Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 250
CGT2
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito tributario

    La Corte di primo grado ha ritenuto che l'avviso di accertamento prodromico fosse stato regolarmente inviato con raccomandata e che i termini per la notifica fossero stati rispettati, tenendo conto anche delle sospensioni dovute all'emergenza COVID-19.

  • Rigettato
    Inesistenza o nullità della notifica PEC

    La Corte di primo grado ha considerato che la mancata iscrizione dell'indirizzo mittente nei registri pubblici non inficia la validità della notifica, purché questa abbia raggiunto lo scopo di informare il destinatario della provenienza e dell'oggetto, consentendogli di esercitare le proprie difese.

  • Rigettato
    Illegittimità della notifica PEC a PEC professionale

    La Corte di primo grado ha implicitamente rigettato tale motivo, ritenendo valida la notifica PEC.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 250
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 250
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo