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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 26/09/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SULMONA In Nome del Popolo Italiano
Proc. N. 496/2025 R.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Pierfilippo Mazzagreco Presidente rel. dr.ssa Alessandra De Marco Giudice dr.ssa Marta Sarnelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da:
, con l'avvocato IACOBUCCI MARCO, Parte_1
, con l'avvocato D'ANGELO MARIA ASSUNTA, Controparte_1
avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso depositato in data 08/07/2025, hanno esposto che: il giorno 4.9.1993, in Pratola Peligna, hanno contratto matrimonio con rito concordatario, trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune – Atti di
Matrimonio Parte II, n. 22, Serie A, Anno 1993; dall'unione matrimoniale sono nati due figli: il 6.4.1995, maggiorenne Persona_1
ed economicamente autosufficiente, e il 25.3.2005, maggiorenne ed Persona_2
economicamente non autosufficiente.
Hanno dunque domandato che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta e, non essendovi volontà di riconciliarsi, hanno chiesto che fosse pronunciato il divorzio congiunto alle condizioni congiuntamente specificate. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che, stante le ragioni indicate nel ricorso e la manifestata volontà di non riconciliarsi, le condizioni concordate possano essere integralmente recepite, essendo conformi a legge e rispondenti agli interessi morali e materiali della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia il divorzio congiunto dei coniugi:
Parte_2
[...]
i quali si atterranno alle seguenti condizioni:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in data 4.09.1993 e trascritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Pratola Peligna (AQ) al n.22, Serie A, Parte II;
ordina al Comune di Pratola Peligna di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiara compensate le spese legali:
OMOLOGA le seguenti condizioni e dichiarare equa l'attribuzione una tantum di cui al successivo punto H.:
A. i ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
B. la casa familiare, di proprietà dei coniugi in ragione di ½ ciascuno, sita in
Pratola Peligna al Vico I Levante n.°17 con i beni e gli arredi ivi contenuti, resta assegnata alla sig.ra che ci vivrà con i figli Controparte_1 Per_2
e ; Per_1
C. la Sig.ra presta esplicito consenso al fine di consentire che Controparte_1
l'assegno unico per i figli venga sempre pagato nella misura del 100%, anche per il futuro, a favore del Sig. rinunciando così Parte_1
espressamente alla facoltà che la normativa di Legge al riguardo riconosce a favore di entrambi i genitori;
D. l'autovettura familiare AN Ypsilon tg. FD712ZX, resta assegnata in uso alla Sig.ra con facoltà del Sig. di poterla Controparte_1 Pt_1
utilizzare per sue particolari esigenze e/o necessità come visite mediche specialistiche, esami diagnostici;
E. a fronte dell'uso esclusivo della casa coniugale la signora Controparte_1
rinuncia ad ogni forma di mantenimento;
pertanto ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento.
Modificare le condizioni dell'omologa di separazione consensuale nel seguente modo:
F. il Sig. corrisponderà direttamente a favore del figlio Parte_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, entro il Per_2
giorno 5 di ogni mese a mezzo assegno bancario la somma di €200,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, a titolo di concorso al mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie (spese scolastiche, spese sportive, spese sanitarie non coperte da assistenza mutualistica e/o convenzionata) che si rendano necessarie, purché previamente concordate con l'altro coniuge e debitamente documentate;
G. il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere il sopra citato Parte_1
contributo al mantenimento fintanto che il figlio continuerà a Per_2
convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
H. il sig. cede alla sig.ra al fine di Parte_1 Controparte_1
corrispondere in favore di quest'ultima, previa dichiarazione di equità da parte dell'intestato Tribunale e a titolo di liquidazione in un'unica soluzione, l'assegno divorzile una tantum ai sensi e per gli effetti dell'art.5, comma 8, L. n.898/1970, la quota di sua proprietà, pari ad ½, dei seguenti beni immobili:
• fabbricato sito in Comune di Pratola Peligna alla Via Corderia n58, riportato in Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 5, mappale 1304, piani T-1-2, categoria A/6, classe 1, vani 2, R.C.L. 114.000+5%=
119.700;
• fabbricato sito in Comune di Pratola Peligna alla Via Corderia n.58, riportato in Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 5, mappale
1303, piani T-1-2, categoria A/6, classe 2, vani 2,5 R.C.L. 167.500;
• terreni agricoli siti in Comune di Pratola Peligna, riportati in Catasto
Terreni di detto Comune al foglio 6, mappale 68, vigneto di cl.2, are 1 centiare 70 R.D. £. 2.040, R.A. £. 1.445 e mappale 117, sem. irriguo di cl.2, are 6 centiare 30, R.D. £. 7.245, R.A. £. 9.135;
• Terreni agricoli siti in Comune di Pratola Peligna, riportati in Catasto
Terreni di detto Comune al foglio 7, mappale 184, sem. irriguo di cl.2, are 6 centiare 20, R.D. £. 7.130, R.A. £.
8.990 e mappale 844, sem. irriguo di cl. 2, centiare 45, R.D. £517, R.A. £652; con l'espresso riconoscimento che la suddetta attribuzione costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante della sig.ra effettuata a CP_1
tacitazione di ogni e qualunque pretesa di quest'ultima, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 L.n.898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 24.9.2025.
Il Presidente Est.
Dr. Pierfilippo Mazzagreco
Proc. N. 496/2025 R.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Pierfilippo Mazzagreco Presidente rel. dr.ssa Alessandra De Marco Giudice dr.ssa Marta Sarnelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da:
, con l'avvocato IACOBUCCI MARCO, Parte_1
, con l'avvocato D'ANGELO MARIA ASSUNTA, Controparte_1
avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso depositato in data 08/07/2025, hanno esposto che: il giorno 4.9.1993, in Pratola Peligna, hanno contratto matrimonio con rito concordatario, trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune – Atti di
Matrimonio Parte II, n. 22, Serie A, Anno 1993; dall'unione matrimoniale sono nati due figli: il 6.4.1995, maggiorenne Persona_1
ed economicamente autosufficiente, e il 25.3.2005, maggiorenne ed Persona_2
economicamente non autosufficiente.
Hanno dunque domandato che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta e, non essendovi volontà di riconciliarsi, hanno chiesto che fosse pronunciato il divorzio congiunto alle condizioni congiuntamente specificate. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che, stante le ragioni indicate nel ricorso e la manifestata volontà di non riconciliarsi, le condizioni concordate possano essere integralmente recepite, essendo conformi a legge e rispondenti agli interessi morali e materiali della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia il divorzio congiunto dei coniugi:
Parte_2
[...]
i quali si atterranno alle seguenti condizioni:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in data 4.09.1993 e trascritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Pratola Peligna (AQ) al n.22, Serie A, Parte II;
ordina al Comune di Pratola Peligna di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiara compensate le spese legali:
OMOLOGA le seguenti condizioni e dichiarare equa l'attribuzione una tantum di cui al successivo punto H.:
A. i ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
B. la casa familiare, di proprietà dei coniugi in ragione di ½ ciascuno, sita in
Pratola Peligna al Vico I Levante n.°17 con i beni e gli arredi ivi contenuti, resta assegnata alla sig.ra che ci vivrà con i figli Controparte_1 Per_2
e ; Per_1
C. la Sig.ra presta esplicito consenso al fine di consentire che Controparte_1
l'assegno unico per i figli venga sempre pagato nella misura del 100%, anche per il futuro, a favore del Sig. rinunciando così Parte_1
espressamente alla facoltà che la normativa di Legge al riguardo riconosce a favore di entrambi i genitori;
D. l'autovettura familiare AN Ypsilon tg. FD712ZX, resta assegnata in uso alla Sig.ra con facoltà del Sig. di poterla Controparte_1 Pt_1
utilizzare per sue particolari esigenze e/o necessità come visite mediche specialistiche, esami diagnostici;
E. a fronte dell'uso esclusivo della casa coniugale la signora Controparte_1
rinuncia ad ogni forma di mantenimento;
pertanto ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento.
Modificare le condizioni dell'omologa di separazione consensuale nel seguente modo:
F. il Sig. corrisponderà direttamente a favore del figlio Parte_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, entro il Per_2
giorno 5 di ogni mese a mezzo assegno bancario la somma di €200,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, a titolo di concorso al mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie (spese scolastiche, spese sportive, spese sanitarie non coperte da assistenza mutualistica e/o convenzionata) che si rendano necessarie, purché previamente concordate con l'altro coniuge e debitamente documentate;
G. il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere il sopra citato Parte_1
contributo al mantenimento fintanto che il figlio continuerà a Per_2
convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
H. il sig. cede alla sig.ra al fine di Parte_1 Controparte_1
corrispondere in favore di quest'ultima, previa dichiarazione di equità da parte dell'intestato Tribunale e a titolo di liquidazione in un'unica soluzione, l'assegno divorzile una tantum ai sensi e per gli effetti dell'art.5, comma 8, L. n.898/1970, la quota di sua proprietà, pari ad ½, dei seguenti beni immobili:
• fabbricato sito in Comune di Pratola Peligna alla Via Corderia n58, riportato in Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 5, mappale 1304, piani T-1-2, categoria A/6, classe 1, vani 2, R.C.L. 114.000+5%=
119.700;
• fabbricato sito in Comune di Pratola Peligna alla Via Corderia n.58, riportato in Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 5, mappale
1303, piani T-1-2, categoria A/6, classe 2, vani 2,5 R.C.L. 167.500;
• terreni agricoli siti in Comune di Pratola Peligna, riportati in Catasto
Terreni di detto Comune al foglio 6, mappale 68, vigneto di cl.2, are 1 centiare 70 R.D. £. 2.040, R.A. £. 1.445 e mappale 117, sem. irriguo di cl.2, are 6 centiare 30, R.D. £. 7.245, R.A. £. 9.135;
• Terreni agricoli siti in Comune di Pratola Peligna, riportati in Catasto
Terreni di detto Comune al foglio 7, mappale 184, sem. irriguo di cl.2, are 6 centiare 20, R.D. £. 7.130, R.A. £.
8.990 e mappale 844, sem. irriguo di cl. 2, centiare 45, R.D. £517, R.A. £652; con l'espresso riconoscimento che la suddetta attribuzione costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante della sig.ra effettuata a CP_1
tacitazione di ogni e qualunque pretesa di quest'ultima, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 L.n.898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 24.9.2025.
Il Presidente Est.
Dr. Pierfilippo Mazzagreco