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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/11/2025, n. 4073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4073 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3021/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
C.F. , con sede in Mascali (CT), via Giarre-Nunziata n. 67, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappr. rappresentata e difesa, giusta procura, rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Vito Imbrogiano
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Livia Gaezza;
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 28.03.2025, ha impugnato l'avviso di addebito n. 593 2021
0000308624000, notificato il 10 marzo 2025. Ha eccepito: la prescrizione del credito previdenziale per decorso del termine di prescrizione quinquennale. Ha, altresì, eccepito l'illegittimità dell'avviso di addebito per omessa notifica dell'atto presupposto di accertamento e per difetto di motivazione.
Ha infine dedotto l'illegittimità e la infondatezza dell'atto opposto anche sotto il profilo del mancato assolvimento dell'onere della prova, gravante sull' in ordine alla sussistenza dei requisiti CP_1 legittimanti la pretese. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato: nel merito, accogliere l'opposizione e, per l'effetto annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito;
condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese generali ed i dovuti emolumenti previdenziali e fiscali nella misura di legge, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.,
Si è costituito, con memorie depositate il 23.07.2025, l' che ha eccepito l'infondatezza delle CP_1 dell'eccezione di difetto di motivazione, stante peraltro la genericità della stessa, e dell'eccezione di omessa notifica dell'avviso di accertamento. Quanto all'eccezione di prescrizione ha eccepito che nessuna prescrizione risulta perfezionata stante la notifica degli atti interruttivi della prescrizione e dovendosi tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione dettatati dalla normativa emergenziale Covid 19. In punto di merito ha evidenziato che il ricorrente non ha dedotto alcunché, salvo il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell' . Ha, quindi precisato che CP_1
l'avviso di addebito impugnato intima il pagamento di contributi e sanzioni afferenti al periodo
06/2015, di cui all'inadempienza n. 3025, scaturente dal mancato versamento del contributo (cd. ticket) dovuto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 31, della Legge 28 giugno 2012, n.
92 modificato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il licenziamento di lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ha precisato che nel caso in esame i lavoratori sono stati licenziati per giustificato motivo oggettivo conseguentemente sussiste l'obbligo, da parte dell'azienda, di corrispondere il contributo in questione. Ha concluso chiedendo: in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ex art. 24, d. lgs. n. 46/99 e/o ex art. 617 c.p.c., ove non venga fornita prova della sua tempestività. In via principale, dichiarare l'infondatezza dell'avversa opposizione, e per l'effetto, confermare l'avviso di addebito opposto. In via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati nell'avviso di addebito opposto, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Spese, competenze ed onorari come per legge
Con ordinanza del 07.10.2025, la causa è stata rinviata all'udienza del 13.11.2025 e delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante. Con provvedimento del 08.10.2025 ne è stata disposta la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Le parti costituite, hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. Preliminarmente non può trovare accoglimento l'eccezione formulata da parte ricorrente di inammissibilità della documentazione prodotta dall'ente resistente in quanto tardiva. In merito si osserva che la documentazione prodotta dall' risulta tempestiva, in quanto depositata in CP_1 allegato alla memoria di costituzione depositata nel pieno rispetto dei termini di legge. L' , CP_1 come è dato evincere dal fascicolo telematico risulta, infatti, tempestivamente costituito. Ciò posto occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del
1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione
(cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Parte ricorrente, con le censure formulate in ricorso, ha fatto valere sia motivi che attengono al merito della pretesa contributiva, che motivi afferenti alla regolarità formale del titolo e della procedura.
Sotto il primo profilo l'azione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, per ciò che attiene ai vizi formali l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi.
Occorre in primo luogo verificare la tempestività dell'opposizione proposta. Avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito, avvenuta 10.03.2025, e alla data di deposito del ricorso
28.03.2025, si deve ritenere che tanto l'opposizione al ruolo che l'opposizione agli atti esecutivi è stata tempestivamente proposta.
Ciò posto venendo ai motivi di opposizione costituenti ipotesi di opposizione agli atti esecutivi va rigettata l'eccezione di difetto di motivazione. Si osserva che l'avviso di addebito risulta redatto in conformità al modello ministeriale predisposto e contiene, in termini di motivazione, tutti gli elementi necessari. Ed invero nell'avviso di addebito sono, infatti, riportati il numero dello stesso, gli importi intimati e il relativo periodo di riferimento, la descrizione del tributo richiesto e quindi la causale della richiesta. Contiene quindi seppure sinteticamente tutti gli elementi atti a dare conoscenza dei presupposti dell'imposizione. La stessa consente, infatti, di comprendere quali siano le pretese delle quali è stato intimato il pagamento, tanto è vero che in ricorso il ricorrente ha individuato la natura di quelle pretese già esplicitate nell'avviso bonario notificatogli il 07.05.2019. Del pari non può trovare accoglimento l'eccezione di omessa notifica dell'atto presupposto. Si osserva in proposito che non esiste alcuna norma che impone all'Ente previdenziali di procedere alla preventiva obbligatoria contestazione del credito con avviso bonario, costituendo semmai ciò una facoltà e non un obbligo. CP_ Si osserva, altresì che, nella specie l' ha provveduto a notificare al ricorrente avviso bonario in data 07.05.2019. Per quanto sopra l'opposizione agli atti esecutivi va rigetta.
Venendo all'eccezione di prescrizione, costituente, motivo di opposizione al ruolo, la stessa non può trovare accoglimento.
Nella specie come documentato ed esplicitato dall' l'avviso di addebito impugnato intima il CP_1 pagamento di contributi e sanzioni afferenti al periodo 06/2015. In particolare, viene intimato il pagamento del contributo dovuto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 31, della Legge
28 giugno 2012, n. 92 modificato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il licenziamento intimato in data 30/06/2015, nei confronti dei lavoratori: , e Parte_2 Controparte_2 Per_1
determinato da giustificato motivo oggettivo. Il termine da cui comincia a decorre la
[...] prescrizione è, quindi, il 30/06/2015.
L'Istituto previdenziale ha documentato quale valido atto interruttivo della prescrizione, la notifica dell'avviso bonario Protocollo .2100.11/04/2019.0178740 notificato in data 7.05.2019 (doc.2 CP_1
CP_ fasc a seguito della notifica di detto avviso bonario, che ha interrotto il termine di prescrizione,
è cominciato a decorrere un nuovo termine di prescrizione con scadenza naturale al 07.05.2024. Ai fini del computo della prescrizione, occorre precisare che, bisogna tenere conto della sospensione della prescrizione di 311 giorni prevista in ragione della situazione emergenziale da COVID-19 dall'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020 (129 giorni dal 23.2.2020 al
30.6.2020 e 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.6.2021 e quindi per un totale di 311 giorni). In forza dei suindicati periodi di sospensione, la scadenza del termine prescrizionale risulta differita al 14 marzo
2025, dovendosi aggiungere 311 giorni al termine di scadenza naturale, che era il 07.05.2024. Ne consegue che alla data di notifica dell'avviso di addebito (10.03.2025) il credito non era prescritto ed
è pertanto dovuto
Infine, per completezza va ribadito che l' ha ampiamente esplicitato e documentato le ragioni CP_1 fondanti la pretesa contributiva trattandosi di contributo dovuto ai sensi ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 31, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 modificato dalla Legge 24 dicembre
2012, n. 228, per il licenziamento dei lavoratori: , e Parte_2 Controparte_2 Per_1
CP_ (doc.3 fasc. . Si osserva che in merito nessuna specifica contestazione risulta formulata
[...] dal ricorrente.
Per quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento.
3.Quanto alle spese le stesse seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (modificato dal D.M. 147/2022), vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da C.F. , in persona del legale rappr. avverso Parte_1 P.IVA_1
l'avviso di addebito n. 593 2021 0000308624000, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese processuali, che si liquidano in CP_1 complessivi € 1.863,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, se dovuti
Catania, 13 novembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3021/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
C.F. , con sede in Mascali (CT), via Giarre-Nunziata n. 67, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappr. rappresentata e difesa, giusta procura, rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Vito Imbrogiano
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Livia Gaezza;
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 28.03.2025, ha impugnato l'avviso di addebito n. 593 2021
0000308624000, notificato il 10 marzo 2025. Ha eccepito: la prescrizione del credito previdenziale per decorso del termine di prescrizione quinquennale. Ha, altresì, eccepito l'illegittimità dell'avviso di addebito per omessa notifica dell'atto presupposto di accertamento e per difetto di motivazione.
Ha infine dedotto l'illegittimità e la infondatezza dell'atto opposto anche sotto il profilo del mancato assolvimento dell'onere della prova, gravante sull' in ordine alla sussistenza dei requisiti CP_1 legittimanti la pretese. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato: nel merito, accogliere l'opposizione e, per l'effetto annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito;
condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese generali ed i dovuti emolumenti previdenziali e fiscali nella misura di legge, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.,
Si è costituito, con memorie depositate il 23.07.2025, l' che ha eccepito l'infondatezza delle CP_1 dell'eccezione di difetto di motivazione, stante peraltro la genericità della stessa, e dell'eccezione di omessa notifica dell'avviso di accertamento. Quanto all'eccezione di prescrizione ha eccepito che nessuna prescrizione risulta perfezionata stante la notifica degli atti interruttivi della prescrizione e dovendosi tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione dettatati dalla normativa emergenziale Covid 19. In punto di merito ha evidenziato che il ricorrente non ha dedotto alcunché, salvo il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell' . Ha, quindi precisato che CP_1
l'avviso di addebito impugnato intima il pagamento di contributi e sanzioni afferenti al periodo
06/2015, di cui all'inadempienza n. 3025, scaturente dal mancato versamento del contributo (cd. ticket) dovuto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 31, della Legge 28 giugno 2012, n.
92 modificato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il licenziamento di lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ha precisato che nel caso in esame i lavoratori sono stati licenziati per giustificato motivo oggettivo conseguentemente sussiste l'obbligo, da parte dell'azienda, di corrispondere il contributo in questione. Ha concluso chiedendo: in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ex art. 24, d. lgs. n. 46/99 e/o ex art. 617 c.p.c., ove non venga fornita prova della sua tempestività. In via principale, dichiarare l'infondatezza dell'avversa opposizione, e per l'effetto, confermare l'avviso di addebito opposto. In via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati nell'avviso di addebito opposto, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Spese, competenze ed onorari come per legge
Con ordinanza del 07.10.2025, la causa è stata rinviata all'udienza del 13.11.2025 e delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante. Con provvedimento del 08.10.2025 ne è stata disposta la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Le parti costituite, hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. Preliminarmente non può trovare accoglimento l'eccezione formulata da parte ricorrente di inammissibilità della documentazione prodotta dall'ente resistente in quanto tardiva. In merito si osserva che la documentazione prodotta dall' risulta tempestiva, in quanto depositata in CP_1 allegato alla memoria di costituzione depositata nel pieno rispetto dei termini di legge. L' , CP_1 come è dato evincere dal fascicolo telematico risulta, infatti, tempestivamente costituito. Ciò posto occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del
1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione
(cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Parte ricorrente, con le censure formulate in ricorso, ha fatto valere sia motivi che attengono al merito della pretesa contributiva, che motivi afferenti alla regolarità formale del titolo e della procedura.
Sotto il primo profilo l'azione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, per ciò che attiene ai vizi formali l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi.
Occorre in primo luogo verificare la tempestività dell'opposizione proposta. Avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito, avvenuta 10.03.2025, e alla data di deposito del ricorso
28.03.2025, si deve ritenere che tanto l'opposizione al ruolo che l'opposizione agli atti esecutivi è stata tempestivamente proposta.
Ciò posto venendo ai motivi di opposizione costituenti ipotesi di opposizione agli atti esecutivi va rigettata l'eccezione di difetto di motivazione. Si osserva che l'avviso di addebito risulta redatto in conformità al modello ministeriale predisposto e contiene, in termini di motivazione, tutti gli elementi necessari. Ed invero nell'avviso di addebito sono, infatti, riportati il numero dello stesso, gli importi intimati e il relativo periodo di riferimento, la descrizione del tributo richiesto e quindi la causale della richiesta. Contiene quindi seppure sinteticamente tutti gli elementi atti a dare conoscenza dei presupposti dell'imposizione. La stessa consente, infatti, di comprendere quali siano le pretese delle quali è stato intimato il pagamento, tanto è vero che in ricorso il ricorrente ha individuato la natura di quelle pretese già esplicitate nell'avviso bonario notificatogli il 07.05.2019. Del pari non può trovare accoglimento l'eccezione di omessa notifica dell'atto presupposto. Si osserva in proposito che non esiste alcuna norma che impone all'Ente previdenziali di procedere alla preventiva obbligatoria contestazione del credito con avviso bonario, costituendo semmai ciò una facoltà e non un obbligo. CP_ Si osserva, altresì che, nella specie l' ha provveduto a notificare al ricorrente avviso bonario in data 07.05.2019. Per quanto sopra l'opposizione agli atti esecutivi va rigetta.
Venendo all'eccezione di prescrizione, costituente, motivo di opposizione al ruolo, la stessa non può trovare accoglimento.
Nella specie come documentato ed esplicitato dall' l'avviso di addebito impugnato intima il CP_1 pagamento di contributi e sanzioni afferenti al periodo 06/2015. In particolare, viene intimato il pagamento del contributo dovuto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 31, della Legge
28 giugno 2012, n. 92 modificato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il licenziamento intimato in data 30/06/2015, nei confronti dei lavoratori: , e Parte_2 Controparte_2 Per_1
determinato da giustificato motivo oggettivo. Il termine da cui comincia a decorre la
[...] prescrizione è, quindi, il 30/06/2015.
L'Istituto previdenziale ha documentato quale valido atto interruttivo della prescrizione, la notifica dell'avviso bonario Protocollo .2100.11/04/2019.0178740 notificato in data 7.05.2019 (doc.2 CP_1
CP_ fasc a seguito della notifica di detto avviso bonario, che ha interrotto il termine di prescrizione,
è cominciato a decorrere un nuovo termine di prescrizione con scadenza naturale al 07.05.2024. Ai fini del computo della prescrizione, occorre precisare che, bisogna tenere conto della sospensione della prescrizione di 311 giorni prevista in ragione della situazione emergenziale da COVID-19 dall'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020 (129 giorni dal 23.2.2020 al
30.6.2020 e 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.6.2021 e quindi per un totale di 311 giorni). In forza dei suindicati periodi di sospensione, la scadenza del termine prescrizionale risulta differita al 14 marzo
2025, dovendosi aggiungere 311 giorni al termine di scadenza naturale, che era il 07.05.2024. Ne consegue che alla data di notifica dell'avviso di addebito (10.03.2025) il credito non era prescritto ed
è pertanto dovuto
Infine, per completezza va ribadito che l' ha ampiamente esplicitato e documentato le ragioni CP_1 fondanti la pretesa contributiva trattandosi di contributo dovuto ai sensi ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 31, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 modificato dalla Legge 24 dicembre
2012, n. 228, per il licenziamento dei lavoratori: , e Parte_2 Controparte_2 Per_1
CP_ (doc.3 fasc. . Si osserva che in merito nessuna specifica contestazione risulta formulata
[...] dal ricorrente.
Per quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento.
3.Quanto alle spese le stesse seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (modificato dal D.M. 147/2022), vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da C.F. , in persona del legale rappr. avverso Parte_1 P.IVA_1
l'avviso di addebito n. 593 2021 0000308624000, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese processuali, che si liquidano in CP_1 complessivi € 1.863,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, se dovuti
Catania, 13 novembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi