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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 12/06/2024, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 416/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 416/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. JOLY Parte_1 C.F._1
CHANTAL, elettivamente domiciliato in VIA CADUTI DELA LIBERTA' 24 11029 VERRES, presso il difensore avv. JOLY CHANTAL
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPANDRE Parte_2 C.F._2
MARINA TIZIANA, elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI, 3 10082 CUORGNÈ presso lo studio dell'avv. SPANDRE MARINA TIZIANA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“Voglia il Tribunale ill.mo, previa fissazione della data dell'udienza per la comparizione delle parti avanti al giudice relatore in modalità cartolare, onde espletare gli incombenti di cui all'art. 473-bis.51, comma 4, c.p.c. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Casalbeltrame (NO) il 17/04/2004, con atto Parte_2
pagina 1 di 4 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Casalbeltrame (NO) al n. 1 Anno 2004 Parte II Serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza che sarà emessa e agli altri adempimenti di legge,
alle seguenti CONDIZIONI:
1. La casa familiare (in affitto) sita in Pont-Saint-Martin (AO), Via
Sant'Erasmo n. 63 – Interno 2/1, resta assegnata alla moglie;
2.Le parti chiedono di affidare la figlia minore Persona_1
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la
[...]
madre, precisando che le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore presso il quale la stessa materialmente si trova al momento della decisione da assumere, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione verranno concordate tra i genitori nell'esclusivo interesse della figlia.
3. Le parti si impegnano a mantenere e rispettare le condizioni indicate nel piano genitoriale allegato al ricorso.
4.Disporre che vi sia facoltà del padre di vedere e tenere con sé la figlia quando vuole, su accordo diretto con la stessa.
5.I genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia nei periodi di rispettiva spettanza.
6.La sig.ra beneficerà delle deduzioni fiscali per la Parte_1
figlia a carico nella misura del 100%.
7.Le parti concordano che l'assegno unico per la figlia a carico venga assegnato e venga percepito dalla madre nella misura del 100%.
8.I coniugi dichiarano di non svolgere domanda di assegno divorzile in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
pagina 2 di 4 9.Esprimono il reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti equipollenti con l'iscrizione della figlia minore.
10.Spese legali della presente procedura compensate. Con
provvedimento Prot. N. 548/2024 del 26/2/2024 il sig. è Parte_2
stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
- i coniugi dichiarano di non volersi riconciliare e di rinunciare fin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 04 aprile 2019, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di pagina 3 di 4 causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Casalbeltrame (NO) il 17 aprile 2004 tra
CF nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14/01/1974,
e
CF nato in [...] il Parte_2 C.F._2
21/04/1962
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Casalbeltrame al n°1, parte II, serie A;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casalbeltrame (NO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 12 giugno 2024
Il Presidente vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 416/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. JOLY Parte_1 C.F._1
CHANTAL, elettivamente domiciliato in VIA CADUTI DELA LIBERTA' 24 11029 VERRES, presso il difensore avv. JOLY CHANTAL
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPANDRE Parte_2 C.F._2
MARINA TIZIANA, elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI, 3 10082 CUORGNÈ presso lo studio dell'avv. SPANDRE MARINA TIZIANA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“Voglia il Tribunale ill.mo, previa fissazione della data dell'udienza per la comparizione delle parti avanti al giudice relatore in modalità cartolare, onde espletare gli incombenti di cui all'art. 473-bis.51, comma 4, c.p.c. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Casalbeltrame (NO) il 17/04/2004, con atto Parte_2
pagina 1 di 4 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Casalbeltrame (NO) al n. 1 Anno 2004 Parte II Serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza che sarà emessa e agli altri adempimenti di legge,
alle seguenti CONDIZIONI:
1. La casa familiare (in affitto) sita in Pont-Saint-Martin (AO), Via
Sant'Erasmo n. 63 – Interno 2/1, resta assegnata alla moglie;
2.Le parti chiedono di affidare la figlia minore Persona_1
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la
[...]
madre, precisando che le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore presso il quale la stessa materialmente si trova al momento della decisione da assumere, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione verranno concordate tra i genitori nell'esclusivo interesse della figlia.
3. Le parti si impegnano a mantenere e rispettare le condizioni indicate nel piano genitoriale allegato al ricorso.
4.Disporre che vi sia facoltà del padre di vedere e tenere con sé la figlia quando vuole, su accordo diretto con la stessa.
5.I genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia nei periodi di rispettiva spettanza.
6.La sig.ra beneficerà delle deduzioni fiscali per la Parte_1
figlia a carico nella misura del 100%.
7.Le parti concordano che l'assegno unico per la figlia a carico venga assegnato e venga percepito dalla madre nella misura del 100%.
8.I coniugi dichiarano di non svolgere domanda di assegno divorzile in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
pagina 2 di 4 9.Esprimono il reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti equipollenti con l'iscrizione della figlia minore.
10.Spese legali della presente procedura compensate. Con
provvedimento Prot. N. 548/2024 del 26/2/2024 il sig. è Parte_2
stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
- i coniugi dichiarano di non volersi riconciliare e di rinunciare fin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 04 aprile 2019, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di pagina 3 di 4 causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Casalbeltrame (NO) il 17 aprile 2004 tra
CF nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14/01/1974,
e
CF nato in [...] il Parte_2 C.F._2
21/04/1962
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Casalbeltrame al n°1, parte II, serie A;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casalbeltrame (NO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 12 giugno 2024
Il Presidente vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 4 di 4