TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 16/10/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 268/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona della Giudice NA VI pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta al n. R.G. 268/2025 promossa da: parte appellante:
, in persona del Sindaco, con gli avv. Antonio Parte_1 P.IVA_1
Iannotta, TT GA, RI TR, SA LA e IA Privato dell'Avvocatura civica di e con l'avv.dom. Paola La Guardia di Bolzano, giusta Pt_1
procura depositata;
contro
parte appellata:
, in persona del Controparte_1 P.IVA_2
procuratore speciale con l'avv. dom. Vincenzo De Nisco di Roma, giusta CP_2
procura depositata,
e nei confronti di:
, ; Controparte_3 P.IVA_3
pagina 1 di 5 (c.f. ; Parte_2 P.IVA_4
(c.f. , Parte_3 P.IVA_5
(c.f. , Parte_4 P.IVA_6
(c.f. ), Parte_5 P.IVA_7
(c.f. , Parte_6 P.IVA_8
(c.f. , Parte_7 P.IVA_9
(c.f. , Parte_8 P.IVA_10
(c.f. ; Parte_9 P.IVA_11
In punto: appello avverso la sentenza n. 260/2024 del Giudice di Pace di Bolzano;
CONCLUSIONI di parte appellante: cfr. note depositate l'08.07.2025; di parte appellata CP_1
cfr. note depositate il 25.07.2025;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 260/2024, pubblicata il 21.08.2024, la Giudice di Pace di Bolzano ha accolto l'opposizione a cartella di pagamento, proposta dalla soc. , annullandola per i Controparte_1
capi da 1 a 153, relativi a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, iscritti dagli enti convenuti, ed ha compensato le spese di lite.
2. Con atto di citazione in appello del 27.01.2025 il ha interposto appello Parte_1
contro tale decisione, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
2.1. Violazione di legge, per incompetenza per valore.
2.2. in iudicando. Violazione di legge, falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c. CP_4
Riproposizione, ex art. 346 c.p.c., dell'eccezione di inammissibilità dell'azione per mancata tempestiva impugnazione dei verbali sottesi alla cartella opposta.
pagina 2 di 5 2.3. in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS. Carenza, CP_4
contraddittorietà, illogicità e perplessità della motivazione.
3. Nel giudizio di appello si è costituita la soc. , chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello.
4. Decisione
4.1. Posto che non è stato sollevato il regolamento di competenza d'ufficio, la delibazione inerente la competenza risulta preclusa (cfr. Cass. n. 27731/2019).
4.2. Il già nella memoria di costituzione depositata in primo grado ha Parte_1
eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, in ragione della mancata tempestiva impugnazione dei verbali prodromici;
ha dedotto, in particolare, che tali verbali sono divenuti titoli esecutivi ex art. 203 c.d.s., individuando il noleggiatore quale obbligato in solido.
Nella sentenza appellata si richiama la distinzione tra l'impugnazione ex art. 615 c.p.c., che consente di opporsi all'esecuzione quando si contesti il diritto a procedervi;
e la procedura ex l.
689/1981, ammissibile qualora sia mancata la notificazione del verbale di accertamento, al fine di consentire di recuperare il mezzo di tutela.
L'ente ha riproposto la doglianza, ed il motivo risulta fondato, dandosi continuità all'orientamento che si è formato all'interno della Prima Sezione civile.
La condivisa sentenza n. 72 del 23.02.2024 ha affermato quanto segue: “Va dato atto che esiste, anche all'interno della suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto. Questo Giudice ritiene più convincente l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 32920/2022, sentenza in cui è stato svolto un esame completo delle questioni e un'attenta analisi dell'orientamento contrario, evidenziandone le criticità argomentative. La Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito dal decreto legge
10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, come invocato dalla società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex art. 615 cod.
pagina 3 di 5 proc. civ. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come segue: “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva.” Pertanto, il motivo di difetto di legittimazione è inammissibile in questa sede di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.”
Il difetto di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 96 c.d.s., dedotto dalla soc. Avis in primo grado, è pertanto inammissibile, non essendo stato tempestivamente fatto valere mediante impugnazione al Giudice di pace.
Va da sé che la mera comunicazione dei dati dei locatari, effettuata dal noleggiatore, non può determinare l'inefficacia dei verbali (cfr. sentenza Cass. sopra citata).
4.3. Si osserva, inoltre, che la recente ordinanza della Corte di cassazione n. 20713 del
22/07/2025 smentisce anche nel merito quanto affermato dalla parte appellata dalla CP_1
motivazione di tale provvedimento emerge la inequivoca condivisione della tesi dell'inammissibilità dell'opposizione alla cartella di pagamento, anche mediante rinvio alla pagina 4 di 5 sentenza Cass. civ. 09/11/2022, n. 32920 (pur se la stessa inammissibilità, nel caso sottoposto alla Suprema Corte, non risultava esaminabile, tenuto conto del formarsi del giudicato interno).
4.4. L'accoglimento del motivo di appello comporta l'assorbimento degli altri.
5. In riforma della sentenza impugnata va rigettata l'opposizione di in relazione agli CP_1
importi dovuti al La cartella di pagamento opposta va quindi confermata Parte_1
in relazione a tali importi.
Tenuto conto della contrastante e oscillante giurisprudenza in materia, sussistono sufficienti gravi motivi ex art. 92 cpc per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata, assorbita o dichiarata inammissibile, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 260/2024, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dal e per l'effetto, Parte_1
2) rigetta l'opposizione della soc. in relazione agli Controparte_1
importi dovuti al Parte_1
3) conferma, di conseguenza, la cartella di pagamento opposta in relazione agli importi dovuti al Parte_1
4) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Bolzano, 16/10/2025 la Giudice
NA VI
pagina 5 di 5