Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/02/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice del lavoro del tribunale di Nola, in persona della dr.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunziato all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 851/2023 R.G. TRA nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Emanuele Improta RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Carlo CP_1 Maria Liguori, come da procura generale in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO 1.- Con ricorso depositato il 17.2.23, l'istante in epigrafe ha esposto di aver subito in data 1.10.21 un infortunio sul lavoro a seguito del quale l' convenuto aveva riconosciuto una menomazione CP_2 pari al 8% provvedendo alla liquidazione del relativo indennizzo in capitale;
che, proposta opposizione, l' rimaneva silente. Ritenuta incongrua la valutazione, ha chiesto a questo CP_2 Giudice l'accertamento della sussistenza di postumi invalidanti nella misura almeno pari al 9% o anche superiore, e la condanna del convenuto alla corresponsione in suo favore della differenza. Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto della domanda. CP_1 Ammessa ed espletata consulenza medico-legale, la causa è stata discussa e decisa con la presente sentenza.
2.- Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di cui segue. Occorre premettere che la fattispecie all'attenzione del giudicante ricade nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 28.2.2000 n. 38. Per tale ipotesi, l'art. 13 d.lgs. 38/2000, rubricato Danno biologico, stabilisce: «1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' CP_1 nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'artic primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell' . In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di CP_1 entr igore del presente decreto legislativo.
4. Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. L'importo della rendita è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto. La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione.
5. Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato.
6. Il grado di menomazione dell'integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all'integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d'integrità psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d'integrità psicofisica residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale. Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l'assicurato continuerà a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata». Sicché, il nuovo meccanismo di indennizzabilità dell'infortunio è basato sul principio per cui «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato». Tanto premesso, nel caso di specie, è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio, completa e ampiamente motivata, da cui è risultato che il ricorrente è affetto dalle patologie indicate nella relazione peritale, conseguenti all'infortunio. Alla stregua di tali considerazioni va riconosciuto che il ricorrente ha riportato un danno biologico indennizzabile nella misura del 9% a decorrere dal termine del periodo ITA (inabilità temporanea assoluta) riconosciuto dall' ovvero dal 20.5.2022. CP_1
Ne consegue che l' vada condannato a corrispondere la differenza tra l'importo dell' CP_1 indennizzo in forma di capitale già liquidato e quello derivante dall'applicazione della percentuale emersa all'esito della CTU e pari al 9%, oltre interessi legali, ex art.16, 6°comma L.412/91. Per completezza, si rammenta che nelle conclusioni del ricorso parte istante ha domandato la condanna in via generica al pagamento della differenza, senza quantificazione, sicchè il dispositivo non può che limitarsi ad una condanna generica. Sussistono giusti motivi, in considerazione del parziale accoglimento della domanda (essendo stata accolta nella misura minima richiesta), per compensare per un terzo le spese legali, ponendosi il residuo, come liquidato in dispositivo, a carico dell' tenuto conto altresì della CP_1 bassa complessità della lite. Le spese di c.t.u si pongono a carico dell' e si liquidano con CP_1 separato decreto. Va esclusa, infine, la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis del citato D.M., pure richiesta dal procuratore di parte istante, in quanto i collegamenti ipertestuali non sono apparsi di utilità allo scrivente magistrato. La Suprema Corte ha affermato che «L'art. 4 comma 1 bis, D.M. 55/2014, nel fissare i criteri per la liquidazione delle spese processuali, prevede che il compenso determinato in base ai parametri generali di cui al comma 1, è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. La norma chiede al giudice di valutare l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione, conferendogli un potere discrezionale il cui corretto esercizio è insindacabile in cassazione, fatto salvo il controllo sulla motivazione (Cass. 15572/2022 e 37692/2022). Orbene, il collegamento agli atti non è stato di particolare utilità avuto riguardo all'esaustiva esposizione dei fatti di causa, che ha reso oltremodo semplice l'individuazione dei documenti tra gli allegati all'atto introduttivo.
P.Q.M.
a) in parziale accoglimento della domanda, condanna l' al pagamento in favore del CP_1 ricorrente, della differenza di importo tra l'indennizzo in forma di capitale già liquidato ex art. 13 d.lgs. 38/2000 e quello commisurato ad una percentuale di danno biologico accertato del 9% con decorrenza dal termine del periodo ITA come precisato in parte motiva, oltre interessi legali;
b) condanna l' al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che, compensate per un CP_1 terzo, liquida nel residuo in €. 1.546, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge con attribuzione. Si comunichi Nola, 4.2.25
Il giudice del lavoro dr.ssa Fabrizia Di Palma