TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 25/07/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
VG 1065/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott. Giorgio Scarsato Presidente
Dott.ssa Federica Meloni Giudice relatore
Dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c. promosso da
, Parte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._1 con l'avv. BUSSINI NORA ANTONIETTA
e da
, Parte_2 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._2 con l'avv. CARRARA GIORGIO ricorrenti in forma congiunta ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 473 bis.51 c.p.c.
I ricorrenti hanno intrapreso una convivenza more uxorio a decorrere dal 2018 e sono insorti contrasti tali da rendere intollerabile la convivenza e non più ricostituibile l'armonia familiare;
- dall'unione è nata la figlia C.F. nata a Persona_1 C.F._3
Treviglio (BG) in data 27/02/2019, regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori (doc. 03);
- la casa familiare è sita in Rivolta d'Adda (CR), via Gioacchino Rossini n. 40, di proprietà della RA;
Parte_1
- i ricorrenti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni inerenti alla prole ed intendono altresì regolamentare i loro rapporti personali ed economici nell'interesse della figlia minore nei seguenti termini: Per_1
1) i ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la figlia minore sulla quale entrambi i ricorrenti continueranno ad esercitare la Per_1 responsabilità genitoriale, viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e pertanto le decisioni qualificanti per la sua educazione ed istruzione saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre RA , con cui continuerà a vivere nella casa Parte_1 familiare sita in Rivolta d'Adda (CR), via Gioacchino Rossini n. 40;
3) la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di collaborazione al fine di assicurare alla figlia minore una serena crescita ed un rapporto equilibrato e Per_1 continuativo con ciascun genitore e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia e a coinvolgerla in eventuali tensioni e discussioni fra i genitori;
4) le decisioni di maggiore interesse concernenti la salute, l'istruzione e l'educazione della figlia saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, Per_1 delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia. I genitori si impegnano quindi a mantenere fra loro rapporti di costruttivo dialogo e di reciproca collaborazione con specifico riguardo all'educazione e alla cura della figlia e si impegnano a tenersi reciprocamente informati sulle questioni che riguardano la sua salute (a titolo esemplificativo la scelta dei medici e di eventuali terapie), l'istruzione, la vita e l'educazione (tra cui, a titolo esemplificativo e non esauriente, quelle relative alla pag. 2/8 scuola, allo studio di lingue straniere, all'opportunità di eventuali soggiorni e viaggi, all'educazione religiosa, al luogo di residenza della figlia).
I ricorrenti si impegnano inoltre a non usare la figlia come messaggera, mezzo di consegna o di comunicazione tra i genitori e a non manifestare rabbia, sarcasmo o irriverenza in presenza della figlia quando la stessa si trasferisce da un genitore all'altro;
5) ciascun genitore, nei giorni di frequentazione della figlia, sarà autorizzato ad esercitare la responsabilità genitoriale relativamente alle scelte ordinarie (ossia inerenti la vita quotidiana della minore) anche separatamente dall'altro genitore;
6) il Signor potrà vedere e trascorrere del tempo con la figlia Parte_2 minore tutte le volte che vorrà, fuori dalla casa familiare, previo accordo con la Per_1
RA almeno ventiquattro ore prima e comunque compatibilmente con gli Parte_1 impegni già assunti dalla stessa e con gli impegni ed esigenze della figlia, e comunque secondo il seguente calendario di massima: a fine settimana alternati, dal venerdì (dall'uscita da scuola) sino al lunedì mattina quando accompagnerà a scuola e per un giorno Per_1 infrasettimanale (indicativamente il mercoledì) dall'uscita di scuola sino alle ore 21 quando riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione materna (doc. 04).
Il Signor compatibilmente con le sue esigenze lavorative, si Parte_2 rende disponibile ad accompagnare la figlia a scuola quando la madre dovrà fare il Per_1 primo turno di lavoro (dalle ore 7 alle ore 14,30) e a curare il ritiro di da scuola e a Per_1 tenerla con sé sino al rientro della madre dal lavoro, quando la stessa farà il secondo turno di lavoro (dalle ore 11,30 alle ore 19).
Il Signor qualora non potesse recarsi a prendere la figlia per Parte_2 portarla a scuola o a riprenderla da scuola, dovrà avvertire con almeno una settimana di anticipo la RA perché lei si possa organizzare in altro modo. Parte_1
La RA si impegna pertanto a far conoscere per tempo i propri turni di Parte_1 lavoro al Signor allo scopo di consentire la migliore possibile Parte_2 organizzazione nell'interesse della figlia.
pag. 3/8 I genitori concorderanno, di comune intesa, le date di eventuali recuperi delle visite padre/figlia, che non si siano potute tenere per ragioni lavorative e/o per altri impedimenti involontari purché il padre comunichi il motivo dell'impedimento alla madre almeno ventiquattro ore prima. Lo stesso dicasi in caso di impedimento imputabile a problemi di salute della figlia minore.
Viene, in ogni caso, fatto salvo il diverso accordo dei genitori nel rispetto delle loro esigenze lavorative e/o per altri impedimenti involontari e di quelle della figlia
Per_1
Indipendentemente dalla calendarizzazione delle visite paterne, potrà trascorrere Per_1 la giornata del compleanno del papà e della festa del papà con il padre e quella del compleanno della mamma e della festa della mamma con la madre;
7) ciascun genitore potrà liberamente comunicare telefonicamente con quando la Per_1 figlia si trova con l'altro genitore e, a tal fine, ciascuno di essi si impegna a facilitare il contatto telefonico della figlia con l'altro genitore, impegnandosi anche a comunicarsi eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti telefonici e, comunque, a rendersi noto un recapito telefonico attivo da utilizzarsi in casi di necessità e nei periodi in cui la minore è a loro rispettivamente affidata.
I genitori si dichiarano reciprocamente di permettere l'accesso alle chat del gruppo classe ed alle comunicazioni inerenti le attività scolastiche e sportive della figlia. Entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi ed in generale ad ogni evento, anche religioso, che vedrà protagonista indipendentemente dai giorni di Per_1 frequentazione della figlia;
8) i genitori si accorderanno perché entrambi possano trascorrere del tempo in occasione dei compleanni della figlia.
Nel caso in cui un genitore desideri organizzare le feste di compleanno di con i suoi Per_1 amici e/o i compagni di scuola e/o di sport, compatibilmente con le possibilità economiche di entrambi i genitori, questi si accorderà con l'altro genitore per l'organizzazione delle feste le cui spese, previo accordo, saranno suddivise tra loro, e entrambi avranno diritto di parteciparvi a prescindere dai giorni di frequentazione della figlia;
pag. 4/8 9) ciascun genitore potrà trascorrere due settimane con la figlia, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
tali periodi dovranno essere concordati entro il 31 maggio di ogni anno per consentire la migliore possibile organizzazione nell'interesse della figlia.
In caso di disaccordo tra i ricorrenti prevarrà per l'anno in corso la volontà della madre e così in via alternata a ciascun genitore.
Per le ulteriori settimane delle vacanze estive verrà applicato il calendario ordinario settimanale di frequentazione della figlia ed il costo per eventuali centri estivi, previamente concordati dai genitori, dovrà essere concordato e ripartito tra i ricorrenti in misura del 50% ciascuno.
Per quanto riguarda le festività natalizie, trascorrerà, ad anni alterni, il periodo Per_1 compreso tra il 23 e il 30 dicembre con un genitore e quello compreso tra il 31 dicembre e il 6 gennaio con l'altro genitore.
Quanto alle vacanze di carnevale e pasquali, tali periodi verranno trascorsi secondo il calendario ordinario settimanale di frequentazione della figlia, fermo restando che ad anni alterni, trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore o con l'altro; Per_1
10) i ricorrenti si impegnano a far mantenere alla figlia regolari rapporti con i nonni e i parenti di entrambi, agevolandone la frequentazione;
11) i ricorrenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza o domicilio e a comunicare il recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura e, quando sono in viaggio o in vacanza con la figlia, ad avvisare telefonicamente nel momento in cui giungono a destinazione.
La figlia potrà telefonare ed essere contattata telefonicamente da ciascun Per_1 genitore durante il periodo di villeggiatura o durante le festività trascorsi con l'altro genitore;
12) ciascun genitore si impegna ad introdurre, con la necessaria gradualità, nella vita della figlia, persone con cui potranno avere nuove relazioni al fine di garantire la serenità della figlia, informando di ciò l'altro genitore per un opportuno confronto sulle modalità e cautele più adatte, in particolare con la cura e la premura di far comprendere alla pag. 5/8 figlia che i nuovi partners non si sostituiranno ai genitori e che non diminuirà l'affetto per lei per nessuna ragione;
13) il Signor corrisponderà alla RA a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo per il mantenimento ordinario della figlia a partire dal mese di Per_1 novembre 2024 e in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di €
300,00 per dodici mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia e/o sino a quando la stessa vivrà con la madre.
Resta pertanto inteso tra le parti che, qualora la figlia divenuta maggiorenne, dovesse Per_1 trasferire la propria residenza/domicilio in un luogo diverso da quello della residenza materna e non fosse ancora economicamente indipendente, il Signor Parte_2
verserà il contributo al mantenimento direttamente alla figlia nella misura
[...] sopra indicata di € 300,00 mensili per dodici mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
La RA , tenuto conto del maggior periodo di frequentazione della figlia e Parte_1 dei costi che dovrà sostenere in via esclusiva per la refezione scolastica, avrà diritto a percepire, in misura del 100%, l'Assegno Unico erogato dall' per la figlia e tutti CP_1
i bonus ulteriori o sostitutivi eventualmente messi a disposizione dallo Stato;
14) il Signor rimborserà alla RA il 50% delle spese Parte_2 Parte_1 extra assegno di mantenimento sostenute per la figlia, così come indicate e disciplinate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Cremona, al quale i coniugi dichiarano espressamente di aderire e che si allega (doc. 05). Il genitore che intende sostenere una spesa per la figlia tra quelle che richiedono il previo accordo dovrà inviare all'altro la richiesta, motivata, per iscritto (anche con modalità informatiche quali posta elettronica, WhatsApp o simili); l'altro genitore avrà sette giorni per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno, la spesa dovrà intendersi approvata. Qualora pervenga invece tempestiva espressione di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico. Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini, ecc.) che dimostrano il pagamento. Il rimborso delle spese dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile di mantenimento del mese successivo,
pag. 6/8 purché la trasmissione delle copie dei documenti avvenga entro il giorno 30 del mese precedente.
Ciascun genitore provvederà, con le modalità dirette e nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, al vitto della figlia e all'acquisto di farmaci da banco e del materiale di cancelleria per la scuola successivo al corredo di inizio anno;
15) la casa familiare sita in Rivolta d'Adda (CR), via Gioacchino Rossini n. 40, di proprietà della RA e gravata da mutuo, unitamente agli arredi Parte_1 attualmente esistenti, viene assegnata in godimento alla stessa, che vi abiterà con la figlia.
La RA sosterrà in via esclusiva le rate di mutuo sino alla sua Parte_1 estinzione, le spese relative alle utenze domestiche (a titolo esemplificativo, le spese di gas, di fornitura elettrica, di telefono, di internet, di acqua potabile e di acqua calda sanitaria), le spese condominiali ordinarie e straordinarie e quelle di ordinaria e straordinaria manutenzione della casa nonché la tassa di raccolta rifiuti.
16) il Signor ha già lasciato la casa familiare, asportando i propri beni Parte_2 ed effetti personali, e attualmente è domiciliato in Rivolta d'Adda, via Paolo
Borsellino n° 12/A, ove stabilirà la propria residenza anagrafica;
17) i ricorrenti danno atto di aver già provveduto a dividere tutti i beni mobili comuni e di non avere più nulla a pretendere economicamente l'uno;
18) i ricorrenti si danno il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di passaporti e documenti d'identità validi per l'espatrio degli stessi nonché della figlia Per_1
19) le spese legali relative al presente procedimento sono compensate fra le parti.
Il Collegio Rilevato che il PM è stato regolarmente notiziato del ricorso;
Rilevato che l'accordo intervenuto tra le parti non risulta in contrasto con gli interessi della prole quanto ad affido, collocazione, diritti di visita e mantenimento economico da parte del genitore non collocatario prevalente;
rilevato che le spese del procedimento vanno dichiarate non ripetibili, come da accordo fra le parti;
pag. 7/8
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona prende atto e omologa l'accordo intervenuto tra le parti e riportato nel ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c depositato il 17/03/2025 Spese di lite non ripetibili;
Cremona, 21/07/2025 il Giudice Relatore il Presidente dott.ssa Federica Meloni dott. Giorgio Scarsato
pag. 8/8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott. Giorgio Scarsato Presidente
Dott.ssa Federica Meloni Giudice relatore
Dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c. promosso da
, Parte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._1 con l'avv. BUSSINI NORA ANTONIETTA
e da
, Parte_2 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._2 con l'avv. CARRARA GIORGIO ricorrenti in forma congiunta ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 473 bis.51 c.p.c.
I ricorrenti hanno intrapreso una convivenza more uxorio a decorrere dal 2018 e sono insorti contrasti tali da rendere intollerabile la convivenza e non più ricostituibile l'armonia familiare;
- dall'unione è nata la figlia C.F. nata a Persona_1 C.F._3
Treviglio (BG) in data 27/02/2019, regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori (doc. 03);
- la casa familiare è sita in Rivolta d'Adda (CR), via Gioacchino Rossini n. 40, di proprietà della RA;
Parte_1
- i ricorrenti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni inerenti alla prole ed intendono altresì regolamentare i loro rapporti personali ed economici nell'interesse della figlia minore nei seguenti termini: Per_1
1) i ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la figlia minore sulla quale entrambi i ricorrenti continueranno ad esercitare la Per_1 responsabilità genitoriale, viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e pertanto le decisioni qualificanti per la sua educazione ed istruzione saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre RA , con cui continuerà a vivere nella casa Parte_1 familiare sita in Rivolta d'Adda (CR), via Gioacchino Rossini n. 40;
3) la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di collaborazione al fine di assicurare alla figlia minore una serena crescita ed un rapporto equilibrato e Per_1 continuativo con ciascun genitore e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia e a coinvolgerla in eventuali tensioni e discussioni fra i genitori;
4) le decisioni di maggiore interesse concernenti la salute, l'istruzione e l'educazione della figlia saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, Per_1 delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia. I genitori si impegnano quindi a mantenere fra loro rapporti di costruttivo dialogo e di reciproca collaborazione con specifico riguardo all'educazione e alla cura della figlia e si impegnano a tenersi reciprocamente informati sulle questioni che riguardano la sua salute (a titolo esemplificativo la scelta dei medici e di eventuali terapie), l'istruzione, la vita e l'educazione (tra cui, a titolo esemplificativo e non esauriente, quelle relative alla pag. 2/8 scuola, allo studio di lingue straniere, all'opportunità di eventuali soggiorni e viaggi, all'educazione religiosa, al luogo di residenza della figlia).
I ricorrenti si impegnano inoltre a non usare la figlia come messaggera, mezzo di consegna o di comunicazione tra i genitori e a non manifestare rabbia, sarcasmo o irriverenza in presenza della figlia quando la stessa si trasferisce da un genitore all'altro;
5) ciascun genitore, nei giorni di frequentazione della figlia, sarà autorizzato ad esercitare la responsabilità genitoriale relativamente alle scelte ordinarie (ossia inerenti la vita quotidiana della minore) anche separatamente dall'altro genitore;
6) il Signor potrà vedere e trascorrere del tempo con la figlia Parte_2 minore tutte le volte che vorrà, fuori dalla casa familiare, previo accordo con la Per_1
RA almeno ventiquattro ore prima e comunque compatibilmente con gli Parte_1 impegni già assunti dalla stessa e con gli impegni ed esigenze della figlia, e comunque secondo il seguente calendario di massima: a fine settimana alternati, dal venerdì (dall'uscita da scuola) sino al lunedì mattina quando accompagnerà a scuola e per un giorno Per_1 infrasettimanale (indicativamente il mercoledì) dall'uscita di scuola sino alle ore 21 quando riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione materna (doc. 04).
Il Signor compatibilmente con le sue esigenze lavorative, si Parte_2 rende disponibile ad accompagnare la figlia a scuola quando la madre dovrà fare il Per_1 primo turno di lavoro (dalle ore 7 alle ore 14,30) e a curare il ritiro di da scuola e a Per_1 tenerla con sé sino al rientro della madre dal lavoro, quando la stessa farà il secondo turno di lavoro (dalle ore 11,30 alle ore 19).
Il Signor qualora non potesse recarsi a prendere la figlia per Parte_2 portarla a scuola o a riprenderla da scuola, dovrà avvertire con almeno una settimana di anticipo la RA perché lei si possa organizzare in altro modo. Parte_1
La RA si impegna pertanto a far conoscere per tempo i propri turni di Parte_1 lavoro al Signor allo scopo di consentire la migliore possibile Parte_2 organizzazione nell'interesse della figlia.
pag. 3/8 I genitori concorderanno, di comune intesa, le date di eventuali recuperi delle visite padre/figlia, che non si siano potute tenere per ragioni lavorative e/o per altri impedimenti involontari purché il padre comunichi il motivo dell'impedimento alla madre almeno ventiquattro ore prima. Lo stesso dicasi in caso di impedimento imputabile a problemi di salute della figlia minore.
Viene, in ogni caso, fatto salvo il diverso accordo dei genitori nel rispetto delle loro esigenze lavorative e/o per altri impedimenti involontari e di quelle della figlia
Per_1
Indipendentemente dalla calendarizzazione delle visite paterne, potrà trascorrere Per_1 la giornata del compleanno del papà e della festa del papà con il padre e quella del compleanno della mamma e della festa della mamma con la madre;
7) ciascun genitore potrà liberamente comunicare telefonicamente con quando la Per_1 figlia si trova con l'altro genitore e, a tal fine, ciascuno di essi si impegna a facilitare il contatto telefonico della figlia con l'altro genitore, impegnandosi anche a comunicarsi eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti telefonici e, comunque, a rendersi noto un recapito telefonico attivo da utilizzarsi in casi di necessità e nei periodi in cui la minore è a loro rispettivamente affidata.
I genitori si dichiarano reciprocamente di permettere l'accesso alle chat del gruppo classe ed alle comunicazioni inerenti le attività scolastiche e sportive della figlia. Entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi ed in generale ad ogni evento, anche religioso, che vedrà protagonista indipendentemente dai giorni di Per_1 frequentazione della figlia;
8) i genitori si accorderanno perché entrambi possano trascorrere del tempo in occasione dei compleanni della figlia.
Nel caso in cui un genitore desideri organizzare le feste di compleanno di con i suoi Per_1 amici e/o i compagni di scuola e/o di sport, compatibilmente con le possibilità economiche di entrambi i genitori, questi si accorderà con l'altro genitore per l'organizzazione delle feste le cui spese, previo accordo, saranno suddivise tra loro, e entrambi avranno diritto di parteciparvi a prescindere dai giorni di frequentazione della figlia;
pag. 4/8 9) ciascun genitore potrà trascorrere due settimane con la figlia, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
tali periodi dovranno essere concordati entro il 31 maggio di ogni anno per consentire la migliore possibile organizzazione nell'interesse della figlia.
In caso di disaccordo tra i ricorrenti prevarrà per l'anno in corso la volontà della madre e così in via alternata a ciascun genitore.
Per le ulteriori settimane delle vacanze estive verrà applicato il calendario ordinario settimanale di frequentazione della figlia ed il costo per eventuali centri estivi, previamente concordati dai genitori, dovrà essere concordato e ripartito tra i ricorrenti in misura del 50% ciascuno.
Per quanto riguarda le festività natalizie, trascorrerà, ad anni alterni, il periodo Per_1 compreso tra il 23 e il 30 dicembre con un genitore e quello compreso tra il 31 dicembre e il 6 gennaio con l'altro genitore.
Quanto alle vacanze di carnevale e pasquali, tali periodi verranno trascorsi secondo il calendario ordinario settimanale di frequentazione della figlia, fermo restando che ad anni alterni, trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore o con l'altro; Per_1
10) i ricorrenti si impegnano a far mantenere alla figlia regolari rapporti con i nonni e i parenti di entrambi, agevolandone la frequentazione;
11) i ricorrenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza o domicilio e a comunicare il recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura e, quando sono in viaggio o in vacanza con la figlia, ad avvisare telefonicamente nel momento in cui giungono a destinazione.
La figlia potrà telefonare ed essere contattata telefonicamente da ciascun Per_1 genitore durante il periodo di villeggiatura o durante le festività trascorsi con l'altro genitore;
12) ciascun genitore si impegna ad introdurre, con la necessaria gradualità, nella vita della figlia, persone con cui potranno avere nuove relazioni al fine di garantire la serenità della figlia, informando di ciò l'altro genitore per un opportuno confronto sulle modalità e cautele più adatte, in particolare con la cura e la premura di far comprendere alla pag. 5/8 figlia che i nuovi partners non si sostituiranno ai genitori e che non diminuirà l'affetto per lei per nessuna ragione;
13) il Signor corrisponderà alla RA a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo per il mantenimento ordinario della figlia a partire dal mese di Per_1 novembre 2024 e in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di €
300,00 per dodici mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia e/o sino a quando la stessa vivrà con la madre.
Resta pertanto inteso tra le parti che, qualora la figlia divenuta maggiorenne, dovesse Per_1 trasferire la propria residenza/domicilio in un luogo diverso da quello della residenza materna e non fosse ancora economicamente indipendente, il Signor Parte_2
verserà il contributo al mantenimento direttamente alla figlia nella misura
[...] sopra indicata di € 300,00 mensili per dodici mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
La RA , tenuto conto del maggior periodo di frequentazione della figlia e Parte_1 dei costi che dovrà sostenere in via esclusiva per la refezione scolastica, avrà diritto a percepire, in misura del 100%, l'Assegno Unico erogato dall' per la figlia e tutti CP_1
i bonus ulteriori o sostitutivi eventualmente messi a disposizione dallo Stato;
14) il Signor rimborserà alla RA il 50% delle spese Parte_2 Parte_1 extra assegno di mantenimento sostenute per la figlia, così come indicate e disciplinate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Cremona, al quale i coniugi dichiarano espressamente di aderire e che si allega (doc. 05). Il genitore che intende sostenere una spesa per la figlia tra quelle che richiedono il previo accordo dovrà inviare all'altro la richiesta, motivata, per iscritto (anche con modalità informatiche quali posta elettronica, WhatsApp o simili); l'altro genitore avrà sette giorni per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno, la spesa dovrà intendersi approvata. Qualora pervenga invece tempestiva espressione di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico. Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini, ecc.) che dimostrano il pagamento. Il rimborso delle spese dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile di mantenimento del mese successivo,
pag. 6/8 purché la trasmissione delle copie dei documenti avvenga entro il giorno 30 del mese precedente.
Ciascun genitore provvederà, con le modalità dirette e nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, al vitto della figlia e all'acquisto di farmaci da banco e del materiale di cancelleria per la scuola successivo al corredo di inizio anno;
15) la casa familiare sita in Rivolta d'Adda (CR), via Gioacchino Rossini n. 40, di proprietà della RA e gravata da mutuo, unitamente agli arredi Parte_1 attualmente esistenti, viene assegnata in godimento alla stessa, che vi abiterà con la figlia.
La RA sosterrà in via esclusiva le rate di mutuo sino alla sua Parte_1 estinzione, le spese relative alle utenze domestiche (a titolo esemplificativo, le spese di gas, di fornitura elettrica, di telefono, di internet, di acqua potabile e di acqua calda sanitaria), le spese condominiali ordinarie e straordinarie e quelle di ordinaria e straordinaria manutenzione della casa nonché la tassa di raccolta rifiuti.
16) il Signor ha già lasciato la casa familiare, asportando i propri beni Parte_2 ed effetti personali, e attualmente è domiciliato in Rivolta d'Adda, via Paolo
Borsellino n° 12/A, ove stabilirà la propria residenza anagrafica;
17) i ricorrenti danno atto di aver già provveduto a dividere tutti i beni mobili comuni e di non avere più nulla a pretendere economicamente l'uno;
18) i ricorrenti si danno il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di passaporti e documenti d'identità validi per l'espatrio degli stessi nonché della figlia Per_1
19) le spese legali relative al presente procedimento sono compensate fra le parti.
Il Collegio Rilevato che il PM è stato regolarmente notiziato del ricorso;
Rilevato che l'accordo intervenuto tra le parti non risulta in contrasto con gli interessi della prole quanto ad affido, collocazione, diritti di visita e mantenimento economico da parte del genitore non collocatario prevalente;
rilevato che le spese del procedimento vanno dichiarate non ripetibili, come da accordo fra le parti;
pag. 7/8
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona prende atto e omologa l'accordo intervenuto tra le parti e riportato nel ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c depositato il 17/03/2025 Spese di lite non ripetibili;
Cremona, 21/07/2025 il Giudice Relatore il Presidente dott.ssa Federica Meloni dott. Giorgio Scarsato
pag. 8/8