sirio nella comparsa di costituzione e può evincersi che alla pag. 440 reca la stringa che riproduce gli elementi identificativi del rapporto indicato nella certificazione ex art. 50 TUB allegata al monitorio, e nella successiva comunicazione del
21/02/2025 con cui SA SA OL ha dichiarato compresi nella menzionata cessione del 12/12/2020 / l rapporto riferito CP_1 Parte
pagina8 di 14 al individuati dai seguenti dati: NDG 33242851 – Pt_1
364476_16082_:3826: descrizione contratto di conto corrente
CP_ XIX. D'altro canto la disponibilità da parte di dell'estratto ex art.50
TUB rilasciato da BI Banca il 4/12/20 in data immediatamente prossima alla cessione è elemento valutabile in coerenza logica per ritenerlo rilasciato alla Sirio in esecuzione dell'accordo.
XX. Sulla validità del contratto di cessione di credito va pure rammentato che esso ha natura consensuale ed il suo perfezionamento consegue allo scambio del consenso tra cedente e cessionario, che attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione ex articolo 1264
c.c..
XXI. Questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante.
(Cass, sez. III, 19/02/2019, n. 4713)
XXII. Inoltre, secondo consolidato indirizzo, (tra le molteplici pronunce in tali sensi Cass. civ., sez. II, 20 agosto 2021, n. 23257) non è necessario che la notifica al debitore ceduto venga eseguita a mezzo ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice species (prevista esplicitamente dal codice di rito per i soli atti processuali) del più ampio genus costituito dalla notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario: con la conseguenza che, ai fini tanto dell'articolo 1264
c.c., che dell'articolo 1265 c.c. e dell'articolo 2914 c.c., n.2, la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità . (cfr.Cass. n. 16566 del pagina9 di 14 2018; Cass. n. 28390 del 2018) L'uso, da parte del Legislatore, al di fuori dell'ambito processuale, del termine “notificazione” può servire ad indicare una forma di comunicazione per gli atti di carattere recettizio diversa da quella tramite ufficiale giudiziario. Alla
“notificazione” della cessione di credito non può attribuirsi realmente natura e valore di mezzo legale di pubblicità, sia pure rudimentale: invero, la funzione della pubblicità è quella di realizzare la conoscibilità che si traduce in conoscenza in forza di una presunzione iuris et de iure, mentre la “notificazione” ha come scopo quello di portare la cessione di credito a conoscenza effettiva del debitore ceduto ed il suo ambito di efficacia è limitato al ceduto ed a determinati terzi (cessionari dello stesso credito o creditori pignoranti del cedente
XXIII. Va quindi riconosciuta validità ed esistenza del contratto di CP_ cessione in favore di e la sua legittimazione ad attivare la posizione creditoria.
XXIV. Per quanto concerne invece il diverso aspetto dell'opponibilità della cessione al ceduto, l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264
c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. (Cass.
Sez. 6, 29/09/2020, n. 20495, Rv. 659146 - 01). Ne consegue che ove non altrimenti nota al la cessione è da ritenersi giunta Pt_1
a sua conoscenza con la notifica del precetto.
pagina10 di 14 XXV. La circostanza è comunque irrilevante ai fini del presente giudizio posto che la finalità precipua della notifica risiede, senza influire sulla validità della cessione, nel rendere edotto il ceduto del mutato soggetto nei cui confronti egli è tenuto ad adempiere, ma nel caso di specie il non deduce di avere corrisposto somme al Pt_1 cedente che non siano poi state computate in suo favore.
XXVI. La convenuta opposta ha integrato le produzioni allegando il contratto originariamente concluso con Carichieti Spa, oltre alla già menzionata comunicazione di Banca SA da cui la cessione risulta comprensiva del rapporto con il sig. d ha riprodotto Pt_1 il medesimo documento allegato al monitorio ai sensi dell'art. 50
TUB.
XXVII. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte. (Cass. Sez. 3, 10/05/2024,
n. 12818, Rv. 670905 - 01) La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n.
385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi pagina11 di 14 anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa. (Cass. Sez. 1, 06/06/2018, n. 14640,
Rv. 649121 - 01)
CP_ XXVIII. In ordine all'estratto conto allegato da , non si riscontrano invero i vizi formali sostenuti dall'opponente, che lamenta una sottoscrizione illeggibile e la mancata individuazione di soggetto in possesso dei poteri necessari. Il certificato risulta invece rilasciato da BI CA in persona di giusta procura CP_4
29.11.2019 notaio dott. a rep. n. 7354 - racc. n. Persona_1
4780.
XXIX. Quanto al contenuto, l'opponente deduce che tale documento costituisce un mero saldaconto e non un estratto conto completo, pertanto non idoneo a provare la sussistenza del rapporto, né rispondente ai requisiti dell'art. 50 TUB ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
XXX. Questo documento non si ritiene riconducibile alla definizione di saldaconto, perché in essa rientra il documento che si limiti ad indicare il saldo finale del conto, senza indicare nel dettaglio le singole operazioni il documento in questione riporta invece movimenti di addebito alla data del 20/10/2017 e 31/12/2017, in relazione ai quali non viene contestata nello specifico la difformità rispetto alle pattuizioni contrattuali, tanto meno a fronte della produzione del contratto di apertura del conto corrente n.16082 cui
è riferito l'addebito, e tenuto conto del fatto che la sussistenza di questo rapporto non è contestata dall'opponente.
XXXI. Assume così pertinenza il menzionato orientamento (che continua a trovare applicazione anche nel merito - Tribunale Napoli sez. II,
03/01/2025, n.94), secondo cui L'estratto conto certificato può CP_ provare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione a se pagina12 di 14 l'opponente non ne ha contestato in maniera specifica la conformità alle scritture contabili dell'istituto di credito (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci).
XXXII. In ordine all'eccepita prescrizione, si deve rilevare che non viene individuata la data della decorrenza in relazione alla quale a tale prescrizione sarebbe maturata.
XXXIII. Nel ricorso per ingiunzione viene richiamato – punto 4 della Parte premessa - il contratto 16082, sottoscritto con la cedente e CP_ l'opponente ha dedotto un generico richiamo di ad un rapporto non individuato, senza dedurre però su questo elemento identificativo. La successiva produzione ha poi chiarito che il contratto di conto corrente 16082 era stato concluso con la
(Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti spa - poi CP_2
Parte confluita in il 20.02.2012.
XXXIV. Le missive richiamate dalla ricorrente in monitorio ai fini della costituzione in mora e interruzione del termine prescrizionale (il doc. 4 allegato al monitorio e i doc 8 allegati alla comparsa) non sono idonei alla prova di un atto interruttivo della prescrizione, quanto al primo perché manca la prova di ricezione, quanto al secondo perché il destinatario è risultato sconosciuto all'indirizzo.
Tuttavia tenuto conto che il contratto è stato sottoscritto il
20.02.2012, e che nell'ingiunzione si chiedono importi calcolati al
04/12/2020 non è possibile individuare, in difetto di specifica deduzione di parte, importi per i quali alla data di notifica del primo atto validamente giunto a conoscenza dell'opponente, che va individuato nell'atto di precetto notificato il 13/11/2024, sia maturato il termine di prescrizione ordinaria applicabile al rapporto in esame.
XXXV. Ne consegue che va riconosciuto sussistente il credito della convenuta nell'ammontare di cui alla domanda.
XXXVI. La revoca del decreto ingiuntivo giustifica la compensazione delle spese tra le parti
P.Q.M.
pagina13 di 14 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto
2. Dichiara debitore nei confronti di della Parte_1 CP_1 somma adi €14.551,83 oltre interessi come da contratto, e lo condanna al pagamento del suddetto importo in favore della convenuta opposta;
3. Compensa integralmente le spese di lite
4. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 10 novembre 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina14 di 14