Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 19/03/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 714/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI
BIELLA
nelle persone dei IGnori
Dott. Andrea Carli Presidente rel. Dott.ssa
Francesca Marrapodi Giudice
Dott.ssa Margherita Cerizza Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da c.f. , nato Parte_1 C.F._1
a Torino il 23.05.1993 e da c.f. , nata a [...] C.F._2
Torino il 21.04.1993, entrambi con l'avv. L. C. Rizzi, nonché con l'intervento del
Pubblico Ministero
avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da ricorso congiunto per il P.M.: “”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Come sostenuto da entrambi i coniugi, a causa di incomprensioni e litigi è venuta meno l'unione familiare della coppia rendendo, pertanto, intollerabile la prosecuzione della convivenza familiare. Quanto sopra esposto giustifica la pronuncia di separazione personale a norma dell'art. 151 c.c. rispetto al matrimonio celebrato fra le parti.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di
Biella, definitivamente provvedendo: pronuncia la separazione personale di c.f. Parte_1
, nato a [...] il [...] e c.f. C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...], uniti in matrimonio civile nel C.F._2
Comune di Cerrione (BI); ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cerrione (BI) di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti tali per cui:
a) Entro la data del 15.03.2025 il marito lascerà definitivamente la casa cha fu adibita a dimora coniugale sita in Tollegno (BI) via Matteotti n. 3, prelevando tutti i propri beni ed effetti personali sulla scorta di intese raggiunte con la moglie in separata sede. La moglie continuerà ad abitare in via esclusiva la casa che fu coniugale. Il IG. provvederà a trasferire altrove la propria Parte_1
formale residenza entro la fine dell'anno solare 2025;
b) A tacitazione di ogni pretesa economica vantata reciprocamente dai coniugi per l'apporto economico da ciascuno prestato in favore del nucleo familiare nel corso della convivenza matrimoniale e pre matrimoniale, nonché per l'apporto lavorativo ed economico dagli stessi profuso per l'acquisto, l'arredamento e l'abbellimento dell'immobile attualmente in comproprietà indivisa tra loro ed adibito a dimora coniugale e, quindi, a piena e definitiva compensazione e definizione di ogni pretesa reciproca, il IG. si impegna e promette irrevocabilmente di Parte_1
cedere alla IG.ra , che sin da ora accetta, la seguente consistenze Parte_2
immobiliare:
PROMESSA di CESSIONE: Dal IG. alla IG.ra Parte_1 Parte_2
, la di lui quota di proprietà del 50% (cinquanta per cento) indivisa dell'immobile
[...] identificato ad alloggio sito al piano terzo del fabbricato adibito a civile abitazione a regime condominiale denominato CASA SOLA composta da ingresso / corridoio, cucina, soggiorno, tre camere, due bagni di cui uno con ripostiglio, altro ripostiglio, disimpegno, guardaroba pianerottolo con accesso all'ascensore e balcone. Il bene riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Tollegno (BI) al foglio 5, mappale 255 sub. 12 (ex foglio 501, mappale 130 sub. 12), piani S1-3, categoria A/2, classe U, vani
7,5, superficie catastale totale mq. 195, rendita € 813,42= nonché la di lui quota di proprietà del 50% (cinquanta per cento) del pertinenziale basso fabbricato adibito ad autorimessa censito al Catasto Fabbricati del Comune di Tollegno al foglio 5, mappale
245 sub. 3 (ex foglio 501, mappale 131 sub. 6), piani T, categoria C/6, classe 2, mq.
29, rendita € 95,85= nonché la di lui quota di proprietà del 50% (cinquanta per cento) del pertinenziale basso fabbricato adibito a tettoia censito al Catasto Fabbricati del
Comune di Tollegno (BI) al foglio 5 mappale 245 sub. 4 (ex foglio 500, mappale 84 sub. 4), piano T, categoria C/7, classe U, mq. 9, rendita catastale € 5,11= e al foglio
5 mappale 497 sub. 6 (ex foglio 501, mappale 31 sub. 6), piano T, categoria C/7, classe
U, mq. 8, rendita catastale € 4,54=;
Gli immobili furono acquistati per l'intero dai coniugi in quota paritaria ed indivisa, giusto atto pubblico a rogito Notaio datato 28.02.2024 (cfr. doc. 5). Persona_1
La cessione delle quote di comproprietà del IG. avverrà e Parte_1
sarà accettata nello stato di fatto e di diritto in cui oggi versa l'immobile, con tutti gli annessi e connessi, adiacenze, pertinenze, diritti e ragioni, servitù attive e passive ed il mobilio di arredo e corredo nell'attuale consistenza. Il IG. rinuncia sin da ora all'iscrizione di ipoteca legale sui beni Parte_1
immobili che ha promesso di trasferire alla moglie.
L'atto pubblico, che recepirà la suesposta promessa di cessione delle quote immobiliari del marito in favore della moglie, dovrà essere rogato entro il 15.09.2025 con costi e spese ad intero ed esclusivo carico della IG.ra . Parte_2
Per espressa pattuizione delle parti il prezzo del trasferimento delle quote di proprietà del marito alla moglie degli immobili di cui al presente punto ammonta ad € 49.990,00= (diconsi € quarantanovemilanovecentonovanta,00). Tale somma sarà corrisposta dalla IG.ra al IG. a mezzo assegno circolare Parte_2 Parte_1
intestato a ovvero bonifico istantaneo in favore di Parte_1 [...]
sul di lui conto corrente bancario utilizzando il codice iban : Parte_1
[...] entro i seguenti termini perentori:
- € 6.250,00= (€ Seimiladuecentocinquanta,00) già corrisposti con bonifico istantaneo datato 05.02.2025 che, con la firma del presente ricorso, vengono quietanzati dal IG. Parte_1
- € 6.250,00= (€ Seimiladuecentocinquanta,00) contestualmente alla sottoscrizione dell'atto pubblico che recepirà la suesposta promessa di cessione delle quote immobiliari del marito in favore della moglie;
- € 12.500,00= (€ Dodicimilacinquecento,00=) entro il 15.12.2025;
- € 12.500,00= (€ Dodicimilacinquecento,00=) entro il 06.06.2026;
- € 12.490,00= (€ Dodicimilaquattrocentonovanta,00=) entro il
15.12.2026;
c) A decorrere dall'effettivo e definitivo abbandono della casa che fu coniugale da parte del marito (15.03.2025), cede a carico della IG.ra il Parte_2
pagamento di tutte le spese di ordinaria amministrazione e gestione e la stessa corrisponderà interamente il costo delle utenze, delle imposte – anche comunali e provinciali - legate all'utilizzo del bene esonerando il marito dal pagamento di tali somme o restituendo allo stesso gli importi che fosse tenuto a versare ai soggetti erogatori in forza di eventuali intestazioni delle forniture o dei servizi;
la IG.ra volturerà a proprio nome i contratti relativi alle utenze e ai servizi. Parte_2
Le spese straordinarie afferenti la gestione dell'immobile che fu casa coniugale, nonché le imposte legate al titolo di proprietà dello stesso, cederanno a carico paritario dei coniugi comproprietari sino alla sottoscrizione dell'atto pubblico che recepirà la promessa di cessione delle quote immobiliari del marito in favore della moglie di cui al punto che precede;
d) La IG.ra – a far data dal mese di marzo 2025 incluso - si Parte_2
accolla volontariamente il pagamento integrale delle rate residue di rimborso del mutuo ipotecario n. 0E53018403989 accesso con Intesa Sanpaolo S.p.A. da entrambi i coniugi per l'ottenimento di parte dei fondi utilizzati per l'acquisto, allestimento ed arredamento della casa che fu dimora coniugale (come meglio sopra indicata) giusto atto pubblico a rogito notaio datato 28.02.2024 (Repertorio n. 109889 Persona_1
– Raccolta n. 23425) (7_contratto di mutuo). A tal fine la IG.ra Parte_2
pagherà ogni rata mensile di rimborso del mutuo ipotecario di cui al punto che precede versando l'importo direttamente in favore della banca mutuante, espressamente manlevando il marito da qualsiasi pretesa di rimborso dovesse pervenirgli in virtù della formale co-intestazione allo stesso del contratto di mutuo. La IG.ra si impegna inoltre a compiere quanto necessario per ottenere Parte_2
dall'istituto bancario mutuante l'estromissione del IG. dal Parte_1
citato contratto mediante la presentazione di nuove e diverse garanzie ovvero la surrogazione del mutuo originario con altro contratto di mutuo con diverso istituto, entro la data del 31.03.2026;
e) Il rapporto di conto corrente bancario esistente presso Controparte_1
filiale di Biella, via Italia n.
[...]
039111000/00012945 attualmente cointestato tra i coniugi – che ne dichiarano la effettiva e reale cointestazione - sarà estinto con divisione paritaria, al netto dei costi bancari necessari all'operazione di estinzione, del residuo credito attivo o debito passivo;
f) Il motoveicolo marca Kawasaki modello Z750 di esclusiva proprietà del IG. resterà custodito nell'autorimessa pertinenziale della casa Parte_1
che fu coniugale entro e non oltre il termine de 31.08.2025;
g) I coniugi dichiarano, sottoscrivendo il presente ricorso, di aver regolato in separata sede ogni loro pendenza economica oggi e retro traente origine dal rapporto di convivenza matrimoniale e pre matrimoniale e di nulla pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo o ragione dicendosi tacitati di qualsivoglia pretesa di natura economica e patrimoniale, eccezione fatta per il promesso trasferimento immobiliare di cui al punto 2 che precede.
h) I coniugi si dicono e si dichiarano economicamente autosufficienti e di godere di beni e redditi propri tali per cui rinunciano a richiedere e ad avanzare pretese reciproche a titolo di alimenti e concorso al proprio mantenimento personale.
i) Ai sensi dell'art. 9 comma 9 della L. 488/99 si dà atto ai fini fiscali che il valore del presente accordo conciliativo in sede di procedura per la separazione personale dei coniugi, per la parte relativa al promesso trasferimento di quote immobiliari di cui al punto 2 è di € 49.990,00= e comunque inferiore ad € 50.000,00=. Il presente atto e gli atti ad esso conseguenti sono comunque esenti da ogni imposta e tassa ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L. 898/1970 e ss. mm. (L. 74/1987).
j) Le spese ed i costi della presente procedura saranno dimidiati tra le parti, come da ricorso introduttivo, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
Nulla sulle spese.
Biella, 12 marzo 2025
Il Presidente est.