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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 13/06/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 14 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale nella causa iscritta al n. 1762/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Martone, Parte_1 C.F._1
via Facciolà n. 4, presso lo studio dell'avv. Lucia CALVI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti - pec: Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, elettivamente CP_1
domiciliato in Reggio Calabria, viale Calabria n. 82, rappresentato e difeso, dall' avv.to
Patrizia SANGUINETI, giusta procura generale alle liti del 22.03.2024, al rogito del Dott. in Roma, rep. 37875/7313, pec: Persona_1
t Email_2
RESISITENTE
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis, comma 6, per il riconoscimento dello stato di inabilità ex art. 12 l. n. 118/1971.
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI /
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato il 23.06.2024, Pt_1
ha chiesto l'accertamento del proprio stato di invalidità ai fini del riconoscimento del
[...] diritto alla percezione della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della l. n. 118/1971
Pag. 1 a 6 contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico, dott.ssa Persona_2
, in fase di accertamento tecnico preventivo già introdotto.
[...]
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che ha eccepito CP_1
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, insistendo per il rigetto del ricorso.
Il CTU, nella fase di ATPO, ha concluso che il ricorrente non è affetto da patologie tali da renderlo totalmente inabile al lavoro e ha accertato una percentuale di invalidità pari al
90%, confermando, per l'effetto, gli esiti della visita medica effettuata in sede amministrativa.
I motivi di contestazione posti alla base dell'odierno ricorso si condensano in una critica globale in ordine alle considerazioni mediche rese dal CTU, ai codici attribuiti, nonché all'omessa valutazione della patologia ipertensiva e degli esiti delle lesioni della cuffia dei rotatori già trattate chirurgicamente.
Il ricorso non merita accoglimento.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Dalla lettura dell'elaborato peritale redatto dalla dott.ssa si Persona_2
evince agevolmente che il CTU ha valutato i singoli apparati compromessi, ha analizzato le
Pag. 2 a 6 patologie, proceduto alla valutazione medico legale assegnando codici e indicando percentuali.
Il CTU ha dunque mostrato di procedere ad una attenta e complessiva verifica delle condizioni sanitarie dell'istante, arrivando all'esito della valutazione riportata dopo uno scrupoloso e attento excursus diagnostico.
In tal senso, il CTU all'esito dell'esame obiettivo ha accertato che il ricorrente è affetto da: “(…) 1) Codice 7410: amputazione di gamba terzo medio protesizzabile, invalido al 46%;
2) Per analogia di gravità codice 2206: sindrome depressiva endoreattiva grave, invalido al
35%; 3) Per analogia di gravità codice 7010: anchilosi rachide lombare, invalido al 35%;
4) Per analogia di gravità codice 7208: anchilosi di spalla in posizione favorevole, invalido al 30%; 5) Per analogia di gravità cod. 6454, ulcera gastrica o duodenale (II classe), invalido
10%”.
Da tali complete e consequenziali premesse ha formulato le seguenti conclusioni:
“Queste patologie determinano al signor una invalidita' del 90%. Il periziando Parte_1 non si trova nella assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualunque attivita' lavorativa. Le condizioni di salute del signor di anni 61, sono tali da Parte_1 determinare una invalidita' del 90%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa”.
Rispetto alle conclusioni peritali, parte ricorrente ha presentato osservazioni ai sensi dell'art. 195 c.p.c., lamentando, in particolare, l'omessa valutazione della patologia ipertensiva e delle patologie fisiatriche causate dalle lesioni alla cuffia dei rotatori.
Orbene, rispetto a tali deduzioni il CTU ha fornito puntuali risposte, affermando quanto alla patologia ipertensiva che: “La patologia ipertensiva non è stata codificata in quanto agli atti risulta un solo referto di visita cardiologica del 27/04/2018 con diagnosi di:
“Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico, Zantipres 30 mg ½ cpr il mattino”, nonché che “Il ricorrente non riferisce di prendere farmaci antiipertensivi e non riferisce di effettuare controlli cardiologici” e quanto alle patologie che affligge la spalla che la stessa è stata oggetto di valutazione e codificazione: “anchilosi di spalla in posizione favorevole, invalido al 30%”, ha, infine, ribadito la correttezza del proprio operato.
Pag. 3 a 6 D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato il ricorrente.
Inoltre, appare utile evidenziare che il CTU in sede di operazioni peritali ha chiesto al ricorrente degli approfondimenti diagnostici, prescrivendo, all'uopo, l'esecuzione delle seguenti visite specialistiche, ovvero: visita neurologica, visita fisiatrica e visita psichiatrica.
Dalla documentazione in atti non vi è prova o certificazione che siano state eseguite, né riguardo la loro mancata esecuzione è stata fornita giustificazione alcuna.
La parte ricorrente, con l'introduzione del presente giudizio, ha prodotto nuova documentazione medica, ovvero: referto del 15.1.2024 visita fisiatrica, referto del 23.1.2024 visita neurologica e referto del 26.01.2024, tutti rilasciati dai competenti ambulatori dell'Asp di Reggio Calabria. Tuttavia, la predetta documentazione è di per sé sovrapponibile a quella già versata in atti nel precedente giudizio di ATP e non dà luogo all'emersione di alcuna circostanza che comprovi un aggravamento delle condizioni sanitarie.
In tale sede non appare dunque inutile ricordare la distinzione tra documentazione sopravvenuta ed aggravamento, rilevando che solo quest'ultimo legittima la valutazione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c.
Al cospetto di tali specifiche valutazioni le contestazioni contenute in ricorso si prestano, dunque, ad essere considerate generiche deduzioni di parte, prive di rigore scientifico, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguentemente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Pertanto, essendo le contestazioni del tutto infondate, non si fa luogo a nomina di nuovo consulente.
Quanto esposto in ricorso si traduce dunque in forme di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, o lacune nel processo di valutazione, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (cfr. Cass. lav. n.
2151/2004) le quali peraltro non risultano superate da documentazione sanitaria sopravvenuta.
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il Giudice, per discostarsi legittimamente dalle valutazioni effettuate nella CTU, o per poter procedere ad un
Pag. 4 a 6 rinnovazione della stessa, deve operare “una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico- giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del ctu” (Cass. Civ., sez. I,
03/03/2011 n.5148), rispondendo tale esigenza “a ragioni di economia processuale e dei costi del giudizio oltre a rispetto del canone della ragionevole durata del processo” (Cass. Civ., sez. lavoro, 01/08/2013 n. 18410).
Le asserzioni della parte ricorrente si condensano dunque in un mero dissenso diagnostico più che in una contestazione sulle risultanze mediche della relazione peritale. A tal riguardo, la recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che: "Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante, Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione” (cfr. Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517, principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.).
In definitiva, non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
In conclusione, non si fa luogo a nomina di un nuovo CTU con conseguente reiezione della domanda.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Pag. 5 a 6 Vista la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. nulla per le spese.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
- nulla per le spese;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che si liquidano con separato CP_1
decreto.
Locri, 13.5.2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
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