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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/03/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T RIB UNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro
n. 5917/2024 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
18.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nata a [...] il [...]), elettivamente domiciliata in Roma Viale Parte_1
Angelico n. 70, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Palma e Elisa Cacciato Insilla giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Roma Via Cesare Beccaria n.29, rappresentato e difeso dall' Avv. Ivanoe Ciocca giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis cod. proc. civ., ha chiesto l'accertamento della Parte_1 sussistenza delle condizioni sanitarie utili per ottenere l'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 legge n. 18/80 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
All'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, il CTU nominato ha escluso la sussistenza del requisito medico- legale.
Con ricorso depositato in data 11.10.2024, il ricorrente ha denunciato l'errore tecnico in cui sarebbe incorso il perito per non aver adeguatamente considerato il quadro invalidante nonché per aver omesso
(ed errato) l'indicazione delle voci tabellari e relative percentuali attribuibili alle singole patologie secondo il D.M. del 5 .2.1992.
Parte ricorrente ha quindi chiesto che, contrariamente a quanto ritenuto in prime cure, venga riconosciuto il suddetto requisito sanitario.
1 L' , nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata discussa, e viene pertanto decisa con la presente sentenza.
In primo luogo, deve notarsi che il ricorso è stato tempestivamente iscritto in data 11.10.2024 entro il termine di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso avvenuto il 19.9.2024.
Detto ciò, si osserva che l'opposizione va disattesa.
Occorre rammentare che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° cod. proc. civ. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Pertanto, non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie da cui è affetta la parte, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal Ctu in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003
e Cass. n. 17318/2004).
Nel caso in esame, la difesa lamenta la sottovalutazione del quadro patologico del ricorrente e l'omesso e corretto utilizzo della Tabella Invalidità Civile (D.M. del 5.2.1992).
Ebbene, deve rilevarsi, in primo luogo, che la difesa non ha sollevato contestazioni per il tramite del proprio consulente Dott. nonostante lo stesso abbia ha preso parte alle indagini Persona_1 peritali, né ha dedotto un ipotetico peggioramento del quadro clinico della ricorrente.
Ad ogni modo, il Ctu nominato (dott.ssa ha accertato, in modo chiaro all'esito di Persona_2 un articolato ed esaustivo ragionamento scientifico, che la parte ricorrente non presenta i requisiti sanitari previsti ai sensi dell'art. 1 legge n. 18/80. Difatti, il Ctu, ha spiegato quanto segue : “ Gli accertamenti svolti in tale ambito hanno consentito di rilevare che il Sig. è Parte_1 attualmente affetto da: cirrosi epatica con ipertensione portale e ascite ricorrente;
cardiopatia ischemica sottoposta ad angioplastica percutanea su CX, stenosi aortica severa trattata con protesi valvolare aortica, insufficienza tricuspidalica severa , portatore di PMK, pregressa endocadite batterica su valvola tricuspide ed elettrocateter del PMK;
diabete mellito tipo 2 insulinodipendente., broncopatia cronica ostruttiva, insufficienza renale cronica. Tale quadro morboso è indubbiamente
2 complesso, soprattutto per quanto concerne la patologia epatica con tutte le conseguenze che essa comporta nonché per la patologia cardiaca. Indubbiamente esso nel suo insieme considerato concretizza la condizione di invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, ma non appare di entità tale da determinare anche la impossibilità di compiere gli atti delle viverre quotidiano o di deambulare in maniera autonoma seppur con aiuto di bastone.
La condizione clinica del Sig. come risulta dalla disamina della documentazione in atti Pt_1
(vedasi la visita geriatrica del giugno 2023: “risulta autonomo nelle attività fisiche (ADL) della vita quotidiana;
risulta per lo più dipendente nelle attività strumentali, lo stato cognitivo non ha documentato la presenza di deficit”, nonché la relazione epatologica del 20.03.2024 “Esame obiettivo: Paziente vigile, orientato nei tre assi e collaborante. […] come apprezzato nel corso della visita medica, è di indubbio valore clinico poiché egli è affetto da un complesso patologico che determina una riduzione anche di significativa entità della validità ma che, allo stato, non configura quella perdita totale ed irreversibile della propria autonomia nel compiere gli atti della vita quotidiana, fattispecie cioè che concretizza le condizioni previste da legge per la concessione dei benefici connessi con il diritto all'indennità di accompagnamento.
Inoltre, come è stato possibile osservare in sede di visita, il Sig. è in grado di deambulare Pt_1 se pur con aiuto di bastone, di compiere in maniera del tutto autonoma i passaggi posturali se pur aiutandosi con gli arti superiori;
attualmente la sua condizione clinica, per quanto seria e meritevole di continuo monitoraggio, non determina la necessità di assistenza continua né nella deambulazione, né nel compimento degli atti quotidiani della vita quali il vestirsi, il lavarsi o il prepararsi i pasti. il ricorrente, infatti, si trova a mio avviso nella condizione di invalido ultrasessantacinquenne grave
100% sia per la sussistenza di un grave quadro di cirrosi epatica sia pe il quadro interessante
l'apparato cardiovascolare. Ritengo pertanto il Sig. a causa del complesso morboso da cui Pt_1
è affetto, soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed
i compiti propri della sua età grave 100% ma non si trova in alcuna delle condizioni previste dall'art.
1 legge 18/80 per beneficiare dell'indennità di accompagnamento”.
Tali risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Del resto, nel ricorso in opposizione non viene illustrato alcun specifico errore tecnico commesso dal Ctu, né sono state individuate specifiche contraddizioni in cui sarebbe incorso l'esperto.
Con particolare riguardo al secondo motivo di contestazione, si osserva che nel giudizio sanitario relativo all'indennità di accompagnamento non vi rientra la valutazione tabellare delle singole
3 patologie, ma è incentrato sulla verifica dell'autosufficienza o meno del periziato a livello deambulatorio e nello svolgimento degli atti della vita quotidiana.
Le censure del ricorrente, dunque, sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse, peraltro, in termini generici e non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del Ctu. Si tratta, pertanto, di un dissenso assolutamente normale nell'ambito delle valutazioni medico-legali, ma non idoneo ad addebitare al consulente d'ufficio carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche e scientificamente errate, o omissione di accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente, al fine di dimostrare la erroneità del giudizio formulato dal Ctu, la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del medesimo e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico (v. Cass., 17.4.2004 n. 7341; Cass.,
3.10.2011 n. 20188).
In definitiva, alla luce delle considerazioni sinora esposte, non si giustifica un rinnovo dell'indagine peritale ed il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, atteso che parte ricorrente ha presentato la dichiarazione reddituale ai fini dell'esonero dal pagamento delle spese processuali in caso di condanna ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'opposizione;
- dichiara irripetibili le spese di lite
Tivoli, 18.3.2025
Il Giudice
Alessio Di Pietro
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