Sentenza 27 marzo 2003
Massime • 1
In tema di urbanistica, deve ritenersi che il piano regolatore generale abbia efficacia dalla data di pubblicazione nel B.U.R. del decreto di approvazione del Presidente della giunta regionale, approvazione per la quale è previsto, ex art.10 legge 1150/1942, il semplice deposito presso il Comune, a libera visione del pubblico nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento, così che al decreto predetto non può estendersi la disciplina normativa di cui all'art. 62 comma terzo del R.D. 383/1934 (che prevede, per i regolamenti comunali, l'affissione all'albo pretorio per quindici giorni).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 2161 del 25https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 25/01/2022, (ud. 20/10/2021, dep. 25/01/2022), n.2161 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente – Dott. PARISE Clotilde – Consigliere – Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere – Dott. SCALIA Laura – Consigliere – Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. 16554/2016 promosso da: D.E., elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio 37, presso lo studio degli avvocati Marcello, e Cecilia Furitano, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro, e Giorgio Algozini, in virtù di procura speciale in calce al ricorso per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2003, n. 4533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4533 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - rel. Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL SA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 34, presso lo studio dell'avvocato NICOLÒ PAOLETTI, che lo difende unitamente agli avvocati PAOLO MONTI, GIUSEPPE GREPPI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OI ALESSA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PAOLO JOSSA, che lo difende unitamente all'avvocato GIANCARLO CARACCIOLO FRANCO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 801/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 03/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato MARCO PAOLETTI, che deposita delega dell'Avvocato NICOLÒ PAOLETTI, difensore del ricorrente che l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per accoglimento del 1^ motivo del ricorso, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 3.3.1989 SA LL conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, ND ID esponendo:
- che era proprietario del fondo in Asti di cui al Foglio 107, mappali 422, 434 e 499;
- che il convenuto, nell'edificare un muro in blocchi di cemento, aveva sconfinato sulla sua proprietà, aprendo inoltre su detto manufatto una veduta irregolare;
- che il predetto aveva appoggiato sul muro di recinzione realizzato da esso attore varie masserizie, e scaricato acqua nel fondo attoreo.
Ciò premesso, chiedeva che fosse accertato che il suo fondo non era gravato da servitù di veduta e di scolo di acqua a favore del fondo ID, con la conseguente condanna del convenuto alla eliminazione della veduta e dello scolo, nonché alla rimozione della porzione di muro costruita sulla proprietà attorea e al risarcimento dei danni, con pronuncia generica.
Costituitosi, il ID deduceva che, a seguito di diffida stragiudiziale inviatagli prima della notifica della citazione, aveva eliminato l'apertura lucifera e sostituito il canale di gronda sì da convogliare le acque meteoriche interamente sul proprio fondo. Quanto al muro sosteneva che lo stesso era stato edificato esattamente sul confine, e che comunque la costruzione risaliva al 1963, per cui eventuali sconfinamenti avrebbero comportato l'acquisto da parte sua per usucapione della corrispondente porzione di terreno.
Deduceva poi in via riconvenzionale:
- che l'attore aveva costruito in violazione della distanza di 10 metri, imposta dal piano regolatore, trattandosi di zona agricola, un capannone alto sei metri;
- che aveva coperto di asfalto gran parte del suo fondo, modificandone la naturale inclinazione e provocando la confluenza su di esso sia delle acque meteoriche sia dei liquami derivanti dal lavaggio degli automezzi utilizzati dal LL nella sua impresa di trasporti;
- che aveva appoggiato al muro di confine di sua proprietà rottami metallici che lo danneggiavano:
- che provocava con i suoi automezzi immissioni di rumori e gas di scarico nel fondo di esso convenuto.
Ciò premesso, chiedeva il rigetto delle domande attoree e in via riconvenzionale, previa declaratoria di libertà del suo fondo da qualsivoglia servitù a favore del LL, la condanna del medesimo:
- a rendere conformi alle previsioni di legge (se del caso provvedendo all'abbattimento) i manufatti costruiti sul suo fondo;
- a rimuovere quanto illegalmente appoggiato al muro di confine;
- ad eliminare lo scarico di acque meteoriche e luride;
- a ridurre entro limiti di tollerabilità le immissioni di gas e a risarcire i danni cagionati.
Espletata una CTU, con sentenza 7-11.11.1995 il Tribunale respingeva le domande proposte dall'attore che condannava ad abbattere i capannoni per la parte necessaria a rispettare la distanza di metri dieci dalla proprietà ID, ad eliminare l'apertura sul muro di confine, inibendogli di procurare nuove immissioni sonore e di fumi;
dichiarava la carenza di interesse ad agire del ID in ordine alla declaratoria di libertà del proprio fondo da servitù; condannava il LL al risarcimento dei danni in favore del convenutola liquidarsi in separato giudizio, nonché a rifondere al predetto le spese di lite.
Proposto gravame dal LL, la Corte d'appello di Torino, con sentenza 19.2-3.6.99, rigettava l'impugnazione condannando l'appellante alle maggiori spese del grado.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione SA LL sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso ND ID.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione dell'art. 873 cc, dell'art. 10 L. 17 agosto 1942 n. 1150, dell'art. 62 R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e dell'art. 10 disp. Preliminari al C.C.. Osserva
il ricorrente che, divenendo il piano regolatore efficace soltanto dopo la pubblicazione dello stesso all'Albo pretorio del Comune, non potendosi ritenere sufficiente la sola pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (ora Bollettino Ufficiale della Regione, almeno per il Piemonte), la mancata prova della pubblicazione all'albo pretorio non consentiva allo stesso di svolgere in punto distanze alcuna funzione integrativa in base a quanto disposto dagli artt. 873 e segg. cc. Tal che, ad avviso del LL, egli era tenuto a rispettare la sola normativa codicistica sulle distanze, alla quale l'intervento edificatorio dei capannoni era perfettamente conforme. La doglianza non può essere accolta.
Essa poggia sull'opinione, espressa sul- punto da numerose sentenze di questa Corte (n.ri 1743/ 85, 6117/93, 8484/99, 10561/2001) secondo le quali l'efficacia del Piano Regolatore Generale approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale postula che il Piano stesso venga pubblicato mediante affissione per quindici giorni nell'albo pretorio (art. 10 della legge 17 agosto 1942 n. 1150,in relazione all'art. 62 terzo comma del R.D. 3 marzo 1934 n. 383), non potendosi ritenere a tal fine equipollente la mera pubblicazione di quel decreto di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. In senso contrario va, invece, osservato, conformemente ad altre decisioni di questa Corte cui questo Collegio intende uniformarsi (vedi in particolare la sentenza n. 974/2000, conforme alle precedenti n.ri 2927/ 91 e 1256/97) che l'art. 62 terzo comma citato fa riferimento ai regolamenti comunali, mentre tali non sono i piani regolatori, e che non si può estendere la pubblicità prevista da tale norma ad un atto (decreto di approvazione del presidente della giunta regionale) che non è emesso da un organo del Comune. Per i piani regolatori, dopo la loro approvazione, è previsto, dall'art. 10 citato, semplicemente il deposito presso il Comune, a libera visione del pubblico, nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento ed il fatto che tale regolamento non sia stato emanato non giustifica l'applicazione (doppiamente analogica, per le considerazioni in precedenza svolte) dell'art. 62 terzo comma citato, non sussistendo, a tacer d'altro, la "eadem ratio" giustificatrice della "eadem legis dispositio".
Con il secondo mezzo si deduce violazione degli artt. 873 e 2697 cc e degli artt. 651 e 654 epe. Osserva il ricorrente che la Corte del merito aveva comunque errato nel ritenere provata la circostanza secondo cui l'edificazione dei capannoni sarebbe avvenuta durante la pretesa vigenza del piano regolatore, in quanto non poteva avere efficacia di giudicato, rispetto all'azione intrapresa ai sensi dell'art. 873 cc, l'accertamento di tale edificazione dal 1987 contenuto nella sentenza con cui il Pretore di Asti lo aveva condannato per costruzione in assenza di concessione edilizia. La censura non ha pregio giacché per la prima volta e quindi inammissibilmente in questa sede il ricorrente ha negato l'efficacia probatoria, per violazione degli artt. 651 e 654 cpp, della sentenza del Pretore penale di Asti, prodotta dal ID nel giudizio di primo grado, dalla quale si desumeva con evidente chiarezza che i capannoni oggetto di causa erano stati edificati dal LL dal 1987 in poi, e quindi ben dopo l'entrata in vigore del Piano regolatore, non avendo egli a tale produzione mosso osservazione alcuna nelle pregresse fasi di merito ed in particolare nell'atto d'appello, incentrato nella contestazione sul punto delle affermazioni del primo giudice, secondo il quale era da ritenersi che il ctu, esperto della materia e noto per il suo scrupolo e la sua competenza, avesse autonomamente accertato la vigenza del piano regolatore all'epoca della costruzione dei manufatti, questione peraltro sollevata dall'attuale ricorrente in comparsa conclusionale e non durante le operazioni peritali.
Con il terzo motivo si denunzia ancora violazione dell'art. 873 cc, nonché del D.M. 2 aprile 1968, l'applicabilità del quale doveva essere esclusa sia perché esso disciplina le distanze tra costruzioni e non quelle dai confini, sia in quanto le norme in esso contenute, data la loro natura programmatica, vincolerebbero soltanto i Comuni nella formazione degli strumenti urbanistici e non già i privati.
La doglianza non ha ragion d'essere giacché, come opportunamente osservato dallo stesso controricorrente, la motivazione della decisione di prime cure, integrata dalla Corte torinese, è stata emendata dal riferimento al citato D.M.
2.4.68. Con il quarto mezzo si deduce, infine, violazione dell'art. 873 cc sotto il profilo del risarcimento del danno, degli artt. 844 e 2043 cc in relazione alla violazione del divieto di immissione e di scolo delle acque, dell'art. 2697 cc e degli artt. 189 e 278 cpc, nonché omessa motivazione su punto decisivo della controversia.
Rileva il LL che la condanna generica al risarcimento dei danni era stata pronunziata in assenza di prova sulla sussistenza di un danno derivante da immissioni eccedenti la normale tollerabilità e di uno scolo abusivo di acque.
Osserva che, anche a voler ritenere provato l'"an debeatur", prima di pronunciare la condanna generica il giudice del merito avrebbe dovuto verificare se il danneggiato aveva i mezzi per provare l'ammontare del danno, il che non era stato fatto non avendo il ID, al momento della rimessione della causa al Collegio, indicato i mezzi istruttori necessari per la prova del danno di cui chiedeva il risarcimento.
Anche tale ultima doglianza non si sottrae alla sorte delle precedenti.
Ed invero, quanto alla dedotta violazione dell'art. 873 cc, va richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità (v. tra le tante Cass. n. 10775/94, n. 10600/99, n. 3341/2002) secondo cui, in materia di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali e i piani regolatori, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria, e, determinando la suddetta violazione un asservimento di fatto del fondo del vicino, il danno deve ritenersi "in re ipsa" senza necessità di una specifica attività probatoria.
E quanto alle immissioni, essendo stata accertata l'intollerabilità delle stesse da parte del ctu, come specificato nella gravata sentenza, l'esistenza del danno è, anche sul punto, "in re ipsa", con la conseguenza che il vicino, fino a quando il pregiudizio non venga eliminato, ha diritto ad ottenere il risarcimento dello stesso a norma dell'art. 2043 cc. Sussistono pertanto nel caso di specie tutti i presupposti della pronuncia di condanna generica emessa dalla Corte piemontese che correttamente ha rinviato a separato giudizio l'accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, come da giurisprudenza citata dallo stesso ricorrente in memoria (Cass. n. 10453/2001). Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto mentre ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2003