Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Monica Montante Giudice
dott.ssa Sara Marino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 4902 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 06/08/1978 Parte_1
E
, nato/a a Partinico (PA) in data 23/12/1972 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, Via Agrigento n.51, presso lo studio dell'avv. Barresi Marta che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 31/10/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 4 marzo 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2- Il figlio minore resterà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sul predetto provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica seguendone le naturali inclinazioni. Nell'attuare tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per il minore, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita relative anche all'istruzione e alle scelte di cure sanitarie adeguate.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno essere separatamente responsabili delle scelte effettuate in favore del figlio. Entrambi i genitori si impegnano, altresì, ad assicurare al minore un costante rapporto con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
I genitori concordano che il minore manterrà la sua residenza prevalente e anagrafica unitamente alla madre presso l'abitazione sita in Palermo nella via Maqueda 331. Le parti convengono che, salvo diverso accordo tra le stesse, il piccolo trascorrerà con il Per_1 padre:
SETTIMANA 1) Un giorno dall'uscita della scuola ( o dalle ore 8,00 del mattino in caso di sciopero/vacanza scolastica/assemblea/malattia etc.) sino alle ore 20,00 dell'indomani con pernottamento intermedio ( provvedendo il padre ad accompagnare il figlio presso l'istituto scolastico frequentato) ed onere per il sig. di riaccompagnare il figlio presso la dimora materna alle ore 20,00. Pt_2
SETTIMANA 2) Un giorno dall'uscita della scuola ( o dalle ore 8,00 del mattino in caso di sciopero/ vacanza scolastica/ assemblea/ malattia etc.) sino alle ore 20,00 e dal venerdì dall'uscita della scuola ( o dalle ore 8,00 del mattino in caso di sciopero/ vacanza scolastica/ assemblea/ malattia etc.) sino al lunedì mattina provvedendo il sig. ad accompagnare il figlio presso l'istituto scolastico Pt_2 frequentato o presso la dimora materna in caso di sciopero, assemblea, assenza.
FESTIVITA' E VACANZE ESTIVE Con riferimento al periodo delle festività natalizie, il minore trascorrerà, ad anni alterni e secondo il criterio della rotazione, con un genitore il periodo dal 23 dicembre sino al 30 dicembre alle ore
15,00 e dal 30 dicembre alle ore 15,00 sino al giorno 6 di gennaio con rientro entro le ore 22,00. Le ulteriori festività civili e religiose saranno trascorse dal minore, ora con l'uno ora con l'altro genitore, ad anni alterni, secondo il criterio dell'alternanza annuale. Durante le vacanze estive, il minore trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore ma per un periodo non inferiore a 7 giorni consecutivi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
2 In detti periodi verrà meno il regime di regolamentazione ordinaria dei tempi di permanenza del minore presso l'uno e l'altro genitore. Fatta eccezione per i superiori periodi esclusivi, durante le vacanze estive i tempi di permanenza ordinari, come su disciplinati, devono intendersi con decorrenza dalle ore 8,00 del mattino.
3- Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento del figlio minore in misura proporzionale al proprio reddito. Tenuto conto delle attuali esigenze del ragazzo, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della cura da ciascun genitore prestata per il figlio, della attuale situazione economica dei coniugi, il sig.
[...] si impegna a corrispondere alla moglie, a titolo di mantenimento del figlio, un contributo Pt_2 mensile pari ad € 800,00 versando detta somma entro e non oltre giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità. La suddetta somma verrà rivalutata in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT. Al fine di determinare il concorso negli oneri per il mantenimento del figlio, le parti stabiliscono che le spese straordinarie necessarie per il minore saranno affrontate da entrambi nella misura dell'80% a carico del sig. e del restante 20% a carico della sig.ra secondo le indicazioni di Pt_2 Pt_1 seguito riportate:
Spese extra-assegno rimborsabili ( limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori spese mediche relative a: a) Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) Cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) Trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie in quanto non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) Tickets sanitari;
e) Farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) Spese protesiche ivi comprese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a: a) Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) Gite scolastiche senza pernottamento;
d) Trasporto pubblico ( tessera abbonamento autobus e metro); e) Mensa;
f) Spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extra-scolastiche relative a:
a) Tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) Spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole ( ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) Spese per i regali in occasione di feste di compagni di scuola;
Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori:
spese mediche relative a:
a) Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
3 b) Cure termali e fisioterapiche;
c) Trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) Esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) Analisi cliniche;
f) Cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a:
a) Tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati ( nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbero pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) Corsi di specializzazione;
c) Gite scolastiche con pernottamento;
d) Corsi di recupero e lezioni private;
e) Alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare
( nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica)
Spese extra-scolastiche relative a: a) Corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) Spese di custodia ( baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) Viaggi e vacanze;
d) Spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) Conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole- guida private;
f) Organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) Centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, ( dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Inoltre in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
4 Modalità di rimborso al genitore anticipatario
In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
ASSEGNO UNICO Le parti concordano che l'assegno unico sarà interamente percepito dalla sig.ra nell'interesse Pt_1 del figlio.
TRASFERIMENTO PROPRIETA' Le parti concordano e si obbligano che al fine di risolvere la crisi coniugale dovranno essere posti in essere tra i coniugi i seguenti trasferimenti immobiliari.
VIA ISIDORO LA LUMIA
Immobile di civile abitazione sito in Palermo nella Via Isidoro La Lumia n. 58 identificato al
N.C.E.U di Palermo al foglio 18 Part. 157 sub 8 di proprietà esclusiva della sig.ra acquistato Pt_1 in costanza di matrimonio ma in regime di separazione dei beni. La sig.ra si obbliga a trasferire l'usufrutto dell'immobile sopra identificato al sig. Pt_1 Parte_2
e la nuda proprietà al figlio minore .
[...] Per_1
VIA MAQUEDA
Immobile di civile abitazione sito in Palermo nella via Maqueda n. 331 identificato al N.C.E.U di
Palermo al foglio 128 Part. 694 sub 30 di proprietà della sig.ra e del sig. in ragione Pt_1 Pt_2 di ½ ciascuno indiviso acquistato anteriormente al matrimonio.
La sig.ra si obbliga a trasferire la nuda proprietà per la quota indivisa di ½ al figlio minore Pt_1
riservandosi l'usufrutto vitalizio per la corrispondente quota. Per_1
Il sig. si obbliga a trasferire la nuda proprietà per la quota indivisa di ½ al figlio minore Pt_2
e a trasferire l'usufrutto vitalizio per la quota indivisa di ½ alla sig.ra Per_1 Pt_1
IMMOBILE E TERRENI IN BORGETTO
Immobile di civile abitazione sito in Borgetto C.da San Carlo, identificato al N.C.E.U al foglio 10 part. 1281 sub 2 e terreni siti nel Comune di Borgetto identificati al catasto al foglio 10 P.lle 406- 996-998-118-407-1277-1279 di proprietà esclusiva del sig. ricevuti in donazione dai Pt_2 genitori. Il sig si obbliga a trasferire la nuda proprietà dell'immobile e dei terreni su Parte_2 identificati al figlio minore riservandosi l'usufrutto vitalizio. Per_1
Terreno sito in Borgetto identificato al N.C.E.U al foglio n. 10 P.lle n. 49, 117, 400, 401, 408 e 409 di proprietà della sig.ra e del sig. in ragione di ½ ciascuno indiviso. Pt_1 Pt_2
La sig.ra si obbliga a trasferire la nuda proprietà per la quota indivisa di ½ del terreno su Pt_1 identificato al figlio minore e a trasferire l'usufrutto vitalizio per la quota indivisa di ½ Per_1 al sig. . Pt_2
Il sig. si obbliga a trasferire la nuda proprietà per la quota indivisa di ½ del terreno su Pt_2 identificato al figlio minore riservandosi l'usufrutto vitalizio. Per_1
I superiori trasferimenti costituiscono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, in conformità alle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 27/D del 21.6.2012, n. 18/E del 29.5.2013 ( paragrafo 1.15) e n. 2/E del 21.4.2014 ( paragrafo 9.2).
Le parti concordano nel mantenere la proprietà indivisa dei n. 2 posti auto di pertinenza della casa coniugale sita in Palermo via Maqueda 331.
5 Tutte le spese relative ai suddetti posti auto verranno affrontate da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Nella regolamentazione dei rapporti economici le parti convengono, altresì, che:
-il sig. provvederà a corrispondere alla sig.ra entro e non oltre il 25 di ogni mese, Pt_2 Pt_1 l'importo mensile pari ad € 358,00 necessari per provvedere al pagamento dei ratei residui del mutuo gravante sull'immobile sito in Palermo nella via Isidoro La Lumia, 58 e ciò fino alla naturale scadenza del contratto di mutuo.
Le parti precisano che il contratto di mutuo prevede una scadenza naturale il 01.10.2035 a fronte del pagamento della complessiva somma residua pari ad € 45.344,50 ( calcolata alla data del 19.08.2024).
-La sig.ra provvederà al pagamento dell'intera rata di mutuo cointestato tra i coniugi a tasso Pt_1 variabile attualmente pari ad € 887,90 gravante sull'immobile adibito a casa coniugale, sito in Palermo nella via Maqueda, 331 per un importo residuo di € 67.376,85 (calcolato alla data del 19.08.2024) con scadenza naturale al 30.11.2030.
-Tutte le spese relative ai suddetti immobili( atti notarili, tasse, spese condominiali straordinarie, etc.) verranno ripartiti al 50% tra le parti. Il sig. provvederà al pagamento delle spese condominiali ordinarie e utenze afferenti Pt_2 all'immobile sito in Palermo nella via Isidoro La Lumia, 58, all'immobile e ai terreni siti in località Borgetto C.da San Carlo.
La sig.ra provvederà al pagamento delle spese condominiali ordinarie e utenze afferenti Pt_1 all'immobile sito in Palermo nella via Maqueda 331.
4- Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento.
5- Le parti concedono, sin d'ora, reciproco assenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente.
6- Il sig. dichiara che il coniuge resterà garante esclusivamente con riferimento al Fido n. Pt_2
0150620 erogato dalla Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane ( CRIAS) come piano di ammortamento e finanziamento scorte materiali e al Fido n. 0150528 erogato dalla Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) come piano di ammortamento finanziamento di esercizi”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 31/10/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 02/08/2011 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Monreale al n. 121 - P. II – serie A - Anno 2011).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 11 marzo 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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