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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/09/2025, n. 2322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2322 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8044/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8044/2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FINARDI IRENE e Parte_1 C.F._1 dell'avv. ROSSINI ANNA ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico C.F._2 presso il difensore avv. FINARDI IRENE
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MAGISTRIS Controparte_1 C.F._3 ANNAMARIA, elettivamente domiciliato in VIA CHIUDARE N. 6 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. DE MAGISTRIS ANNAMARIA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno concluso come da verbale di udienza del 24.6.2025.
Il PM ha concluso: “Visto, nulla si oppone”.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 4.6.2024 l'attore esponeva che:
1- In data 08.09.1991 a Baricella (BO), il SI. contraeva matrimonio concordatario con Parte_1 la SI.ra nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 CodiceFiscale_4 residente a [...] (doc. 1, doc. 2 e doc. 3). Per_
2- Dall'unione nasceva un figlio, (nato a [...] il [...]), maggiorenne ed economicamente autonomo.
3- Nel 2015, i coniugi – essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza – addivenivano alla separazione, definita consensualmente mediante decreto di omologa n. cronol. 3915/2015 del 03.11.2015 (doc. 4).
4- Successivamente, maturato il termine di legge, a seguito di ricorso congiunto rubricato al n. 18442/2017 R.G., il Tribunale di Bologna pronunciava la sentenza n. 871/2018 emessa il 28.02.2018 e pubblicata il 20.03.2018 (doc. 5) con la quale, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, venivano accolte le seguenti condizioni: […]
2. Il sig. contribuirà al mantenimento della sig.ra corrispondendo alla stessa la Pt_1 CP_1 somma di € 400,00/mensili, rivalutabile ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario.
3. Le parti in qualità di comproprietari dell'appartamento sito a Baricella (BO) in via Berlinguer n. 15, si impegnano come segue: attualmente l'immobile è dato in locazione alla madre della sig.ra e le parti dividono al 50% sia il canone di locazione sia le spese condominiali relative alla CP_1 proprietà. Ove l'appartamento dovesse rimanere libero, la sig.ra se lo vorrà, potrà andarvi CP_1 ad abitare. Il sig. si impegna a non richiedere alla moglie un canone di locazione, ma potrà Pt_1 rideterminare il contributo al mantenimento della stessa. L'accordo di cui al presente punto 3, avrà validità se la sig.ra vi andrà ad abitare da sola. […] CP_1
L'attore esponeva che, nelle more:
[…] a seguito del trasferimento della madre della SI.ra presso una residenza per anziani e CP_1 della conseguente risoluzione del contratto di locazione stipulato all'epoca del divorzio (doc. 6), la SI.ra ha trasferito la propria residenza presso l'immobile di proprietà comune in Controparte_1 Baricella (BO) – Via Berlinguer n. 15 (doc. 3).
8- Inoltre, nelle more, la SI.ra ha instaurato una nuova stabile relazione che costituisce CP_1 valida ragione per richiedere la revoca dell'assegno divorzile a suo tempo riconosciuto.
Chiedeva, pertanto, che si desse atto che il figlio era divenuto maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente, nonché chiedeva la revoca dell'obbligo di versare alla moglie l'assegno divorzile.
Si costituiva la convenuta la quale non contestava la circostanza sopravvenuta dell'acquisizione dell'autosufficienza economica da parte del figlio, del fatto che la propria madre fosse stata ricoverata in una casa di cura e che pertanto il contratto di locazione fosse stato risolto, e che lei stessa abitasse nella casa familiare di proprietà comune. Esponeva, comunque, ulteriori circostanze in base alle quali chiedeva il rigetto della domanda attorea.
pagina 2 di 9 In corso di causa le parti raggiungevano un accordo che comprende il versamento di una somma una tantum da a nonché la cessione da a del 50% dell'immobile già casa Pt_1 CP_1 Pt_1 CP_1 familiare e nel quale la risiede. CP_1
Le modifiche alle condizioni di divorzio concordate fra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentano l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
il trasferimento immobiliare è regolato dalle clausole riportate nel verbale di udienza del 24.6.2025 e che di seguito si trascrivono:
“3) Le Parti, al fine di dare compiuta definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali derivanti dal loro matrimonio ed a tacitazione di ogni altra questione economica tra loro esistente, ai sensi dell'art. 1376, convengono di effettuate il seguente trasferimento immobiliare: il SInor cede e trasferisce alla NO che accetta e acquista, la quota Parte_1 Controparte_1 immobiliare in ragione di 1/2 (essendo l'ulteriore quota restante già di proprietà dell'odierna cessionaria), del seguente immobile: porzione del fabbricato sito in Comune di Baricella (Bo), Via
Enrico Berlinguer n. 15, costituita da un appartamento di civile abitazione al primo piano con annesso un vano ad uso autorimessa pertinenziale al piano terra, il tutto censito nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune come segue:
- foglio 47, mappale 1129, subalterno 34, cat. A/3, classe 3, vani 5,5, R.C. € 440,28, p. 1 (abitazione);
- foglio 47, mappale 1129, subalterno 18, cat. C/6, classe 3, mq 13, R.C. € 64,45, p. T (autorimessa pertinenziale);
Confini: ragioni comuni, ragioni , e ragioni Parte_2 Pt_3 Parte_4 [...]
ragioni ragioni , ragioni e Parte_5 Parte_6 Parte_7 CP_2 CP_3
, salvo altri.
[...]
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato in cui si trova la porzione in oggetto tali per legge, titolo e destinazione e in particolare delle ragioni comuni contraddistinte come segue: al foglio 47, mappale 1129
- subalterno 1, Via Berlinguer (corte) comune a tutti i subalterni;
- subalterno 5, Via Berlinguer p. T-1-2-3 (ingresso, vano scala e ascensore) comune ai subalterni 2 - 21
– 32 – 33 – 34 – 35 – 40 – 41 – 42 – 43 – 48 e 49;
- subalterno 6, Via Berlinguer p. T-1-2-3 (ingresso, vano scala e ascensore) comune ai subalterni 4 - 27
– 36 – 37 – 38 – 39 – 44 – 45 – 46 – 47 – 50 e 51;
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla Parte cedente per acquisto con atto stipulato in data 22.11.2006 a rogito del Notaio repertorio n. 91152 – raccolta n. Persona_2
pagina 3 di 9 8154, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Bologna 3 il 01.12.2006 al n. 7574, serie 1T, €
734,00 e trascritto a Bologna in data 02.12.2006 al Registro particolare 43996 – Registro generale
78729.
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato nonché con quelli derivanti dai seguenti atti:
- atto di acquisto da parte della Società Il Mattone S.r.l., dante causa degli odierni comparenti (nello specifico 'atto a rogito Notaio in data 01.10.2003, repertorio n. 85349 – raccolta n. 6484, Per_2 registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Bologna in data 17.10.2003 al n. 4832 e trascritto a
Bologna in data 20.10.2003 all'art. 33492);
- convenzione di Piano particolareggiato di Iniziativa privata per l'urbanizzazione dell'area richiamata nell'atto di cui sopra (approvata dal Comune di Baricella con delibere in data 27.04.1998 n. 28 e in data
28.09.1998 n. 78 e stipulata con atto a rogito Notaio in data 04.05.1999, repertorio Persona_3
n. 28682, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Bologna 4 in data 10.10.1999 al n. 1253 e trascritto a Bologna il 10.05.1999 all'art. 10182);
- atto di costituzione di servitù autenticato nelle firme dal Notaio in data 23.05.2001, Persona_4 repertorio n. 36296 e in data 04.07.2001 repertorio n. 36660/11246, registrato all'Agenzia delle Entrate
– Ufficio di Bologna 3 il 23.07.2001 al 366, trascritto a Bologna il 23.07.2001 agli artt. 22582 et
22583.
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti, ad eccezione di vincoli derivanti dall'atto di provenienza e sopra richiamati.
La Parte cedente SInor ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 comma 2° della legge 28 Parte_1 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiara che:
- la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto è stata eseguita dalla Società
Il Mattone S.r.l. in forza del Permesso di costruire n. 21/2003 rilasciato dal Comune di Baricella in data
31.10.2003 pratica n. 18/2003 Prot. n. 7460 e successiva variante in corso d'opera con Denuncia di
Inizio attività presentata in data 18.10.2005 prot. 12747;
pagina 4 di 9 - la società costruttrice ha provveduto a presentare in data 05.08.2005 il tipo mappale n. 145769, necessario per il passaggio al Catasto Urbano delle aree sulle quali insiste il fabbricato di nuova costruzione, con il quale i mappali 950, 958, 982, 983, 985, 986, 988, 989, 996, 1028 e 1029 sono stati soppressi e unificati nell'unico nuovo mappale 1129 quale Ente Urbano di are 18.92 sempre del foglio
47;
- il sopra menzionato fabbricato è stato denunciato al Catasto dei Fabbricati in data 09.12.2005 prot. n.
BO0217214 e la sua consistenza risulta dall'elaborato planimetrico;
- a seguito della richiesta di rilascio del Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità presentata dalla
Società Il Mattone S.r.l. in data 12.05.2006, registrata al P.G. del Comune di Baricella al n. 6069, verificata la completezza e la regolarità della documentazione allegata, si è formato il silenzio assenso ai sensi dell'art. 22 comma 6 Legge Regionale 25.11.2002 n. 31;
- successivamente all'acquisto non sono stati posti in essere interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria.
La Parte cedente garantisce, e la Parte cessionaria (già nel possesso dell'immobile) ne prende atto, la conformità degli impianti posti al servizio degli immobili oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza, come da certificati già in possesso della Parte cessionaria.
Si allega al presente verbale quale “allegato A” l'originale dell'attestato di prestazione energetica dell'appartamento in oggetto, ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge
3 agosto 2013 n. 90, avente n. 02587-680557-2025, predisposto dall'Ing. in data Persona_5
01.04.2025. La Parte acquirente dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52 e della legge
122/2010 il cedente SInor Parte_1
- precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle allegate planimetrie catastali depositate in catasto, di cui alle planimetrie in data 09.12.2005 prot. n. BO0217214 estrapolate il 5/6/2025 al n. T15501 (immobile) e T15441
(autorimessa) che si allegano quale “allegato B” al verbale;
- dichiara (e l'acquirente NO - già comproprietaria - ne prende atto), che i Controparte_1 dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa,
- dichiara (e l'acquirente NO - già comproprietaria - ne prende atto) che esiste la Controparte_1 conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari. pagina 5 di 9 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 22 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248, i SInori e consapevoli delle conseguenze penali Parte_1 Controparte_1 per le dichiarazioni false e reticenti, ai sensi degli artt. 3 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non è stato previsto alcun corrispettivo, trattandosi di operazione finalizzata alla risoluzione della crisi familiare e che la cessione de qua viene effettuata in favore della
SI.ra a titolo di una tantum ex art. 5 Legge Divorzio, a fronte della rinuncia da parte Controparte_1 della stessa a successive richieste di contenuto economico;
b) che non si sono avvalsi di un mediatore immobiliare per la conclusione del presente contratto.
La Parte cedente rinuncia all'ipoteca legale.
I SInori e dichiarano che la presente cessione è funzionale alla Parte_1 Controparte_1 risoluzione della crisi familiare e che, per tale ragione, intendono avvalersi dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014. 4)
4) Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla sottoscrizione del presente verbale, fermo restando che la NO (già intestataria CP_1 dell'immobile nella misura di un mezzo) ha già acquisito prima d'ora la piena ed esclusiva disponibilità dell'immobile, in cui già risiede.
In particolare, a far data da oggi, saranno integralmente a carico della SI.ra le spese Controparte_1 condominiali;
quanto alle spese maturate sino ad oggi, il SI. ha già provveduto a versare Parte_1 quanto richiesto dal per il 50% delle spese “quota proprietario”, come da prospetto CP_4 relativo all'esercizio 2024/2025, restando per la residua parte, compresa la “quota conduttore”, in capo alla NO Controparte_1
5) Le spese per il rilascio dell'attestazione di prestazione energetica e quelle necessarie per la trascrizione della sentenza che verrà emessa dal Tribunale di Bologna a definizione del presente procedimento resteranno a carico del SInor che le assume integralmente. Parte_1
6) Con la sottoscrizione del presente atto ed il puntuale adempimento degli obblighi reciprocamente assunti, i SInori e si danno reciprocamente atto di non aver null'altro a Parte_1 Controparte_1 pretendere l'una dall'altro in relazione alle domande e pretese avanzate nell'ambito del presente giudizio e di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altro.
7) Le spese del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti. pagina 6 di 9 Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della Relazione Tecnica Integrata relativa all'immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari.”
L'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 24.3.2025 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal
Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 16.6.2025).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, prende atto che, in base all'accordo raggiunto fra le parti, le condizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Bologna n. 871/2018 emessa il
28.02.2018 e pubblicata il 20.03.2018, sono modificate come segue:
1 – si dà atto che il figlio è diventato maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
2 - il SI. - a titolo di una tantum ex art. 5 Legge Divorzio e a definitiva tacitazione di Parte_1 ogni pretesa economica avanzata nei propri confronti – versa alla SI.ra – che a tale Controparte_1 titolo accetta, con conseguente rinuncia ad avanzare in futuro qualsivoglia pretesa economica – la somma di € 20.000,00. Il pagamento viene effettuato contestualmente alla sottoscrizione del verbale di udienza del 24.6.2025 a mezzo assegno circolare 3306853284-07 Intesa Sanpaolo, intestato alla SI.ra la quale ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, salvo buon fine;
Controparte_1
3 - sino alla data del 24.6.2025, resta dovuto da parte del SInor l'assegno divorzile Parte_1 stabilito con sentenza del Tribunale di Bologna n. 871/2018 del 20.03.2018 (attualmente ammontante ad € 477,58 come rivalutata a partire dal mese di marzo 2025), nonché gli arretrati ISTAT maturati alla data del 24.6.2025 (pari ad € 867,12 sino al mese di giugno 2025 compreso); somma che viene versata contestualmente alla sottoscrizione del verbale del 24.6.2025, a mezzo assegno circolare 3112460069-
04 Intesa Sanpaolo intestato alla SI.ra con la sottoscrizione del verbale la NO Controparte_1 rilascia ampia e liberatoria quietanza, salvo buon fine;
Controparte_1
4 – trasferimento immobiliare:
a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e a titolo di regolamentazione e definizione dei rapporti patrimoniali conseguenti al divorzio (in particolare, alle circostanze sopravvenute al pagina 7 di 9 divorzio, di cui in motivazione), anche ai sensi dell'art. 1376 c.c., “ il SInor cede e Parte_1 trasferisce alla NO che accetta e acquista, la quota immobiliare in ragione di 1/2 Controparte_1
(essendo l'ulteriore quota restante già di proprietà dell'odierna cessionaria), del seguente immobile: porzione del fabbricato sito in Comune di Baricella (Bo), Via Enrico Berlinguer n. 15, costituita da un appartamento di civile abitazione al primo piano con annesso un vano ad uso autorimessa pertinenziale al piano terra, il tutto censito nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune come segue:
- foglio 47, mappale 1129, subalterno 34, cat. A/3, classe 3, vani 5,5, R.C. € 440,28, p. 1 (abitazione);
- foglio 47, mappale 1129, subalterno 18, cat. C/6, classe 3, mq 13, R.C. € 64,45, p. T (autorimessa pertinenziale);
Confini: ragioni comuni, ragioni , e ragioni Parte_2 Pt_3 Parte_4 [...]
ragioni ragioni , ragioni e Parte_5 Parte_6 Parte_7 CP_2 CP_3
, salvo altri.
[...]
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato in cui si trova la porzione in oggetto tali per legge, titolo e destinazione e in particolare delle ragioni comuni contraddistinte come segue:
al foglio 47, mappale 1129
- subalterno 1, Via Berlinguer (corte) comune a tutti i subalterni;
- subalterno 5, Via Berlinguer p. T-1-2-3 (ingresso, vano scala e ascensore) comune ai subalterni 2 - 21
– 32 – 33 – 34 – 35 – 40 – 41 – 42 – 43 – 48 e 49;
- subalterno 6, Via Berlinguer p. T-1-2-3 (ingresso, vano scala e ascensore) comune ai subalterni 4 - 27
– 36 – 37 – 38 – 39 – 44 – 45 – 46 – 47 – 50 e 51”. “Per il presente trasferimento non è stato previsto alcun corrispettivo, trattandosi di operazione finalizzata alla risoluzione della crisi familiare e la cessione de qua viene effettuata in favore della SI.ra a titolo di una tantum ex art. 5 Controparte_1
Legge Divorzio, a fronte della rinuncia da parte della stessa a successive richieste di contenuto economico”. “La Parte cedente rinuncia all'ipoteca legale”. “Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla sottoscrizione del verbale di udienza del
24.6.2025, fermo restando che la NO (già intestataria dell'immobile nella misura di un CP_1 mezzo) ha già acquisito prima d'ora la piena ed esclusiva disponibilità dell'immobile, in cui già risiede”. Il tutto come concordato dalle parti, previsto nel verbale di udienza del 24.6.2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al Cancelliere e sopra testualmente riportato”.
pagina 8 di 9 5- “Con la sottoscrizione del verbale di udienza del 24.6.2024 ed il puntuale adempimento degli obblighi reciprocamente assunti, i SInori e si danno reciprocamente Parte_1 Controparte_1 atto di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altro in relazione alle domande e pretese avanzate nell'ambito del presente giudizio e di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altro”.
6 - “Le spese per il rilascio dell'attestazione di prestazione energetica e quelle necessarie per la trascrizione della presente sentenza resteranno a carico del SInor che le assume Parte_1 integralmente”.
7 - “Le spese del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti”
8 – ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 9.9.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8044/2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FINARDI IRENE e Parte_1 C.F._1 dell'avv. ROSSINI ANNA ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico C.F._2 presso il difensore avv. FINARDI IRENE
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MAGISTRIS Controparte_1 C.F._3 ANNAMARIA, elettivamente domiciliato in VIA CHIUDARE N. 6 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. DE MAGISTRIS ANNAMARIA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno concluso come da verbale di udienza del 24.6.2025.
Il PM ha concluso: “Visto, nulla si oppone”.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 4.6.2024 l'attore esponeva che:
1- In data 08.09.1991 a Baricella (BO), il SI. contraeva matrimonio concordatario con Parte_1 la SI.ra nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 CodiceFiscale_4 residente a [...] (doc. 1, doc. 2 e doc. 3). Per_
2- Dall'unione nasceva un figlio, (nato a [...] il [...]), maggiorenne ed economicamente autonomo.
3- Nel 2015, i coniugi – essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza – addivenivano alla separazione, definita consensualmente mediante decreto di omologa n. cronol. 3915/2015 del 03.11.2015 (doc. 4).
4- Successivamente, maturato il termine di legge, a seguito di ricorso congiunto rubricato al n. 18442/2017 R.G., il Tribunale di Bologna pronunciava la sentenza n. 871/2018 emessa il 28.02.2018 e pubblicata il 20.03.2018 (doc. 5) con la quale, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, venivano accolte le seguenti condizioni: […]
2. Il sig. contribuirà al mantenimento della sig.ra corrispondendo alla stessa la Pt_1 CP_1 somma di € 400,00/mensili, rivalutabile ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario.
3. Le parti in qualità di comproprietari dell'appartamento sito a Baricella (BO) in via Berlinguer n. 15, si impegnano come segue: attualmente l'immobile è dato in locazione alla madre della sig.ra e le parti dividono al 50% sia il canone di locazione sia le spese condominiali relative alla CP_1 proprietà. Ove l'appartamento dovesse rimanere libero, la sig.ra se lo vorrà, potrà andarvi CP_1 ad abitare. Il sig. si impegna a non richiedere alla moglie un canone di locazione, ma potrà Pt_1 rideterminare il contributo al mantenimento della stessa. L'accordo di cui al presente punto 3, avrà validità se la sig.ra vi andrà ad abitare da sola. […] CP_1
L'attore esponeva che, nelle more:
[…] a seguito del trasferimento della madre della SI.ra presso una residenza per anziani e CP_1 della conseguente risoluzione del contratto di locazione stipulato all'epoca del divorzio (doc. 6), la SI.ra ha trasferito la propria residenza presso l'immobile di proprietà comune in Controparte_1 Baricella (BO) – Via Berlinguer n. 15 (doc. 3).
8- Inoltre, nelle more, la SI.ra ha instaurato una nuova stabile relazione che costituisce CP_1 valida ragione per richiedere la revoca dell'assegno divorzile a suo tempo riconosciuto.
Chiedeva, pertanto, che si desse atto che il figlio era divenuto maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente, nonché chiedeva la revoca dell'obbligo di versare alla moglie l'assegno divorzile.
Si costituiva la convenuta la quale non contestava la circostanza sopravvenuta dell'acquisizione dell'autosufficienza economica da parte del figlio, del fatto che la propria madre fosse stata ricoverata in una casa di cura e che pertanto il contratto di locazione fosse stato risolto, e che lei stessa abitasse nella casa familiare di proprietà comune. Esponeva, comunque, ulteriori circostanze in base alle quali chiedeva il rigetto della domanda attorea.
pagina 2 di 9 In corso di causa le parti raggiungevano un accordo che comprende il versamento di una somma una tantum da a nonché la cessione da a del 50% dell'immobile già casa Pt_1 CP_1 Pt_1 CP_1 familiare e nel quale la risiede. CP_1
Le modifiche alle condizioni di divorzio concordate fra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentano l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
il trasferimento immobiliare è regolato dalle clausole riportate nel verbale di udienza del 24.6.2025 e che di seguito si trascrivono:
“3) Le Parti, al fine di dare compiuta definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali derivanti dal loro matrimonio ed a tacitazione di ogni altra questione economica tra loro esistente, ai sensi dell'art. 1376, convengono di effettuate il seguente trasferimento immobiliare: il SInor cede e trasferisce alla NO che accetta e acquista, la quota Parte_1 Controparte_1 immobiliare in ragione di 1/2 (essendo l'ulteriore quota restante già di proprietà dell'odierna cessionaria), del seguente immobile: porzione del fabbricato sito in Comune di Baricella (Bo), Via
Enrico Berlinguer n. 15, costituita da un appartamento di civile abitazione al primo piano con annesso un vano ad uso autorimessa pertinenziale al piano terra, il tutto censito nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune come segue:
- foglio 47, mappale 1129, subalterno 34, cat. A/3, classe 3, vani 5,5, R.C. € 440,28, p. 1 (abitazione);
- foglio 47, mappale 1129, subalterno 18, cat. C/6, classe 3, mq 13, R.C. € 64,45, p. T (autorimessa pertinenziale);
Confini: ragioni comuni, ragioni , e ragioni Parte_2 Pt_3 Parte_4 [...]
ragioni ragioni , ragioni e Parte_5 Parte_6 Parte_7 CP_2 CP_3
, salvo altri.
[...]
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato in cui si trova la porzione in oggetto tali per legge, titolo e destinazione e in particolare delle ragioni comuni contraddistinte come segue: al foglio 47, mappale 1129
- subalterno 1, Via Berlinguer (corte) comune a tutti i subalterni;
- subalterno 5, Via Berlinguer p. T-1-2-3 (ingresso, vano scala e ascensore) comune ai subalterni 2 - 21
– 32 – 33 – 34 – 35 – 40 – 41 – 42 – 43 – 48 e 49;
- subalterno 6, Via Berlinguer p. T-1-2-3 (ingresso, vano scala e ascensore) comune ai subalterni 4 - 27
– 36 – 37 – 38 – 39 – 44 – 45 – 46 – 47 – 50 e 51;
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla Parte cedente per acquisto con atto stipulato in data 22.11.2006 a rogito del Notaio repertorio n. 91152 – raccolta n. Persona_2
pagina 3 di 9 8154, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Bologna 3 il 01.12.2006 al n. 7574, serie 1T, €
734,00 e trascritto a Bologna in data 02.12.2006 al Registro particolare 43996 – Registro generale
78729.
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato nonché con quelli derivanti dai seguenti atti:
- atto di acquisto da parte della Società Il Mattone S.r.l., dante causa degli odierni comparenti (nello specifico 'atto a rogito Notaio in data 01.10.2003, repertorio n. 85349 – raccolta n. 6484, Per_2 registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Bologna in data 17.10.2003 al n. 4832 e trascritto a
Bologna in data 20.10.2003 all'art. 33492);
- convenzione di Piano particolareggiato di Iniziativa privata per l'urbanizzazione dell'area richiamata nell'atto di cui sopra (approvata dal Comune di Baricella con delibere in data 27.04.1998 n. 28 e in data
28.09.1998 n. 78 e stipulata con atto a rogito Notaio in data 04.05.1999, repertorio Persona_3
n. 28682, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Bologna 4 in data 10.10.1999 al n. 1253 e trascritto a Bologna il 10.05.1999 all'art. 10182);
- atto di costituzione di servitù autenticato nelle firme dal Notaio in data 23.05.2001, Persona_4 repertorio n. 36296 e in data 04.07.2001 repertorio n. 36660/11246, registrato all'Agenzia delle Entrate
– Ufficio di Bologna 3 il 23.07.2001 al 366, trascritto a Bologna il 23.07.2001 agli artt. 22582 et
22583.
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti, ad eccezione di vincoli derivanti dall'atto di provenienza e sopra richiamati.
La Parte cedente SInor ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 comma 2° della legge 28 Parte_1 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiara che:
- la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto è stata eseguita dalla Società
Il Mattone S.r.l. in forza del Permesso di costruire n. 21/2003 rilasciato dal Comune di Baricella in data
31.10.2003 pratica n. 18/2003 Prot. n. 7460 e successiva variante in corso d'opera con Denuncia di
Inizio attività presentata in data 18.10.2005 prot. 12747;
pagina 4 di 9 - la società costruttrice ha provveduto a presentare in data 05.08.2005 il tipo mappale n. 145769, necessario per il passaggio al Catasto Urbano delle aree sulle quali insiste il fabbricato di nuova costruzione, con il quale i mappali 950, 958, 982, 983, 985, 986, 988, 989, 996, 1028 e 1029 sono stati soppressi e unificati nell'unico nuovo mappale 1129 quale Ente Urbano di are 18.92 sempre del foglio
47;
- il sopra menzionato fabbricato è stato denunciato al Catasto dei Fabbricati in data 09.12.2005 prot. n.
BO0217214 e la sua consistenza risulta dall'elaborato planimetrico;
- a seguito della richiesta di rilascio del Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità presentata dalla
Società Il Mattone S.r.l. in data 12.05.2006, registrata al P.G. del Comune di Baricella al n. 6069, verificata la completezza e la regolarità della documentazione allegata, si è formato il silenzio assenso ai sensi dell'art. 22 comma 6 Legge Regionale 25.11.2002 n. 31;
- successivamente all'acquisto non sono stati posti in essere interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria.
La Parte cedente garantisce, e la Parte cessionaria (già nel possesso dell'immobile) ne prende atto, la conformità degli impianti posti al servizio degli immobili oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza, come da certificati già in possesso della Parte cessionaria.
Si allega al presente verbale quale “allegato A” l'originale dell'attestato di prestazione energetica dell'appartamento in oggetto, ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge
3 agosto 2013 n. 90, avente n. 02587-680557-2025, predisposto dall'Ing. in data Persona_5
01.04.2025. La Parte acquirente dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52 e della legge
122/2010 il cedente SInor Parte_1
- precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle allegate planimetrie catastali depositate in catasto, di cui alle planimetrie in data 09.12.2005 prot. n. BO0217214 estrapolate il 5/6/2025 al n. T15501 (immobile) e T15441
(autorimessa) che si allegano quale “allegato B” al verbale;
- dichiara (e l'acquirente NO - già comproprietaria - ne prende atto), che i Controparte_1 dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa,
- dichiara (e l'acquirente NO - già comproprietaria - ne prende atto) che esiste la Controparte_1 conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari. pagina 5 di 9 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 22 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248, i SInori e consapevoli delle conseguenze penali Parte_1 Controparte_1 per le dichiarazioni false e reticenti, ai sensi degli artt. 3 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non è stato previsto alcun corrispettivo, trattandosi di operazione finalizzata alla risoluzione della crisi familiare e che la cessione de qua viene effettuata in favore della
SI.ra a titolo di una tantum ex art. 5 Legge Divorzio, a fronte della rinuncia da parte Controparte_1 della stessa a successive richieste di contenuto economico;
b) che non si sono avvalsi di un mediatore immobiliare per la conclusione del presente contratto.
La Parte cedente rinuncia all'ipoteca legale.
I SInori e dichiarano che la presente cessione è funzionale alla Parte_1 Controparte_1 risoluzione della crisi familiare e che, per tale ragione, intendono avvalersi dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014. 4)
4) Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla sottoscrizione del presente verbale, fermo restando che la NO (già intestataria CP_1 dell'immobile nella misura di un mezzo) ha già acquisito prima d'ora la piena ed esclusiva disponibilità dell'immobile, in cui già risiede.
In particolare, a far data da oggi, saranno integralmente a carico della SI.ra le spese Controparte_1 condominiali;
quanto alle spese maturate sino ad oggi, il SI. ha già provveduto a versare Parte_1 quanto richiesto dal per il 50% delle spese “quota proprietario”, come da prospetto CP_4 relativo all'esercizio 2024/2025, restando per la residua parte, compresa la “quota conduttore”, in capo alla NO Controparte_1
5) Le spese per il rilascio dell'attestazione di prestazione energetica e quelle necessarie per la trascrizione della sentenza che verrà emessa dal Tribunale di Bologna a definizione del presente procedimento resteranno a carico del SInor che le assume integralmente. Parte_1
6) Con la sottoscrizione del presente atto ed il puntuale adempimento degli obblighi reciprocamente assunti, i SInori e si danno reciprocamente atto di non aver null'altro a Parte_1 Controparte_1 pretendere l'una dall'altro in relazione alle domande e pretese avanzate nell'ambito del presente giudizio e di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altro.
7) Le spese del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti. pagina 6 di 9 Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della Relazione Tecnica Integrata relativa all'immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari.”
L'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 24.3.2025 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal
Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 16.6.2025).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, prende atto che, in base all'accordo raggiunto fra le parti, le condizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Bologna n. 871/2018 emessa il
28.02.2018 e pubblicata il 20.03.2018, sono modificate come segue:
1 – si dà atto che il figlio è diventato maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
2 - il SI. - a titolo di una tantum ex art. 5 Legge Divorzio e a definitiva tacitazione di Parte_1 ogni pretesa economica avanzata nei propri confronti – versa alla SI.ra – che a tale Controparte_1 titolo accetta, con conseguente rinuncia ad avanzare in futuro qualsivoglia pretesa economica – la somma di € 20.000,00. Il pagamento viene effettuato contestualmente alla sottoscrizione del verbale di udienza del 24.6.2025 a mezzo assegno circolare 3306853284-07 Intesa Sanpaolo, intestato alla SI.ra la quale ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, salvo buon fine;
Controparte_1
3 - sino alla data del 24.6.2025, resta dovuto da parte del SInor l'assegno divorzile Parte_1 stabilito con sentenza del Tribunale di Bologna n. 871/2018 del 20.03.2018 (attualmente ammontante ad € 477,58 come rivalutata a partire dal mese di marzo 2025), nonché gli arretrati ISTAT maturati alla data del 24.6.2025 (pari ad € 867,12 sino al mese di giugno 2025 compreso); somma che viene versata contestualmente alla sottoscrizione del verbale del 24.6.2025, a mezzo assegno circolare 3112460069-
04 Intesa Sanpaolo intestato alla SI.ra con la sottoscrizione del verbale la NO Controparte_1 rilascia ampia e liberatoria quietanza, salvo buon fine;
Controparte_1
4 – trasferimento immobiliare:
a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e a titolo di regolamentazione e definizione dei rapporti patrimoniali conseguenti al divorzio (in particolare, alle circostanze sopravvenute al pagina 7 di 9 divorzio, di cui in motivazione), anche ai sensi dell'art. 1376 c.c., “ il SInor cede e Parte_1 trasferisce alla NO che accetta e acquista, la quota immobiliare in ragione di 1/2 Controparte_1
(essendo l'ulteriore quota restante già di proprietà dell'odierna cessionaria), del seguente immobile: porzione del fabbricato sito in Comune di Baricella (Bo), Via Enrico Berlinguer n. 15, costituita da un appartamento di civile abitazione al primo piano con annesso un vano ad uso autorimessa pertinenziale al piano terra, il tutto censito nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune come segue:
- foglio 47, mappale 1129, subalterno 34, cat. A/3, classe 3, vani 5,5, R.C. € 440,28, p. 1 (abitazione);
- foglio 47, mappale 1129, subalterno 18, cat. C/6, classe 3, mq 13, R.C. € 64,45, p. T (autorimessa pertinenziale);
Confini: ragioni comuni, ragioni , e ragioni Parte_2 Pt_3 Parte_4 [...]
ragioni ragioni , ragioni e Parte_5 Parte_6 Parte_7 CP_2 CP_3
, salvo altri.
[...]
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato in cui si trova la porzione in oggetto tali per legge, titolo e destinazione e in particolare delle ragioni comuni contraddistinte come segue:
al foglio 47, mappale 1129
- subalterno 1, Via Berlinguer (corte) comune a tutti i subalterni;
- subalterno 5, Via Berlinguer p. T-1-2-3 (ingresso, vano scala e ascensore) comune ai subalterni 2 - 21
– 32 – 33 – 34 – 35 – 40 – 41 – 42 – 43 – 48 e 49;
- subalterno 6, Via Berlinguer p. T-1-2-3 (ingresso, vano scala e ascensore) comune ai subalterni 4 - 27
– 36 – 37 – 38 – 39 – 44 – 45 – 46 – 47 – 50 e 51”. “Per il presente trasferimento non è stato previsto alcun corrispettivo, trattandosi di operazione finalizzata alla risoluzione della crisi familiare e la cessione de qua viene effettuata in favore della SI.ra a titolo di una tantum ex art. 5 Controparte_1
Legge Divorzio, a fronte della rinuncia da parte della stessa a successive richieste di contenuto economico”. “La Parte cedente rinuncia all'ipoteca legale”. “Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla sottoscrizione del verbale di udienza del
24.6.2025, fermo restando che la NO (già intestataria dell'immobile nella misura di un CP_1 mezzo) ha già acquisito prima d'ora la piena ed esclusiva disponibilità dell'immobile, in cui già risiede”. Il tutto come concordato dalle parti, previsto nel verbale di udienza del 24.6.2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al Cancelliere e sopra testualmente riportato”.
pagina 8 di 9 5- “Con la sottoscrizione del verbale di udienza del 24.6.2024 ed il puntuale adempimento degli obblighi reciprocamente assunti, i SInori e si danno reciprocamente Parte_1 Controparte_1 atto di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altro in relazione alle domande e pretese avanzate nell'ambito del presente giudizio e di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altro”.
6 - “Le spese per il rilascio dell'attestazione di prestazione energetica e quelle necessarie per la trascrizione della presente sentenza resteranno a carico del SInor che le assume Parte_1 integralmente”.
7 - “Le spese del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti”
8 – ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 9.9.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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