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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/12/2025, n. 3412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3412 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
Alessandra Arceri Presidente Manuela Cortelloni Consigliere Cristina Ravera Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1723/2024 R.G. promossa in grado d'appello da
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Milano, Piazza San Pietro in Gessate n. 2, presso lo studio degli Avv.ti Gaetano Galeone e Sabrina Scorletti, che lo rappresentano e difendono, come da procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in Milano, Piazza Santa Francesca C.F._3
Romana n. 3, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Sala che li rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello di Milano così giudicare:
- nel merito: accogliere il presente appello, siccome fondato in fatto e in diritto in considerazione anche delle irregolarità poste in essere dai venditori e non dichiarate al garante e tali da inficiare l'attendibilità del bilancio al 31.12.2020, e, per l'effetto, annullare e riformare la sentenza qui impugnata, con conseguente accoglimento delle domande proposte in primo grado dal dott. che di seguito si Parte_1 riportano: “in via principale: - revocare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 20734/2022, emesso dal Tribunale di Milano in quanto infondato per i motivi esposti in atti;
- accertare e dichiarare l'annullamento della garanzia autonoma rilasciata dal SI nei confronti dei SIi e Parte_1 CP_2 Parte_2
per i motivi espressi in narrativa;
[...] in via subordinata - accertare e dichiarare illegittima l'escussione del contratto autonomo di garanzia in quanto fondata sull'exceptio doli dei SIi e CP_2
, dato che non è inadempiente avendo depositato la somma CP_1 CP_3 corrispondente alla seconda rata presso il Notaio e conseguentemente Per_1 dichiarare privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 20734/2022, emesso dal Tribunale di Milano;
- respingere le domande formulate da controparte in quanto infondate per i motivi di fatto e di diritto esposti in atti. In ogni caso:
- condannare solidalmente i SIi e anche in CP_2 Parte_3 funzione delle infondate affermazioni espresse nel ricorso per decreto di ingiunzione per lite temeraria. Il tutto con vittoria di spese e onorari, tenuto conto delle responsabilità processuali addebitabili a controparte”
- con rifusione integrale delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
- in via istruttoria, accogliere le istanze, già formulate dai convenuti nel giudizio di primo grado, non accolte che di seguito si riportano: a prova diretta:
1. Vero che la valutazione del magazzino effettuata dai venditori mai è stata accettata Contr e comunque concordata con la società acquirente , in persona dell'NI NI , e dal garante Controparte_4 Parte_1
2. Vero che dopo la vendita delle quote della società BR s.r.l. su indicazione di
in persona dell'NI NI del garante dott. CP_3 Controparte_4 la società di revisione ai fini di effettuare una Pt_1 Controparte_5 revisione sulla società BR s.r.l. ha compiuto una visita anche a campione del magazzino della società in data 19.12.2021; 3. Vero che sulla base dei dati emersi dalla visita di cui al capitolo 5 la
[...] ha elaborato la relazione di cui al doc. 22 che si rammostra al teste dalla CP_5 quale emerge che i venditori hanno effettuato una valorizzazione in eccesso del magazzino di BR e di BK per complessivi € 477.737; 8. Vero che il dott. è Key General Manager di BR s.r.l. a far Parte_1 data dal 30.01.2023, ruolo perfezionatosi poi con contratto di lavoro autonomo del 03.02.2023; 9. Vero che la SIa ha ricoperto presso BR e BK Parte_4
l'inquadramento di impiegata di quarto livello a far data dal 01.03.2015; 10. Vero che fino alla cessione delle quote da parte dei SIi e , la CP_2 CP_1
SIa riceveva disposizioni solo dall'NI NI Parte_4
; Controparte_1
11. Vero che quando era NI NI di BR i Controparte_1 pagamenti dovevano essere tutti dallo stesso approvati;
12. Vero che durante le trattative per l'acquisizione di BR da parte della società Contr
, in persona della dott.ssa , i venditori SIi e Controparte_4 CP_2
pag. 2/17 avevano assicurato l'assenza di contestazioni da parte di terzi nei Controparte_1 confronti della stessa BR;
13. Vero che durante le trattative per l'acquisizione della società BR da parte Contr della , in persona della dott.ssa i venditori avevano assicurato Controparte_4 anche il garante dell'assenza di contestazioni nei confronti della predetta società BR da parte di Pubbliche Autorità e della Guardia di Finanza;
14. Vero che durante le trattative per l'acquisizione della società BR da parte di Contr
, in persona della dott.ssa , i venditori avevano assicurato di aver Controparte_4 sempre adempiuto agli obblighi previdenziali e fiscali riguardanti i dipendenti di BR;
15. Vero che le contestazioni sollevate da nella causa dalla stessa CP_3 promossa per la riduzione o annullamento del prezzo di acquisto di BR s.r.l., R.G. 17138/2023, possono così riassumersi: false fatturazioni passive, verbali della Guardia di Finanza che dichiarano come false le attestazioni rilasciate dall'NI NI della gestione precedente di BR circa i finanziamenti ex art. 13 comma 1 lett. m) del D.L. 23/2020, dichiarazioni di due Enti Sanitari piemontesi attestanti contestazioni per vizi circa le mascherine fornite da BR, magazzino rappresentato a bilancio incidendo in eccesso sul valore della società compravenduta. Si indicano come testi: - c/o BR s.r.l., Milano, Via Testimone_1
Morone n. 6, sui capitoli 8, 9, 10 e 11; - , c/o Testimone_2 CP_5
Milano, Via Leone XIII n. sui capitoli 2, 3; - c/o Milano, Controparte_4 CP_3
Via San Michele del Carso n. 15, sui capitoli 1, 2, 12, 13, 14 e 15. - I seguenti capitoli a prova contraria:
16. Vero che mai fu realizzata dal dott. una due diligence ufficiale in Pt_1 contraddittorio con i venditori circa le due società BR e BK;
17. Vero che condivise di essere il titolare effettivo della Fidor Testimone_3 senza alcuna imposizione da parte del dott. Pt_1
18. Vero che la dott.ssa condivise di accettare la carica di Controparte_4
Amministratrice Unica di senza alcuna imposizione da parte del dott. CP_3
Pt_1
19. Vero che il dott. dichiarò al dott. di essere il consulente di Tes_4 Pt_1 fiducia dei SIi e proponendosi a per l'acquisizione di CP_1 CP_2 Pt_1 altre società di settori diversi da BR e BK;
20. Vero che in merito al contratto con la società Primaluce News s.r.l., il cui amministratore è il SI il contratto stesso è stato disdetto Parte_5 direttamente dalla società BR s.r.l.;
21. Vero che vi è attualmente in essere una causa fra la società del Parte_6
SI e la BR s.r.l. Per_2
22. Vero che la dichiarazione datata 02.12.2022 sottoscritta dalla SIa Parte_4 fu rilasciata dalla stessa di sua spontanea volontà;
23. Vero che la SIa si astenne da effettuare considerazioni in sede Parte_4 processuale perché ciò era a sua tutela.
pag. 3/17 24. Vero che durante la verifica effettuata dalla società è emerso che le fatture CP_5 emesse dal SI e dalla SIa di cui al Testimone_5 Testimone_6 doc. 27 sono state pagate pur in assenza di prestazioni a favore della società BR e BK da parte degli stessi. Si chiede di essere ammessi sui sopra indicati capitoli a prova contraria con i seguenti testi: - Via Disciplini n. 4, Milano, sul capitolo 16; - Testimone_7
AT NA (VA), Via Sant'Antonino n.70, sul capitolo 17; - Testimone_3
, c/o Milano, Via San Michele del Carso n. 15, sul capitolo Controparte_4 CP_3
18 - c/o BR s.r.l., Via Morone n. 6, Milano, sui capitoli 20,21, 22, Testimone_1
23; - Avv. Lorenzo Cavajoni, Piazza Fontana n. 6, Milano, sul capitolo 21. -
, c/o Via Leone XIII n. 14, Milano sul Testimone_8 Controparte_5 capitolo 24. Qualora il Giudice lo ritenesse opportuno, si chiede disporsi CTU per la valutazione del magazzino di BR s.r.l. e di BK Distribution s.r.l. secondo i principi contabili OIC alla data della cessione delle quote a Ci si oppone CP_3 sin da ora agli eventuali capitoli di prova formulati dai convenuti e nel denegato caso di loro ammissione si chiede di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi sopra indicati.
Per e : Controparte_1 Controparte_2
Voglia il Tribunale Ill.mo, ritenuto l'esposto, ogni eccezione contraria disattesa, rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto. condannare l'opponente a risarcire agli appellati i danni per lite temeraria ex art. 96, 3° comma, c.p.c. in una misura almeno pari alle spese legali che si vorranno liquidare;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, del ricorso per ingiunzione e del giudizio di opposizione, aumentati del 30% per la redazione degli atti in formato navigabile e con collegamenti ipertestuali ex art.
4.1bis D.M. 147/2022, oltre alle spese generali del 15% e alla cassa di previdenza. In via istruttoria, occorrendo si rinnovano le istanze istruttorie dedotte in primo grado. “In via istruttoria si domanda ammettere i seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale dell'amministratore unico e per testi: 1) Vero che ha condotto la due diligence relativa all'acquisto Parte_1 della quota della BR srl e della Bka srl prendendo contatto con i venditori CP_2
e e in ragione di questa sua attività ha avuto occasione di
[...] Controparte_1 prendere visione dei documenti sottostanti i bilanci delle società: magazzino, impegni finanziari, valore degli asset sociali per stabilire il prezzo d'acquisto come si evince dalla lettura della corrispondenza sub documenti 7), 8), 9), 10), 11) che mi si mostrano. 2) Vero che in sede di due diligence è stato informato Parte_1 dell'Accordo Quadro con la Regione Piemonte per le forniture sanitarie e dell'esistenza di un procedimento penale, poi conclusosi con il proscioglimento del dott. , ed ha chiesto notizie sulle caratteristiche tecniche delle Controparte_1 mascherine come si evince dalla corrispondenza sub doc. 9) che mi si mostra;
pag. 4/17 3) Vero che ha dato indicazioni alla società fiduciaria Fidor Parte_1 Contr affinché le quote della venissero intestate fiduciariamente a tale Tes_3
e amministratrice unica fosse nominata tale , poi
[...] Controparte_4 Contr effettivamente nominata con l'atto di costituzione della società doc. 12 d), come si evince dalla mail in data 26 luglio 2021 doc. 12 c) alla quale sono allegati i documenti di questi soggetti e dagli altri documenti sub 12) che mi si mostrano. Si indicano quali testi i sig.ri: residente a [...], Parte_1 Testimone_9 presso Cross Border, residente in [...], e Testimone_3 Tes_10
presso Fidor spa. Testimone_11
4) Vero che confermo quanto ho già dichiarato per iscritto in data 17 aprile 2023 sub doc. 13 a) che mi si mostra e mi viene letto sul ruolo di nella Parte_1 acquisizione della BR/Bka e nei successivi contatti per acquisire altre società del settore. Teste Cross Border Testimone_9
5) Vero che confermo quanto ho dichiarato per iscritto il 20.4.2023 sub. doc. 13 b) che mi si mostra e mi viene letto sul ruolo di nelle trattative per il Parte_1 rinnovo del contratto per le pulizie aziendali tra la BR e la Primaluce. Teste presso Primaluce. Parte_5
6) Vero che confermo quanto ho dichiarato per iscritto il 16.5.2023 sub doc. 13 c) che mi si mostra e mi viene letto sulle trattative per il rinnovo del contratto di consulenza stilistica tra la BR e la Teste presso Pt_6 Testimone_12 Parte_6
7) Vero che attraverso il suo legale, mi chiese, a fronte della Parte_1 rimessione della querela che la BR/Bka aveva presentato nei miei confronti, di sottoscrivere una Dichiarazione da scegliere tra quelle che mi sono state poi inviate come indicato nella corrispondenza che mi si mostra sub doc. 33.
8) Vero che ho accettato di sottoscrivere la Dichiarazione sub doc. 12 di controparte che mi si mostra perché era la condizione per poter ottenere la remissione della querela per appropriazione indebita avanzata nei miei confronti dalla BR/Bka anche se, in realtà, tra il dott. e me non intercorse alcun accordo per CP_1 corrispondermi compensi al di fiori della busta paga.
9) Vero che la trattativa pertinente il rilascio della Dichiarazione non fu resa nota al Giudice durante l'attività di udienza nel corso della quale venne trattato il mio licenziamento e il pagamento del Tfr: si parlò della rimessione della querela per distrazione dei fondi della società ma si omise di menzionare che vi sarebbe stata quale contropartita il rilascio della . Teste: presso Parte_7 Parte_4 via Rimini 30, Milano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in opposizione, in qualità di garante Parte_1 autonomo, impugnava il decreto ingiuntivo n. 20734/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data 9.12.2022, avente ad oggetto il pagamento della somma di Euro 170.000,00 oltre interessi legali dalla scadenza al saldo e spese della procedura, a titolo di seconda rata del prezzo di cessione di partecipazioni sociali di BR S.r.l.,
pag. 5/17 cessione intercorsa fra ed in qualità di Controparte_1 Controparte_2 venditori e proprietari delle quote della predetta società e quale società CP_3 acquirente e debitrice principale garantita. In sede di opposizione, chiedeva la revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto, deducendo, a tal fine, che:
-in data 8.7.2021, e , rispettivamente consigliere Controparte_2 Controparte_1 delegato e amministratore unico, nonché soci di BR S.r.l., avevano stipulato con un contratto di compravendita di partecipazioni sociali e, nella stessa data, CP_3 un contratto di cessione di quote sociali di BR S.r.l., società avente ad oggetto la produzione, la distribuzione, il commercio all'ingrosso e al dettaglio, l'importazione e l'esportazione di abbigliamento, accessori e attrezzature sportive;
-il prezzo per la cessione delle quote era stato stabilito in Euro 680.000,00 da corrispondersi da parte della società acquirente in quattro rate da Euro 170.000,00 ciascuna;
-il contratto di compravendita prevedeva il rilascio, da parte di Parte_1
di una garanzia autonoma a prima richiesta per il pagamento delle rate;
[...] inoltre, per espressa previsione contrattuale, nel caso in cui allo scadere di una rata di prezzo fosse stata pendente una richiesta risarcitoria, l'acquirente avrebbe dovuto depositare la suddetta rata di prezzo in scadenza presso un notaio di comune fiducia fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o fino alla definizione della controversia in via giudiziale;
-nei mesi successivi alla cessione erano emerse alcune irregolarità relative alla precedente gestione, in particolare: a) fatture passive per prestazioni professionali per complessivi Euro 460.161,00, senza indicazione delle relative prestazioni e con conseguenti rischi fiscali, quantificati in Euro 230.080,50; b) il magazzino era stato valutato con il metodo del margine e non con il metodo del costo ponderato, con conseguente valorizzazione in eccesso di circa Euro 477.736,55;
-in ragioni di tali irregolarità, al sopraggiungere della data prevista per il pagamento Contr della seconda rata, aveva provveduto a depositare la somma dovuta presso il notaio, individuato di comune accordo fra le parti, in conformità a quanto previsto dall'art.
3.1.5. del contratto concluso fra le parti;
-successivamente erano emerse altre irregolarità; segnatamente: a) vi era stata un'indagine della Guardia di Finanza, conclusasi in data 28.12.2022, che aveva accertato irregolarità in merito alle agevolazioni concesse dal Fondo di Garanzia PMI per finanziamenti richiesti nel periodo 2020/21, durante l'amministrazione ; CP_1
b)erano state emesse fatture non veritiere per ordine dell'amministratore unico,
secondo quanto riportato dall'ex dipendente Controparte_1 Parte_4
[...]
pag. 6/17 c)erano state fornite da non conformi a normativa ed era Parte_8 pervenuta, dal legale degli enti destinatari della fornitura, una richiesta di risarcimento del danno;
-il contratto di garanzia autonoma, alla luce di tali evidenti irregolarità, era annullabile per vizio del consenso, avendo la parte venditrice indotto in errore CDO e lo stesso in particolare, la venditrice aveva garantito che nessuna passività avrebbe Pt_1 potuto astrattamente prodursi in ordine al procedimento penale pendente relativo alla fornitura delle mascherine, aveva sottaciuto le irregolarità relative alla richiesta di agevolazioni per finanziamenti garantiti dal Fondi di Garanzia PMI nonché il sistema di false fatturazioni e, infine, la valutazione del magazzino era stata effettuata con criteri non congrui;
-la garanzia, pertanto, non poteva essere escussa in virtù dell'exceptio doli, in quanto i Contr venditori avevano agito in mala fede, posto che aveva depositato l'importo relativo alla seconda rata del prezzo presso il notaio concordemente scelto dalle parti, ai sensi dell'art.
3.1.5. del contratto.
2. e si costituivano in giudizio, chiedendo il Controparte_1 Controparte_2 rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Il Tribunale di Milano, con la sentenza pronunciata in data 24.4.2024 (sentenza n. 4510/2024, pubblicata in pari data), rigettava l'opposizione e confermava, per l'effetto, il decreto ingiuntivo, con condanna di alla rifusione Parte_1 delle spese di lite in favore di e Controparte_1 Controparte_2
In sintesi, il giudice di primo grado rilevava, con riferimento alla doglianza relativa alla fornitura di mascherine, che il garante era stato informato della Pt_1 pendenza del procedimento penale e tale circostanza escludeva, di per sé sola, la sussistenza di un vizio del consenso. Con riguardo alla dedotta irregolarità relativa all'applicazione di un criterio di valutazione del magazzino, il Tribunale rilevava che era incerta la data della stima - se in occasione della trattativa o, al più tardi, della vendita - e che, in ogni caso, si trattava di una valutazione discrezionale e la metodologia di calcolo era stata comunicata alla controparte, che avrebbe potuto effettuare le dovute verifiche. Con riferimento alla doglianza relativa al sistema delle false fatturazioni, il primo giudice rilevava che non era stata fornita la prova che i venditori avessero sottaciuto, prima della compravendita delle quote e del rilascio della garanzia, la sussistenza di un sistema di false fatturazioni. Infine, in merito all'asserita irregolarità inerente alle richieste di agevolazione per finanziamenti garantiti dal fondo di garanzia PMI, il Tribunale osservava che le due operazioni contestate dalla Guardia di Finanza risalivano al mese di ottobre 2010, a ridosso della trattativa per la cessione delle quote ed escludeva che l'avere taciuto tale irregolarità potesse integrare il dolo ex art. 1439 c.c. nei confronti della parte acquirente, difettando la prova, da un punto di vista soggettivo, di un vero e proprio pag. 7/17 dolo, quale intenzione di nuocere e, in termini oggettivi, della alterazione dei dati contabili tale da integrare un raggiro, dovendosi escludere che il mero fatto di avere fornito dati erronei per conseguire erogazioni finanziarie potesse costituire, di per sé, il dolo, ai sensi dell'art. 1439 c.c.
4. Avverso tale decisione ha interposto appello articolando i Parte_1 seguenti motivi di appello: I) Violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. e degli artt. 1175 e 1439 c.c. in relazione alla fornitura delle mascherine;
II) Violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione alla valutazione del magazzino;
III) Violazione degli artt. 115 c.p.c. e 1439 c.c. in relazione alle false fatturazioni;
IV) Violazione dell'art. 1439 c.c. in relazione alle indagini della Guardia di Finanza;
V) Violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione al deposito della seconda rata di prezzo e alla domanda subordinata di exceptio doli; VI) Mancata ammissione delle istanze istruttorie.
5. Si sono costituiti in giudizio e i quali hanno Controparte_1 Controparte_2 chiesto il rigetto dell'impugnazione avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Gli appellati hanno altresì avanzato domanda di condanna dell'appellante al risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96 comma 3 c.p.c.
6. All'udienza del 13.11.2024, il consigliere istruttore, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, si è riservato di riferire al Collegio sulla istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, formulata dall'appellante.
7. Con ordinanza del 10.12.2024 la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza appellata, fissando udienza, ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., al 7.1.2026, con invito alle parti a precisare le conclusioni. L'udienza del 7.1.2026 è stata anticipata al 19.11.2025; a tale udienza, precisate le conclusioni, la Corte, all'esito della discussione orale, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, la Corte rileva che non è necessario riaprire la fase istruttoria, in quanto la causa può essere decisa sulla base delle risultanze documentali acquisite nel giudizio di primo grado.
2. Ciò posto, con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la statuizione relativa alla fornitura di mascherine non conformi a normativa, lamentando che il giudice di primo grado aveva confuso il procedimento penale a carico di pendente presso il Tribunale di Torino - di cui era stata data notizia Controparte_1 all'acquirente in sede di conclusione del contratto di compravendita - con il procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Ivrea e avente ad pag. 8/17 oggetto le contestazioni degli enti sanitari destinatari delle forniture di mascherine, durante la gestione dell'amministratore unico, . Controparte_1
Secondo la prospettazione dell'appellante, il Tribunale non aveva tenuto conto dell'obbligo di buona fede gravante su e in Controparte_1 Controparte_2 sede di trattativa e del fatto che gli stessi erano consapevoli della possibile sussistenza di ulteriori contestazioni in ordine alla fornitura di mascherine, avevano taciuto tale Contr circostanza a e a e avevano fornito la lettera di un Parte_1 legale attestante l'assenza di rischi in ordine a contestazioni circa la fornitura di mascherine, nonostante la consapevolezza che ciò non corrispondesse al vero. Tale contegno, secondo l'appellante, integrava gli estremi del dolo.
3. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ha censurato la decisione di primo grado per non aver ravvisato il dolo posto in essere dai venditori in relazione alla valutazione in eccesso del magazzino, con conseguente innalzamento del prezzo della compravendita, come era stato in seguito accertato da società Controparte_5 di revisione, che aveva affermato l'applicabilità, al caso di specie, del criterio del costo medio ponderato previsto dalla normativa OIC 13 par. 40, avente valenza europea.
4. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui non ha ritenuto sussistente il dolo della parte venditrice nell'avere sottaciuto l'esistenza di un sistema delle false fatturazioni. Ha evidenziato, a tale riguardo, che e erano da tempo al corrente di CP_1 CP_2 tale sistema di false fatturazioni, come confermato anche dalla ex dipendente
[...] nella dichiarazione scritta del 2.12.2022 (All. B.3 doc. 12 fasc. primo Parte_4 grado , sottoscritta per autentica dal legale della stessa. Pt_1
Ha evidenziato, infine, che e avevano deliberatamente occultato il CP_2 CP_1 sistema delle false fatturazioni con il precipuo scopo di alienare a terzi la società, senza rivelare aspetti che avrebbero inevitabilmente influito sul prezzo della società stessa, così traendo in inganno anche il garante.
5. Con il quarto motivo d'appello, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per non aver riconosciuto il dolo della parte venditrice consistito nel silenzio serbato in relazione alle dichiarazioni non veritiere rese dall'amministratore CP_1
al fine di ottenere la garanzia del Fondo PMI.
[...]
Nel dettaglio ha argomentato che “È innegabile che i venditori abbiano agito con malizia e astuzia poiché chi meglio di loro, ed in particolare del SI , CP_1 poteva sapere che erano stati forniti dati non veritieri per ottenere la copertura del Fondo PMI? Da sottolineare poi che tale condotta non si è realizzata in un momento risalente nel tempo, ma meno di un anno prima delle vendite delle quote di BR. Doveva essere pertanto ben chiaro agli appellati che le dichiarazioni non veritiere rese dal SI avrebbero potuto avere delle conseguenze. Considerati CP_1 quindi gli elementi sopra esposti è evidente che il Giudice di prime ha errato nel ritenere che quanto posto in essere dai venditori e l'occultamento da parte degli stessi
pag. 9/17 di informazioni rilevantissime non determini l'annullamento del contratto, incorrendo così nella violazione dell'art. 1439 c.c.” (cfr. pag. 19 atto di citazione in appello).
6. I primi quattro motivi di appello, da valutarsi congiuntamente, in quanto intrinsecamente connessi, non sono fondati e meritevoli di accoglimento, per le ragioni che seguono. Preliminarmente, va rilevato che il giudice di primo grado ha dato atto che l'azione di annullamento della garanzia autonoma, proposta in via principale dall'odierno appellante, era stata articolata facendo valere il profilo del dolo quale unico vizio del consenso. Tale statuizione non è stata oggetto di specifica impugnazione, sicché occorre verificare se le varie irregolarità lamentate da integrino gli Parte_1 estremi del dolo, quale vizio del consenso. Ciò posto, va rilevato che l'appellante ha assunto di essere stato vittima di dolo nella sua forma omissiva. In linea generale il dolo, quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto, assume rilevanza quando incide sul processo formativo del consenso, dando origine a una falsa o distorta rappresentazione della realtà all'esito della quale il contraente si sia determinato a stipulare. Deriva da quanto precede, pertanto, che l'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza - della cui prova è onerata la parte che lo deduce - che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza o in costanza di questa falsa rappresentazione (Cass. Civ., n. 27406/2019; Cass. Civ., n. 5734/2019; Cass. Civ., n. 21074/2009). Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di vizi del consenso, il dolo, a norma dell'art. 1439 c.c., è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da una parte abbiano determinato la volontà a contrarre del "deceptus", avendo ingenerato in lui una rappresentazione alterata della realtà, che abbia provocato nel suo meccanismo volitivo un errore essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c.; più in particolare, ricorre il "dolus malus" solo se, in relazione alle circostanze di fatto e personali del contraente, il mendacio sia accompagnato da malizie e astuzie volte a realizzare l'inganno voluto e idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza e sussista, quindi, in chi se ne proclami vittima, assenza di negligenza o di incolpevole ignoranza (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 23.6.2009, n. 14628; v. anche, Cass. Civ., Sez. II, 15.3.2024, n. 7011). E' stato, altresì, precisato che il dolo, come causa di invalidità del contratto, consiste nel compimento, ad opera della controparte contrattuale, di artifici e raggiri idonei a travisare la realtà e a fornirne una falsa rappresentazione, determinando proprio in forza di tale falsa configurazione del reale un errore dell'altra parte su aspetti essenziali del negozio, tale da provocare il suo consenso a concluderlo (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 15.3.2024, n. 7011). Con precipuo riguardo al dolo omissivo, esso è causa di annullamento, ai sensi dell'art. 1439 c.c., solo quando l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare pag. 10/17 l'inganno perseguito, determinando l'errore del "deceptus". Pertanto, il semplice silenzio, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono di per sé causa invalidante del contratto (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 11.4.2022, n. 11605; Cass. Civ., Sez. I, 3.11.2023, n. 30505; Cass. Civ., Sez. I, 23.6.2022, n. 20231; Cass. Civ. n. 9253/2006 che ha escluso che potesse integrare il dolo omissivo in ordine alle effettive condizioni dell'immobile compravenduto la circostanza che l'alienante avesse taciuto all'acquirente la pendenza, al riguardo, di un'azione di danno temuto proposta da terzi). Ciò premesso, nella fattispecie per cui è causa, in relazione alle singole condotte contestate, si osserva quanto di seguito. Con riguardo all'avvenuta fornitura di mascherine asseritamente non conformi a normativa, oggetto del primo motivo di gravame, deduce Parte_1 che il dolo perpetrato dai venditori sarebbe consistito nell'aver sottaciuto la sussistenza di problematiche inerenti alla fornitura di detti presidi sanitari, problematiche si sarebbero poi tradotte in una richiesta di risarcimento dei danni formulata in data 8.11.2022 dagli enti ospedalieri destinatari delle forniture. Va, in proposito, rilevato che il G.I.P. del Tribunale di Torino, con provvedimento del 21.5.2022, ha assolto con formula piena per i reati oggetto di tale Controparte_1 doglianza, rilevando, fra l'altro che “i documenti, benché formalmente irregolari, erano nella sostanza veritieri e rappresentavano lo stato della merce idonea per l'utilizzo richiesto. Verosimilmente per mera colpa, dovuta anche all'urgenza di provvedere, non vi fu un ulteriore approfondimento da parte della BR, che si limitò a trasmettere quanto inviatogli dal proprio intermediario (che aveva reperito la merce, all'epoca sostanzialmente introvabile e ricercata da molteplici operatori)” (doc. 18, fasc. primo grado e . CP_1 CP_2
Inoltre, era consapevole, prima dell'assunzione della Parte_1 garanzia autonoma, del fatto che la vendita dei presidi sanitari fosse oggetto di indagini penali, come emerge dalla comunicazione e-mail dello stesso del Pt_1
4.12.2020 (doc. 9, fasc. primo grado e , di guisa che lo stesso era in CP_1 CP_2 grado di determinarsi autonomamente in ordine all'assunzione – o meno - della garanzia in parola, essendo consapevole del fatto che la fornitura di mascherine era stata interessata da denunce di irregolarità. A ciò occorre aggiungere che l'appellante si è limitato a produrre le comunicazioni degli enti destinatari della fornitura di mascherine, senza offrire prova del fatto che la società BR abbia subito dei danni a seguito di tali contestazioni, di guisa che, sotto questo profilo, non è dato comprendere quale sia stata la conseguenza pregiudizievole, in termini economici, per del lamentato inganno. Parte_1
Con riguardo alla dedotta irregolarità relativa al metodo di valutazione del magazzino, oggetto del secondo motivo di appello, rileva la Corte che la doglianza è incentrata esclusivamente sull'opportunità di adozione del criterio del costo ponderato in luogo pag. 11/17 del metodo del margine - dal cui impiego, secondo la prospettazione dell'appellante, sarebbe derivata una quantificazione per eccesso del prezzo - senza che l'appellante abbia dedotto, in termini sufficientemente specifici, come l'omessa adozione del primo criterio si sia tradotta in un raggiro determinante della volontà dello stesso di assumere la garanzia. Pt_1
A tale riguardo, va rilevato che, nel mese di giugno 2021 (doc. 11, fasc. primo grado e Bressi), ossia prima dell'assunzione della garanzia, CP_1 Parte_1 aveva ricevuto ampia illustrazione del criterio di valutazione del magazzino
[...]
e pertanto, a prescindere dalla correttezza di tale valutazione, era stato reso edotto del criterio utilizzato dalla società ed era nelle condizioni di effettuare in autonomia le dovute verifiche. Infine, l'appellante non ha offerto prova che il contegno serbato da e CP_1 CP_2 in ordine alla valutazione del magazzino sia stato posto in essere nell'ambito di un programma generale volto a trarre in inganno il garante Pt_1
Con riferimento, poi, alla contestazione relativa al sistema delle false fatturazioni, asseritamente posto in essere dalla società venditrice per corrispondere parte della retribuzione a con elusione degli oneri contributivi e fiscali, Parte_4 oggetto del terzo motivo d'appello, ritiene la Corte che tale doglianza non sia idonea a scalfire quanto condivisibilmente osservato dal giudice di primo grado che merita, pertanto, conferma. Del resto, è assorbente rilevare che non ha fornito la prova Parte_1 del fatto che la società BR - e di riflesso la società acquirente - abbia subito un danno a seguito dell'asserita attuazione di tale sistema di pagamento della retribuzione di Parte_4
In ogni caso, difetta la prova di specifici artifici e raggiri posti in essere dai venditori e ai danni di e più in generale di un contegno dei venditori CP_1 CP_2 Pt_1 finalizzato a trarre in inganno il garante. Infine, sull'irregolarità delle richieste di agevolazione per finanziamenti garantiti dal fondo di garanzia PMI, oggetto del quarto motivo d'appello, va considerato che le operazioni contestate dalla Guardia di Finanza risalgono al mese di ottobre 2020 (doc. 11, fasc. primo grado e che, anche in siffatta ipotesi, difetta completamente Pt_1
l'elemento del dolo. Invero, come dimostrato dalla difesa degli odierni appellati, era Parte_1 stato informato, prima dell'assunzione della garanzia, dei finanziamenti richiesti dalla società e, in particolare, del finanziamento erogato da DI (doc. 9, fasc. primo grado e , cui era collegata la richiesta di agevolazione. CP_1 CP_2
Tale circostanza, in assenza di ulteriori elementi da fornirsi a cura dell'odierno appellante, non consente di ritenere che la parte venditrice abbia tenuto un comportamento preordinato alla realizzazione di un inganno ai danni della società acquirente e del garante. Infine, a ulteriore conferma dell'assenza di un contegno malizioso della parte venditrice vi è il fatto che nessuna contestazione è stata formulata nei confronti della pag. 12/17 società venditrice, nonostante il lungo tempo trascorso dalla redazione del verbale della Guardia di Finanza. Da ultimo, in aggiunta ai rilievi che precedono, va rilevato che, nella sentenza pronunciata all'esito del giudizio instaurato dall'acquirente CDO per la riduzione del prezzo della compravendita delle quote di BR (sentenza n. 5940/25, pubblicata in data 16.7.2025 e depositata nel presente giudizio dal procuratore di parte appellata con le note conclusive), il Tribunale di Milano ha accertato che le doglianze formulate Contr dall'attrice – analoghe a quelle dedotte nel presente giudizio da Parte_1
e oggetto dei primi quattro motivi di gravame - erano prive di fondamento e
[...] Contr ha condannato la stessa al pagamento del prezzo residuo della compravendita, oltre interessi. Dal che ne discende, ai fini che qui rilevano, che non risulta dimostrato che e CP_1 abbiano serbato un contegno finalizzato al travisamento della realtà e alla CP_2 creazione di una falsa rappresentazione della situazione della società BR, di guisa che, anche sotto questo profilo, correttamente è stata esclusa dal primo giudice la sussistenza del dolo, quale vizio del consenso. In conclusione, i primo quattro motivi di appello devono essere rigettati, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha escluso che la garanzia assunta da sia stata contratta in presenza del dolo, quale Parte_1 vizio del consenso.
7. Con il quinto motivo d'appello, ha lamentato l'omessa Parte_1 disamina, da parte del giudice di prime cure, della exceptio doli formulata dallo stesso opponente in via subordinata nel giudizio di primo grado. Contr A tale riguardo, l'appellante ha dedotto l'insussistenza dell'inadempimento di al pagamento della seconda rata del prezzo della cessione, evidenziando che la relativa somma era stata depositata presso il notaio scelto di comune accordo dalle Per_1 parti, in ottemperanza alle previsioni contrattuali (art.
3.1.5. del contratto). Ha evidenziato, in particolare, che e avevano escusso la garanzia al CP_2 CP_1 medesimo prestata, nonostante l'adempimento della società acquirente e nella piena consapevolezza di avere posto in essere plurime irregolarità diffusamente indicate in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.
8. Il motivo è fondato e meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono. Giova premettere che, il Tribunale di Milano, con la citata sentenza n. 5940/2025, ha rigettato la domanda formulata dalla società acquirente CDO nei confronti di
[...]
e , avente ad oggetto la riduzione del prezzo della CP_2 Controparte_1 Contr cessione delle quote di BR;
in tale giudizio, aveva demandato la rideterminazione del corrispettivo della compravendita, chiedendo al Tribunale adito la condanna dei venditori alla restituzione della prima rata di prezzo già versata e allo svincolo della somma depositata presso il notaio di Milano a favore di Persona_3
sulla base delle medesime irregolarità dedotte nel presente giudizio. CP_3
pag. 13/17 Il Tribunale di Milano ha respinto le domande attoree e, in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti e ha condannato CP_1 CP_2 parte attrice al pagamento del residuo del prezzo dovuto, pari ad Euro 510.000,00, oltre interessi. A seguito della pubblicazione di tale sentenza, il notaio presso cui era stata Per_1 depositata la somma di Euro 170.000,00 – azionata con il presente giudizio - ha effettuato, in data 22.7.2025, due bonifici a favore di e , dell'importo di CP_2 CP_1
Euro 85.000,00 ciascuno (cfr. All.ti F e G fasc. appello . Pt_1
Pertanto, risulta pacifico e documentalmente provato che la somma di Euro 170.000,00, oggetto della pretesa monitoria alla base del presente giudizio, è stata incassata dagli opposti, odierni appellati, e . Controparte_2 Controparte_1
Ciò posto, in via preliminare, va escluso che l'avvenuto conseguimento da parte di e del pagamento della seconda rata di prezzo Controparte_1 Controparte_2
(pari a Euro 170.000,00) possa condurre alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, giacché restano esclusi dal pagamento gli interessi - come indicati nel titolo monitorio - e le spese della procedura monitoria. La Suprema Corte è costante nel ritenere che il giudice di merito può dichiarare cessata la materia del contendere soltanto quando accerti una situazione di diritto sostanziale tale che tutte le parti abbiano perduto ogni interesse a proseguire il giudizio, e ciò non può avvenire qualora un credito affermato dall'attore, e sia pure di natura accessoria, non sia stato soddisfatto (v. Cass. Civ., Sez. Lav., 6.2.1999, n. 1068; (Cass. Civ., 8.6.1996 n. 5333; Cass. Civ., 22.1.1997, n. 2038). Ciò premesso, va osservato che, nel contratto autonomo di garanzia, l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, in deroga all'art. 1945 c.c., non può comportare un'incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario, sicché al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell'“exceptio doli”, che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente. L'exceptio doli rappresenta, infatti, un limite funzionale alla richiesta di pagamento immediato: con essa si mira a reprimere l'abuso del diritto da parte del beneficiario della garanzia, che si verifica qualora la richiesta appaia prima facie fraudolenta e manchi del tutto la buona fede del beneficiario. La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il rimedio dell'exceptio doli sia esperibile in tutti i casi in cui vi sia escussione della garanzia con dolo o mala fede, abuso manifesto da parte del beneficiario - come nell'ipotesi in cui il soggetto garantito provi in modo certo e immediato di avere già pagato le somme di cui il beneficiario si dichiara essere creditore - o infine nel caso di nullità del contratto principale. In particolare, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di contratto autonomo di garanzia, il garante escusso per l'adempimento, al fine di paralizzare la pretesa del beneficiario, con l'exceptio doli, possa fornire una prova certa ed incontestata dell'esatto adempimento, a dimostrazione del carattere abusivo della richiesta, in pag. 14/17 quanto il creditore conseguirebbe un'attribuzione patrimoniale priva di giustificazione, avendo la garanzia, per effetto dell'adempimento, esaurito la sua funzione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 4.12.2023, n. 33866; Cass. Civ., Sez. III, 12.12.2008, n. 29215; Cass. Civ., n. 3552/1998; v. anche Cass. Civ., Sez. III, 30.8.2024, n. 23434). Analizzando il caso di specie alla luce di tali principi, rileva la Corte che risulta raggiunta la prova dell'abusività dell'escussione effettuata da e Controparte_2
nei confronti del garante in relazione al preteso Controparte_1 Parte_1 pagamento, da parte di quest'ultimo - quale garante - della somma di Euro 170.000,00, a titolo di seconda rata del corrispettivo della cessione di quote. Invero, è documentalmente provato che ha assunto la garanzia Parte_1 autonoma in data 8.7.2021, contestualmente alla conclusione del contratto di compravendita delle partecipazioni sociali e di cessione di quote, impegnandosi a garantire il pagamento delle rate differite del corrispettivo della cessione (cfr. doc. 6, fasc. primo grado , Pt_1
Dalla lettura del contratto di compravendita delle partecipazioni sociali (doc. 4, fasc. primo grado emerge che le parti avevano pattuito che il prezzo (concordato Pt_1 in complessivi Euro 680.000,00) sarebbe stato corrisposto dall'acquirente ai venditori in quattro rate di pari importo secondo tale sequenza: i) la prima alla Data di Esecuzione (pacificamente corrisposta); ii) la seconda entro e non oltre il primo anniversario della Data di Esecuzione;
iii) la terza entro e non oltre il 31 gennaio 2023; iv) la quarta ed ultima entro e non oltre il 31 gennaio 2024. Le date sopra indicate erano denominate dalle parti quali date “rilevanti”. Orbene, la clausola 3.1.5., contenuta nella medesima sezione denominata “Prezzo, modalità e termini di pagamento” prevede testualmente che: “Nel caso in cui una o più Richiesta di Risarcimento risultino pendenti ad una Data Rilevante l'Acquirente dovrà versare la porzione di prezzo dovuta alla Data Rilevante corrispondente alla Richiesta di Risarcimento ad un notaio di comune fiducia delle Parti o, in caso di mancato accordo, nominato dal presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano, con istruzioni congiunte di accredito a favore della Parte che risulterà vittoriosa con sentenza anche provvisoriamente esecutiva o fino che la Richiesta di Risarcimento non venga altrimenti definita in conformità al presente Contratto”. Emerge per tabulas che, con comunicazione e-mail del 27.7.2022, il legale di parte acquirente CDO, Avv. Galeone, aveva informato i venditori e di voler CP_1 CP_2 procedere senza indugio al deposito presso il notaio della seconda rata del prezzo di cessione (pari a Euro 170.000,00), in attesa di approfondire gli aspetti correlati alle varie contestazioni formulate (doc. 8, fasc. primo grado . Pt_1
Con successiva comunicazione e-mail del 29.7.2022, i venditori e CP_1 CP_2 avevano confermato alla società acquirente e al garante CP_3 Parte_1 di concordare il nominativo del notaio ed espressamente avevano dichiarato che “tale somma sarà trattenuta in deposito fiduciario del Notaio il quale Persona_4 provvederà a versarla, ai sensi del punto 3.1.5 del Contratto, o alla parte che o
pag. 15/17 risulterà vittoriosa con sentenza anche provvisoriamente esecutiva, ovvero altrimenti determinata dalle parti in via di accordo bonario” (cfr. doc. 8, fasc. primo grado,
. Pt_1 Contr In data 3.8.2022, aveva provveduto al versamento della somma presso il notaio concordato, come risulta dalla documentazione in atti (cfr. doc. 7, fasc. primo grado
. Pt_1
Dall'analisi della documentazione versata in atti, emerge, dunque, Contr incontrovertibilmente che la società acquirente non si è mai resa inadempiente, avendo versato la rata di prezzo di Euro 170.000,00 presso il notaio individuato di comune accordo dalle parti, come previsto nel contratto di compravendita, a seguito della denuncia, da parte della medesima società acquirente, di plurime irregolarità. In tale contesto, la condotta degli odierni appellati che, con ricorso del 25.11.2022, hanno promosso l'azione monitoria nei confronti del garante per Parte_1
l'escussione della garanzia, nonostante la piena consapevolezza dell'avvenuto Contr deposito da parte di , presso il notaio della somma dovuta a titolo di Per_1 seconda rata, si sostanzia in un manifesto abuso del diritto di escussione della garanzia. Ad ulteriore conferma di ciò, va considerato che, all'esito del giudizio sopra citato (conclusosi con la pronuncia della sentenza n. 5940/2025), la somma di denaro provvisoriamente depositata presso il notaio è transitata definitivamente sul Per_1 conto corrente di e , i quali hanno, dunque, Controparte_2 Controparte_1 definitivamente conseguito il pagamento della seconda rata di prezzo. In conclusione, ritiene la Corte che l'exceptio doli formulata dall'appellante sia idonea a paralizzare la pretesa escussione della garanzia, con conseguente accoglimento della domanda subordinata di e revoca del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto.
9. Sotto il profilo delle spese di lite, avuto riguardo all'esito del giudizio, caratterizzato dall'accoglimento della domanda formulata dall'opponente, odierno appellante, in via subordinata e dal rigetto della domanda formulata in via principale, si ravvisa una parziale reciproca soccombenza delle parti che giustifica la parziale compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/3; i restanti 2/3 delle spese di lite sono poste a carico degli appellati e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia (Euro 52.001,00-Euro 260.000,00), dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4510/2024, Parte_1 pubblicata in data 24.4.2024, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
pag. 16/17 1) accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 20734/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 9.12.2022;
2) compensa fra le parti le spese dei due gradi di giudizio nella misura di 1/3 e condanna e in solido fra loro, al pagamento Controparte_1 Controparte_2 dei restanti 2/3 delle spese di lite in favore di liquidate, per Parte_1 tale quota, in Euro 9.402,00 per compensi per il giudizio di primo grado, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e in Euro 6.660,00 per compensi per il giudizio di secondo grado, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, il 19.11.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Alessandra Arceri
pag. 17/17
nelle persone dei magistrati:
Alessandra Arceri Presidente Manuela Cortelloni Consigliere Cristina Ravera Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1723/2024 R.G. promossa in grado d'appello da
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Milano, Piazza San Pietro in Gessate n. 2, presso lo studio degli Avv.ti Gaetano Galeone e Sabrina Scorletti, che lo rappresentano e difendono, come da procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in Milano, Piazza Santa Francesca C.F._3
Romana n. 3, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Sala che li rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello di Milano così giudicare:
- nel merito: accogliere il presente appello, siccome fondato in fatto e in diritto in considerazione anche delle irregolarità poste in essere dai venditori e non dichiarate al garante e tali da inficiare l'attendibilità del bilancio al 31.12.2020, e, per l'effetto, annullare e riformare la sentenza qui impugnata, con conseguente accoglimento delle domande proposte in primo grado dal dott. che di seguito si Parte_1 riportano: “in via principale: - revocare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 20734/2022, emesso dal Tribunale di Milano in quanto infondato per i motivi esposti in atti;
- accertare e dichiarare l'annullamento della garanzia autonoma rilasciata dal SI nei confronti dei SIi e Parte_1 CP_2 Parte_2
per i motivi espressi in narrativa;
[...] in via subordinata - accertare e dichiarare illegittima l'escussione del contratto autonomo di garanzia in quanto fondata sull'exceptio doli dei SIi e CP_2
, dato che non è inadempiente avendo depositato la somma CP_1 CP_3 corrispondente alla seconda rata presso il Notaio e conseguentemente Per_1 dichiarare privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 20734/2022, emesso dal Tribunale di Milano;
- respingere le domande formulate da controparte in quanto infondate per i motivi di fatto e di diritto esposti in atti. In ogni caso:
- condannare solidalmente i SIi e anche in CP_2 Parte_3 funzione delle infondate affermazioni espresse nel ricorso per decreto di ingiunzione per lite temeraria. Il tutto con vittoria di spese e onorari, tenuto conto delle responsabilità processuali addebitabili a controparte”
- con rifusione integrale delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
- in via istruttoria, accogliere le istanze, già formulate dai convenuti nel giudizio di primo grado, non accolte che di seguito si riportano: a prova diretta:
1. Vero che la valutazione del magazzino effettuata dai venditori mai è stata accettata Contr e comunque concordata con la società acquirente , in persona dell'NI NI , e dal garante Controparte_4 Parte_1
2. Vero che dopo la vendita delle quote della società BR s.r.l. su indicazione di
in persona dell'NI NI del garante dott. CP_3 Controparte_4 la società di revisione ai fini di effettuare una Pt_1 Controparte_5 revisione sulla società BR s.r.l. ha compiuto una visita anche a campione del magazzino della società in data 19.12.2021; 3. Vero che sulla base dei dati emersi dalla visita di cui al capitolo 5 la
[...] ha elaborato la relazione di cui al doc. 22 che si rammostra al teste dalla CP_5 quale emerge che i venditori hanno effettuato una valorizzazione in eccesso del magazzino di BR e di BK per complessivi € 477.737; 8. Vero che il dott. è Key General Manager di BR s.r.l. a far Parte_1 data dal 30.01.2023, ruolo perfezionatosi poi con contratto di lavoro autonomo del 03.02.2023; 9. Vero che la SIa ha ricoperto presso BR e BK Parte_4
l'inquadramento di impiegata di quarto livello a far data dal 01.03.2015; 10. Vero che fino alla cessione delle quote da parte dei SIi e , la CP_2 CP_1
SIa riceveva disposizioni solo dall'NI NI Parte_4
; Controparte_1
11. Vero che quando era NI NI di BR i Controparte_1 pagamenti dovevano essere tutti dallo stesso approvati;
12. Vero che durante le trattative per l'acquisizione di BR da parte della società Contr
, in persona della dott.ssa , i venditori SIi e Controparte_4 CP_2
pag. 2/17 avevano assicurato l'assenza di contestazioni da parte di terzi nei Controparte_1 confronti della stessa BR;
13. Vero che durante le trattative per l'acquisizione della società BR da parte Contr della , in persona della dott.ssa i venditori avevano assicurato Controparte_4 anche il garante dell'assenza di contestazioni nei confronti della predetta società BR da parte di Pubbliche Autorità e della Guardia di Finanza;
14. Vero che durante le trattative per l'acquisizione della società BR da parte di Contr
, in persona della dott.ssa , i venditori avevano assicurato di aver Controparte_4 sempre adempiuto agli obblighi previdenziali e fiscali riguardanti i dipendenti di BR;
15. Vero che le contestazioni sollevate da nella causa dalla stessa CP_3 promossa per la riduzione o annullamento del prezzo di acquisto di BR s.r.l., R.G. 17138/2023, possono così riassumersi: false fatturazioni passive, verbali della Guardia di Finanza che dichiarano come false le attestazioni rilasciate dall'NI NI della gestione precedente di BR circa i finanziamenti ex art. 13 comma 1 lett. m) del D.L. 23/2020, dichiarazioni di due Enti Sanitari piemontesi attestanti contestazioni per vizi circa le mascherine fornite da BR, magazzino rappresentato a bilancio incidendo in eccesso sul valore della società compravenduta. Si indicano come testi: - c/o BR s.r.l., Milano, Via Testimone_1
Morone n. 6, sui capitoli 8, 9, 10 e 11; - , c/o Testimone_2 CP_5
Milano, Via Leone XIII n. sui capitoli 2, 3; - c/o Milano, Controparte_4 CP_3
Via San Michele del Carso n. 15, sui capitoli 1, 2, 12, 13, 14 e 15. - I seguenti capitoli a prova contraria:
16. Vero che mai fu realizzata dal dott. una due diligence ufficiale in Pt_1 contraddittorio con i venditori circa le due società BR e BK;
17. Vero che condivise di essere il titolare effettivo della Fidor Testimone_3 senza alcuna imposizione da parte del dott. Pt_1
18. Vero che la dott.ssa condivise di accettare la carica di Controparte_4
Amministratrice Unica di senza alcuna imposizione da parte del dott. CP_3
Pt_1
19. Vero che il dott. dichiarò al dott. di essere il consulente di Tes_4 Pt_1 fiducia dei SIi e proponendosi a per l'acquisizione di CP_1 CP_2 Pt_1 altre società di settori diversi da BR e BK;
20. Vero che in merito al contratto con la società Primaluce News s.r.l., il cui amministratore è il SI il contratto stesso è stato disdetto Parte_5 direttamente dalla società BR s.r.l.;
21. Vero che vi è attualmente in essere una causa fra la società del Parte_6
SI e la BR s.r.l. Per_2
22. Vero che la dichiarazione datata 02.12.2022 sottoscritta dalla SIa Parte_4 fu rilasciata dalla stessa di sua spontanea volontà;
23. Vero che la SIa si astenne da effettuare considerazioni in sede Parte_4 processuale perché ciò era a sua tutela.
pag. 3/17 24. Vero che durante la verifica effettuata dalla società è emerso che le fatture CP_5 emesse dal SI e dalla SIa di cui al Testimone_5 Testimone_6 doc. 27 sono state pagate pur in assenza di prestazioni a favore della società BR e BK da parte degli stessi. Si chiede di essere ammessi sui sopra indicati capitoli a prova contraria con i seguenti testi: - Via Disciplini n. 4, Milano, sul capitolo 16; - Testimone_7
AT NA (VA), Via Sant'Antonino n.70, sul capitolo 17; - Testimone_3
, c/o Milano, Via San Michele del Carso n. 15, sul capitolo Controparte_4 CP_3
18 - c/o BR s.r.l., Via Morone n. 6, Milano, sui capitoli 20,21, 22, Testimone_1
23; - Avv. Lorenzo Cavajoni, Piazza Fontana n. 6, Milano, sul capitolo 21. -
, c/o Via Leone XIII n. 14, Milano sul Testimone_8 Controparte_5 capitolo 24. Qualora il Giudice lo ritenesse opportuno, si chiede disporsi CTU per la valutazione del magazzino di BR s.r.l. e di BK Distribution s.r.l. secondo i principi contabili OIC alla data della cessione delle quote a Ci si oppone CP_3 sin da ora agli eventuali capitoli di prova formulati dai convenuti e nel denegato caso di loro ammissione si chiede di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi sopra indicati.
Per e : Controparte_1 Controparte_2
Voglia il Tribunale Ill.mo, ritenuto l'esposto, ogni eccezione contraria disattesa, rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto. condannare l'opponente a risarcire agli appellati i danni per lite temeraria ex art. 96, 3° comma, c.p.c. in una misura almeno pari alle spese legali che si vorranno liquidare;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, del ricorso per ingiunzione e del giudizio di opposizione, aumentati del 30% per la redazione degli atti in formato navigabile e con collegamenti ipertestuali ex art.
4.1bis D.M. 147/2022, oltre alle spese generali del 15% e alla cassa di previdenza. In via istruttoria, occorrendo si rinnovano le istanze istruttorie dedotte in primo grado. “In via istruttoria si domanda ammettere i seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale dell'amministratore unico e per testi: 1) Vero che ha condotto la due diligence relativa all'acquisto Parte_1 della quota della BR srl e della Bka srl prendendo contatto con i venditori CP_2
e e in ragione di questa sua attività ha avuto occasione di
[...] Controparte_1 prendere visione dei documenti sottostanti i bilanci delle società: magazzino, impegni finanziari, valore degli asset sociali per stabilire il prezzo d'acquisto come si evince dalla lettura della corrispondenza sub documenti 7), 8), 9), 10), 11) che mi si mostrano. 2) Vero che in sede di due diligence è stato informato Parte_1 dell'Accordo Quadro con la Regione Piemonte per le forniture sanitarie e dell'esistenza di un procedimento penale, poi conclusosi con il proscioglimento del dott. , ed ha chiesto notizie sulle caratteristiche tecniche delle Controparte_1 mascherine come si evince dalla corrispondenza sub doc. 9) che mi si mostra;
pag. 4/17 3) Vero che ha dato indicazioni alla società fiduciaria Fidor Parte_1 Contr affinché le quote della venissero intestate fiduciariamente a tale Tes_3
e amministratrice unica fosse nominata tale , poi
[...] Controparte_4 Contr effettivamente nominata con l'atto di costituzione della società doc. 12 d), come si evince dalla mail in data 26 luglio 2021 doc. 12 c) alla quale sono allegati i documenti di questi soggetti e dagli altri documenti sub 12) che mi si mostrano. Si indicano quali testi i sig.ri: residente a [...], Parte_1 Testimone_9 presso Cross Border, residente in [...], e Testimone_3 Tes_10
presso Fidor spa. Testimone_11
4) Vero che confermo quanto ho già dichiarato per iscritto in data 17 aprile 2023 sub doc. 13 a) che mi si mostra e mi viene letto sul ruolo di nella Parte_1 acquisizione della BR/Bka e nei successivi contatti per acquisire altre società del settore. Teste Cross Border Testimone_9
5) Vero che confermo quanto ho dichiarato per iscritto il 20.4.2023 sub. doc. 13 b) che mi si mostra e mi viene letto sul ruolo di nelle trattative per il Parte_1 rinnovo del contratto per le pulizie aziendali tra la BR e la Primaluce. Teste presso Primaluce. Parte_5
6) Vero che confermo quanto ho dichiarato per iscritto il 16.5.2023 sub doc. 13 c) che mi si mostra e mi viene letto sulle trattative per il rinnovo del contratto di consulenza stilistica tra la BR e la Teste presso Pt_6 Testimone_12 Parte_6
7) Vero che attraverso il suo legale, mi chiese, a fronte della Parte_1 rimessione della querela che la BR/Bka aveva presentato nei miei confronti, di sottoscrivere una Dichiarazione da scegliere tra quelle che mi sono state poi inviate come indicato nella corrispondenza che mi si mostra sub doc. 33.
8) Vero che ho accettato di sottoscrivere la Dichiarazione sub doc. 12 di controparte che mi si mostra perché era la condizione per poter ottenere la remissione della querela per appropriazione indebita avanzata nei miei confronti dalla BR/Bka anche se, in realtà, tra il dott. e me non intercorse alcun accordo per CP_1 corrispondermi compensi al di fiori della busta paga.
9) Vero che la trattativa pertinente il rilascio della Dichiarazione non fu resa nota al Giudice durante l'attività di udienza nel corso della quale venne trattato il mio licenziamento e il pagamento del Tfr: si parlò della rimessione della querela per distrazione dei fondi della società ma si omise di menzionare che vi sarebbe stata quale contropartita il rilascio della . Teste: presso Parte_7 Parte_4 via Rimini 30, Milano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in opposizione, in qualità di garante Parte_1 autonomo, impugnava il decreto ingiuntivo n. 20734/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data 9.12.2022, avente ad oggetto il pagamento della somma di Euro 170.000,00 oltre interessi legali dalla scadenza al saldo e spese della procedura, a titolo di seconda rata del prezzo di cessione di partecipazioni sociali di BR S.r.l.,
pag. 5/17 cessione intercorsa fra ed in qualità di Controparte_1 Controparte_2 venditori e proprietari delle quote della predetta società e quale società CP_3 acquirente e debitrice principale garantita. In sede di opposizione, chiedeva la revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto, deducendo, a tal fine, che:
-in data 8.7.2021, e , rispettivamente consigliere Controparte_2 Controparte_1 delegato e amministratore unico, nonché soci di BR S.r.l., avevano stipulato con un contratto di compravendita di partecipazioni sociali e, nella stessa data, CP_3 un contratto di cessione di quote sociali di BR S.r.l., società avente ad oggetto la produzione, la distribuzione, il commercio all'ingrosso e al dettaglio, l'importazione e l'esportazione di abbigliamento, accessori e attrezzature sportive;
-il prezzo per la cessione delle quote era stato stabilito in Euro 680.000,00 da corrispondersi da parte della società acquirente in quattro rate da Euro 170.000,00 ciascuna;
-il contratto di compravendita prevedeva il rilascio, da parte di Parte_1
di una garanzia autonoma a prima richiesta per il pagamento delle rate;
[...] inoltre, per espressa previsione contrattuale, nel caso in cui allo scadere di una rata di prezzo fosse stata pendente una richiesta risarcitoria, l'acquirente avrebbe dovuto depositare la suddetta rata di prezzo in scadenza presso un notaio di comune fiducia fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o fino alla definizione della controversia in via giudiziale;
-nei mesi successivi alla cessione erano emerse alcune irregolarità relative alla precedente gestione, in particolare: a) fatture passive per prestazioni professionali per complessivi Euro 460.161,00, senza indicazione delle relative prestazioni e con conseguenti rischi fiscali, quantificati in Euro 230.080,50; b) il magazzino era stato valutato con il metodo del margine e non con il metodo del costo ponderato, con conseguente valorizzazione in eccesso di circa Euro 477.736,55;
-in ragioni di tali irregolarità, al sopraggiungere della data prevista per il pagamento Contr della seconda rata, aveva provveduto a depositare la somma dovuta presso il notaio, individuato di comune accordo fra le parti, in conformità a quanto previsto dall'art.
3.1.5. del contratto concluso fra le parti;
-successivamente erano emerse altre irregolarità; segnatamente: a) vi era stata un'indagine della Guardia di Finanza, conclusasi in data 28.12.2022, che aveva accertato irregolarità in merito alle agevolazioni concesse dal Fondo di Garanzia PMI per finanziamenti richiesti nel periodo 2020/21, durante l'amministrazione ; CP_1
b)erano state emesse fatture non veritiere per ordine dell'amministratore unico,
secondo quanto riportato dall'ex dipendente Controparte_1 Parte_4
[...]
pag. 6/17 c)erano state fornite da non conformi a normativa ed era Parte_8 pervenuta, dal legale degli enti destinatari della fornitura, una richiesta di risarcimento del danno;
-il contratto di garanzia autonoma, alla luce di tali evidenti irregolarità, era annullabile per vizio del consenso, avendo la parte venditrice indotto in errore CDO e lo stesso in particolare, la venditrice aveva garantito che nessuna passività avrebbe Pt_1 potuto astrattamente prodursi in ordine al procedimento penale pendente relativo alla fornitura delle mascherine, aveva sottaciuto le irregolarità relative alla richiesta di agevolazioni per finanziamenti garantiti dal Fondi di Garanzia PMI nonché il sistema di false fatturazioni e, infine, la valutazione del magazzino era stata effettuata con criteri non congrui;
-la garanzia, pertanto, non poteva essere escussa in virtù dell'exceptio doli, in quanto i Contr venditori avevano agito in mala fede, posto che aveva depositato l'importo relativo alla seconda rata del prezzo presso il notaio concordemente scelto dalle parti, ai sensi dell'art.
3.1.5. del contratto.
2. e si costituivano in giudizio, chiedendo il Controparte_1 Controparte_2 rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Il Tribunale di Milano, con la sentenza pronunciata in data 24.4.2024 (sentenza n. 4510/2024, pubblicata in pari data), rigettava l'opposizione e confermava, per l'effetto, il decreto ingiuntivo, con condanna di alla rifusione Parte_1 delle spese di lite in favore di e Controparte_1 Controparte_2
In sintesi, il giudice di primo grado rilevava, con riferimento alla doglianza relativa alla fornitura di mascherine, che il garante era stato informato della Pt_1 pendenza del procedimento penale e tale circostanza escludeva, di per sé sola, la sussistenza di un vizio del consenso. Con riguardo alla dedotta irregolarità relativa all'applicazione di un criterio di valutazione del magazzino, il Tribunale rilevava che era incerta la data della stima - se in occasione della trattativa o, al più tardi, della vendita - e che, in ogni caso, si trattava di una valutazione discrezionale e la metodologia di calcolo era stata comunicata alla controparte, che avrebbe potuto effettuare le dovute verifiche. Con riferimento alla doglianza relativa al sistema delle false fatturazioni, il primo giudice rilevava che non era stata fornita la prova che i venditori avessero sottaciuto, prima della compravendita delle quote e del rilascio della garanzia, la sussistenza di un sistema di false fatturazioni. Infine, in merito all'asserita irregolarità inerente alle richieste di agevolazione per finanziamenti garantiti dal fondo di garanzia PMI, il Tribunale osservava che le due operazioni contestate dalla Guardia di Finanza risalivano al mese di ottobre 2010, a ridosso della trattativa per la cessione delle quote ed escludeva che l'avere taciuto tale irregolarità potesse integrare il dolo ex art. 1439 c.c. nei confronti della parte acquirente, difettando la prova, da un punto di vista soggettivo, di un vero e proprio pag. 7/17 dolo, quale intenzione di nuocere e, in termini oggettivi, della alterazione dei dati contabili tale da integrare un raggiro, dovendosi escludere che il mero fatto di avere fornito dati erronei per conseguire erogazioni finanziarie potesse costituire, di per sé, il dolo, ai sensi dell'art. 1439 c.c.
4. Avverso tale decisione ha interposto appello articolando i Parte_1 seguenti motivi di appello: I) Violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. e degli artt. 1175 e 1439 c.c. in relazione alla fornitura delle mascherine;
II) Violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione alla valutazione del magazzino;
III) Violazione degli artt. 115 c.p.c. e 1439 c.c. in relazione alle false fatturazioni;
IV) Violazione dell'art. 1439 c.c. in relazione alle indagini della Guardia di Finanza;
V) Violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione al deposito della seconda rata di prezzo e alla domanda subordinata di exceptio doli; VI) Mancata ammissione delle istanze istruttorie.
5. Si sono costituiti in giudizio e i quali hanno Controparte_1 Controparte_2 chiesto il rigetto dell'impugnazione avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Gli appellati hanno altresì avanzato domanda di condanna dell'appellante al risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96 comma 3 c.p.c.
6. All'udienza del 13.11.2024, il consigliere istruttore, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, si è riservato di riferire al Collegio sulla istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, formulata dall'appellante.
7. Con ordinanza del 10.12.2024 la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza appellata, fissando udienza, ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., al 7.1.2026, con invito alle parti a precisare le conclusioni. L'udienza del 7.1.2026 è stata anticipata al 19.11.2025; a tale udienza, precisate le conclusioni, la Corte, all'esito della discussione orale, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, la Corte rileva che non è necessario riaprire la fase istruttoria, in quanto la causa può essere decisa sulla base delle risultanze documentali acquisite nel giudizio di primo grado.
2. Ciò posto, con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la statuizione relativa alla fornitura di mascherine non conformi a normativa, lamentando che il giudice di primo grado aveva confuso il procedimento penale a carico di pendente presso il Tribunale di Torino - di cui era stata data notizia Controparte_1 all'acquirente in sede di conclusione del contratto di compravendita - con il procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Ivrea e avente ad pag. 8/17 oggetto le contestazioni degli enti sanitari destinatari delle forniture di mascherine, durante la gestione dell'amministratore unico, . Controparte_1
Secondo la prospettazione dell'appellante, il Tribunale non aveva tenuto conto dell'obbligo di buona fede gravante su e in Controparte_1 Controparte_2 sede di trattativa e del fatto che gli stessi erano consapevoli della possibile sussistenza di ulteriori contestazioni in ordine alla fornitura di mascherine, avevano taciuto tale Contr circostanza a e a e avevano fornito la lettera di un Parte_1 legale attestante l'assenza di rischi in ordine a contestazioni circa la fornitura di mascherine, nonostante la consapevolezza che ciò non corrispondesse al vero. Tale contegno, secondo l'appellante, integrava gli estremi del dolo.
3. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ha censurato la decisione di primo grado per non aver ravvisato il dolo posto in essere dai venditori in relazione alla valutazione in eccesso del magazzino, con conseguente innalzamento del prezzo della compravendita, come era stato in seguito accertato da società Controparte_5 di revisione, che aveva affermato l'applicabilità, al caso di specie, del criterio del costo medio ponderato previsto dalla normativa OIC 13 par. 40, avente valenza europea.
4. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui non ha ritenuto sussistente il dolo della parte venditrice nell'avere sottaciuto l'esistenza di un sistema delle false fatturazioni. Ha evidenziato, a tale riguardo, che e erano da tempo al corrente di CP_1 CP_2 tale sistema di false fatturazioni, come confermato anche dalla ex dipendente
[...] nella dichiarazione scritta del 2.12.2022 (All. B.3 doc. 12 fasc. primo Parte_4 grado , sottoscritta per autentica dal legale della stessa. Pt_1
Ha evidenziato, infine, che e avevano deliberatamente occultato il CP_2 CP_1 sistema delle false fatturazioni con il precipuo scopo di alienare a terzi la società, senza rivelare aspetti che avrebbero inevitabilmente influito sul prezzo della società stessa, così traendo in inganno anche il garante.
5. Con il quarto motivo d'appello, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per non aver riconosciuto il dolo della parte venditrice consistito nel silenzio serbato in relazione alle dichiarazioni non veritiere rese dall'amministratore CP_1
al fine di ottenere la garanzia del Fondo PMI.
[...]
Nel dettaglio ha argomentato che “È innegabile che i venditori abbiano agito con malizia e astuzia poiché chi meglio di loro, ed in particolare del SI , CP_1 poteva sapere che erano stati forniti dati non veritieri per ottenere la copertura del Fondo PMI? Da sottolineare poi che tale condotta non si è realizzata in un momento risalente nel tempo, ma meno di un anno prima delle vendite delle quote di BR. Doveva essere pertanto ben chiaro agli appellati che le dichiarazioni non veritiere rese dal SI avrebbero potuto avere delle conseguenze. Considerati CP_1 quindi gli elementi sopra esposti è evidente che il Giudice di prime ha errato nel ritenere che quanto posto in essere dai venditori e l'occultamento da parte degli stessi
pag. 9/17 di informazioni rilevantissime non determini l'annullamento del contratto, incorrendo così nella violazione dell'art. 1439 c.c.” (cfr. pag. 19 atto di citazione in appello).
6. I primi quattro motivi di appello, da valutarsi congiuntamente, in quanto intrinsecamente connessi, non sono fondati e meritevoli di accoglimento, per le ragioni che seguono. Preliminarmente, va rilevato che il giudice di primo grado ha dato atto che l'azione di annullamento della garanzia autonoma, proposta in via principale dall'odierno appellante, era stata articolata facendo valere il profilo del dolo quale unico vizio del consenso. Tale statuizione non è stata oggetto di specifica impugnazione, sicché occorre verificare se le varie irregolarità lamentate da integrino gli Parte_1 estremi del dolo, quale vizio del consenso. Ciò posto, va rilevato che l'appellante ha assunto di essere stato vittima di dolo nella sua forma omissiva. In linea generale il dolo, quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto, assume rilevanza quando incide sul processo formativo del consenso, dando origine a una falsa o distorta rappresentazione della realtà all'esito della quale il contraente si sia determinato a stipulare. Deriva da quanto precede, pertanto, che l'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza - della cui prova è onerata la parte che lo deduce - che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza o in costanza di questa falsa rappresentazione (Cass. Civ., n. 27406/2019; Cass. Civ., n. 5734/2019; Cass. Civ., n. 21074/2009). Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di vizi del consenso, il dolo, a norma dell'art. 1439 c.c., è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da una parte abbiano determinato la volontà a contrarre del "deceptus", avendo ingenerato in lui una rappresentazione alterata della realtà, che abbia provocato nel suo meccanismo volitivo un errore essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c.; più in particolare, ricorre il "dolus malus" solo se, in relazione alle circostanze di fatto e personali del contraente, il mendacio sia accompagnato da malizie e astuzie volte a realizzare l'inganno voluto e idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza e sussista, quindi, in chi se ne proclami vittima, assenza di negligenza o di incolpevole ignoranza (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 23.6.2009, n. 14628; v. anche, Cass. Civ., Sez. II, 15.3.2024, n. 7011). E' stato, altresì, precisato che il dolo, come causa di invalidità del contratto, consiste nel compimento, ad opera della controparte contrattuale, di artifici e raggiri idonei a travisare la realtà e a fornirne una falsa rappresentazione, determinando proprio in forza di tale falsa configurazione del reale un errore dell'altra parte su aspetti essenziali del negozio, tale da provocare il suo consenso a concluderlo (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 15.3.2024, n. 7011). Con precipuo riguardo al dolo omissivo, esso è causa di annullamento, ai sensi dell'art. 1439 c.c., solo quando l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare pag. 10/17 l'inganno perseguito, determinando l'errore del "deceptus". Pertanto, il semplice silenzio, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono di per sé causa invalidante del contratto (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 11.4.2022, n. 11605; Cass. Civ., Sez. I, 3.11.2023, n. 30505; Cass. Civ., Sez. I, 23.6.2022, n. 20231; Cass. Civ. n. 9253/2006 che ha escluso che potesse integrare il dolo omissivo in ordine alle effettive condizioni dell'immobile compravenduto la circostanza che l'alienante avesse taciuto all'acquirente la pendenza, al riguardo, di un'azione di danno temuto proposta da terzi). Ciò premesso, nella fattispecie per cui è causa, in relazione alle singole condotte contestate, si osserva quanto di seguito. Con riguardo all'avvenuta fornitura di mascherine asseritamente non conformi a normativa, oggetto del primo motivo di gravame, deduce Parte_1 che il dolo perpetrato dai venditori sarebbe consistito nell'aver sottaciuto la sussistenza di problematiche inerenti alla fornitura di detti presidi sanitari, problematiche si sarebbero poi tradotte in una richiesta di risarcimento dei danni formulata in data 8.11.2022 dagli enti ospedalieri destinatari delle forniture. Va, in proposito, rilevato che il G.I.P. del Tribunale di Torino, con provvedimento del 21.5.2022, ha assolto con formula piena per i reati oggetto di tale Controparte_1 doglianza, rilevando, fra l'altro che “i documenti, benché formalmente irregolari, erano nella sostanza veritieri e rappresentavano lo stato della merce idonea per l'utilizzo richiesto. Verosimilmente per mera colpa, dovuta anche all'urgenza di provvedere, non vi fu un ulteriore approfondimento da parte della BR, che si limitò a trasmettere quanto inviatogli dal proprio intermediario (che aveva reperito la merce, all'epoca sostanzialmente introvabile e ricercata da molteplici operatori)” (doc. 18, fasc. primo grado e . CP_1 CP_2
Inoltre, era consapevole, prima dell'assunzione della Parte_1 garanzia autonoma, del fatto che la vendita dei presidi sanitari fosse oggetto di indagini penali, come emerge dalla comunicazione e-mail dello stesso del Pt_1
4.12.2020 (doc. 9, fasc. primo grado e , di guisa che lo stesso era in CP_1 CP_2 grado di determinarsi autonomamente in ordine all'assunzione – o meno - della garanzia in parola, essendo consapevole del fatto che la fornitura di mascherine era stata interessata da denunce di irregolarità. A ciò occorre aggiungere che l'appellante si è limitato a produrre le comunicazioni degli enti destinatari della fornitura di mascherine, senza offrire prova del fatto che la società BR abbia subito dei danni a seguito di tali contestazioni, di guisa che, sotto questo profilo, non è dato comprendere quale sia stata la conseguenza pregiudizievole, in termini economici, per del lamentato inganno. Parte_1
Con riguardo alla dedotta irregolarità relativa al metodo di valutazione del magazzino, oggetto del secondo motivo di appello, rileva la Corte che la doglianza è incentrata esclusivamente sull'opportunità di adozione del criterio del costo ponderato in luogo pag. 11/17 del metodo del margine - dal cui impiego, secondo la prospettazione dell'appellante, sarebbe derivata una quantificazione per eccesso del prezzo - senza che l'appellante abbia dedotto, in termini sufficientemente specifici, come l'omessa adozione del primo criterio si sia tradotta in un raggiro determinante della volontà dello stesso di assumere la garanzia. Pt_1
A tale riguardo, va rilevato che, nel mese di giugno 2021 (doc. 11, fasc. primo grado e Bressi), ossia prima dell'assunzione della garanzia, CP_1 Parte_1 aveva ricevuto ampia illustrazione del criterio di valutazione del magazzino
[...]
e pertanto, a prescindere dalla correttezza di tale valutazione, era stato reso edotto del criterio utilizzato dalla società ed era nelle condizioni di effettuare in autonomia le dovute verifiche. Infine, l'appellante non ha offerto prova che il contegno serbato da e CP_1 CP_2 in ordine alla valutazione del magazzino sia stato posto in essere nell'ambito di un programma generale volto a trarre in inganno il garante Pt_1
Con riferimento, poi, alla contestazione relativa al sistema delle false fatturazioni, asseritamente posto in essere dalla società venditrice per corrispondere parte della retribuzione a con elusione degli oneri contributivi e fiscali, Parte_4 oggetto del terzo motivo d'appello, ritiene la Corte che tale doglianza non sia idonea a scalfire quanto condivisibilmente osservato dal giudice di primo grado che merita, pertanto, conferma. Del resto, è assorbente rilevare che non ha fornito la prova Parte_1 del fatto che la società BR - e di riflesso la società acquirente - abbia subito un danno a seguito dell'asserita attuazione di tale sistema di pagamento della retribuzione di Parte_4
In ogni caso, difetta la prova di specifici artifici e raggiri posti in essere dai venditori e ai danni di e più in generale di un contegno dei venditori CP_1 CP_2 Pt_1 finalizzato a trarre in inganno il garante. Infine, sull'irregolarità delle richieste di agevolazione per finanziamenti garantiti dal fondo di garanzia PMI, oggetto del quarto motivo d'appello, va considerato che le operazioni contestate dalla Guardia di Finanza risalgono al mese di ottobre 2020 (doc. 11, fasc. primo grado e che, anche in siffatta ipotesi, difetta completamente Pt_1
l'elemento del dolo. Invero, come dimostrato dalla difesa degli odierni appellati, era Parte_1 stato informato, prima dell'assunzione della garanzia, dei finanziamenti richiesti dalla società e, in particolare, del finanziamento erogato da DI (doc. 9, fasc. primo grado e , cui era collegata la richiesta di agevolazione. CP_1 CP_2
Tale circostanza, in assenza di ulteriori elementi da fornirsi a cura dell'odierno appellante, non consente di ritenere che la parte venditrice abbia tenuto un comportamento preordinato alla realizzazione di un inganno ai danni della società acquirente e del garante. Infine, a ulteriore conferma dell'assenza di un contegno malizioso della parte venditrice vi è il fatto che nessuna contestazione è stata formulata nei confronti della pag. 12/17 società venditrice, nonostante il lungo tempo trascorso dalla redazione del verbale della Guardia di Finanza. Da ultimo, in aggiunta ai rilievi che precedono, va rilevato che, nella sentenza pronunciata all'esito del giudizio instaurato dall'acquirente CDO per la riduzione del prezzo della compravendita delle quote di BR (sentenza n. 5940/25, pubblicata in data 16.7.2025 e depositata nel presente giudizio dal procuratore di parte appellata con le note conclusive), il Tribunale di Milano ha accertato che le doglianze formulate Contr dall'attrice – analoghe a quelle dedotte nel presente giudizio da Parte_1
e oggetto dei primi quattro motivi di gravame - erano prive di fondamento e
[...] Contr ha condannato la stessa al pagamento del prezzo residuo della compravendita, oltre interessi. Dal che ne discende, ai fini che qui rilevano, che non risulta dimostrato che e CP_1 abbiano serbato un contegno finalizzato al travisamento della realtà e alla CP_2 creazione di una falsa rappresentazione della situazione della società BR, di guisa che, anche sotto questo profilo, correttamente è stata esclusa dal primo giudice la sussistenza del dolo, quale vizio del consenso. In conclusione, i primo quattro motivi di appello devono essere rigettati, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha escluso che la garanzia assunta da sia stata contratta in presenza del dolo, quale Parte_1 vizio del consenso.
7. Con il quinto motivo d'appello, ha lamentato l'omessa Parte_1 disamina, da parte del giudice di prime cure, della exceptio doli formulata dallo stesso opponente in via subordinata nel giudizio di primo grado. Contr A tale riguardo, l'appellante ha dedotto l'insussistenza dell'inadempimento di al pagamento della seconda rata del prezzo della cessione, evidenziando che la relativa somma era stata depositata presso il notaio scelto di comune accordo dalle Per_1 parti, in ottemperanza alle previsioni contrattuali (art.
3.1.5. del contratto). Ha evidenziato, in particolare, che e avevano escusso la garanzia al CP_2 CP_1 medesimo prestata, nonostante l'adempimento della società acquirente e nella piena consapevolezza di avere posto in essere plurime irregolarità diffusamente indicate in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.
8. Il motivo è fondato e meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono. Giova premettere che, il Tribunale di Milano, con la citata sentenza n. 5940/2025, ha rigettato la domanda formulata dalla società acquirente CDO nei confronti di
[...]
e , avente ad oggetto la riduzione del prezzo della CP_2 Controparte_1 Contr cessione delle quote di BR;
in tale giudizio, aveva demandato la rideterminazione del corrispettivo della compravendita, chiedendo al Tribunale adito la condanna dei venditori alla restituzione della prima rata di prezzo già versata e allo svincolo della somma depositata presso il notaio di Milano a favore di Persona_3
sulla base delle medesime irregolarità dedotte nel presente giudizio. CP_3
pag. 13/17 Il Tribunale di Milano ha respinto le domande attoree e, in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti e ha condannato CP_1 CP_2 parte attrice al pagamento del residuo del prezzo dovuto, pari ad Euro 510.000,00, oltre interessi. A seguito della pubblicazione di tale sentenza, il notaio presso cui era stata Per_1 depositata la somma di Euro 170.000,00 – azionata con il presente giudizio - ha effettuato, in data 22.7.2025, due bonifici a favore di e , dell'importo di CP_2 CP_1
Euro 85.000,00 ciascuno (cfr. All.ti F e G fasc. appello . Pt_1
Pertanto, risulta pacifico e documentalmente provato che la somma di Euro 170.000,00, oggetto della pretesa monitoria alla base del presente giudizio, è stata incassata dagli opposti, odierni appellati, e . Controparte_2 Controparte_1
Ciò posto, in via preliminare, va escluso che l'avvenuto conseguimento da parte di e del pagamento della seconda rata di prezzo Controparte_1 Controparte_2
(pari a Euro 170.000,00) possa condurre alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, giacché restano esclusi dal pagamento gli interessi - come indicati nel titolo monitorio - e le spese della procedura monitoria. La Suprema Corte è costante nel ritenere che il giudice di merito può dichiarare cessata la materia del contendere soltanto quando accerti una situazione di diritto sostanziale tale che tutte le parti abbiano perduto ogni interesse a proseguire il giudizio, e ciò non può avvenire qualora un credito affermato dall'attore, e sia pure di natura accessoria, non sia stato soddisfatto (v. Cass. Civ., Sez. Lav., 6.2.1999, n. 1068; (Cass. Civ., 8.6.1996 n. 5333; Cass. Civ., 22.1.1997, n. 2038). Ciò premesso, va osservato che, nel contratto autonomo di garanzia, l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, in deroga all'art. 1945 c.c., non può comportare un'incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario, sicché al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell'“exceptio doli”, che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente. L'exceptio doli rappresenta, infatti, un limite funzionale alla richiesta di pagamento immediato: con essa si mira a reprimere l'abuso del diritto da parte del beneficiario della garanzia, che si verifica qualora la richiesta appaia prima facie fraudolenta e manchi del tutto la buona fede del beneficiario. La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il rimedio dell'exceptio doli sia esperibile in tutti i casi in cui vi sia escussione della garanzia con dolo o mala fede, abuso manifesto da parte del beneficiario - come nell'ipotesi in cui il soggetto garantito provi in modo certo e immediato di avere già pagato le somme di cui il beneficiario si dichiara essere creditore - o infine nel caso di nullità del contratto principale. In particolare, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di contratto autonomo di garanzia, il garante escusso per l'adempimento, al fine di paralizzare la pretesa del beneficiario, con l'exceptio doli, possa fornire una prova certa ed incontestata dell'esatto adempimento, a dimostrazione del carattere abusivo della richiesta, in pag. 14/17 quanto il creditore conseguirebbe un'attribuzione patrimoniale priva di giustificazione, avendo la garanzia, per effetto dell'adempimento, esaurito la sua funzione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 4.12.2023, n. 33866; Cass. Civ., Sez. III, 12.12.2008, n. 29215; Cass. Civ., n. 3552/1998; v. anche Cass. Civ., Sez. III, 30.8.2024, n. 23434). Analizzando il caso di specie alla luce di tali principi, rileva la Corte che risulta raggiunta la prova dell'abusività dell'escussione effettuata da e Controparte_2
nei confronti del garante in relazione al preteso Controparte_1 Parte_1 pagamento, da parte di quest'ultimo - quale garante - della somma di Euro 170.000,00, a titolo di seconda rata del corrispettivo della cessione di quote. Invero, è documentalmente provato che ha assunto la garanzia Parte_1 autonoma in data 8.7.2021, contestualmente alla conclusione del contratto di compravendita delle partecipazioni sociali e di cessione di quote, impegnandosi a garantire il pagamento delle rate differite del corrispettivo della cessione (cfr. doc. 6, fasc. primo grado , Pt_1
Dalla lettura del contratto di compravendita delle partecipazioni sociali (doc. 4, fasc. primo grado emerge che le parti avevano pattuito che il prezzo (concordato Pt_1 in complessivi Euro 680.000,00) sarebbe stato corrisposto dall'acquirente ai venditori in quattro rate di pari importo secondo tale sequenza: i) la prima alla Data di Esecuzione (pacificamente corrisposta); ii) la seconda entro e non oltre il primo anniversario della Data di Esecuzione;
iii) la terza entro e non oltre il 31 gennaio 2023; iv) la quarta ed ultima entro e non oltre il 31 gennaio 2024. Le date sopra indicate erano denominate dalle parti quali date “rilevanti”. Orbene, la clausola 3.1.5., contenuta nella medesima sezione denominata “Prezzo, modalità e termini di pagamento” prevede testualmente che: “Nel caso in cui una o più Richiesta di Risarcimento risultino pendenti ad una Data Rilevante l'Acquirente dovrà versare la porzione di prezzo dovuta alla Data Rilevante corrispondente alla Richiesta di Risarcimento ad un notaio di comune fiducia delle Parti o, in caso di mancato accordo, nominato dal presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano, con istruzioni congiunte di accredito a favore della Parte che risulterà vittoriosa con sentenza anche provvisoriamente esecutiva o fino che la Richiesta di Risarcimento non venga altrimenti definita in conformità al presente Contratto”. Emerge per tabulas che, con comunicazione e-mail del 27.7.2022, il legale di parte acquirente CDO, Avv. Galeone, aveva informato i venditori e di voler CP_1 CP_2 procedere senza indugio al deposito presso il notaio della seconda rata del prezzo di cessione (pari a Euro 170.000,00), in attesa di approfondire gli aspetti correlati alle varie contestazioni formulate (doc. 8, fasc. primo grado . Pt_1
Con successiva comunicazione e-mail del 29.7.2022, i venditori e CP_1 CP_2 avevano confermato alla società acquirente e al garante CP_3 Parte_1 di concordare il nominativo del notaio ed espressamente avevano dichiarato che “tale somma sarà trattenuta in deposito fiduciario del Notaio il quale Persona_4 provvederà a versarla, ai sensi del punto 3.1.5 del Contratto, o alla parte che o
pag. 15/17 risulterà vittoriosa con sentenza anche provvisoriamente esecutiva, ovvero altrimenti determinata dalle parti in via di accordo bonario” (cfr. doc. 8, fasc. primo grado,
. Pt_1 Contr In data 3.8.2022, aveva provveduto al versamento della somma presso il notaio concordato, come risulta dalla documentazione in atti (cfr. doc. 7, fasc. primo grado
. Pt_1
Dall'analisi della documentazione versata in atti, emerge, dunque, Contr incontrovertibilmente che la società acquirente non si è mai resa inadempiente, avendo versato la rata di prezzo di Euro 170.000,00 presso il notaio individuato di comune accordo dalle parti, come previsto nel contratto di compravendita, a seguito della denuncia, da parte della medesima società acquirente, di plurime irregolarità. In tale contesto, la condotta degli odierni appellati che, con ricorso del 25.11.2022, hanno promosso l'azione monitoria nei confronti del garante per Parte_1
l'escussione della garanzia, nonostante la piena consapevolezza dell'avvenuto Contr deposito da parte di , presso il notaio della somma dovuta a titolo di Per_1 seconda rata, si sostanzia in un manifesto abuso del diritto di escussione della garanzia. Ad ulteriore conferma di ciò, va considerato che, all'esito del giudizio sopra citato (conclusosi con la pronuncia della sentenza n. 5940/2025), la somma di denaro provvisoriamente depositata presso il notaio è transitata definitivamente sul Per_1 conto corrente di e , i quali hanno, dunque, Controparte_2 Controparte_1 definitivamente conseguito il pagamento della seconda rata di prezzo. In conclusione, ritiene la Corte che l'exceptio doli formulata dall'appellante sia idonea a paralizzare la pretesa escussione della garanzia, con conseguente accoglimento della domanda subordinata di e revoca del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto.
9. Sotto il profilo delle spese di lite, avuto riguardo all'esito del giudizio, caratterizzato dall'accoglimento della domanda formulata dall'opponente, odierno appellante, in via subordinata e dal rigetto della domanda formulata in via principale, si ravvisa una parziale reciproca soccombenza delle parti che giustifica la parziale compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/3; i restanti 2/3 delle spese di lite sono poste a carico degli appellati e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia (Euro 52.001,00-Euro 260.000,00), dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4510/2024, Parte_1 pubblicata in data 24.4.2024, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
pag. 16/17 1) accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 20734/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 9.12.2022;
2) compensa fra le parti le spese dei due gradi di giudizio nella misura di 1/3 e condanna e in solido fra loro, al pagamento Controparte_1 Controparte_2 dei restanti 2/3 delle spese di lite in favore di liquidate, per Parte_1 tale quota, in Euro 9.402,00 per compensi per il giudizio di primo grado, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e in Euro 6.660,00 per compensi per il giudizio di secondo grado, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, il 19.11.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Alessandra Arceri
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