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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 236/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
SGOTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1465/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - AR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Tirreno Catanzarese - 92022660796
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230006199712000 CONTR.CONSORZIO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugnava la cartella di pagamento n. 030 2023 00061997 12 000, notificatagli in data 22.10.2023, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di € 29,88, con riferimento ai contributi consortili anno 2020.
Deduceva che i terreni cui la cartella esattoriale si riferiva non traevano alcun beneficio dall'attività consortile.
Sosteneva che i Consorzi non erano autorizzati ad imporre contributi su tutti gli immobili siti nel loro comprensorio, ma solo sui terreni che traevano profitto dalle opere di bonifica. Gli immobili di esso ricorrente, pur essendo inclusi nel comprensorio consortile del Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese, non avevano ricevuto (e non ricevono) alcun vantaggio dalle opere di bonifica eventualmente eseguite dal
Consorzio.
L'atto, pertanto, doveva considerarsi viziato da sostanziale inesistenza della pretesa tributaria.
Chiedeva che venisse, quindi, dichiarato nullo l'atto impugnato, con vittoria di spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate IO e chiedeva dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore;
dichiarare la legittimità dell'atto opposto e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto.
Il Consorzio non si costituiva nonostante la rituale notifica del ricorso.
All'udienza del giorno 8 gennaio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, il ricorso è fondato.
In materia di contributi consortili, va ricordato l'insegnamento della giurisprudenza, per cui il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite. (Cass. Civ., Sez. V, 8 aprile 2022,
n. 11431).
Nel caso di specie, non costituitosi il Consorzio intimato, non vi è alcuna prova dell'inserimento dei terreni di cui si tratta nel perimetro di contribuenza, né vi è altra evidenza che essi beneficino dell'attività consortile. Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente declaratoria di nullità dell'atto intimato.
Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AR, Sezione I, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara nulla la cartella di pagamento n. 030 2023 00061997 12 000.
Condanna il Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore del Ricorrente, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 278,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti ed ordina che il pagamento sia eseguito a favore dello
Stato ai sensi dell'art. 133 del T.U. delle spese di giustizia.
Così deciso in AR il giorno 8 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
ER GO
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
SGOTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1465/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - AR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Tirreno Catanzarese - 92022660796
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230006199712000 CONTR.CONSORZIO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugnava la cartella di pagamento n. 030 2023 00061997 12 000, notificatagli in data 22.10.2023, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di € 29,88, con riferimento ai contributi consortili anno 2020.
Deduceva che i terreni cui la cartella esattoriale si riferiva non traevano alcun beneficio dall'attività consortile.
Sosteneva che i Consorzi non erano autorizzati ad imporre contributi su tutti gli immobili siti nel loro comprensorio, ma solo sui terreni che traevano profitto dalle opere di bonifica. Gli immobili di esso ricorrente, pur essendo inclusi nel comprensorio consortile del Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese, non avevano ricevuto (e non ricevono) alcun vantaggio dalle opere di bonifica eventualmente eseguite dal
Consorzio.
L'atto, pertanto, doveva considerarsi viziato da sostanziale inesistenza della pretesa tributaria.
Chiedeva che venisse, quindi, dichiarato nullo l'atto impugnato, con vittoria di spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate IO e chiedeva dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore;
dichiarare la legittimità dell'atto opposto e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto.
Il Consorzio non si costituiva nonostante la rituale notifica del ricorso.
All'udienza del giorno 8 gennaio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, il ricorso è fondato.
In materia di contributi consortili, va ricordato l'insegnamento della giurisprudenza, per cui il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite. (Cass. Civ., Sez. V, 8 aprile 2022,
n. 11431).
Nel caso di specie, non costituitosi il Consorzio intimato, non vi è alcuna prova dell'inserimento dei terreni di cui si tratta nel perimetro di contribuenza, né vi è altra evidenza che essi beneficino dell'attività consortile. Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente declaratoria di nullità dell'atto intimato.
Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AR, Sezione I, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara nulla la cartella di pagamento n. 030 2023 00061997 12 000.
Condanna il Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore del Ricorrente, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 278,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti ed ordina che il pagamento sia eseguito a favore dello
Stato ai sensi dell'art. 133 del T.U. delle spese di giustizia.
Così deciso in AR il giorno 8 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
ER GO