Art. 2. 1. All'organizzazione della presidenza italiana del G8 nell'anno 2001, e del Vertice di Genova di cui all'articolo 1, provvede una struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. All'istituzione della struttura di cui al comma 1, alla definizione della durata della stessa ed alla nomina dei componenti e del responsabile si provvede, ai sensi dell' articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I componenti designati dalle amministrazioni statali interessate sono collocati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in posizione di comando o di fuori ruolo.
3. Il trattamento economico dei componenti della struttura di cui al comma 1, resta, comunque, a carico delle amministrazioni di provenienza.
4. Al fine di assicurare la predisposizione dei documenti di lavoro, la verbalizzazione delle riunioni e l'informazione esterna in lingua inglese, il responsabile della struttura di cui al comma 1 e' autorizzato a stipulare non piu' di venti contratti di diritto privato, di durata non superiore a quindici mesi, da esaurire entro il termine del 31 dicembre 2001.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ):
"4. Per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea e' specificata dall'atto istitutivo. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto".
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 25 maggio 1999, n. 68 T, reca: "Fondi per interventi al fine dello svolgimento del Giubileo del 2000 per vari aeroporti".
"2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonche' l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata avvengono con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:
a) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;
b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:
1) il prezzo di cui all'articolo 19, comma 2;
2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalita' di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare".
2. All'istituzione della struttura di cui al comma 1, alla definizione della durata della stessa ed alla nomina dei componenti e del responsabile si provvede, ai sensi dell' articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I componenti designati dalle amministrazioni statali interessate sono collocati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in posizione di comando o di fuori ruolo.
3. Il trattamento economico dei componenti della struttura di cui al comma 1, resta, comunque, a carico delle amministrazioni di provenienza.
4. Al fine di assicurare la predisposizione dei documenti di lavoro, la verbalizzazione delle riunioni e l'informazione esterna in lingua inglese, il responsabile della struttura di cui al comma 1 e' autorizzato a stipulare non piu' di venti contratti di diritto privato, di durata non superiore a quindici mesi, da esaurire entro il termine del 31 dicembre 2001.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ):
"4. Per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea e' specificata dall'atto istitutivo. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto".
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 25 maggio 1999, n. 68 T, reca: "Fondi per interventi al fine dello svolgimento del Giubileo del 2000 per vari aeroporti".
"2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonche' l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata avvengono con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:
a) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;
b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:
1) il prezzo di cui all'articolo 19, comma 2;
2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalita' di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare".