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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/07/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 109/2023
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente rel.
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MP LA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia,
Via San Donnino 8
nei confronti di
, C.F. con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
AN EM ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia,
Corso Cavour
con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
“ dato atto che, con sentenza parziale sullo status n. 151/2024 pubbl, il 19.1.24, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai sigg. e in data 30/7/1978 a Pavia, le parti Parte_1 CP_1 dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico che li riguarda e, pertanto, di non avere null' altro a pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo, rinunciando espressamente la sig.ra alle proprie richieste economiche, avanzate in CP_1
comparsa di costituzione e risposta;
spese ed onorari di causa integralmente compensati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio da atto che le parti, con le note scritte depositate in data
28.04.2025, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto all' intestato tribunale di accogliere le conclusioni congiunte sopra indicate;
si dà, inoltre, atto che in data 15.01.2024 è già intervenuta pronuncia parziale sullo status e che pertanto nulla deve essere disposto al riguardo;
il Tribunale, ritenuto che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Recepisce le condizioni indicate dalle parti sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Pavia il 28/05/2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 109/2023
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente rel.
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MP LA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia,
Via San Donnino 8
nei confronti di
, C.F. con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
AN EM ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia,
Corso Cavour
con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
“ dato atto che, con sentenza parziale sullo status n. 151/2024 pubbl, il 19.1.24, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai sigg. e in data 30/7/1978 a Pavia, le parti Parte_1 CP_1 dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico che li riguarda e, pertanto, di non avere null' altro a pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo, rinunciando espressamente la sig.ra alle proprie richieste economiche, avanzate in CP_1
comparsa di costituzione e risposta;
spese ed onorari di causa integralmente compensati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio da atto che le parti, con le note scritte depositate in data
28.04.2025, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto all' intestato tribunale di accogliere le conclusioni congiunte sopra indicate;
si dà, inoltre, atto che in data 15.01.2024 è già intervenuta pronuncia parziale sullo status e che pertanto nulla deve essere disposto al riguardo;
il Tribunale, ritenuto che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Recepisce le condizioni indicate dalle parti sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Pavia il 28/05/2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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