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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 26/06/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Aosta All'esito della discussione ai sensi dell'art. 281 sexies comma III c.p.c. il Giudice Dott. Giuseppe de Filippo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 40/2025 del ruolo generale Affari Contenziosi Civili promossa da:
nata a [...], il [...], codice fiscale Controparte_1
, residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Bortoletto, nato ad [...], il [...], codice fiscale
, partita IVA p.e.c.: ed C.F._2 P.IVA_1 Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Châtillon (AO), Reg. Soleil, n. 44, in virtù di delega allegata al presente atto
RICORRENTE contro
, nato a [...], il [...], codice fiscale , Controparte_2 C.F._3 residente in [...], interno 101
RESISTENTE (CONTUMACE)
In punto: Accertamento estinzione credito e cancellazione ipoteche CONCLUSIONI Nell'interesse della parte ricorrente (precisate all'udienza del 18.06.2025) Nell'interesse di parte resistente: nessuna
MOTIVAZIONE Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 20.01.2023, notificato unitamente al decreto di fissazione udienza la sig.ra conveniva in giudizio il sig. dinanzi Controparte_1 Controparte_2 all'intestato tribunale affinchè venisse accertata e dichiarata l'estinzione del credito del signor nei confronti del signor e dei suoi eredi, ordinando la Controparte_2 Controparte_3 cancellazione delle ipoteche iscritte sui beni della signora identificati come in atti, Controparte_1 con ogni provvedimento conseguente diretto al Conservatore;
Nonostante la ritualità della notifica (cfr. documentazione depositata dalla parte ricorrente), il convenuto non si è costituito e pertanto egli va dichiarato contumace.
La domanda di parte ricorrente va accolta.
Dalla copiosa documentazione in atti è emerso che il credito per il quale è stata iscritta ipoteca sui beni del signor è stato effettivamente e completamente soddisfatto, Tuttavia l'odierna CP_1 ricorrente e sua erede non è riuscita ad ottenere la cancellazione della garanzia ipotecaria poiché il signor non ha prestato il necessario consenso, o meglio, è rimasto totalmente inattivo CP_2 innanzi alle plurime richieste della ricorrente, come dimostrato dalle dichiarazioni dello studio notarile Princivalle. La documentazione prodotta dalla ricorrente prova che, in data 21.04.2021, il signor ha CP_1 eseguito il bonifico di € 18.844,85 a saldo dell'importo precettato e quindi dal giorno successivo (data della valuta del beneficiario), la sua obbligazione è stata estinta con conseguente estinzione dell'ipoteca ai sensi dell'art. 2878 c.c.
1 Nel caso che ci occupa, trova applicazione la disposizione prevista dall'art. 2884 c.c. che mira a tutelare il debitore nell'ipotesi in cui il credito sia stato soddisfatto, ma egli non riesca ad ottenere la cancellazione della garanzia ipotecaria poiché il creditore non presta il necessario consenso.
Il convenuto – rimasto contumace – non ha sollevato eccezioni/contestazioni e non ha nemmeno addotto elementi idonei ad inficiare la richiesta del ricorrente.
La condanna alle spese del presente giudizio segue la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c. Le spese sono pertanto poste a carico del resistente. Le spese si liquidano come in dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questione giuridiche e di fatto trattate nonché di tutti gli altri elementi di valutazione previsti dal regolamento vigente in materia (D.M.
147/2022), risultando in particolare adeguata - sulla base di tali parametri - l'applicazione degli importi minimi dello scaglione riferito al valore in questione (indeterminabile) con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, accerta e dichiara l'intervenuta estinzione del credito del signor nei confronti Controparte_2 del signor e dei suoi eredi e, per l'effetto, ordina al Conservatore la Controparte_3 cancellazione dell'iscrizione ipotecaria Registro Generale n. 2543 – Registro Particolare n. 322 del
17.03.2021, a favore del signor in virtù del decreto ingiuntivo n. 7/2021, emesso Controparte_2 dal Tribunale di Aosta – giudice del lavoro, per l'importo in conto capitale di € 16.095,05 sui beni della signora identificati Controparte_1
Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa come per legge;
Aosta, 26.06.2025
IL GIUDICE
Dr. Giuseppe de Filippo
2
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Aosta All'esito della discussione ai sensi dell'art. 281 sexies comma III c.p.c. il Giudice Dott. Giuseppe de Filippo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 40/2025 del ruolo generale Affari Contenziosi Civili promossa da:
nata a [...], il [...], codice fiscale Controparte_1
, residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Bortoletto, nato ad [...], il [...], codice fiscale
, partita IVA p.e.c.: ed C.F._2 P.IVA_1 Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Châtillon (AO), Reg. Soleil, n. 44, in virtù di delega allegata al presente atto
RICORRENTE contro
, nato a [...], il [...], codice fiscale , Controparte_2 C.F._3 residente in [...], interno 101
RESISTENTE (CONTUMACE)
In punto: Accertamento estinzione credito e cancellazione ipoteche CONCLUSIONI Nell'interesse della parte ricorrente (precisate all'udienza del 18.06.2025) Nell'interesse di parte resistente: nessuna
MOTIVAZIONE Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 20.01.2023, notificato unitamente al decreto di fissazione udienza la sig.ra conveniva in giudizio il sig. dinanzi Controparte_1 Controparte_2 all'intestato tribunale affinchè venisse accertata e dichiarata l'estinzione del credito del signor nei confronti del signor e dei suoi eredi, ordinando la Controparte_2 Controparte_3 cancellazione delle ipoteche iscritte sui beni della signora identificati come in atti, Controparte_1 con ogni provvedimento conseguente diretto al Conservatore;
Nonostante la ritualità della notifica (cfr. documentazione depositata dalla parte ricorrente), il convenuto non si è costituito e pertanto egli va dichiarato contumace.
La domanda di parte ricorrente va accolta.
Dalla copiosa documentazione in atti è emerso che il credito per il quale è stata iscritta ipoteca sui beni del signor è stato effettivamente e completamente soddisfatto, Tuttavia l'odierna CP_1 ricorrente e sua erede non è riuscita ad ottenere la cancellazione della garanzia ipotecaria poiché il signor non ha prestato il necessario consenso, o meglio, è rimasto totalmente inattivo CP_2 innanzi alle plurime richieste della ricorrente, come dimostrato dalle dichiarazioni dello studio notarile Princivalle. La documentazione prodotta dalla ricorrente prova che, in data 21.04.2021, il signor ha CP_1 eseguito il bonifico di € 18.844,85 a saldo dell'importo precettato e quindi dal giorno successivo (data della valuta del beneficiario), la sua obbligazione è stata estinta con conseguente estinzione dell'ipoteca ai sensi dell'art. 2878 c.c.
1 Nel caso che ci occupa, trova applicazione la disposizione prevista dall'art. 2884 c.c. che mira a tutelare il debitore nell'ipotesi in cui il credito sia stato soddisfatto, ma egli non riesca ad ottenere la cancellazione della garanzia ipotecaria poiché il creditore non presta il necessario consenso.
Il convenuto – rimasto contumace – non ha sollevato eccezioni/contestazioni e non ha nemmeno addotto elementi idonei ad inficiare la richiesta del ricorrente.
La condanna alle spese del presente giudizio segue la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c. Le spese sono pertanto poste a carico del resistente. Le spese si liquidano come in dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questione giuridiche e di fatto trattate nonché di tutti gli altri elementi di valutazione previsti dal regolamento vigente in materia (D.M.
147/2022), risultando in particolare adeguata - sulla base di tali parametri - l'applicazione degli importi minimi dello scaglione riferito al valore in questione (indeterminabile) con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, accerta e dichiara l'intervenuta estinzione del credito del signor nei confronti Controparte_2 del signor e dei suoi eredi e, per l'effetto, ordina al Conservatore la Controparte_3 cancellazione dell'iscrizione ipotecaria Registro Generale n. 2543 – Registro Particolare n. 322 del
17.03.2021, a favore del signor in virtù del decreto ingiuntivo n. 7/2021, emesso Controparte_2 dal Tribunale di Aosta – giudice del lavoro, per l'importo in conto capitale di € 16.095,05 sui beni della signora identificati Controparte_1
Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa come per legge;
Aosta, 26.06.2025
IL GIUDICE
Dr. Giuseppe de Filippo
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