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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/12/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 457/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
PE LI TO - Presidente
IN EN - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 457/2025 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata ad [...] il [...] (Avv. Vella Gabriele) Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...] (Avv. Cacciatore PE Fabio) CP_1
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 10.12.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che, con ricorso depositato in data 23/02/2025, premettendo di avere Parte_1 contratto, in data 17.09.2004, matrimonio concordatario con dalla cui unione CP_1 erano nati tre figli, di cui due ancora minorenni, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del convenuto;
che costituitosi in giudizio, non si opponeva alla domanda di separazione ma CP_1 resisteva a quella di addebito;
che le parti, in data 25.11.2025, rappresentavano di avere raggiunto un accordo e depositavano una istanza di trasformazione del rito chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1. “I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Affidamento condiviso dei figli minori (nata ad [...] il [...]) e Persona_1 [...]
(nato ad [...] il [...]) con collocamento prevalente presso la residenza della Per_2 madre in Agrigento, Via Michele Amari n° 3. I coniugi eserciteranno sui minori la responsabilità genitoriale congiuntamente per le decisioni di maggiore importanza e, disgiuntamente, per le decisioni quotidiane a seconda del genitore con cui si troveranno i minori in quel particolare momento.
3. Il padre potrà vedere e tenere i figli minori secondo la volontà di questi ultimi, lasciando alla loro decisione tempi e modalità.
4. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra quale contributo in ragione del CP_1 Parte_1
50% per il mantenimento dei figli minori e l'assegno mensile di €. Persona_1 Persona_2
400,00 (quattrocento\00)) da pagarsi entro il giorno dieci di ogni mese e contribuirà, sempre in ragione del 50%, alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie, preventivamente concordate e debitamente documentate. Al raggiungimento della maggiore età della prole e sino al raggiungimento dell'autosufficienza, detto assegno verrà versato direttamente ai figli.
Nessuna somma con riguardo alla figlia (nata ad [...] il [...]). Persona_3
5. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti, pertanto entrambi rinunciano espressamente a qualsivoglia richiesta economica nei confronti dell'altro.
6. Ciascun coniuge percepirà al 50% l'assegno unico universale INPS.
7. Nessuna richiesta da parte di entrambi i coniugi in merito all'assegnazione della casa coniugale. Il
Sig. si impegna a trasferire la propria residenza (attualmente in Agrigento, Via Michele CP_1 Amari n° 3) presso altra abitazione.
8. In merito al mobilio, le parti stabiliscono che lo stesso resterà ad arredare la casa coniugale fin quando tutti i figli abiteranno con la madre;
solo successivamente alla cessazione della convivenza degli stessi, le parti provvederanno alla divisione degli arredi.
In merito agli effetti personali del Sig. la Sig.ra si impegna a consegnare allo CP_1 Pt_1 stesso i beni rimasti nella casa coniugale.
9. I coniugi risultano comproprietari di una casetta con un piccolo appezzamento di terreno, sita in agro di Agrigento, contrada Ragabo s.n.
La stessa risulta composta da unico ingresso, due camere, una cucina-salone e il bagno, i coniugi stabiliscono che ciascuno di loro avrà l'uso esclusivo della casetta e del terreno durante il periodo di permanenza. Entrambi i coniugi si impegnano a provvedere alla manutenzione del bene e a prestare il consenso, previa esibizione dei preventivi, per le riparazioni e lavorazioni che si rendessero necessarie.
In merito all'utilizzo, coniugi stabiliscono che ciascuno di loro avrà l'uso esclusivo della casa e del terreno circostante nel periodo da febbraio-luglio (la Sig.ra e da agosto-gennaio (il Sig. Pt_1
. CP_1
Alla scadenza del semestre ciascun coniuge dovrà assicurarsi di avere prelevato i propri beni ed effetti personali, in modo da lasciare all'altro casa e terreno liberi per l'esercizio del proprio diritto.
Una eventuale sostituzione di lucchetti e serratura potrà avvenire solo previo consenso dell'altro comproprietario.
10. I coniugi prestano il consenso reciproco per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, anche per i figli minori.
11. I coniugi prestano il consenso reciproco per il rinnovo della carta di identità dei figli minori.
che all'udienza del 10.12.2025, le parti hanno depositato delle note di trattazione scritta confermando la volontà di non volersi riconciliare e insistendo nell'accoglimento delle condizioni concordate;
che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
che sussistono i presupposti per la separazione di cui all'art.151, 1° co., e 158 c.c.;
che, stante la natura della controversia, le spese di lite devono essere compensate
P.Q.M.
Dichiara la separazione consensuale dei coniugi nata ad [...] il Parte_1
08/06/1979 e nato ad [...] il [...], i quali hanno contratto CP_1 matrimonio il 17.09.2004 ad Agrigento, trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Agrigento al n. 348, parte II, serie A, anno 2004;
autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa le condizioni concordate dai coniugi nella richiesta di separazione consensuale contenuta nell'istanza depositata il 25 novembre 2025, sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Dispone che questa sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale di Stato civile del Comune di
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale il 11.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IN EN PE LI TO
(atto firmato digitalmente)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
PE LI TO - Presidente
IN EN - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 457/2025 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata ad [...] il [...] (Avv. Vella Gabriele) Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...] (Avv. Cacciatore PE Fabio) CP_1
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 10.12.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che, con ricorso depositato in data 23/02/2025, premettendo di avere Parte_1 contratto, in data 17.09.2004, matrimonio concordatario con dalla cui unione CP_1 erano nati tre figli, di cui due ancora minorenni, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del convenuto;
che costituitosi in giudizio, non si opponeva alla domanda di separazione ma CP_1 resisteva a quella di addebito;
che le parti, in data 25.11.2025, rappresentavano di avere raggiunto un accordo e depositavano una istanza di trasformazione del rito chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1. “I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Affidamento condiviso dei figli minori (nata ad [...] il [...]) e Persona_1 [...]
(nato ad [...] il [...]) con collocamento prevalente presso la residenza della Per_2 madre in Agrigento, Via Michele Amari n° 3. I coniugi eserciteranno sui minori la responsabilità genitoriale congiuntamente per le decisioni di maggiore importanza e, disgiuntamente, per le decisioni quotidiane a seconda del genitore con cui si troveranno i minori in quel particolare momento.
3. Il padre potrà vedere e tenere i figli minori secondo la volontà di questi ultimi, lasciando alla loro decisione tempi e modalità.
4. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra quale contributo in ragione del CP_1 Parte_1
50% per il mantenimento dei figli minori e l'assegno mensile di €. Persona_1 Persona_2
400,00 (quattrocento\00)) da pagarsi entro il giorno dieci di ogni mese e contribuirà, sempre in ragione del 50%, alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie, preventivamente concordate e debitamente documentate. Al raggiungimento della maggiore età della prole e sino al raggiungimento dell'autosufficienza, detto assegno verrà versato direttamente ai figli.
Nessuna somma con riguardo alla figlia (nata ad [...] il [...]). Persona_3
5. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti, pertanto entrambi rinunciano espressamente a qualsivoglia richiesta economica nei confronti dell'altro.
6. Ciascun coniuge percepirà al 50% l'assegno unico universale INPS.
7. Nessuna richiesta da parte di entrambi i coniugi in merito all'assegnazione della casa coniugale. Il
Sig. si impegna a trasferire la propria residenza (attualmente in Agrigento, Via Michele CP_1 Amari n° 3) presso altra abitazione.
8. In merito al mobilio, le parti stabiliscono che lo stesso resterà ad arredare la casa coniugale fin quando tutti i figli abiteranno con la madre;
solo successivamente alla cessazione della convivenza degli stessi, le parti provvederanno alla divisione degli arredi.
In merito agli effetti personali del Sig. la Sig.ra si impegna a consegnare allo CP_1 Pt_1 stesso i beni rimasti nella casa coniugale.
9. I coniugi risultano comproprietari di una casetta con un piccolo appezzamento di terreno, sita in agro di Agrigento, contrada Ragabo s.n.
La stessa risulta composta da unico ingresso, due camere, una cucina-salone e il bagno, i coniugi stabiliscono che ciascuno di loro avrà l'uso esclusivo della casetta e del terreno durante il periodo di permanenza. Entrambi i coniugi si impegnano a provvedere alla manutenzione del bene e a prestare il consenso, previa esibizione dei preventivi, per le riparazioni e lavorazioni che si rendessero necessarie.
In merito all'utilizzo, coniugi stabiliscono che ciascuno di loro avrà l'uso esclusivo della casa e del terreno circostante nel periodo da febbraio-luglio (la Sig.ra e da agosto-gennaio (il Sig. Pt_1
. CP_1
Alla scadenza del semestre ciascun coniuge dovrà assicurarsi di avere prelevato i propri beni ed effetti personali, in modo da lasciare all'altro casa e terreno liberi per l'esercizio del proprio diritto.
Una eventuale sostituzione di lucchetti e serratura potrà avvenire solo previo consenso dell'altro comproprietario.
10. I coniugi prestano il consenso reciproco per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, anche per i figli minori.
11. I coniugi prestano il consenso reciproco per il rinnovo della carta di identità dei figli minori.
che all'udienza del 10.12.2025, le parti hanno depositato delle note di trattazione scritta confermando la volontà di non volersi riconciliare e insistendo nell'accoglimento delle condizioni concordate;
che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
che sussistono i presupposti per la separazione di cui all'art.151, 1° co., e 158 c.c.;
che, stante la natura della controversia, le spese di lite devono essere compensate
P.Q.M.
Dichiara la separazione consensuale dei coniugi nata ad [...] il Parte_1
08/06/1979 e nato ad [...] il [...], i quali hanno contratto CP_1 matrimonio il 17.09.2004 ad Agrigento, trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Agrigento al n. 348, parte II, serie A, anno 2004;
autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa le condizioni concordate dai coniugi nella richiesta di separazione consensuale contenuta nell'istanza depositata il 25 novembre 2025, sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Dispone che questa sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale di Stato civile del Comune di
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale il 11.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IN EN PE LI TO
(atto firmato digitalmente)