Decreto 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, decreto 12/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 536/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Sezione Seconda Civile
DECRETO
Il Giudice designato, premesso che parte ricorrente (cod. fisc. ) ha Parte_1 CodiceFiscale_1 proposto ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 615 secondo comma c.p.c., avverso il pignoramento ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973 notificatogli da Controparte_1
;
[...] considerato che, ai sensi dell'art. 615 secondo comma c.p.c. “Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione (…) si propon(e) con ricorso al giudice dell'esecuzione (…)” e che parte ricorrente, in seno al ricorso ha dato atto di averi iscritto a ruolo il processo esecutivo ai sensi dell'art. 159 ter disp. att. c.p.c.; tenuto conto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena;
l'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione (ex artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c..) che eventualmente si discosti dal modello legale (il quale richiede un ricorso direttamente rivolto al giudice dell'esecuzione, da depositarsi quindi nel fascicolo dell'esecuzione già pendente e non da iscriversi nel ruolo contezioso civile) è nullo;
la nullità resta sanata per raggiungimento dello scopo se l'atto sia depositato nel fascicolo dell'esecuzione e/o comunque pervenga nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, anche su disposizione del giudice, diverso da quello dell'esecuzione, che ne rilevi la suddetta nullità, o su richiesta della parte opponente;
in tal caso, la sanatoria per raggiungimento dello scopo opera con effetto dalla data in cui sia emesso il provvedimento che dispone l'inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione ovvero dalla data, se anteriore, in cui l'opponente richieda di procedersi in tal senso;
resta fermo peraltro che laddove il mancato tempestivo inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione non sia imputabile alla parte opponente ma ad un errore della cancelleria, gli effetti della
P.Q.M.
ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
dispone che copia del ricorso sia trasmessa alla cancelleria delle esecuzioni mobiliari, la quale curerà la creazione del relativo fascicolo e, all'esito, trasmetterà gli atti al giudice dell'esecuzione per i provvedimenti di sua competenza;
dispone altresì che i documenti allegati al ricorso siano ridepositati dal ricorrente nel fascicolo esecutivo.
Si comunichi.
Varese, 12 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Carnevale