CASS
Sentenza 19 gennaio 2023
Sentenza 19 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2023, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata. – ricorrente – contro D’NO LE -intimato– avverso la sentenza n.3460/1/19 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 16 dicembre 2019. udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Roberta Crucitti alla pubblica udienza del giorno 11 gennaio 2023; Tributi- Accertamento- Raddoppio dei termini art.43 d.P.R.n.600/73 Civile Sent. Sez. 5 Num. 1559 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 19/01/2023 2 udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aldo Ceniccola, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Fatti di causa L’Agenzia delle entrate ricorre, su unico motivo, nei confronti di IC D’TI (che non ha svolto attività difensiva) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Puglia, nella controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento relativi a IPERF, IVA e IRAP degli anni di imposta 2005, 2006, 2007 e 2008 ha, in parziale accoglimento dell’appello principale e incidentale, annullato gli avvisi di accertamento per le annualità 2005, 2006 e 2007 e confermato, per l’annualità 2008, la legittimità dell’atto impositivo con esclusione del recupero dell’IRAP. In particolare, la C.T.R. ha affermato, in ordine agli atti impositivi impugnati, relativi alle prime tre annualità, che gli stessi erano illegittimi perché notificati oltre il termine consentito, mentre, con riferimento all’annualità 2008, ha annullato il solo rilievo IRAP per l’inapplicabilità dell’istituto del raddoppio dei termini di cui all’art.43 del d.P.R. n.600 del 1973. La Sezione sesta di questa Corte, con ordinanza n. 25707 del primo settembre 2022, rilevato il difetto di rilevanza decisoria, ha rimesso gli atti alla Sezione ordinaria. Il ricorso è stato, quindi, avviato alla trattazione alla pubblica udienza, nelle forme di cui all’art.23, comma 8 bis della legge n. 176 del 2020, in prossimità della quale il P.G. ha depositato le sue conclusioni chiedendo l’accoglimento del ricorso con ogni conseguenziale statuizione. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo di ricorso -rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 132, della legge n.208/2015, 2, 3 commi 1,2,e3 D.lgs.n.128/2015, 37, commi da 24 a 26, d.l. n.223/2006, 43, comma 3, d.P.R. n.600/1973 e 57, comma 2 Bis DPR n.633/1972 (art.360 n.3 c.p.c.) - l’Agenzia delle entrate, premessi il fatto pacifico costituito dalla notifica degli avvisi avvenuta il 9 agosto 2013 e la normativa di riferimento, come succedutasi nel tempo, censura la sentenza impugnata per avere annullato gli avvisi di accertamento, relativi agli anni di imposta 2005, 2006 e 2007, laddove dal tenore letterale delle disposizioni normative si evinceva come il legislatore del 2015 avesse inteso modificare le precedenti disposizioni, soltanto con riferimento agli atti di controllo relativi ai periodi di imposta precedenti all’anno 2016 che, al primo gennaio 2016, non fossero stati notificati. 1.1 La censura è fondata. Questa Corte ha già avuto modo di statuire che in tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, nella versione applicabile ratione temporis, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dalla l. n. 208 del 2015, il cui art. 1, comma 132, ha introdotto, peraltro, un regime transitorio che si occupa delle sole fattispecie non ricomprese nell'ambito applicativo del precedente regime transitorio - non oggetto di abrogazione - di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, in virtù del quale la nuova disciplina non si applica né agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 né agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre 2015 e seguiti dalla notifica dell'atto recante la pretesa impositiva o sanzionatoria entro il 4 31 Dicembre 2015 (cfr. Cass. 16.12.2016 n. 26037; id. n. 11620 del 14/05/2018; id. n. 33793 del 19/12/2019). In continuità a tale condiviso orientamento, deve rilevarsi che gli avvisi di accertamento in contestazione, già notificati alla data di entrata in vigore del d.lgs. n.128 del 2015, non sono, pertanto, attinti dalla nuova disciplina e, dunque, devono ritenersi tempestivamente notificati. La sentenza impugnata, che si è discostata dai superiori principi, va, pertanto, cassata con rinvio al Giudice del merito perché provveda all’esame delle domande rimaste assorbite e regoli le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio
Fatti di causa L’Agenzia delle entrate ricorre, su unico motivo, nei confronti di IC D’TI (che non ha svolto attività difensiva) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Puglia, nella controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento relativi a IPERF, IVA e IRAP degli anni di imposta 2005, 2006, 2007 e 2008 ha, in parziale accoglimento dell’appello principale e incidentale, annullato gli avvisi di accertamento per le annualità 2005, 2006 e 2007 e confermato, per l’annualità 2008, la legittimità dell’atto impositivo con esclusione del recupero dell’IRAP. In particolare, la C.T.R. ha affermato, in ordine agli atti impositivi impugnati, relativi alle prime tre annualità, che gli stessi erano illegittimi perché notificati oltre il termine consentito, mentre, con riferimento all’annualità 2008, ha annullato il solo rilievo IRAP per l’inapplicabilità dell’istituto del raddoppio dei termini di cui all’art.43 del d.P.R. n.600 del 1973. La Sezione sesta di questa Corte, con ordinanza n. 25707 del primo settembre 2022, rilevato il difetto di rilevanza decisoria, ha rimesso gli atti alla Sezione ordinaria. Il ricorso è stato, quindi, avviato alla trattazione alla pubblica udienza, nelle forme di cui all’art.23, comma 8 bis della legge n. 176 del 2020, in prossimità della quale il P.G. ha depositato le sue conclusioni chiedendo l’accoglimento del ricorso con ogni conseguenziale statuizione. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo di ricorso -rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 132, della legge n.208/2015, 2, 3 commi 1,2,e3 D.lgs.n.128/2015, 37, commi da 24 a 26, d.l. n.223/2006, 43, comma 3, d.P.R. n.600/1973 e 57, comma 2 Bis DPR n.633/1972 (art.360 n.3 c.p.c.) - l’Agenzia delle entrate, premessi il fatto pacifico costituito dalla notifica degli avvisi avvenuta il 9 agosto 2013 e la normativa di riferimento, come succedutasi nel tempo, censura la sentenza impugnata per avere annullato gli avvisi di accertamento, relativi agli anni di imposta 2005, 2006 e 2007, laddove dal tenore letterale delle disposizioni normative si evinceva come il legislatore del 2015 avesse inteso modificare le precedenti disposizioni, soltanto con riferimento agli atti di controllo relativi ai periodi di imposta precedenti all’anno 2016 che, al primo gennaio 2016, non fossero stati notificati. 1.1 La censura è fondata. Questa Corte ha già avuto modo di statuire che in tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, nella versione applicabile ratione temporis, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dalla l. n. 208 del 2015, il cui art. 1, comma 132, ha introdotto, peraltro, un regime transitorio che si occupa delle sole fattispecie non ricomprese nell'ambito applicativo del precedente regime transitorio - non oggetto di abrogazione - di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, in virtù del quale la nuova disciplina non si applica né agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 né agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre 2015 e seguiti dalla notifica dell'atto recante la pretesa impositiva o sanzionatoria entro il 4 31 Dicembre 2015 (cfr. Cass. 16.12.2016 n. 26037; id. n. 11620 del 14/05/2018; id. n. 33793 del 19/12/2019). In continuità a tale condiviso orientamento, deve rilevarsi che gli avvisi di accertamento in contestazione, già notificati alla data di entrata in vigore del d.lgs. n.128 del 2015, non sono, pertanto, attinti dalla nuova disciplina e, dunque, devono ritenersi tempestivamente notificati. La sentenza impugnata, che si è discostata dai superiori principi, va, pertanto, cassata con rinvio al Giudice del merito perché provveda all’esame delle domande rimaste assorbite e regoli le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio