Ordinanza cautelare 18 giugno 2020
Sentenza 1 aprile 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 01/04/2021, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/04/2021
N. 00433/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00443/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 443 del 2020, proposto da
Talete S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Misino, Laura Poggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Laura Poggi in Verona, Stradone Scipione Maffei n. 8;
contro
Comune di Verona, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon, Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Michelon in Verona, piazza Bra 1;
nei confronti
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento notificato in data 31.01.2020, con il quale il dirigente direzione attività edilizia SUAP-SUEP del Comune di Verona, ha rilasciato a Talete s.r.l. il permesso avente per oggetto " nuova costruzione art. 3 DPR 380/2001 in attuazione PUA scheda norma 216 in lad Attiraglio 49"- Pratica 06.03/005408/2019, limitatamente alla parte in cui viene prescritta l'osservanza delle condizioni contenute nel parere della Direzione Ambiente datato 11.10.2019 n. prot 339841; del parere della Direzione Ambiente datato 11.10.2019 – n. 339841 Prot, con il quale il funzionario tecnico incaricato della Direzione Ambiente, ha espresso parere favorevole al prosieguo della pratica SUAPSUEP n. 06.03/005408/2019, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) “i requisiti acustici passivi siano tali da prevedere, oltre al rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. 05 dicembre 1997, anche dall’eventuale normativa per la regolamentazione delle elisuperfici”; b) “la committenza produca una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 (corredata di documento di identità) sottoscritta dalla proprietà, nella quale venga esonerata l’Amministrazione Comunale di Verona e il gestore dell’elisuperficie da qualsiasi eventuale futura richiesta di contributo economico finanziario nell’ambito della realizzazione di interventi di risanamento acustico che si rendessero necessari. Questa prescrizione dovrà essere riportata negli atti notarili di cessione della proprietà”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente è proprietaria di un’area industriale dismessa, sita in Verona, Lungadige Attiraglio n. 49-51, individuata al catasto terreni, al foglio 101, particelle 28, 39, 40 sulla quale è stata autorizzata a realizzare un complesso residenziale.
L’edificabilità dei suddetti terreni è disciplinata dal PAT e dal PI, con scheda norma n. 216 ATO 2 del PI e confermata mediante la stipula di un accordo definitivo di pianificazione, ex art. 6 L.R. n. 11/04, nonché da un PUA.
Sull’adiacente area di proprietà comunale sono insediate una palestra, due scuole per l’infanzia ed una cucina comunale comprensoriale. L’area è, inoltre, utilizzata come eliporto da parte del Servizio Unico Emergenza Medica (SUEM) 118 prestato dall’ULSS 20 di Verona.
La ricorrente deduce di aver appreso che l’attività di elisoccorso sulla suddetta area era esercitata in virtù di una concessione precaria di durata quinquennale, stipulata tra il Comune e l’Azienda ULSS 20 di Verona in data 10.12.2012, scaduta nel dicembre 2017, un mese prima dell’approvazione del PUA.
In data 01/08/2019, Talete s.r.l. depositava l’istanza di permesso di costruire per realizzare i fabbricati residenziali.
Il procedimento si concludeva in data 31.1.2020, con il rilascio del permesso di costruire richiesto, al quale venivano apposte talune condizioni.
La ricorrente contesta le condizioni imposte dalla Direzione ambiente in materia di rumore.
Il suddetto ufficio, nel parere adottato nel corso dell’istruttoria accertava il rispetto degli indici previsti dal D.P.C.M. 05 dicembre 1997 ed il rispetto dei limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica. Tuttavia, poiché durante le misure non era stato possibile verificare il contributo sonoro dell’elibase del 118, venivano imposte le seguenti prescrizioni:
• “i requisiti acustici passivi siano tali da prevedere, oltre al rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. 05 dicembre 1997, anche dall’eventuale normativa per la regolamentazione delle elisuperfici;
• la committenza produca una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 (corredata di documento di identità) sottoscritta dalla proprietà, nella quale venga esonerata l’Amministrazione Comunale di Verona e il gestore dell’elisuperficie da qualsiasi eventuale futura richiesta di contributo economico finanziario nell’ambito della realizzazione di interventi di risanamento acustico che si rendessero necessari. Questa prescrizione dovrà essere riportata negli atti notarili di cessione della proprietà”.
La società ricorrente ha impugnato le suddette prescrizioni contenute nel permesso di costruire, ritenendolo illegittimo per i seguenti vizi:
1) Violazione di legge (e segnatamente del combinato disposto degli art. 12 e 20 del DPR 380/2001). Difetto di istruttoria. Insufficienza, Incongruenza e contradittoria della motivazione. L’art. 12 D.P.R. 380/2001, laddove statuisce che il permesso venga rilasciato “in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente”, ne individua il contenuto tipico.
Condizioni e prescrizioni che non riguardino la conformità dell’opera ai suddetti atti generali di programmazione e gestione del territorio, devono ritenersi estranei al suo contenuto tipico e pertanto illegittimi.
2) Violazione di legge e falsa applicazione del combinato disposto dalla legge n. 447/2015 (art. 2 e 8), del DPCM 14.11.1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore). Falsa rappresentazione di fatti presupposti.
Le prescrizioni che si impugnano, risultano finalizzate ad accollare all’attuale proprietà e agli aventi causa della stessa, generici “interventi di risanamento acustico che si rendessero necessari” nel caso in cui l’attività eliportuale sul fondo confinante di proprietà comunale risultasse sorgente di emissioni sonore tali da superare i limiti di legge per le limitrofe aree a destinazione residenziale. Il tutto sulla base dell’errato presupposto che l’elisuperficie risulti legittimamente preesistente ed autorizzata, circostanza che non è provata. Sarà l’eventuale futura autorizzazione all’insediamento dell’eliporto sull’area a dover essere subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti di compatibilità acustica con l’area, la cui urbanizzazione è da tempo prevista.
3) Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, difetto di istruttoria e travisamento. Difetto di istruttoria. Insufficienza, incongruenza della motivazione; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità manifesta.
Nessuna istruttoria è stata svolta dalla Direzione Ambiente per verificare a quale titolo venisse svolta l’attività eliportale, se la stessa fosse stata autorizzata previa valutazione di compatibilità acustica con la destinazione residenziale delle aree circostanti.
La condizione apposta è, inoltre, indeterminata non essendo individuata la disciplina applicabile e gli obblighi dalla stessa eventualmente derivanti.
4) Nullità strutturale delle prescrizioni per indeterminatezza dell’oggetto. Illogicità, Irragionevolezza e contraddittorietà.
La prima delle prescrizioni impugnate laddove prescrive che i requisiti acustici passivi dei fabbricati siano tali da prevedere oltre al rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. 5.12.1997, “anche all’eventuale normativa per la regolamentazione delle elisuperfici”, risulta di impossibile applicazione per la sua assoluta genericità ed indeterminatezza.
La genericità della prima prescrizione si riflette necessariamente sulla seconda, che impone la produzione di una dichiarazione sostitutiva di un atto di notorietà, sottoscritta dalla Proprietà, “nella quale venga esonerata l’Amministrazione Comunale di Verona e il gestore dell’Elisuperficie da qualsiasi eventuale futura richiesta di contributo economico finanziario nell’ambito della realizzazione di interventi di risanamento acustico che si rendessero necessari”; prescrivendo altresì che tale esonero venga riportato negli atti notarili di cessione della proprietà.
5) Eccesso di potere – Sviamento; Violazione dei principi di logicità, ragionevolezza e consequenzialità dell’azione amministrativa. Violazione di legge in riferimento a quanto disposto dall’art. 844 c.c.
Le prescrizioni impugnate, intimamente tra loro collegate e connesse, risultano preordinate al perseguimento di interessi estranei a quelli sottesi al potere esercitato. Il Comune non può inserire nel permesso di costruire prescrizioni contrastanti con la natura e la tipicità del provvedimento, tali da snaturare l’atto e che impongano oneri ingiustificabili, sproporzionati o immotivati, quali quelli di cui si discute.
Si è costituito il Comune di Verona insistendo per il rigetto del ricorso, chiarendo che l’elisuperficie è stata da lungo tempo oggetto di concessione al servizio 118 della locale Aulss e che, in forza del principio del preuso, non potrebbero imporsi obblighi maggiormente gravosi al concessionario. Il Comune, inoltre, afferma che la giurisprudenza ammette l’imposizione di prescrizioni in sede di rilascio di titoli edilizi
e che, pertanto, l’imposizione di prescrizioni a tutela dell’ambiente nel permesso di costruire non sarebbe vietato e non contrasterebbe con la funzione tipica del provvedimento.
La domanda cautelare formulata contestualmente al ricorso introduttivo è stata accolta con l’ordinanza n. 282 del 18 giugno 2020.
All’udienza del 28 gennaio 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La ormai costante giurisprudenza, superando un risalente orientamento contrario, ritiene ammissibile, anche nella materia edilizia, il provvedimento condizionato. Ciò, in particolare, nel caso in cui l’apposizione della condizione o della prescrizione risponda ad esigenze di speditezza dell’azione amministrativa, consentendo all'Autorità competente di subordinare gli effetti positivi del proprio provvedimento alla verificazione di un evento ritenuto indispensabile per una valutazione positiva della questione posta al suo esame.
Quanto ai titoli edilizi, si è affermata l’ammissibilità, in via generale ed in mancanza di specifiche disposizioni di legge contrarie, di prescrizioni specifiche a tutela sia dell'ambiente, sia del tessuto e del decoro abitativo. Tuttavia, si è precisato che pur potendo il Comune, ove sussistano speciali circostanze, imporre prescrizioni nei titoli edilizi, occorre pur sempre che esse non contrastino con la natura e la tipicità del provvedimento, ossia “non siano tali da snaturare l'atto (negandone la funzione) o impongano sacrifici ingiustificabili, sproporzionati o immotivati.” (Consiglio di stato, Sez. VI 6 novembre 2018, n. 6265).
Nel caso di specie, le prescrizioni impugnate hanno lo scopo di sollevare il Comune ed il gestore dell’elisuperficie dagli oneri derivanti dalla necessità di realizzare interventi in esecuzione di un piano di risanamento acustico futuro ed eventuale, nel caso in cui esso dovesse rendersi necessario per lo svolgimento nell’area attigua a quella di proprietà dei ricorrenti dell’attività di elisoccorso.
Le suddette prescrizioni non mirano, in via diretta, alla tutela dell’ambiente acustico, ma al perseguimento di risparmi di spesa per il Comune e per il gestore dell’area,
Le condizioni poste a carico degli istanti sono, quindi, estranee al contenuto tipico del permesso di costruire, il cui rilascio è frutto dell’esercizio di un’attività interamente vincolata avente ad oggetto la verifica di conformità dell’intervento “alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente” (art. 12 D.P.R. 380/2001).
Non risultano rispettate, pertanto, le condizioni in presenza delle quali è ammessa l’apposizione di condizioni ai titoli edilizi, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato.
Le prescrizioni imposte, peraltro, hanno un contenuto generico ed indeterminato, imponendo alla società istante obblighi futuri incerti sia nell’an che nel quantum quali condizioni per il rilascio di un titolo edilizio relativo ad un intervento riconosciuto conforme alla disciplina urbanistico-edilizia vigente.
Esse, peraltro, sono state imposte in assenza di adeguata istruttoria, essendo dovute – per espressa ammissione dell’Amministrazione – alla mancata misurazione dell’impatto acustico dell’elisuperficie.
In conclusione, l’estraneità delle prescrizioni al contenuto tipico del permesso di costruire, l’indeterminatezza degli obblighi imposti, anche sotto il profilo economico e l’assenza di adeguata istruttoria rendono le prescrizioni illegittime, condizionando l’esercizio dello ius aedificandi all’adempimento di oneri non previsti dalla legge, non immediatamente riconducibili alla disciplina urbanistico-edilizia vigente, in assenza di istruttoria e motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impougnato limitatamente alla parte in cui viene prescritta l'osservanza delle condizioni contenute nel parere della Direzione Ambiente datato 11.10.2019 n. prot 339841. Condanna il Comune di Verona al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente che sono liquidate in € 3.000,00, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 28 gennaio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO