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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 7221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7221 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1563 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: appello solo danni a cose
TRA
( , rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Parte_1 C.F._1
Marcoccio
APPELLANTE
E
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Iuliano
APPELLATA
NONCHE'
( ) Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti costituite reiteravano quelle dei rispettivi atti di costituzione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 6285/2022 del 23-11-2022 il GdP di Napoli rigettava la domanda risarcitoria proposta da con condanna della originaria parte istante al Parte_1
pagamento delle spese processuali in favore della e ponendo Controparte_1
definitivamente a carico di essa parte istante le spese di ctu.
Avverso tale sentenza interponeva appello nei confronti delle originarie Parte_1
parti convenute. La si costituiva resistendo al gravame mentre restava CP_1 contumace l'altra parte appellata Controparte_2
L'appello proposto è in massima parte fondato. In ordine alla proponibilità della domanda risarcitoria ed alla legittimazione (attiva e passiva) delle parti (la cui sussistenza è stata espressamente riconosciuta dal primo giudice) nessuna contestazione è residuata nel presente grado di giudizio.
Nel merito va rilevato che, conformemente a quanto in modo assai articolato dedotto dall'appellante nei motivi di gravame, il primo giudice, nel rigettare la domanda risarcitoria, non ha adeguatamente valutato il complessivo quadro probatorio dando esclusiva rilevanza alla circostanza che la originaria parte attrice non ha messo a disposizione del CTU il veicolo incidentato (dichiarando di averlo trasferito a terzi).
Oggetto del presente processo è un tamponamento a catena, verificatosi sulla via
Scaglione a Napoli il giorno 9-10-2016 verso le ore 15 e 45. L'incidente, nella prospettazione attorea, ha visto coinvolti 4 veicoli di cui il primo di proprietà dell'istante e l'ultimo (quello originariamente tamponante) di proprietà dell'attuale parte appellata assicurato per la rca con la CP_2 CP_1
Sulla base delle univoche affermazioni del testimone escusso – indifferente e presente al fatto - deve effettivamente ritenersi, conformemente a quanto dedotto dalla parte appellante, che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nella premessa della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, si è verificato un sinistro che ha visto coinvolti i veicoli di rispettiva proprietà delle parti.
La dinamica del sinistro è stata dettagliatamente descritta dal predetto testimone (presente al fatto e della cui attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare).
In effetti il veicolo della originaria parte convenuta andava ad impattare con un veicolo
Alfa Romeo che veniva sospinto su un veicolo Renault che a sua volta andava ad impattare da tergo il veicolo Smart di proprietà della originaria parte attrice.
Pur trattandosi di tamponamento a catena dalle dichiarazioni del teste escusso emergono univoci elementi per ritenere superata la presunzione dei corresponsabilità fisata dal secondo comma dell'art. 2054 cc per le rispettive coppie dei veicoli coinvolti.
Invero i veicoli successivamente tamponati e tamponanti si trovavano fermi e non in movimento atteso che il primo veicolo della fila (quello di proprietà dell'istante) si era fermato per consentire un attraversamento pedonale.
In effetti nulla potevano fare i conducenti delle tre auto (ed in particolare il secondo ed il terzo) per evitare i successivi impatti attesa la repentinità dell'evento dovuto al fatto che il veicolo di proprietà dell'appellato proveniva da tergo a forte velocità senza CP_2
evidentemente rispettare la distanza di sicurezza. Il sinistro va perciò ascritto alla esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà del . CP_2 In ordine ai danni subiti dal veicolo di proprietà della originaria parte istante deve innanzitutto rilevarsi che il testimone ha riferito, seppure genericamente, in ordine ai danni riportati (danni per altro visibili sulle chiarissime fotografie esibite e riscontrati nella relazione della CTU espletata nel corso del primo grado di giudizio).
Del tutto ininfluente, alla luce del quadro probatorio sopra ricostruito, è la circostanza che l'istante non abbai messo il proprio veicolo a disposizione del CTU. Ciò che rileva è che dalla documentazione esibita tale veicolo risultava di sua proprietà al momento del sinistro.
Ebbene, sulla scorta della detta deposizione testimoniale, della documentazione, anche fotografica, del tipo di veicolo incidentato e del suo anno di immatricolazione e della quantificazione operata dal CTU (che ha riconosciuto la astratta compatibilità dei punti di impatto tra i veicoli pur senza aver potuto visionare il veicolo attoreo) deve ritenersi che il danno subito dalla originaria parte attrice possa essere quantificato in maniera omnicomprensiva – come calcolato già ai valori monetari attuali e quindi non ulteriormente rivalutabile, e come già comprensivo dell'iva da corrispondere, del pregiudizio da cd. sosta tecnica e degli interessi “compensativi” maturati dal momento del sinistro – in Euro 950,oo.
Al pagamento della predetta somme oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo, in riforma della sentenza impugnata, vanno condannate in solido le originarie parti convenute ed attuali appellate.
La sentenza di primo grado va altresì riformata in ordine alle spese processuali che devono seguire la soccombenza delle originarie parti convenute nei confronti della originaria parte attrice.
Le spese della CTU espletata nel corso del primo grado di giudizio vanno poste solidalmente a carico delle originarie parti convenute.
Anche le spese del secondo grado di giudizio seguono la sostanziale soccombenza delle attuali parti appellate.
Le spese dei due gradi si liquidano in dispositivo, con attribuzione, tenuto conto della lieve difficoltà dell'attività difensiva prestata e dell'effettivo valore della controversia quale desumibile dalla parte di domanda concretamente accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
6285/2022 del Giudice di Pace di Napoli, così provvede: 1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata: a) dichiara la esclusiva responsabilità in capo al conducente del veicolo di proprietà di CP_2
nel verificarsi del sinistro oggetto di causa;
b) condanna
[...] [...]
e in solido, al pagamento, a titolo di Controparte_1 Controparte_2
risarcimento danni, della somma di Euro 950,oo in favore di oltre Parte_1
interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
c) condanna
[...]
e in solido, al pagamento delle spese processuali Controparte_1 Controparte_2
in favore della originaria parte attrice , spese che liquida in complessive Parte_1
Euro 880,oo (di cui Euro 700,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 180,oo per spese vive) oltre iva e cpa con attribuzione all'avv.
Gaetano Marcoccio;
e) pone definitivamente a carico della Controparte_1
e di in solido, le spese della CTU espletata nel corso del primo
[...] Controparte_2
grado di giudizio;
2) Condanna le parti appellate e in Controparte_1 Controparte_2
solido, al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore della parte appellante, spese che liquida in complessive Euro 850,oo (di cui Euro 650,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 200,oo per spese vive), oltre iva e cpa, con attribuzione all'avv. Gaetano Marcoccio.
Così deciso in Napoli li 18 luglio 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1563 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: appello solo danni a cose
TRA
( , rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Parte_1 C.F._1
Marcoccio
APPELLANTE
E
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Iuliano
APPELLATA
NONCHE'
( ) Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti costituite reiteravano quelle dei rispettivi atti di costituzione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 6285/2022 del 23-11-2022 il GdP di Napoli rigettava la domanda risarcitoria proposta da con condanna della originaria parte istante al Parte_1
pagamento delle spese processuali in favore della e ponendo Controparte_1
definitivamente a carico di essa parte istante le spese di ctu.
Avverso tale sentenza interponeva appello nei confronti delle originarie Parte_1
parti convenute. La si costituiva resistendo al gravame mentre restava CP_1 contumace l'altra parte appellata Controparte_2
L'appello proposto è in massima parte fondato. In ordine alla proponibilità della domanda risarcitoria ed alla legittimazione (attiva e passiva) delle parti (la cui sussistenza è stata espressamente riconosciuta dal primo giudice) nessuna contestazione è residuata nel presente grado di giudizio.
Nel merito va rilevato che, conformemente a quanto in modo assai articolato dedotto dall'appellante nei motivi di gravame, il primo giudice, nel rigettare la domanda risarcitoria, non ha adeguatamente valutato il complessivo quadro probatorio dando esclusiva rilevanza alla circostanza che la originaria parte attrice non ha messo a disposizione del CTU il veicolo incidentato (dichiarando di averlo trasferito a terzi).
Oggetto del presente processo è un tamponamento a catena, verificatosi sulla via
Scaglione a Napoli il giorno 9-10-2016 verso le ore 15 e 45. L'incidente, nella prospettazione attorea, ha visto coinvolti 4 veicoli di cui il primo di proprietà dell'istante e l'ultimo (quello originariamente tamponante) di proprietà dell'attuale parte appellata assicurato per la rca con la CP_2 CP_1
Sulla base delle univoche affermazioni del testimone escusso – indifferente e presente al fatto - deve effettivamente ritenersi, conformemente a quanto dedotto dalla parte appellante, che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nella premessa della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, si è verificato un sinistro che ha visto coinvolti i veicoli di rispettiva proprietà delle parti.
La dinamica del sinistro è stata dettagliatamente descritta dal predetto testimone (presente al fatto e della cui attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare).
In effetti il veicolo della originaria parte convenuta andava ad impattare con un veicolo
Alfa Romeo che veniva sospinto su un veicolo Renault che a sua volta andava ad impattare da tergo il veicolo Smart di proprietà della originaria parte attrice.
Pur trattandosi di tamponamento a catena dalle dichiarazioni del teste escusso emergono univoci elementi per ritenere superata la presunzione dei corresponsabilità fisata dal secondo comma dell'art. 2054 cc per le rispettive coppie dei veicoli coinvolti.
Invero i veicoli successivamente tamponati e tamponanti si trovavano fermi e non in movimento atteso che il primo veicolo della fila (quello di proprietà dell'istante) si era fermato per consentire un attraversamento pedonale.
In effetti nulla potevano fare i conducenti delle tre auto (ed in particolare il secondo ed il terzo) per evitare i successivi impatti attesa la repentinità dell'evento dovuto al fatto che il veicolo di proprietà dell'appellato proveniva da tergo a forte velocità senza CP_2
evidentemente rispettare la distanza di sicurezza. Il sinistro va perciò ascritto alla esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà del . CP_2 In ordine ai danni subiti dal veicolo di proprietà della originaria parte istante deve innanzitutto rilevarsi che il testimone ha riferito, seppure genericamente, in ordine ai danni riportati (danni per altro visibili sulle chiarissime fotografie esibite e riscontrati nella relazione della CTU espletata nel corso del primo grado di giudizio).
Del tutto ininfluente, alla luce del quadro probatorio sopra ricostruito, è la circostanza che l'istante non abbai messo il proprio veicolo a disposizione del CTU. Ciò che rileva è che dalla documentazione esibita tale veicolo risultava di sua proprietà al momento del sinistro.
Ebbene, sulla scorta della detta deposizione testimoniale, della documentazione, anche fotografica, del tipo di veicolo incidentato e del suo anno di immatricolazione e della quantificazione operata dal CTU (che ha riconosciuto la astratta compatibilità dei punti di impatto tra i veicoli pur senza aver potuto visionare il veicolo attoreo) deve ritenersi che il danno subito dalla originaria parte attrice possa essere quantificato in maniera omnicomprensiva – come calcolato già ai valori monetari attuali e quindi non ulteriormente rivalutabile, e come già comprensivo dell'iva da corrispondere, del pregiudizio da cd. sosta tecnica e degli interessi “compensativi” maturati dal momento del sinistro – in Euro 950,oo.
Al pagamento della predetta somme oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo, in riforma della sentenza impugnata, vanno condannate in solido le originarie parti convenute ed attuali appellate.
La sentenza di primo grado va altresì riformata in ordine alle spese processuali che devono seguire la soccombenza delle originarie parti convenute nei confronti della originaria parte attrice.
Le spese della CTU espletata nel corso del primo grado di giudizio vanno poste solidalmente a carico delle originarie parti convenute.
Anche le spese del secondo grado di giudizio seguono la sostanziale soccombenza delle attuali parti appellate.
Le spese dei due gradi si liquidano in dispositivo, con attribuzione, tenuto conto della lieve difficoltà dell'attività difensiva prestata e dell'effettivo valore della controversia quale desumibile dalla parte di domanda concretamente accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
6285/2022 del Giudice di Pace di Napoli, così provvede: 1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata: a) dichiara la esclusiva responsabilità in capo al conducente del veicolo di proprietà di CP_2
nel verificarsi del sinistro oggetto di causa;
b) condanna
[...] [...]
e in solido, al pagamento, a titolo di Controparte_1 Controparte_2
risarcimento danni, della somma di Euro 950,oo in favore di oltre Parte_1
interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
c) condanna
[...]
e in solido, al pagamento delle spese processuali Controparte_1 Controparte_2
in favore della originaria parte attrice , spese che liquida in complessive Parte_1
Euro 880,oo (di cui Euro 700,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 180,oo per spese vive) oltre iva e cpa con attribuzione all'avv.
Gaetano Marcoccio;
e) pone definitivamente a carico della Controparte_1
e di in solido, le spese della CTU espletata nel corso del primo
[...] Controparte_2
grado di giudizio;
2) Condanna le parti appellate e in Controparte_1 Controparte_2
solido, al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore della parte appellante, spese che liquida in complessive Euro 850,oo (di cui Euro 650,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 200,oo per spese vive), oltre iva e cpa, con attribuzione all'avv. Gaetano Marcoccio.
Così deciso in Napoli li 18 luglio 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco