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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/06/2025, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1750 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
GIÀ C.F. ), con il Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. DAL BEN MARCO ANTONIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
C.F. ), contumace;
Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANNI MONICA, elettivamente CP_2 P.IVA_3
domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANNI MONICA, CP_3 P.IVA_4
elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 675/2022 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data
14/04/2022 e non notificata
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Nel merito: In accoglimento dei motivi di appello e in radicale riforma della sentenza
impugnata nr. 675/2022 del Tribunale di Vicenza del 13 aprile - 14 aprile 2022 e pubblicata in
data 14 aprile 2022, pronunciata nel procedimento n. 532/2017 RG del medesimo Tribunale, accertare e dichiarare che la cessione intervenuta a titolo oneroso tra l'attrice e il CP_3
05.04.2011 e avente per oggetto il diritto di scarico di 570 mc al giorno di acque reflue industriali nelle rete fognaria gestita da “ , è nulla per difetto di causa Controparte_1
e per mancanza della previsione dell'oggetto (quanto al corrispettivo per la cessione del diritto)
e ciò ai sensi degli artt. 1325 n. 2 e 3 c.c. e 1418 c.c..
Nel caso in cui si ritenesse, invece, che sia stato operato un trasferimento a titolo gratuito, dichiarare la nullità dell'atto di trasferimento per difetto di forma ex artt. 782 c.c. e 1325 n. 2 e
3 c.c. e 1418 c.c..
Dichiarare comunque invalida ed inefficace, per le medesime ragioni sopraesposte, anche la successiva cessione, conseguente e successiva rispetto a quella intervenuta tra l'attrice e CP_3
con cui la convenuta ha trasferito il diritto di scarico a
[...] CP_3 CP_4
accertare e dichiarare, conseguentemente, con effetto tra tutte le parti in causa, che, in conseguenza dell'invalidità dei citati atti di trasferimento, il diritto di scarico per 570 mc di acque reflue al giorno, di cui all'utenza n. 64, è ancora di titolarità della società attrice, la quale dunque ha diritto ad ottenere da l'intestazione in proprio favore della Controparte_1
2 conseguente autorizzazione;
In via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse mai ritenere che il
trasferimento da a del diritto di scarico per cui è causa sia valido ed CP_3 CP_4
efficace, condannare a risarcire all'attrice il danno patrimoniale cagionatole per CP_3
aver illegittimamente disposto del diritto di cui si tratta, danno da liquidare in una somma
corrispondente al valore di mercato del diritto di scarico, nella rete fognaria gestita da
[...]
per una quantità di 570 mc di acque reflue al giorno così come documentato Controparte_1
in corso di causa. Riconoscere rivalutazione e interessi trattandosi di un credito di valore.
Si chiede il rigetto di ogni istanza, domanda, deduzione e/o eccezione delle convenute.
In ogni caso con vittoria di spese e onorari del I e II grado di giudizio.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova per testimoni e per interrogatorio formale dei legali rappresentati delle tre convenute sui capitoli di prova già dedotti in memoria ex art.
183 comma VI n. 2 c.p.c e non ammessi, e confermati nella nota di precisazione delle conclusioni, che si ritrascrivono qui di seguito:
A)'Vero che prima di provvedere al rilascio di una autorizzazione amministrativa allo scarico nella rete fognaria gestita da di reflui derivanti da lavorazioni CP_1 CP_1 conciarie, l'Ente gestore verifica la disponibilità giuridica in capo all'istante, a titolo di proprietà, comodato o affitto, di un diritto allo scarico in rete fognaria di una determinata quantità giornaliera di acque reflue conciarie';
B)'Vero che i diritti di scarico di acque reflue di categoria B1 nella rete fognaria gestita da sono venduti nel corso del 2017 per un corrispettivo di euro CP_1 CP_1
15.000,00 per ciascun metro cubo di acqua reflua autorizzata allo scarico'.
Si indica come testimone il dott. , direttore generale di Testimone_1 Controparte_1
il sig. di Arzignano;
il rag. di Arzignano;
il dott.
[...] Testimone_2 Tes_3 Tes_4
di Montecchio Maggiore.
[...]
Si chiede, inoltre, per mero scrupolo di completezza di deduzione istruttoria, che venga disposta una CTU diretta a determinare quale sia il valore attuale del diritto allo scarico di 570 mc al
3 giorno di acque reflue conciarie di tipo B1, nella rete fognaria gestita da
[...]
diritto che ha traferito a e CP_1 Parte_2 CP_3 che quest'ultima società ha ceduto a CP_4
Si chiede, infine, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., che venga disposta nei confronti di
[...]
l'esibizione di tutti gli atti e i documenti relativi all'originario rilascio e ai CP_1
successivi trasferimenti (prima in favore di e poi in favore di CP_3 CP_4 dell'autorizzazione allo scarico di cui all'utenza n. 64, autorizzazione, che presuppone, in capo al titolare, la disponibilità di un diritto di scarico in rete di 570 mc giornalieri di acque reflue di tipo B1.”
Per parte appellata CP_2
“Rigettare l'impugnazione proposta da in quanto infondata per i motivi esposti in Parte_1
comparsa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 675/2022 emessa dal Tribunale di Vicenza
in data 13-14 aprile 2022.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, ci si oppone all'ammissione delle prove richieste da parte Appellante per i motivi esposti.
Nella denegata ipotesi di accoglimento, si chiede di essere ammessi a prova contraria così come indicato nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c. del fascicolo di primo grado.”
Per parte appellata CP_3
“Rigettare l'impugnazione proposta da in quanto infondata per i motivi esposti in Parte_1
comparsa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 675/2022 emessa dal Tribunale di Vicenza
in data 13-14 aprile 2022.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, ci si oppone all'ammissione delle prove richieste da parte Appellante per i motivi esposti.
Nella denegata ipotesi di accoglimento, si chiede di essere ammessi a prova contraria così come indicato nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c. del fascicolo di primo grado.”
4 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione poi Parte_2 Parte_1
(d'ora in poi anche solo ) conveniva in giudizio Parte_3 CP_3 [...]
(già e esponendo di essere divenuta CP_4 Controparte_5 Controparte_1
utilizzatrice di un complesso immobiliare ad uso industriale sito in Arzignano in virtù di contratti di leasing traslativi stipulati in data 23 febbraio 2005; di aver per l'effetto acquisito dall'ente gestore un'autorizzazione allo scarico nella rete fognaria per 570 mc al Controparte_1
giorno di acque reflue industriali;
di aver siglato un accordo in data 22 dicembre 2010 con cui aveva ceduto alla società convenuta per il corrispettivo di € 513.779,38 oltre oneri CP_3
fiscali, i contratti di leasing aventi ad oggetto il complesso immobiliare;
di aver comunicato in data 5 aprile 2011 ad che la cessionaria era autorizzata “al Controparte_1 CP_3
subentro a titolo definitivo dell'autorizzazione allo scarico dell'utenza n. 64 per metri cubi 570
gg Cat. B1”, comunicazione positivamente riscontrata dall'ente gestore dei servizi idrici;
che aveva dato in locazione l'immobile alla propria collegata (già CP_3 CP_4 CP_5
, società che dunque era l'effettiva fruitrice dell'autorizzazione n. 64 per scaricare nella rete
[...]
fognaria le acque reflue industriali prodotte dal proprio ciclo di lavorazione. Tanto esposto,
deduceva che il diritto allo scarico rappresenta un bene di importante valore economico e liberamente trasferibile e chiedeva al Tribunale di accertare la nullità della cessione di cui alla propria comunicazione del 5 aprile 2011 avente per oggetto il diritto di scarico di 570 mc al giorno di acque reflue industriali di cui alla autorizzazione n. 64 e ciò per difetto di causa ed oggetto, non essendo stato determinato a quale titolo la cessione sarebbe dovuta intervenire e non
5 essendo stato pattuito alcun corrispettivo per il trasferimento. Laddove fosse stato ritenuto prospettabile un trasferimento a titolo gratuito, in sua tesi inammissibile trattandosi di negozio tra società di capitali, domandava in ogni caso di accertare la nullità della cessione per difetto di forma ex artt. 782, 1325 n. 2 e 3 e 1418 cc e per l'effetto di dichiarare invalida e inefficace la cessione ed anche la cessione derivata e successiva di tale diritto da a e di CP_3 CP_4
accertare, quindi, con effetto tra tutte le parti in causa, la titolarità a proprio favore dell'autorizzazione n. 64. In via gradata, chiedeva di condannare a risarcirle il danno CP_3
cagionatole per aver illegittimamente disposto del diritto di cui si tratta, da quantificare in una somma pari al valore di mercato del diritto in questione, che asseriva corrispondere a €
10.000,00 a mc, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la quale instava per CP_4
l'integrale rigetto delle domande attoree. In particolare, deduceva che in virtù del contratto stipulato con in data 1 aprile 2009 era divenuta locataria del complesso produttivo CP_3
ad uso industriale, adibendolo ad uso di attività di conceria;
che aveva sottoscritto personalmente con il contratto per il servizio di fognatura e depurazione di acque reflue Controparte_1
industriali decorrente dal 1 aprile 2009 e che parimenti aveva ottenuto direttamente dal gestore l'autorizzazione allo scarico a sé intestata, pure decorrente dal 1 aprile 2009, sicché alcuna cessione del diritto di scarico era intervenuta tra locatrice e locataria;
che in ogni caso il diritto di scarico non sarebbe nella disponibilità dei contraenti e, dunque, mai liberamente trasferibile in quanto il codice dell'ambiente prevede che l'autorizzazione allo scarico venga rilasciata al solo titolare dell'attività da cui esso origina. Eccepiva, inoltre, che l'attrice non aveva invero dimostrato di essere mai stata titolare di un'autorizzazione.
6 3. Si costituiva contestualmente la quale, precisato che prima della cessione CP_3
siglata con l'attrice il 22 dicembre 2010, le medesime parti avevano stipulato contratto di locazione immobiliare del 30 marzo 2009 (e che con contratto del 1 aprile 2009 aveva locato a propria volta il sito produttivo alla società collegata all'epoca , CP_4 Controparte_5
proponeva le stesse argomentazioni, deduzioni ed eccezioni svolte da insistendo CP_4
nell'evidenziare che l'autorizzazione n. 64 da quest'ultima utilizzata era stata alla stessa rilasciata direttamente dall'ente gestore.
4. La convenuta rimaneva contumace. Controparte_1
5. Istruita documentalmente la causa, con la sentenza n. 675/2022 il Tribunale di Vicenza
rigettava le domande attoree. Premesso che in base al Regolamento di fognatura e depurazione delle acque reflue recapitanti nella rete fognaria industriale, adottato dall'Autorità d'Ambito
Territoriale Ottimale “Valle del Chiampo”, erano da tenersi distinti il permesso di allacciamento dell'immobile alla rete fognaria mediante un determinato scarico e l'autorizzazione allo scarico,
costituendo il primo la creazione di una determinata utenza e permettendo la seconda la concreta attivazione dello scarico già astrattamente assentito mediante il permesso di allacciamento,
rilevava il Giudice: che l'attrice non aveva provato di essere mai stata autorizzata allo scarico delle acquee reflue promananti dal complesso immobiliare industriale, a far data dal 30 marzo
2009 e poi sino al 22 dicembre 2010, risultando agli atti che in tale periodo Controparte_1
aveva via via rilasciato l'autorizzazione direttamente a (poi , tanto che già in data 9 CP_4
aprile 2009 l'attrice e le convenute avevano congiuntamente chiesto ad il Controparte_1
“subentro temporaneo” di (poi “della autorizzazione allo scarico Controparte_5 CP_4
della ditta Immobiliare F.lli Piran pari a 570 mc die nello stabilimento sito in via della concia
7 186 ad Arzignano”; che le convenute, dal canto loro, non avevano dimostrato, per il periodo compreso tra il 30 marzo 2009 e il 22 dicembre 2010, di essere state destinatarie di un permesso di allacciamento, avendo invece usufruito le stesse dell'atto di assenso all'allacciamento (recante l'indicazione “codice di scarico 64”) ottenuto nel 2008 dall'attrice; che l'oggetto del contendere non riguardava la trasmissione di un'autorizzazione allo scarico bensì il trasferimento dall'attrice a della titolarità dell'utenza. Tanto premesso e rilevato, accertava la piena validità ed CP_3
efficacia della comunicazione del 5 aprile 2011 con cui l'attrice aveva autorizzato “la CP_3
al subentro a titolo definitivo della autorizzazione allo scarico dell'utenza nr. 64 per metri cubi
570 gg Cat. B1”, essendo detta dichiarazione unilaterale idonea a produrre la voltura a favore della convenuta. In ogni caso, osservava il Giudice che anche a voler ritenere che nel caso di specie fosse stato concluso un negozio traslativo, esso non poteva dichiararsi nullo, essendo manifesti sia la causa sia l'oggetto, né costituendo l'assenza di corrispettivo motivo di nullità.
Infine, constatava l'assenza di presupposti per ritenere integrata una donazione. Condannava per l'effetto l'attrice alla rifusione integrale delle spese di lite delle controparti.
Il giudizio di appello
6. Con atto di appello tempestivamente notificato GIÀ Parte_1
impugnava la predetta sentenza sulla base dei seguenti Parte_2
motivi di appello.
6.1 Con il primo motivo, “Violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt.
1321 e 1326 c.c. - erronea valutazione del materiale probatorio”, eccepiva che il Giudice, pur avendo correttamente riconosciuto che l'appellante era divenuta titolare nel 2008 del diritto di allacciamento alla rete fognaria da , aveva errato nel valutare la natura, Controparte_1
8 validità ed efficacia giuridica del negozio di cessione del diritto di scarico a favore di
[...]
Deduceva, infatti, che la comunicazione non poteva qualificarsi quale mera dichiarazione CP_3
unilaterale e che in ogni caso un atto unilaterale non poteva reputarsi idoneo a determinare il trasferimento dalla sfera giuridica del cedente a quella del cessionario di un diritto di proprietà su un bene, richiedendosi la formazione di un accordo contrattuale;
aggiungeva che gli atti prodotti in causa e le stesse considerazioni svolte dal Tribunale deponevano nel far ritenere sussistente un accordo contrattuale, ancorché a suo dire nullo, tra l'odierna appellante e CP_3
6.2 Con il secondo motivo, “Violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli
artt. 1325 - 1418 c.c.”, impugnava il capo di sentenza con cui il Tribunale aveva affermato che in ogni caso un eventuale accordo contrattuale, ove stipulato, non avrebbe potuto essere considerato nullo. Evidenziava sul punto l'impossibilità nel caso di specie di determinare il tipo di contratto che le parti avevano inteso adottare né la ragione pratica che lo stesso aveva inteso realizzare avuto riguardo all'interesse di entrambe le parti. Deduceva inoltre che, essendo le parti società di capitali, la cessione avrebbe dovuto necessariamente prevedere un corrispettivo, invece assente. Riteneva, infine, erroneo il collegamento effettuato dal Tribunale tra la cessione del diritto di scarico e il contratto di leasing, essendo questi accordi contrattuali distinti e autonomi.
6.3 Con il terzo motivo deduceva la “violazione e/o falsa applicazione della norma di cui
all'art. 782 c.c.” per avere il Tribunale mancato di riconoscere che laddove si fosse trattato di una cessione a titolo gratuito, ove configurabile, allora si sarebbe trattato di donazione e la stessa avrebbe comunque richiesto la forma ad substantiam di cui all'art. 782 cc e alla sua assenza sarebbe dovuta conseguire la declaratoria di nullità.
6.4 Riproponeva, infine, le domande proposte in via subordinata relative all'accertamento
9 della cessione del diritto di scarico derivata tra le parti appellate e la domanda di risarcimento del danno.
7. Si costituivano in giudizio le parti appellate le quali, con CP_3 CP_4
distinti atti del medesimo tenore, instavano entrambe per l'integrale rigetto dell'appello,
resistendo alle prospettazioni avversarie.
8. rimaneva contumace. Controparte_1
9. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 28 ottobre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. Tutte le parti costituite depositavano gli scritti conclusivi.
Esame dei motivi di impugnazione
10. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
11. L'appello non è meritevole di accoglimento, dovendosi quindi confermare integralmente la decisione impugnata, seppur con alcune precisazioni relative alla motivazione.
12. Preliminarmente va integralmente richiamata la ricostruzione fattuale di cui alla gravata sentenza, secondo cui:
- (ora , in forza di contratti di leasing traslativo stipulati in data Parte_2 Parte_1
23.02.2005 con un pool di Banche (doc. 1 di parte , era divenuta Parte_4
utilizzatrice di un complesso immobiliare a destinazione industriale sito in Comune di
Arzignano, tra via Quinta Strada e via della Concia;
- il complesso industriale di via della Concia veniva concesso in locazione dall' Parte_2
10 (ora a con contratto concluso in data 30.03.2009, al quale faceva Parte_1 CP_3
seguito, in data 01.04.2009, il contratto con il quale a propria volta locava il sito CP_3
produttivo a (in seguito divenuta docc. 1 e 2 di parte ); Controparte_5 CP_4 CP_3
- (ora , sulla scorta di quanto previsto dall'art. 8 del contratto di Controparte_5 CP_4
locazione (che rimetteva alla conduttrice l'obbligo di espletare le pratiche necessarie ad ottenere,
tra l'altro, le autorizzazioni necessarie per l'utilizzo dell'immobile e l'esercizio dell'attività cui esso era destinato), in data 14.05.2009 aveva sottoscritto con il contatto per Controparte_1
il servizio di fognatura e depurazione di acque reflue industriali, avente decorrenza dal
01.04.2009: contratto del quale faceva “parte integrante” l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali nella rete fognaria n. 2009/64 avente essa stessa decorrenza dal
01.04.2009 e rilasciata da a (docc. 3 e 4 ); Controparte_1 Controparte_5 CP_3
Il Tribunale, ha dunque valutato, al paragrafo 6.4. della sentenza impugnata, che:
- non aveva provato in giudizio di essere mai stata titolare di un'autorizzazione allo Parte_2
scarico delle acquee reflue promananti dal complesso immobiliare industriale di via della
Concia, a far data dal 30.03.2009 (e, dunque, a far data dalla stipula del contratto di locazione con ) e poi sino al 22.12.2010 (data in cui essa ha ceduto a il contratto di leasing CP_3 CP_3
avente ad oggetto il complesso medesimo).
- risultava dagli atti di causa che in tale periodo , preso atto dei contratti Controparte_1
intercorsi tra le parti ( e , aveva via via rilasciato Parte_2 CP_3 CP_5
l'autorizzazione allo scarico direttamente a (ora , cioè a dire al soggetto CP_5 CP_4
concretamente esercente l'attività generante le acque oggetto di scarico.
- già in data 09.04.2009, l' e avevano congiuntamente chiesto Parte_2 CP_3 CP_5
11 ad il “subentro temporaneo” di “della autorizzazione allo Controparte_1 CP_5
scarico della ditta Immobiliare F.lli Piran pari a 570 mc die nello stabilimento sito in via della concia 186 ad Arzignano” (doc. 14 attrice).
- , preso atto della richiesta ed effettuate le verifiche di competenza, in data Controparte_1
21.05.2009 aveva rilasciato a (espressamente definita “Società Autorizzata”) CP_5
l'autorizzazione allo scarico n. 2009/64 riferita al “Codice scarico 64”, valida dal 01.04.2009 e sino al 30.06.2010 ed avente ad oggetto lo scarico delle acque reflue conciarie di tipo B1
provenienti dallo stabilimento sito in Arzignano, via della Concia 186, per un quantitativo massimo giornaliero di 570 metri cubi (doc. 4 ). CP_3
- per atto del 08.06.2010 ha quindi rilasciato a nuova Controparte_1 CP_5
autorizzazione allo scarico n. 2010/64, sempre riferita al “Codice scarico 64” e valida dal
01.07.2010 al 30.06.2014 (doc. 5 ). CP_3
Ferma la distinzione tra il permesso di allacciamento allo scarico (i.e. l'utenza) e l'autorizzazione allo stesso, per come ampiamente esposta e motivata dal Giudice del primo grado, le vicende che hanno interessato l'assenso all'allacciamento (ottenuto nel 2008 dall'appellante – Pt_1
all'epoca e la concessione dell'autorizzazione (dal 2009 attribuita Parte_2
direttamente dall'ente gestore a , per lo più oggetto di prova documentale come sopra CP_4
richiamata, non sono state oggetto di puntuali contestazioni dalle odierne parti in causa, sicché
l'accertamento dei fatti come appurati dal Giudice di prime cure deve ritenersi coperto da giudicato.
Va, inoltre, parimenti confermata l'individuazione del thema decidendum, concernente la validità
del trasferimento dell'utenza di scarico e il conseguente passaggio dell'autorizzazione a favore di
12 e dunque a CP_3 CP_4
Secondo la ricostruzione giuridica di come riproposta nei motivi di appello, il Parte_1
trasferimento dell'utenza di scarico e dell'autorizzazione sarebbe nulla per mancanza di causa, di oggetto e/o di corrispettivo del relativo contratto, in sua tesi perfezionatosi il 5 aprile 2011 con la dichiarazione di subentro definitivo a favore di effettuata da (ora CP_3 Parte_2
, sottoscritta da e da (già e accettata da Parte_1 CP_3 CP_4 Controparte_5
. In sua tesi, poi, anche laddove si fosse voluto considerare un contratto a Controparte_1
titolo gratuito, esso avrebbe intrgrato una donazione e quindi sarebbe nullo per mancanza di forma.
Diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, ritiene questa Corte che il trasferimento non sia avvenuto per mezzo della dichiarazione del 5 aprile 2011 indirizzata all'ente gestore, ma che si sia perfezionato contestualmente alla cessione del contratto di leasing traslativo occorsa il 22
dicembre 2010 e, prima ancora, che il relativo diritto, come oggetto della trasmissione del diritto all'utilizzo dell'utenza e dell'autorizzazione allo scarico sia stato trasmesso con subentro temporaneo in capo a (poi , dal momento in cui lo stesso ha Controparte_5 CP_4
ottenuto in locazione il compendio produttivo ed ha richiesto ad la relativa Controparte_1
autorizzazione allo scarico, dalla stessa immediatamente concessa.
Il fondamento di tale assunto risiede nella natura accessoria da attribuirsi all'utenza di scarico che, pur suscettibile di valutazione economica, non costituisce un diritto autonomo ma consiste in un'utilità giuridica necessariamente e inscindibilmente connessa alla titolarità dell'attività
produttiva. Se il permesso di allacciamento è richiedibile solo dal titolare del un diritto reale sul bene cui essa accede, come peraltro emerge dalla stessa lettera del regolamento dell'autorità di
13 ambito “Valle Del Chiampo” (“le domande per il rilascio del permesso di allacciamento per gli
immobili adibiti ad attività industriale (categorie B1, B2, C e D) redatte sui modelli predisposti
da sono presentate a quest'ultima da parte del proprietario o del titolare di Controparte_1
altro diritto reale sull'immobile”: art. 6.1), cosicché un soggetto sprovvisto di titolo riconducibile all'immobile non potrebbe vantare alcuna pretesa sull'utenza, essendo questa,
come anzidetto, idonea a realizzare la propria funzione limitatamente al bene cui inerisce,
l'autorizzazione allo scarico è inscindibilmente connessa all'esercizio dell'attività produttiva,
tanto che fin dal maggio del 2009 a (già essa era stata rilasciata a CP_4 Controparte_5
seguito di apposita istanza, previo consenso del titolare del bene (all'epoca ancora Parte_2
ora .
[...] Parte_1
Ferma la sufficienza delle esposte considerazioni per ritenere che la voltura delle utenze sia corollario della cessione del contratto di leasing traslativo, nel caso di specie, a ben vedere, può
pure ritenersi provato che la comune volontà delle parti in sede di stipulazione della predetta cessione, desumibile dal Giudice del merito con ogni mezzo di prova, fosse in ogni caso intesa a trasferire la titolarità del c.d. diritto di scarico contestualmente all'atto traslativo, anche in assenza di apposita clausola. Vanno infatti richiamate sia la successiva comunicazione del 5
aprile 2011 (che reca la firma di tutte le parti) con cui l'ente gestore è stato informato del fatto che “a seguito del trasferimento immobiliare della scrivente alla autorizziamo la CP_3
al subentro a titolo definitivo della autorizzazione allo scarico dell'utenza nr. 64 per CP_3
metri cubi 570 gg. Cat. B1” (cfr. doc. 4), sia, e ancor più inequivocabilmente, la stessa dichiarazione contenuta nel doc. 7 di parte ove la stessa ha invocato l'inefficacia della Pt_1
dichiarazione del 5 aprile 2011 “perché emessa sull'erroneo presupposto che il trasferimento
14 della autorizzazione fosse naturale conseguenza del trasferimento del contratto di leasing avente
ad oggetto l'immobile”, con ciò riconoscendo, stessa, di aver ritenuto che il Parte_1
trasferimento dell'autorizzazione fosse conseguenza naturale della cessione del contratto di leasing.
Il tenore, univoco, delle citate evidenze documentali vale in definitiva a superare le doglianze di essendo in questo senso irrilevante la mancata apposizione di una clausola espressa in Pt_1
seno al contratto di cessione volta a monetizzare in maniera distinta l'utenza, potendosi ragionevolmente ritenere sia che il prezzo complessivo pattuito per la cessione fosse comprensivo anche di tale elemento accessorio, inscindibile del resto dalla cessione dell'impianto produttivo, sia che si trattasse di negozio collegato, che rinviene la sua causa nella cessione stessa.
In questa prospettiva, la consapevolezza, successivamente maturata da parte del cedente, di aver stipulato un contratto dal medesimo ritenuto non vantaggioso in termini economici è all'evidenza questione del tutto irrilevante in termini di efficacia e validità del contratto, essendo la valutazione della convenienza dell'accordo un elemento lasciato all'autonomia e discrezionalità
delle parti, in quanto l'equivalenza oggettiva delle prestazioni, ossia la loro corrispondenza in termini di valore economico non è un requisito necessario dei contratti di scambio né in generale dei contratti a titolo oneroso, essendo le parti generalmente libere di determinare l'entità della prestazione e della controprestazione. Anche la giurisprudenza di legittimità ha di recente sostenuto che “In tema di interpretazione del contratto, la "giustizia contrattuale", intesa come
conformità dell'assetto degli interessi delle parti ai principi generali dell'ordinamento, non
comporta una valutazione della convenienza economica del contratto, rientrando quest'ultima
15 nella sfera dell'autonomia privata dei contraenti;
ne consegue che il controllo operato dal
giudice sul regolamento degli interessi voluto dalle parti è diretto a verificare essenzialmente il
suo mancato contrasto con l'utilità sociale dell'iniziativa economica privata, garantita dall'art.
41, comma 2, Cost., e non può essere esteso a sindacare l'adeguatezza delle clausole pattuite a
garantire l'equilibrio delle prestazioni o le aspettative economiche di uno dei contraenti, in
assenza di fattori, come la debolezza o la pressione economica, incidenti sulla formazione della
volontà negoziale” (cfr. Cass. civ. n. 7205/2025).
Ciò che finisce per invocare realmente è la rilevanza del proprio errore (seppur Parte_1
non viene chiesto l'annullamento del contratto per assenza dei requisiti) e, tuttavia, la valutazione di non convenienza dell'affare non incide sulla validità genetica della pattuizione negoziale, da ritenersi accessoria, di consentire il subentro nell'autorizzazione allo scarico di 570
mq di acque reflue, invero indispensabile per quale titolare dell'attività produttiva. CP_4
Alla luce delle suesposte considerazioni, la comunicazione inviata il 5 aprile 2011 deve qualificarsi alla stregua di una dichiarazione espressa, con cui viene dato atto della voltura già
perfezionatasi nell'immediatezza in via provvisoria per quale titolare dell'attività CP_4
produttiva per le motivazioni evidenziate, dichiarazione volta a rendere edotto l'ente gestore del mutamento dell'utenza, a permettere la regolarizzazione gestionale e a fruire dello scarico necessario per lo svolgimento dell'attività produttiva.
Sicchè, la dichiarazione di per sé non costituisce un autonomo contratto, ma, come detto, una pattuizione accessoria e conseguente alla cessione del contratto di leasing traslativo dell'immobile e dell'attività produttiva, che trova la sua causa nella cessione del predetto contratto, il cui oggetto è l'utilizzo dello scarico. La mancanza di corrispettivo ulteriore rispetto a
16 quello della cessione del contratto di leasing, a prescindere dai motivi che lo hanno determinato
(errore sul valore dello stesso o interesse alla cessione del contratto di leasing traslativo che non era scindibile dall'autorizzazione allo scarico, trattandosi di elemento connesso all'esercizio dell'attività produttiva), non lo rende né un atto a titolo gratuito né incide in alcun modo sulla validità dello stesso.
Giova peraltro osservare che non risulta in atti che l'autorizzazione sia né mai stata utilizzata dall'appellante, né che sia stata acquistata, essendo stata semmai concessa dall'autorità
competente quale titolare dell'attività produttiva e titolare del permesso all'allacciamento e del diritto allo scarico. Il fatto che non sia stata espressamente indicata nel contratto di cessione del
22.12.2010, a differenza degli altri contratti prodotti dall'attore in primo grado (doc. da 15 a 20)
nei quali veniva espressamente evidenziato che con la cessione dell'azienda veniva ceduta anche l'autorizzazione allo scarico, non fa derivare la necessarietà di tale espressa pattuizione per il trasferimento dell'utenza e per il conseguente ottenimento dell'autorizzazione.
Non comporta neppure la nullità del successivo consenso espresso al subentro nell'autorizzazione, posto che l'art. 124 del d.lgs 152/2006 prevede espressamente che
“L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico”, sicché nella cessione di azienda deve ritenersi compresa anche l'autorizzazione allo scarico che già era prevista per l'immobile e per l'attività produttiva svolta a seguito della cessione, non potendo rilevare in alcun modo né un eventuale errore commesso nella stima del complesso compendio oggetto di vendita e certamente non potendo incidere in termini di validità del “contratto collegato”, laddove anche così si volesse qualificare la dichiarazione del 5 aprile 2011 (e non come mera esplicitazione di una cessione già avvenuta implicitamente con la cessione
17 dell'azienda del 22 dicembre 2011 per la sua accessorietà).
In definitiva, i primi due motivi di gravame vanno rigettati, con assorbimento del terzo motivo di appello nonché delle domande riproposte da in via gradata e subordinata, non Pt_1
sussistendo neppure gli elementi costitutivi dell'invocato risarcimento del danno, di cui peraltro neppure viene esplicitato il titolo se non con riferimento ad un illegittimo trasferimento.
Conclusioni e spese di lite
13. Va, dunque, rigettato l'appello proposto.
14. Le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori minimi
- tenuto conto della sostanziale sovrapponibilità delle difese, svolte dal medesimo difensore per entrambe le parti appellate- delle controversie del valore indeterminabile di complessità bassa,
esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1
bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna GIÀ al pagamento Parte_1 Parte_2
18 a favore di e di delle spese di lite del presente grado di CP_3 CP_4
giudizio, che liquida in favore di ciascuna delle parti in euro 3.473,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA
come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in ragione del rigetto del gravame.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 2 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1750 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
GIÀ C.F. ), con il Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. DAL BEN MARCO ANTONIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
C.F. ), contumace;
Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANNI MONICA, elettivamente CP_2 P.IVA_3
domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANNI MONICA, CP_3 P.IVA_4
elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 675/2022 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data
14/04/2022 e non notificata
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Nel merito: In accoglimento dei motivi di appello e in radicale riforma della sentenza
impugnata nr. 675/2022 del Tribunale di Vicenza del 13 aprile - 14 aprile 2022 e pubblicata in
data 14 aprile 2022, pronunciata nel procedimento n. 532/2017 RG del medesimo Tribunale, accertare e dichiarare che la cessione intervenuta a titolo oneroso tra l'attrice e il CP_3
05.04.2011 e avente per oggetto il diritto di scarico di 570 mc al giorno di acque reflue industriali nelle rete fognaria gestita da “ , è nulla per difetto di causa Controparte_1
e per mancanza della previsione dell'oggetto (quanto al corrispettivo per la cessione del diritto)
e ciò ai sensi degli artt. 1325 n. 2 e 3 c.c. e 1418 c.c..
Nel caso in cui si ritenesse, invece, che sia stato operato un trasferimento a titolo gratuito, dichiarare la nullità dell'atto di trasferimento per difetto di forma ex artt. 782 c.c. e 1325 n. 2 e
3 c.c. e 1418 c.c..
Dichiarare comunque invalida ed inefficace, per le medesime ragioni sopraesposte, anche la successiva cessione, conseguente e successiva rispetto a quella intervenuta tra l'attrice e CP_3
con cui la convenuta ha trasferito il diritto di scarico a
[...] CP_3 CP_4
accertare e dichiarare, conseguentemente, con effetto tra tutte le parti in causa, che, in conseguenza dell'invalidità dei citati atti di trasferimento, il diritto di scarico per 570 mc di acque reflue al giorno, di cui all'utenza n. 64, è ancora di titolarità della società attrice, la quale dunque ha diritto ad ottenere da l'intestazione in proprio favore della Controparte_1
2 conseguente autorizzazione;
In via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse mai ritenere che il
trasferimento da a del diritto di scarico per cui è causa sia valido ed CP_3 CP_4
efficace, condannare a risarcire all'attrice il danno patrimoniale cagionatole per CP_3
aver illegittimamente disposto del diritto di cui si tratta, danno da liquidare in una somma
corrispondente al valore di mercato del diritto di scarico, nella rete fognaria gestita da
[...]
per una quantità di 570 mc di acque reflue al giorno così come documentato Controparte_1
in corso di causa. Riconoscere rivalutazione e interessi trattandosi di un credito di valore.
Si chiede il rigetto di ogni istanza, domanda, deduzione e/o eccezione delle convenute.
In ogni caso con vittoria di spese e onorari del I e II grado di giudizio.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova per testimoni e per interrogatorio formale dei legali rappresentati delle tre convenute sui capitoli di prova già dedotti in memoria ex art.
183 comma VI n. 2 c.p.c e non ammessi, e confermati nella nota di precisazione delle conclusioni, che si ritrascrivono qui di seguito:
A)'Vero che prima di provvedere al rilascio di una autorizzazione amministrativa allo scarico nella rete fognaria gestita da di reflui derivanti da lavorazioni CP_1 CP_1 conciarie, l'Ente gestore verifica la disponibilità giuridica in capo all'istante, a titolo di proprietà, comodato o affitto, di un diritto allo scarico in rete fognaria di una determinata quantità giornaliera di acque reflue conciarie';
B)'Vero che i diritti di scarico di acque reflue di categoria B1 nella rete fognaria gestita da sono venduti nel corso del 2017 per un corrispettivo di euro CP_1 CP_1
15.000,00 per ciascun metro cubo di acqua reflua autorizzata allo scarico'.
Si indica come testimone il dott. , direttore generale di Testimone_1 Controparte_1
il sig. di Arzignano;
il rag. di Arzignano;
il dott.
[...] Testimone_2 Tes_3 Tes_4
di Montecchio Maggiore.
[...]
Si chiede, inoltre, per mero scrupolo di completezza di deduzione istruttoria, che venga disposta una CTU diretta a determinare quale sia il valore attuale del diritto allo scarico di 570 mc al
3 giorno di acque reflue conciarie di tipo B1, nella rete fognaria gestita da
[...]
diritto che ha traferito a e CP_1 Parte_2 CP_3 che quest'ultima società ha ceduto a CP_4
Si chiede, infine, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., che venga disposta nei confronti di
[...]
l'esibizione di tutti gli atti e i documenti relativi all'originario rilascio e ai CP_1
successivi trasferimenti (prima in favore di e poi in favore di CP_3 CP_4 dell'autorizzazione allo scarico di cui all'utenza n. 64, autorizzazione, che presuppone, in capo al titolare, la disponibilità di un diritto di scarico in rete di 570 mc giornalieri di acque reflue di tipo B1.”
Per parte appellata CP_2
“Rigettare l'impugnazione proposta da in quanto infondata per i motivi esposti in Parte_1
comparsa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 675/2022 emessa dal Tribunale di Vicenza
in data 13-14 aprile 2022.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, ci si oppone all'ammissione delle prove richieste da parte Appellante per i motivi esposti.
Nella denegata ipotesi di accoglimento, si chiede di essere ammessi a prova contraria così come indicato nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c. del fascicolo di primo grado.”
Per parte appellata CP_3
“Rigettare l'impugnazione proposta da in quanto infondata per i motivi esposti in Parte_1
comparsa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 675/2022 emessa dal Tribunale di Vicenza
in data 13-14 aprile 2022.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, ci si oppone all'ammissione delle prove richieste da parte Appellante per i motivi esposti.
Nella denegata ipotesi di accoglimento, si chiede di essere ammessi a prova contraria così come indicato nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c. del fascicolo di primo grado.”
4 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione poi Parte_2 Parte_1
(d'ora in poi anche solo ) conveniva in giudizio Parte_3 CP_3 [...]
(già e esponendo di essere divenuta CP_4 Controparte_5 Controparte_1
utilizzatrice di un complesso immobiliare ad uso industriale sito in Arzignano in virtù di contratti di leasing traslativi stipulati in data 23 febbraio 2005; di aver per l'effetto acquisito dall'ente gestore un'autorizzazione allo scarico nella rete fognaria per 570 mc al Controparte_1
giorno di acque reflue industriali;
di aver siglato un accordo in data 22 dicembre 2010 con cui aveva ceduto alla società convenuta per il corrispettivo di € 513.779,38 oltre oneri CP_3
fiscali, i contratti di leasing aventi ad oggetto il complesso immobiliare;
di aver comunicato in data 5 aprile 2011 ad che la cessionaria era autorizzata “al Controparte_1 CP_3
subentro a titolo definitivo dell'autorizzazione allo scarico dell'utenza n. 64 per metri cubi 570
gg Cat. B1”, comunicazione positivamente riscontrata dall'ente gestore dei servizi idrici;
che aveva dato in locazione l'immobile alla propria collegata (già CP_3 CP_4 CP_5
, società che dunque era l'effettiva fruitrice dell'autorizzazione n. 64 per scaricare nella rete
[...]
fognaria le acque reflue industriali prodotte dal proprio ciclo di lavorazione. Tanto esposto,
deduceva che il diritto allo scarico rappresenta un bene di importante valore economico e liberamente trasferibile e chiedeva al Tribunale di accertare la nullità della cessione di cui alla propria comunicazione del 5 aprile 2011 avente per oggetto il diritto di scarico di 570 mc al giorno di acque reflue industriali di cui alla autorizzazione n. 64 e ciò per difetto di causa ed oggetto, non essendo stato determinato a quale titolo la cessione sarebbe dovuta intervenire e non
5 essendo stato pattuito alcun corrispettivo per il trasferimento. Laddove fosse stato ritenuto prospettabile un trasferimento a titolo gratuito, in sua tesi inammissibile trattandosi di negozio tra società di capitali, domandava in ogni caso di accertare la nullità della cessione per difetto di forma ex artt. 782, 1325 n. 2 e 3 e 1418 cc e per l'effetto di dichiarare invalida e inefficace la cessione ed anche la cessione derivata e successiva di tale diritto da a e di CP_3 CP_4
accertare, quindi, con effetto tra tutte le parti in causa, la titolarità a proprio favore dell'autorizzazione n. 64. In via gradata, chiedeva di condannare a risarcirle il danno CP_3
cagionatole per aver illegittimamente disposto del diritto di cui si tratta, da quantificare in una somma pari al valore di mercato del diritto in questione, che asseriva corrispondere a €
10.000,00 a mc, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la quale instava per CP_4
l'integrale rigetto delle domande attoree. In particolare, deduceva che in virtù del contratto stipulato con in data 1 aprile 2009 era divenuta locataria del complesso produttivo CP_3
ad uso industriale, adibendolo ad uso di attività di conceria;
che aveva sottoscritto personalmente con il contratto per il servizio di fognatura e depurazione di acque reflue Controparte_1
industriali decorrente dal 1 aprile 2009 e che parimenti aveva ottenuto direttamente dal gestore l'autorizzazione allo scarico a sé intestata, pure decorrente dal 1 aprile 2009, sicché alcuna cessione del diritto di scarico era intervenuta tra locatrice e locataria;
che in ogni caso il diritto di scarico non sarebbe nella disponibilità dei contraenti e, dunque, mai liberamente trasferibile in quanto il codice dell'ambiente prevede che l'autorizzazione allo scarico venga rilasciata al solo titolare dell'attività da cui esso origina. Eccepiva, inoltre, che l'attrice non aveva invero dimostrato di essere mai stata titolare di un'autorizzazione.
6 3. Si costituiva contestualmente la quale, precisato che prima della cessione CP_3
siglata con l'attrice il 22 dicembre 2010, le medesime parti avevano stipulato contratto di locazione immobiliare del 30 marzo 2009 (e che con contratto del 1 aprile 2009 aveva locato a propria volta il sito produttivo alla società collegata all'epoca , CP_4 Controparte_5
proponeva le stesse argomentazioni, deduzioni ed eccezioni svolte da insistendo CP_4
nell'evidenziare che l'autorizzazione n. 64 da quest'ultima utilizzata era stata alla stessa rilasciata direttamente dall'ente gestore.
4. La convenuta rimaneva contumace. Controparte_1
5. Istruita documentalmente la causa, con la sentenza n. 675/2022 il Tribunale di Vicenza
rigettava le domande attoree. Premesso che in base al Regolamento di fognatura e depurazione delle acque reflue recapitanti nella rete fognaria industriale, adottato dall'Autorità d'Ambito
Territoriale Ottimale “Valle del Chiampo”, erano da tenersi distinti il permesso di allacciamento dell'immobile alla rete fognaria mediante un determinato scarico e l'autorizzazione allo scarico,
costituendo il primo la creazione di una determinata utenza e permettendo la seconda la concreta attivazione dello scarico già astrattamente assentito mediante il permesso di allacciamento,
rilevava il Giudice: che l'attrice non aveva provato di essere mai stata autorizzata allo scarico delle acquee reflue promananti dal complesso immobiliare industriale, a far data dal 30 marzo
2009 e poi sino al 22 dicembre 2010, risultando agli atti che in tale periodo Controparte_1
aveva via via rilasciato l'autorizzazione direttamente a (poi , tanto che già in data 9 CP_4
aprile 2009 l'attrice e le convenute avevano congiuntamente chiesto ad il Controparte_1
“subentro temporaneo” di (poi “della autorizzazione allo scarico Controparte_5 CP_4
della ditta Immobiliare F.lli Piran pari a 570 mc die nello stabilimento sito in via della concia
7 186 ad Arzignano”; che le convenute, dal canto loro, non avevano dimostrato, per il periodo compreso tra il 30 marzo 2009 e il 22 dicembre 2010, di essere state destinatarie di un permesso di allacciamento, avendo invece usufruito le stesse dell'atto di assenso all'allacciamento (recante l'indicazione “codice di scarico 64”) ottenuto nel 2008 dall'attrice; che l'oggetto del contendere non riguardava la trasmissione di un'autorizzazione allo scarico bensì il trasferimento dall'attrice a della titolarità dell'utenza. Tanto premesso e rilevato, accertava la piena validità ed CP_3
efficacia della comunicazione del 5 aprile 2011 con cui l'attrice aveva autorizzato “la CP_3
al subentro a titolo definitivo della autorizzazione allo scarico dell'utenza nr. 64 per metri cubi
570 gg Cat. B1”, essendo detta dichiarazione unilaterale idonea a produrre la voltura a favore della convenuta. In ogni caso, osservava il Giudice che anche a voler ritenere che nel caso di specie fosse stato concluso un negozio traslativo, esso non poteva dichiararsi nullo, essendo manifesti sia la causa sia l'oggetto, né costituendo l'assenza di corrispettivo motivo di nullità.
Infine, constatava l'assenza di presupposti per ritenere integrata una donazione. Condannava per l'effetto l'attrice alla rifusione integrale delle spese di lite delle controparti.
Il giudizio di appello
6. Con atto di appello tempestivamente notificato GIÀ Parte_1
impugnava la predetta sentenza sulla base dei seguenti Parte_2
motivi di appello.
6.1 Con il primo motivo, “Violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt.
1321 e 1326 c.c. - erronea valutazione del materiale probatorio”, eccepiva che il Giudice, pur avendo correttamente riconosciuto che l'appellante era divenuta titolare nel 2008 del diritto di allacciamento alla rete fognaria da , aveva errato nel valutare la natura, Controparte_1
8 validità ed efficacia giuridica del negozio di cessione del diritto di scarico a favore di
[...]
Deduceva, infatti, che la comunicazione non poteva qualificarsi quale mera dichiarazione CP_3
unilaterale e che in ogni caso un atto unilaterale non poteva reputarsi idoneo a determinare il trasferimento dalla sfera giuridica del cedente a quella del cessionario di un diritto di proprietà su un bene, richiedendosi la formazione di un accordo contrattuale;
aggiungeva che gli atti prodotti in causa e le stesse considerazioni svolte dal Tribunale deponevano nel far ritenere sussistente un accordo contrattuale, ancorché a suo dire nullo, tra l'odierna appellante e CP_3
6.2 Con il secondo motivo, “Violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli
artt. 1325 - 1418 c.c.”, impugnava il capo di sentenza con cui il Tribunale aveva affermato che in ogni caso un eventuale accordo contrattuale, ove stipulato, non avrebbe potuto essere considerato nullo. Evidenziava sul punto l'impossibilità nel caso di specie di determinare il tipo di contratto che le parti avevano inteso adottare né la ragione pratica che lo stesso aveva inteso realizzare avuto riguardo all'interesse di entrambe le parti. Deduceva inoltre che, essendo le parti società di capitali, la cessione avrebbe dovuto necessariamente prevedere un corrispettivo, invece assente. Riteneva, infine, erroneo il collegamento effettuato dal Tribunale tra la cessione del diritto di scarico e il contratto di leasing, essendo questi accordi contrattuali distinti e autonomi.
6.3 Con il terzo motivo deduceva la “violazione e/o falsa applicazione della norma di cui
all'art. 782 c.c.” per avere il Tribunale mancato di riconoscere che laddove si fosse trattato di una cessione a titolo gratuito, ove configurabile, allora si sarebbe trattato di donazione e la stessa avrebbe comunque richiesto la forma ad substantiam di cui all'art. 782 cc e alla sua assenza sarebbe dovuta conseguire la declaratoria di nullità.
6.4 Riproponeva, infine, le domande proposte in via subordinata relative all'accertamento
9 della cessione del diritto di scarico derivata tra le parti appellate e la domanda di risarcimento del danno.
7. Si costituivano in giudizio le parti appellate le quali, con CP_3 CP_4
distinti atti del medesimo tenore, instavano entrambe per l'integrale rigetto dell'appello,
resistendo alle prospettazioni avversarie.
8. rimaneva contumace. Controparte_1
9. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 28 ottobre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. Tutte le parti costituite depositavano gli scritti conclusivi.
Esame dei motivi di impugnazione
10. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
11. L'appello non è meritevole di accoglimento, dovendosi quindi confermare integralmente la decisione impugnata, seppur con alcune precisazioni relative alla motivazione.
12. Preliminarmente va integralmente richiamata la ricostruzione fattuale di cui alla gravata sentenza, secondo cui:
- (ora , in forza di contratti di leasing traslativo stipulati in data Parte_2 Parte_1
23.02.2005 con un pool di Banche (doc. 1 di parte , era divenuta Parte_4
utilizzatrice di un complesso immobiliare a destinazione industriale sito in Comune di
Arzignano, tra via Quinta Strada e via della Concia;
- il complesso industriale di via della Concia veniva concesso in locazione dall' Parte_2
10 (ora a con contratto concluso in data 30.03.2009, al quale faceva Parte_1 CP_3
seguito, in data 01.04.2009, il contratto con il quale a propria volta locava il sito CP_3
produttivo a (in seguito divenuta docc. 1 e 2 di parte ); Controparte_5 CP_4 CP_3
- (ora , sulla scorta di quanto previsto dall'art. 8 del contratto di Controparte_5 CP_4
locazione (che rimetteva alla conduttrice l'obbligo di espletare le pratiche necessarie ad ottenere,
tra l'altro, le autorizzazioni necessarie per l'utilizzo dell'immobile e l'esercizio dell'attività cui esso era destinato), in data 14.05.2009 aveva sottoscritto con il contatto per Controparte_1
il servizio di fognatura e depurazione di acque reflue industriali, avente decorrenza dal
01.04.2009: contratto del quale faceva “parte integrante” l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali nella rete fognaria n. 2009/64 avente essa stessa decorrenza dal
01.04.2009 e rilasciata da a (docc. 3 e 4 ); Controparte_1 Controparte_5 CP_3
Il Tribunale, ha dunque valutato, al paragrafo 6.4. della sentenza impugnata, che:
- non aveva provato in giudizio di essere mai stata titolare di un'autorizzazione allo Parte_2
scarico delle acquee reflue promananti dal complesso immobiliare industriale di via della
Concia, a far data dal 30.03.2009 (e, dunque, a far data dalla stipula del contratto di locazione con ) e poi sino al 22.12.2010 (data in cui essa ha ceduto a il contratto di leasing CP_3 CP_3
avente ad oggetto il complesso medesimo).
- risultava dagli atti di causa che in tale periodo , preso atto dei contratti Controparte_1
intercorsi tra le parti ( e , aveva via via rilasciato Parte_2 CP_3 CP_5
l'autorizzazione allo scarico direttamente a (ora , cioè a dire al soggetto CP_5 CP_4
concretamente esercente l'attività generante le acque oggetto di scarico.
- già in data 09.04.2009, l' e avevano congiuntamente chiesto Parte_2 CP_3 CP_5
11 ad il “subentro temporaneo” di “della autorizzazione allo Controparte_1 CP_5
scarico della ditta Immobiliare F.lli Piran pari a 570 mc die nello stabilimento sito in via della concia 186 ad Arzignano” (doc. 14 attrice).
- , preso atto della richiesta ed effettuate le verifiche di competenza, in data Controparte_1
21.05.2009 aveva rilasciato a (espressamente definita “Società Autorizzata”) CP_5
l'autorizzazione allo scarico n. 2009/64 riferita al “Codice scarico 64”, valida dal 01.04.2009 e sino al 30.06.2010 ed avente ad oggetto lo scarico delle acque reflue conciarie di tipo B1
provenienti dallo stabilimento sito in Arzignano, via della Concia 186, per un quantitativo massimo giornaliero di 570 metri cubi (doc. 4 ). CP_3
- per atto del 08.06.2010 ha quindi rilasciato a nuova Controparte_1 CP_5
autorizzazione allo scarico n. 2010/64, sempre riferita al “Codice scarico 64” e valida dal
01.07.2010 al 30.06.2014 (doc. 5 ). CP_3
Ferma la distinzione tra il permesso di allacciamento allo scarico (i.e. l'utenza) e l'autorizzazione allo stesso, per come ampiamente esposta e motivata dal Giudice del primo grado, le vicende che hanno interessato l'assenso all'allacciamento (ottenuto nel 2008 dall'appellante – Pt_1
all'epoca e la concessione dell'autorizzazione (dal 2009 attribuita Parte_2
direttamente dall'ente gestore a , per lo più oggetto di prova documentale come sopra CP_4
richiamata, non sono state oggetto di puntuali contestazioni dalle odierne parti in causa, sicché
l'accertamento dei fatti come appurati dal Giudice di prime cure deve ritenersi coperto da giudicato.
Va, inoltre, parimenti confermata l'individuazione del thema decidendum, concernente la validità
del trasferimento dell'utenza di scarico e il conseguente passaggio dell'autorizzazione a favore di
12 e dunque a CP_3 CP_4
Secondo la ricostruzione giuridica di come riproposta nei motivi di appello, il Parte_1
trasferimento dell'utenza di scarico e dell'autorizzazione sarebbe nulla per mancanza di causa, di oggetto e/o di corrispettivo del relativo contratto, in sua tesi perfezionatosi il 5 aprile 2011 con la dichiarazione di subentro definitivo a favore di effettuata da (ora CP_3 Parte_2
, sottoscritta da e da (già e accettata da Parte_1 CP_3 CP_4 Controparte_5
. In sua tesi, poi, anche laddove si fosse voluto considerare un contratto a Controparte_1
titolo gratuito, esso avrebbe intrgrato una donazione e quindi sarebbe nullo per mancanza di forma.
Diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, ritiene questa Corte che il trasferimento non sia avvenuto per mezzo della dichiarazione del 5 aprile 2011 indirizzata all'ente gestore, ma che si sia perfezionato contestualmente alla cessione del contratto di leasing traslativo occorsa il 22
dicembre 2010 e, prima ancora, che il relativo diritto, come oggetto della trasmissione del diritto all'utilizzo dell'utenza e dell'autorizzazione allo scarico sia stato trasmesso con subentro temporaneo in capo a (poi , dal momento in cui lo stesso ha Controparte_5 CP_4
ottenuto in locazione il compendio produttivo ed ha richiesto ad la relativa Controparte_1
autorizzazione allo scarico, dalla stessa immediatamente concessa.
Il fondamento di tale assunto risiede nella natura accessoria da attribuirsi all'utenza di scarico che, pur suscettibile di valutazione economica, non costituisce un diritto autonomo ma consiste in un'utilità giuridica necessariamente e inscindibilmente connessa alla titolarità dell'attività
produttiva. Se il permesso di allacciamento è richiedibile solo dal titolare del un diritto reale sul bene cui essa accede, come peraltro emerge dalla stessa lettera del regolamento dell'autorità di
13 ambito “Valle Del Chiampo” (“le domande per il rilascio del permesso di allacciamento per gli
immobili adibiti ad attività industriale (categorie B1, B2, C e D) redatte sui modelli predisposti
da sono presentate a quest'ultima da parte del proprietario o del titolare di Controparte_1
altro diritto reale sull'immobile”: art. 6.1), cosicché un soggetto sprovvisto di titolo riconducibile all'immobile non potrebbe vantare alcuna pretesa sull'utenza, essendo questa,
come anzidetto, idonea a realizzare la propria funzione limitatamente al bene cui inerisce,
l'autorizzazione allo scarico è inscindibilmente connessa all'esercizio dell'attività produttiva,
tanto che fin dal maggio del 2009 a (già essa era stata rilasciata a CP_4 Controparte_5
seguito di apposita istanza, previo consenso del titolare del bene (all'epoca ancora Parte_2
ora .
[...] Parte_1
Ferma la sufficienza delle esposte considerazioni per ritenere che la voltura delle utenze sia corollario della cessione del contratto di leasing traslativo, nel caso di specie, a ben vedere, può
pure ritenersi provato che la comune volontà delle parti in sede di stipulazione della predetta cessione, desumibile dal Giudice del merito con ogni mezzo di prova, fosse in ogni caso intesa a trasferire la titolarità del c.d. diritto di scarico contestualmente all'atto traslativo, anche in assenza di apposita clausola. Vanno infatti richiamate sia la successiva comunicazione del 5
aprile 2011 (che reca la firma di tutte le parti) con cui l'ente gestore è stato informato del fatto che “a seguito del trasferimento immobiliare della scrivente alla autorizziamo la CP_3
al subentro a titolo definitivo della autorizzazione allo scarico dell'utenza nr. 64 per CP_3
metri cubi 570 gg. Cat. B1” (cfr. doc. 4), sia, e ancor più inequivocabilmente, la stessa dichiarazione contenuta nel doc. 7 di parte ove la stessa ha invocato l'inefficacia della Pt_1
dichiarazione del 5 aprile 2011 “perché emessa sull'erroneo presupposto che il trasferimento
14 della autorizzazione fosse naturale conseguenza del trasferimento del contratto di leasing avente
ad oggetto l'immobile”, con ciò riconoscendo, stessa, di aver ritenuto che il Parte_1
trasferimento dell'autorizzazione fosse conseguenza naturale della cessione del contratto di leasing.
Il tenore, univoco, delle citate evidenze documentali vale in definitiva a superare le doglianze di essendo in questo senso irrilevante la mancata apposizione di una clausola espressa in Pt_1
seno al contratto di cessione volta a monetizzare in maniera distinta l'utenza, potendosi ragionevolmente ritenere sia che il prezzo complessivo pattuito per la cessione fosse comprensivo anche di tale elemento accessorio, inscindibile del resto dalla cessione dell'impianto produttivo, sia che si trattasse di negozio collegato, che rinviene la sua causa nella cessione stessa.
In questa prospettiva, la consapevolezza, successivamente maturata da parte del cedente, di aver stipulato un contratto dal medesimo ritenuto non vantaggioso in termini economici è all'evidenza questione del tutto irrilevante in termini di efficacia e validità del contratto, essendo la valutazione della convenienza dell'accordo un elemento lasciato all'autonomia e discrezionalità
delle parti, in quanto l'equivalenza oggettiva delle prestazioni, ossia la loro corrispondenza in termini di valore economico non è un requisito necessario dei contratti di scambio né in generale dei contratti a titolo oneroso, essendo le parti generalmente libere di determinare l'entità della prestazione e della controprestazione. Anche la giurisprudenza di legittimità ha di recente sostenuto che “In tema di interpretazione del contratto, la "giustizia contrattuale", intesa come
conformità dell'assetto degli interessi delle parti ai principi generali dell'ordinamento, non
comporta una valutazione della convenienza economica del contratto, rientrando quest'ultima
15 nella sfera dell'autonomia privata dei contraenti;
ne consegue che il controllo operato dal
giudice sul regolamento degli interessi voluto dalle parti è diretto a verificare essenzialmente il
suo mancato contrasto con l'utilità sociale dell'iniziativa economica privata, garantita dall'art.
41, comma 2, Cost., e non può essere esteso a sindacare l'adeguatezza delle clausole pattuite a
garantire l'equilibrio delle prestazioni o le aspettative economiche di uno dei contraenti, in
assenza di fattori, come la debolezza o la pressione economica, incidenti sulla formazione della
volontà negoziale” (cfr. Cass. civ. n. 7205/2025).
Ciò che finisce per invocare realmente è la rilevanza del proprio errore (seppur Parte_1
non viene chiesto l'annullamento del contratto per assenza dei requisiti) e, tuttavia, la valutazione di non convenienza dell'affare non incide sulla validità genetica della pattuizione negoziale, da ritenersi accessoria, di consentire il subentro nell'autorizzazione allo scarico di 570
mq di acque reflue, invero indispensabile per quale titolare dell'attività produttiva. CP_4
Alla luce delle suesposte considerazioni, la comunicazione inviata il 5 aprile 2011 deve qualificarsi alla stregua di una dichiarazione espressa, con cui viene dato atto della voltura già
perfezionatasi nell'immediatezza in via provvisoria per quale titolare dell'attività CP_4
produttiva per le motivazioni evidenziate, dichiarazione volta a rendere edotto l'ente gestore del mutamento dell'utenza, a permettere la regolarizzazione gestionale e a fruire dello scarico necessario per lo svolgimento dell'attività produttiva.
Sicchè, la dichiarazione di per sé non costituisce un autonomo contratto, ma, come detto, una pattuizione accessoria e conseguente alla cessione del contratto di leasing traslativo dell'immobile e dell'attività produttiva, che trova la sua causa nella cessione del predetto contratto, il cui oggetto è l'utilizzo dello scarico. La mancanza di corrispettivo ulteriore rispetto a
16 quello della cessione del contratto di leasing, a prescindere dai motivi che lo hanno determinato
(errore sul valore dello stesso o interesse alla cessione del contratto di leasing traslativo che non era scindibile dall'autorizzazione allo scarico, trattandosi di elemento connesso all'esercizio dell'attività produttiva), non lo rende né un atto a titolo gratuito né incide in alcun modo sulla validità dello stesso.
Giova peraltro osservare che non risulta in atti che l'autorizzazione sia né mai stata utilizzata dall'appellante, né che sia stata acquistata, essendo stata semmai concessa dall'autorità
competente quale titolare dell'attività produttiva e titolare del permesso all'allacciamento e del diritto allo scarico. Il fatto che non sia stata espressamente indicata nel contratto di cessione del
22.12.2010, a differenza degli altri contratti prodotti dall'attore in primo grado (doc. da 15 a 20)
nei quali veniva espressamente evidenziato che con la cessione dell'azienda veniva ceduta anche l'autorizzazione allo scarico, non fa derivare la necessarietà di tale espressa pattuizione per il trasferimento dell'utenza e per il conseguente ottenimento dell'autorizzazione.
Non comporta neppure la nullità del successivo consenso espresso al subentro nell'autorizzazione, posto che l'art. 124 del d.lgs 152/2006 prevede espressamente che
“L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico”, sicché nella cessione di azienda deve ritenersi compresa anche l'autorizzazione allo scarico che già era prevista per l'immobile e per l'attività produttiva svolta a seguito della cessione, non potendo rilevare in alcun modo né un eventuale errore commesso nella stima del complesso compendio oggetto di vendita e certamente non potendo incidere in termini di validità del “contratto collegato”, laddove anche così si volesse qualificare la dichiarazione del 5 aprile 2011 (e non come mera esplicitazione di una cessione già avvenuta implicitamente con la cessione
17 dell'azienda del 22 dicembre 2011 per la sua accessorietà).
In definitiva, i primi due motivi di gravame vanno rigettati, con assorbimento del terzo motivo di appello nonché delle domande riproposte da in via gradata e subordinata, non Pt_1
sussistendo neppure gli elementi costitutivi dell'invocato risarcimento del danno, di cui peraltro neppure viene esplicitato il titolo se non con riferimento ad un illegittimo trasferimento.
Conclusioni e spese di lite
13. Va, dunque, rigettato l'appello proposto.
14. Le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori minimi
- tenuto conto della sostanziale sovrapponibilità delle difese, svolte dal medesimo difensore per entrambe le parti appellate- delle controversie del valore indeterminabile di complessità bassa,
esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1
bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna GIÀ al pagamento Parte_1 Parte_2
18 a favore di e di delle spese di lite del presente grado di CP_3 CP_4
giudizio, che liquida in favore di ciascuna delle parti in euro 3.473,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA
come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in ragione del rigetto del gravame.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 2 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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