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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 250/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
GRECO RICCARDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2027/2023 depositato il 04/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso contenzioso.finanze@pec.rupar.puglia.it
Ag.entrate - CO - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1370/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 3 e pubblicata il 24/07/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0142021001722078000 BOLLO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/11/2022 (RG. n. 3129/2022) Ricorrente_1, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 0142021001722078000 emessa dall'Agenzia delle
Entrate CO di Bari e notificata il 5.7.2022 dell'importo complessivo di €.267,98 per omesso versamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2016.
La ricorrente eccepiva:
1) la prescrizione del credito tributario per non aver mai ricevuto alcun avviso di accertamento in precedenza;
2) la inesistenza o nullità della notifica in quanto inviata da PEC non iscritta nei pubblici registri;
3) illegittimità della notifica via PEC in quanto inviata a PEC professionale del contribuente.
Resistevano l'Agenzia delle Entrate - CO (d'ora in avanti, Ader) e la Regione Puglia, chiamata in causa dall'Ader.
Con sentenza n. 1370/2023 la Corte di giustizia di primo grado di Bari rigettava il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:
<
PEC non presente nei pubblici registri, si osserva che la circostanza, (quand'anche esistente, in quanto la parte non aveva in realtà dedotto alcun elemento di prova circa l'assenza dell'indirizzo dai pubblici elenchi), in virtù della quale l'indirizzo da cui era stata effettuata la notifica non sarebbe stato presente nel registro INI-PEC, non viziava in radice il procedimento notificatorio, non inficiando dunque la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risultava provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente.
In effetti, nel caso di specie, la notifica non è nulla ove la stessa abbia consentito , comunque, ad destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitale è richiesta solo per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario , cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario , ma non anche del mittente>>;
< tenuto conto che “la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato>>;
< prodromico avviso di accertamento n. 642053069913/2016 è stato inviato con raccomandata n. AG.
78749070167-1 con avviso di ricevimento e con tempestivo invio del C.A.D. (Comunicazione di Avvenuto Deposito) in data 20/12/2018, nel termine triennale previsto dall'articolo 5 del D.L. n. 953/1982 convertito nella Legge n. 53/1983>>;
< avviso di accertamento (sessanta giorni dopo la notifica) e della sospensione straordinaria prevista dalla normativa speciale per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in applicazione dell'articolo 68 del D.L. n.
18/2020 convertito in Legge 24/4/2020 n. 27>>.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 2027/2023 la Ricorrente_1 interponeva appello.
Resistevano l'Ader e la Regione Puglia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha dedotto con le note illustrative di aver pagato quanto dovuto, allegando la relativa documentazione.
Le parti appellate nono hanno contestato quanto riferito e documentato dall'appellante.
Il giudizio va, pertanto, definito con sentenza di estinzione per cessazione della materia del contendere.
Considerato il comportamento processuale dell'appellante, che non ha inteso insistere nell'interposto gravame, provvedendo al pagamento di quanto dovuto, le spese del presente grado possono essere compensate, mentre resta ferma la statuizione sulle spese del primo grado.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese del presente grado del giudizio.
Bari, 19 gennaio 2026
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
GRECO RICCARDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2027/2023 depositato il 04/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso contenzioso.finanze@pec.rupar.puglia.it
Ag.entrate - CO - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1370/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 3 e pubblicata il 24/07/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0142021001722078000 BOLLO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/11/2022 (RG. n. 3129/2022) Ricorrente_1, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 0142021001722078000 emessa dall'Agenzia delle
Entrate CO di Bari e notificata il 5.7.2022 dell'importo complessivo di €.267,98 per omesso versamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2016.
La ricorrente eccepiva:
1) la prescrizione del credito tributario per non aver mai ricevuto alcun avviso di accertamento in precedenza;
2) la inesistenza o nullità della notifica in quanto inviata da PEC non iscritta nei pubblici registri;
3) illegittimità della notifica via PEC in quanto inviata a PEC professionale del contribuente.
Resistevano l'Agenzia delle Entrate - CO (d'ora in avanti, Ader) e la Regione Puglia, chiamata in causa dall'Ader.
Con sentenza n. 1370/2023 la Corte di giustizia di primo grado di Bari rigettava il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:
<
PEC non presente nei pubblici registri, si osserva che la circostanza, (quand'anche esistente, in quanto la parte non aveva in realtà dedotto alcun elemento di prova circa l'assenza dell'indirizzo dai pubblici elenchi), in virtù della quale l'indirizzo da cui era stata effettuata la notifica non sarebbe stato presente nel registro INI-PEC, non viziava in radice il procedimento notificatorio, non inficiando dunque la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risultava provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente.
In effetti, nel caso di specie, la notifica non è nulla ove la stessa abbia consentito , comunque, ad destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitale è richiesta solo per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario , cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario , ma non anche del mittente>>;
< tenuto conto che “la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato>>;
< prodromico avviso di accertamento n. 642053069913/2016 è stato inviato con raccomandata n. AG.
78749070167-1 con avviso di ricevimento e con tempestivo invio del C.A.D. (Comunicazione di Avvenuto Deposito) in data 20/12/2018, nel termine triennale previsto dall'articolo 5 del D.L. n. 953/1982 convertito nella Legge n. 53/1983>>;
< avviso di accertamento (sessanta giorni dopo la notifica) e della sospensione straordinaria prevista dalla normativa speciale per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in applicazione dell'articolo 68 del D.L. n.
18/2020 convertito in Legge 24/4/2020 n. 27>>.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 2027/2023 la Ricorrente_1 interponeva appello.
Resistevano l'Ader e la Regione Puglia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha dedotto con le note illustrative di aver pagato quanto dovuto, allegando la relativa documentazione.
Le parti appellate nono hanno contestato quanto riferito e documentato dall'appellante.
Il giudizio va, pertanto, definito con sentenza di estinzione per cessazione della materia del contendere.
Considerato il comportamento processuale dell'appellante, che non ha inteso insistere nell'interposto gravame, provvedendo al pagamento di quanto dovuto, le spese del presente grado possono essere compensate, mentre resta ferma la statuizione sulle spese del primo grado.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese del presente grado del giudizio.
Bari, 19 gennaio 2026
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis