Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 07/07/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01288/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01453/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1453 del 2015, proposto da Successori Adolfo Corsi Carrara S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cristiana Carcelli, Riccardo Diamanti, Natale Giallongo e Sergio Menchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dalle avvocate Lucia Bora e Barbara Mancino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comune di Carrara, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dalle avvocate Sonia Fantoni e Lucia Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Parco regionale delle Alpi Apuane, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- della delibera del Consiglio regionale della Toscana n. 37 del 27.03.2015, di approvazione dell’atto di integrazione del Piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, pubblicato nel BURT n. 28 del 20.05.2015, nonché di tutti gli allegati normativi e cartografici, ivi richiamati, quali parte integrante ed essenziale;
- della delibera del Consiglio regionale della Toscana n. 1121 del 4.12.2014, integrata con le successive delibere n. 41 del 19.01.2015 e n. 192 del 2.03. 2015 e dei rispettivi allegati, comprese le proposte di controdeduzioni alle osservazioni ex art. 17 della legge regionale n. 1/2005;
- dell’atto di integrazione e modifica del disciplinare del 15.04.2011 inerente l’attuazione del protocollo di intesa tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione Toscana del 28.10.2014;
- della delibera della Giunta regionale n. 530 del 9.04.2015, relativa allo schema di accordo di copianificazione ai sensi dell’art. 143, co. 2, del d.lgs. n. 42/2004 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione Toscana per l’approvazione del Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico (PIT);
- nonché di tutti gli atti conseguenziali collegati e connessi, compresa la risoluzione n. 310 del 27.03.2015, approvata nella seduta del Consiglio regionale del 27.03.2015, collegata alla deliberazione n. 37 del 27.03.2015, pubblicata sul BURT n. 28 del 28.05.2015, e dell’atto di sottoscrizione congiunta del PIT con valenza di Piano paesaggistico da parte della Regione Toscana e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di data e contenuto incogniti;
e per la condanna della Regione Toscana e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in solido o ciascuno per le proprie responsabilità, al risarcimento del danno, diretto e indiretto, procurato alla società ricorrente dall’adozione illegittima dei provvedimenti impugnati
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana e del Comune di Carrara;
Visto l’atto del 23.05.2025, con il quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) , e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso depositato il 17.09.2015, la società Successori Adolfo Corsi Carrara S.r.l. ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale la delibera del Consiglio regionale della Toscana n. 37 del 27.03.2015 di approvazione dell’atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico e gli altri atti indicati in epigrafe.
2. – Si sono costituiti per resistere al ricorso la Regione Toscana e il Comune di Carrara.
3. – Con atto depositato il 23.05.2025 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e ha chiesto che lo stesso sia dichiarato improcedibile con compensazione delle spese di lite.
I difensori del Comune di Carrara e della Regione Toscana hanno sottoscritto il suddetto atto per adesione.
4. – All’udienza pubblica del 19 giugno 2025, viste le conclusioni delle parti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. – Quanto sopra premesso, al collegio non rimane che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
6. – Le spese possono essere compensate, considerate l’adesione della Regione Toscana e del Comune di Carrara.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Silvia De Felice, Primo Referendario
Davide De Grazia, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide De Grazia | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO