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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 22/07/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
N. 497/2025 R.G.
Il Tribunale nella persona del Giudice Dott. Edoardo Gaspari ha pronunciato ex art. 281 sexies3 CPC la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 497/2025 R.G. promossa
1 da
residente in [...], e per esso il procuratore Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Frascati Controparte_1
(RM), Via di Grotte Portella 12, con l'Avv. COMBA FEDERICO del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano, Piazza Velasca 8 è elettivamente domiciliato appellante contro
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, Via XX Settembre CP_2
30, con gli Avv.ti GIULIO ANDREOTTI e FABIO FORTINO, presso i cui indirizzi pec e è elettivamente domiciliata Email_1 Email_2
appellata
Oggetto: estinzione anticipata finanziamento.
Conclusioni
(come da atto di citazione in appello): Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Vercelli, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in atto, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Varallo, in relazione al contratto di finanziamento in esame,
CON RIFERIMENTO AL PRIMO ED UNICO MOTIVO DI APPELLO: previo accertamento in via incidentale della inefficacia e/o nullità della c.d. clausola di irripetibilità degli oneri siccome vessatoria ex artt.
33 e ss. Codice del Consumo, condannare al rimborso proporzionale di tutti gli oneri non maturati per CP_2
effetto dell'anticipata estinzione del finanziamento, pari ad Euro 3.907,05 (al netto degli importi già rimborsati) o quella diversa somma quantificata in corso di causa, oltre interessi;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.”
2 CP_2
(come da comparsa di costituzione e risposta):
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, alla luce di tutto quanto dedotto ed eccepito, respingere, perché inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto, l'appello promosso dal sig. avverso la sentenza di primo grado e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 316 CPC depositato innanzi al giudice di pace di Varallo il 5.3.2024 ha Parte_1
convenuto in giudizio chiedendo - previo accertamento incidentale dell'inefficacia o CP_2
nullità della clausola di irripetibilità degli oneri perché vessatoria ex artt. 33 segg. Codice del consumo, la sua condanna al rimborso proporzionale di tutti gli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata (avvenuta il 1.2.2016) del contratto di finanziamento con cessione del quinto n. 171057 stipulato l'8.3.2010, pari ad € 3.907,05, avendo ricevuto solo un rimborso parziale pari ad € 629,95 per commissioni oltre interessi residui. Il giudice di pace con sentenza n. 11/2025 (RG 33/2024), pubblicata il 21.3.2025, ha rigettato la domanda sulla base dell'unico motivo per cui l'estinzione anticipata avvenne prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 sexies TUB come modificato da ultimo dal d.l. 73/2021 convertito in l. 106/2021, perciò al contratto sarebbe applicabile la disciplina previgente con diritto del cliente, in caso di estinzione anticipata, a ricevere la sola quota di interessi non maturati.
Il 7.4.2025 ha notificato a atto di citazione in appello avverso la sentenza, di Parte_1 CP_2
cui ha chiesto l'integrale riforma, affidandolo all'unico motivo con cui è denunciata “violazione e dell'art. 125 TUB e dei principi della sentenza . CP_3
Si è costituita il 14.7.2025 chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato. CP_2
Alla prima udienza del 17.7.2025, ritenuto opportuno per la ridotta complessità della causa, di natura documentale, procedere ex art. 3504 CPC – 350 bis1 CPC, è stato ordinato alle parti di precisare le conclusioni e di discutere la causa ex art. 281 sexies CPC. Ciò avvenuto, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies3 CPC.
3 La causa viene ora in decisione.
***
L'appello è fondato, nei limiti di seguito precisati.
Pu riguardando un caso di finanziamento senza cessione del quinto, con ord. n. 25977/2023 la Corte di cassazione ha illustrato principi applicabili in caso di estinzione anticipata di qualunque contratto di finanziamento per credito al consumo (categoria in cui rientra il finanziamento con cessione del quinto) soggetto alla previgente disciplina dettata dall'art. 125 TUB – così come avvenuto nel caso di specie perché il contratto è stato stipulato l'8.3.2010 – e ha sancito che l'art. 125 TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il d. lgs n. 141/2010, prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento.
La suprema corte ha in sintesi ritenuto che: - il diritto alla riduzione del costo totale del credito è previsto dalla normativa interna e dalle direttive europee, sia perché confligge con l'orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo, non solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione ma anche nell'ipotesi di adempimento anticipato del contratto.
Tale finalità è evidente nella disposizione dell'art. 125 TUB, attuativo delle direttive 87/102/CEE
e 90/88/CE, che prevedono il diritto del consumatore ad “un'equa riduzione del costo complessivo del credito”, concetto che ricomprende “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito”;
- i successivi interventi normativi hanno disciplinato in modo organico la disciplina del credito al consumo, al fine di favorire l'armonizzazione all'interno dei Paesi dell'Unione, specificando le varie forme di credito al consumo, le ipotesi di esclusione e la natura dei costi sostenuti per il finanziamento a cui il consumatore ha diritto in caso di adempimento anticipato. In particolare, la direttiva 2008/48/CE, che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE, adotta una tecnica di 4 armonizzazione piena, finalizzata a garantire “a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente dei loro interessi e che crei un vero mercato interno” (considerando n. 9). Fra le disposizioni armonizzate vi è l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui: “[i]l consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”;
- il diritto alla riduzione è rapportato al “costo totale del credito”, definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g), con riguardo a “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore
è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”;
- a fronte di questa disciplina a tutela del consumatore, i successivi paragrafi dell'art. 16 prevedono,
a favore di chi ha concesso il credito, il “diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso”;
- dall'esame della legislazione europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art.125 sexies del TUB, che nel caso di specie il giudice di pace non ha ritenuto applicabile perché successivo alla data di conclusione ed estinzione del contratto.
Come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor nella causa C-383/18, le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und
Verbraucherverbände, C-649/17, EU:C:2019:576, punto 37). La Corte di Giustizia ha rilevato in motivazione che l'articolo 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 5 2008/48, già stabiliva che il consumatore, “in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (…) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”, di conseguenza, “l'articolo 16, paragrafo
1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di
«riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi”;
- sempre secondo la sentenza l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del CP_3
costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca. Inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito;
- anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive citate. Se è vero che le direttive hanno efficacia diretta soltanto verticale e che non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero che in ogni caso il giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo;
- una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento – come prevede l'art. 1 delle condizioni generali di contratto – è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. 206/2005, in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore.
È inveritiero quanto sostenuto dalla banca a pag. 17 della comparsa di costituzione in appello, secondo cui “il contratto, stipulato con il sulla base di quanto accordato nell'art. 1 delle CGC, ha Parte_1
infatti riconosciuto al cliente, secondo la libera negoziazione delle parti, un'”equa riduzione del costo complessivo del credito”. 6 Nel contratto, invece, è escluso qualunque rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento
- la sentenza della Corte costituzionale, 22/12/2022, n. 263, benché riferita alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 11 octies2 del d.l. 73/2021, conv., con modif. in l. 106/2021, ha ritenuto illegittima la norma nella parte in cui limita ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore per violazione degli artt. 11 e 1171 della Costituzione. La Corte costituzionale ha espressamente affermato che il concetto di «riduzione del costo totale del credito», contenuto nella direttiva N. 2008/49 CE ha sostituito il precedente richiamo alla
«nozione generica di “equa riduzione”» presente nell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE (sentenza
Lexitor, punto 28) e ha richiamato il canone dell'interpretazione teleologica, ispirata all'esigenza di garantire «un'elevata protezione del consumatore» (sentenza Lexitor, punto 29), per rilevare che “limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto” (sentenza Lexitor, punto 32)
- l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, addiviene a un'interpretazione orientata a una elevata tutela del consumatore - che previene il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza -, in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore dei creditori. Secondo la Corte costituzionale “l'articolo
16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi”.
7 CP_2
La difesa di non si è confrontata con i principi espressi con la richiamata pronuncia della Corte di cassazione.
Dal canto proprio, ha ritenuto che ai contratti di finanziamento con cessione del quinto “per il periodo successivo alla vigenza dell'art. 125, comma 2, TUB (ma questa è la norma, lo si ripete di nuovo, che vale ratione temporis per il contratto di specie), sono stati oggetto, in via specifica e sopravvenuta, di una propria disciplina. In luogo dell'art. 125-sexies TUB, difatti, secondo gli evocati principi generali “lex specialis derogat generali” e “lex posterior derogat priori”, è subentrato, nel 2012 (giusto l'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 169/2012), l'art. 6bis, comma 3, lett. b), del D.P.R. 180/50, quale norma, che, appunto con carattere di specialità, è venuta a disciplinare singolarmente l'estinzione anticipata del finanziamento rispetto ai contratti di cessione del quinto” (pag. 18 comparsa di costituzione in appello).
Tuttavia, non solo questi argomenti sono superati da quanto finora detto, ma coinvolgono la ritenuta applicabilità di norme, come l'art. 6 bis3 lett. b) entrate in vigore dopo la conclusione del contratto per cui è causa.
Infine, l'appellata ha citato la sentenza della CGUE del 9.2.2023 secondo cui “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e
2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”, decisione che, tuttavia, si riferisce al credito immobiliare.
Diversamente da quanto proposto dall'appellata, che invoca l'applicazione del “criterio del tasso di interesse effettivo” detto anche del “costo ammortizzato” (pag. 41 comparsa in appello), il rimborso delle somme richieste dall'appellante si ritiene debba avvenire secondo il criterio “pro rata temporis” che comporta una ripartizione paritaria delle spese sulle rate del piano di ammortamento (costo delle commissioni diviso per numero di rate con risultato moltiplicato per le rate rimanenti al momento dell'estinzione anticipata), è il più aderente al concetto di proporzionalità.
Dalla somma richiesta in e vanno sottratti € 35,25 par n maturata di premi 8 Parte_1 Parte_2 assicurativi già restituiti a dalla compagnia assicuratrice come allegato dalla banca (pagg. 37 – 40 comparsa di costituzione in appello), documentato dal suo doc. 18 e rimasto incontestato.
Per tutti questi motivi l'appello è infondato e la sentenza di primo grado va integralmente riformata.
è condannata a restituire all'appellante € 3.871,80. CP_4
Spese di lite.
soccombente, è condannata ex art. 91 CPC a rifondere a le spese di lite di CP_2 Parte_1
entrambi i gradi di giudizio, liquidate ex DM 55/2014 ss.mm.ii., come da ultimo modificato dal DM
147/2022, sulla base dei seguenti criteri:
- competenza: giudizi innanzi al giudice di pace (primo grado) – giudizi d'appello (secondo grado);
- valore: € 3.871,80 → scaglione € 1.101,00 – 5.200,00;
- fasi: tutte, tranne l'istruttoria mancata;
- tariffe: medie;
minime per la sola fase decisionale del giudizio d'appello, avvenuta alla prima udienza con discussione ex art. 281 sexies CPC con integrale richiamo agli atti difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 497/2025 R.G. promossa da Parte_1
contro , ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: CP_2
- ACCOGLIE l'appello, conseguentemente, in riforma della sentenza n. 11/2025 (RG 33/2024) emessa dal giudice di pace di Varallo, CONDANNA a restituire a CP_2 [...]
€ 3.871,80, oltre interessi secondo legge;
Parte_3
- CONDANNA a rimborsare a le spese di lite del primo grado, CP_2 Parte_1
che si liquidano in € 900,00 per compensi, € 125,00 per anticipazioni, oltre spese generali e accessori secondo legge;
- CONDANNA a rimborsare a le spese di lite del grado CP_2 Parte_1
9 d'appello, che si liquidano in € 1.500,00 per compensi, € 174,00 per anticipazioni, oltre spese generali e accessori secondo legge.
Vercelli, 22 luglio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari