TRIB
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/09/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5075/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Cinzia Balletti Presidente relatore dr.ssa Alina Rossato Giudice dr.ssa Barbara De Munari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5075/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ISABELLA MARTINELLO CP_1
Parte attrice con il patrocinio dell'avv. GELMI CLAUDIA Parte_1
Convenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
• conferma della separazione personale dei coniugi;
• conferma l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento prevalente presso la madre;
• assegnazione della casa coniugale alla madre ove continuerà ad abitare con le figlie minorenni;
1 • il padre dà il consenso a che la figlia frequenti la scuola privata ove Per_1
è ora iscritta (ISMMI di Noventa Padovana) anche per i prossimi anni fino al termine quinquennale del percorso di studi;
• Il padre corrisponderà alla moglie a titolo di mantenimento delle figlie, con decorrenza dal 10 del mese, l'assegno di mantenimento per ciascuna figlia in euro 300,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici
ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in essere dinanzi a questo Tribunale (che ricomprendono le spese della scuola privata sopra menzionata), assegno unico interamente a favore della madre a decorrere dal mese di settembre;
fino alla data di ieri restano operative le condizioni stabilite in sede di provvisori;
• Le figlie potranno incontrare il padre liberamente previa comunicazione alla madre e comunque a fine settimane alternati (dal sabato mattina alla domenica sera). Alternandosi annualmente con la madre, il padre potrà tenere con sé le minori nei seguenti periodi: il periodo 22.12/31 12 con quello 31.12/ 6.1 compreso, alternando annualmente le vacanze pasquali;
per 15 giorni anche consecutivi durante il periodo estivo, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con gli impegni e gli interessi prioritari delle minori. I genitori si accorderanno sulle vacanze estive delle figlie entro il 30 maggio di ogni anno;
• Il marito si impegna a fornire la massima collaborazione affinché la moglie possa usufruire nella misura di diritto (100%) dell'assegno unico che le dovrà essere corrisposto direttamente;
• Entrambi i genitori si impegnano a valorizzare presso le figlie la persona dell'altro genitore e a favorirne la frequentazione;
• Le utenze della casa familiare continuano ad essere a carico della madre;
il mutuo resterà al 50% a carico di ciascun coniuge;
• Spese di lite compensate;
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata il [...] in [...] , e , nato il CP_1 Parte_1
07/07/1979 in Albania, hanno contratto matrimonio in Albania, poi trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Padova, dell'anno 2017, al n.
1004, parte II, serie C, vol. 05;
Dalla loro unione sono nate:
- , nata il [...] in [...], Per_1
- , nata il [...] in [...] Per_2
In data 22.10.2024 la sig.ra ha depositato ricorso chiedendo che venisse CP_1 pronunciata la separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1 evidenziando come la convivenza fosse ormai divenuta intollerabile a causa del progressivo allontanamento del sig. in particolare dal mese di Aprile Pt_1
2024 in cui lo stesso aveva ammesso di intrattenere una relazione extra coniugale con una certa . La signora ha dichiarato che, dopo Persona_3 CP_1 aver confessato la sua relazione extraconiugale, il signor aveva Pt_1 cominciato a trascorrere molto tempo fuori casa senza alcuna giustificazione ed aveva smesso di contribuire al sostentamento della famiglia. Inoltre, aveva cessato di effettuare i versamenti sul conto cointestato, prelevando invece ingenti somme di denaro per l'acquisto di un nuovo camion. Temendo che il conto cointestato venisse svuotato, la signora aveva deciso di prelevare alcune migliaia di CP_1 euro, mettendole da parte per eventuali necessità familiari. Tuttavia, quando il signor aveva scoperto i prelievi, aveva reagito con rabbia, insultando e Pt_1 minacciando la ricorrente di adottare misure più drastiche se non avesse immediatamente restituito le somme prelevate. L'episodio si era verificato di fronte alle figlie, che erano rimaste visibilmente spaventate.
In data 22.01.2025 si è costituito contestando lo svolgimento dei Parte_1 fatti dedotti dalla ricorrente nonché le domande da lei avanzate in quanto infondate sia in fatto che in diritto. Il resistente ha infatti sottolineato che non può essere attribuita a lui alcuna responsabilità per la fine del matrimonio, entrambi i coniugi
3 si erano infatti reciprocamente allontanati al punto che, nel corso della primavera del 2024, la coppia si era recata dallo stesso legale per avviare una separazione consensuale senza però raggiungere un accordo. Il resistente ha negato la relazione extraconiugale;
inoltre, l'abbandono della casa familiare era stato determinato non dalla sua volontà, ma da quella della moglie che lo aveva costretto ad allontanarsi a partire dall'ottobre 2024.
Entrambe le parti sono comparse dinanzi al Giudice in data 23.01.2025. La parte ricorrente ha dichiarato di lavorare in una mensa ospedaliera, occupandosi della preparazione del latte per i bambini ricoverati in pediatria, con un salario di circa
1.000 euro al mese. Inoltre, ha affermato di essere comproprietaria della casa coniugale e di non percepire altre fonti di reddito. La ricorrente si è manifestata disponibile a contribuire al pagamento della metà dell'importo della rata del mutuo, nel frattempo pagato interamente dal sig. da agosto, a condizione Pt_1 che il resistente partecipasse adeguatamente al mantenimento delle figlie, in particolare relativamente alla rata mensile di 370 euro, necessaria per permettere alla figlia maggiore di frequentare la scuola privata.
La parte resistente, durante l'udienza, ha dichiarato di lavorare come camionista e di essere titolare di due gelaterie, con un reddito complessivo di circa 1500-1600 euro mensili;
ha precisato, inoltre, di essere proprietario di metà della casa coniugale, di un camion e di un'autovettura; ha confermato di essersi già trasferito altrove, si è dichiarato disponibile a pagare la metà del mutuo, al fine di permettere alla moglie e alle figlie di rimanere nella casa familiare.
Entrambe le parti hanno confermato l'episodio di violenza riportato dalla ricorrente nel proprio ricorso (punto 12, pagina 4), circoscritto, tuttavia, dal marito al fatto che egli aveva reagito ad un prelievo di denaro da parte della moglie “Mi sono arrabbiato e abbiamo litigato;
ho dato un pugno all'armadio per sfogarmi”. Ad ogni modo, il Giudice non ha esperito il tentativo di conciliazione ed ha invitato le parti a discutere le misure provvisorie e lo status. Il padre ha proposto di coprire metà del mutuo, metà delle spese scolastiche della figlia e di versare un massimo
4 di 300 euro al mese per ciascuna delle figlie a titolo di mantenimento, somma rivalutabile in caso di miglioramento delle condizioni economiche del sig.
La madre, invece, ha dichiarato di essere disposta a contribuire al Pt_1 pagamento della metà del mutuo e delle spese scolastiche, ma ha precisato di avere bisogno di almeno 400 euro al mese per ciascuna figlia. Inoltre, ha dichiarato di essere favorevole alle visite padre - figlie, purché nel rispetto degli impegni delle minori.
Il Giudice si è riservata anche di riferire al collegio.
In data 06.02.2025 il giudice ha depositata Ordinanza ex art. 473bis.22 cpc contenente i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto
2) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre;
3) assegna la casa coniugale alla madre, ove continuerà ad abitare con le figli minorenni;
4) stabilisce a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, con effetto dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma di euro 700,00 (350,00 euro per ogni figlia), da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in essere dinnanzi a questo Tribunale;
5) dispone che le figlia potranno incontrare il padre liberamente previo accordo con la madre e comunque a fine settimane alternati dal venerdì alle 18.00 al lunedì mattina. Nelle settimane in cui non saranno con il padre per il week end, due giorni a settimana dal martedì al mercoledì con pernottamento. Alternando annualmente con la madre il periodo 22.12/31.12 con quello 31.12/6.1 compreso, alternando annualmente le vacanze pasquali;
per 30 giorni anche consecutivi durante il periodo estivo, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con gli impegni e gli interessi prioritari delle minori. I genitori si accorderanno sul-le vacanze estive delle figlie entro il 30 maggio di ogni anno;
5 6) Non ammette le prove richieste perché generiche e/o contenenti giudizi e/o superflue;
7) Riferisce al collegio sulle conclusioni relative allo status.
In data 10.02.2025 il Collegio ha depositata la sentenza di status di separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio innanzi al relatore.
La causa è stata fissata per decisione e le parti hanno depositato le rispettive precisazioni delle conclusioni e memorie ex art. 473bis. 28 cpc. La causa è stata rimessa sul ruolo, perché la ricorrente ha proposto ricorso ex art. 473bis.38 cpc;
le parti sono comparse nuovamente dinanzi al Giudice in data 05.09.2025 formulando conclusioni congiunte che il giudice ha fatto proprie (come propria proposta conciliativa) perché in buona parte aderenti al contenuto dei provvedimenti provvisori;
prevedendo il pagamento integrale dell'assegno unico alla madre, giustificano la riduzione dell'assegno per le minori dalla somma complessiva mensile di euro 700 a quella di euro 600; il padre ha dato il consenso alla frequentazione della scuola privata a cui è ora iscritta la minore, e ciò per tutta la durata del percorso di studi.
Il Giudice si è riservato di riferirne al collegio.
****
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità
(entrambe le parti sono nate in Albania, ove si sono anche sposate), appare necessario verificare per ogni domanda se sussista la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile.
Quanto alla domanda di separazione, sussiste la competenza giurisdizionale del
Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n.
1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “la residenza abituale dei coniugi” che, come allegato e documentato da parte attrice, è in Italia.
6 Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8, lett.
d) del Regolamento (UE) 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, che non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “di cui è adita l'autorità giurisdizionale” e, pertanto, si applica la legge italiana. Alla luce di tali considerazioni, la separazione è stata dichiarata con sentenza 243 del 10.2.25.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'art. 7 del Regolamento
(UE) n. 1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello
Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data di proposizione della domanda.
Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche, nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-
512/17 HR). Nel caso di specie, le figlie minori della coppia risiedono in Italia fin dalla nascita e frequentano la scuola, pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda, va rilevato che fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di
7 applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n.1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta Convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo le figlie minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento delle figlie minori della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del
Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'art. 3, lett. b) è competente
“l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono la madre e le figlie minori, le quali risiedono stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d) del suddetto Regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa ad un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento al figlio stesso.
Riguardo la legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del figlio minore, l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni
8 alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore”
e nel caso di specie il creditore dell'obbligazione alimentare sono la madre e le figlie minori che risiedono, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
1.
Tutto ciò premesso, già accolta la domanda di separazione personale, restano da decidere le condizioni della stessa.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili di illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
La condizioni concordate dalle parti relativamente alle figlie minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale delle minori.
Inoltre, come già precisato, le condizioni indicate dalle parti sono in buona parte aderenti al contenuto dei provvedimenti provvisori;
prevedendo il pagamento integrale dell'assegno unico alla madre, giustificano la riduzione dell'assegno per le minori dalla somma complessiva mensile di euro 700 a quella di euro 600; il padre ha dato il consenso alla frequentazione della scuola privata a cui è ora iscritta la minore, e ciò per tutta la durata del percorso di studi.
Resta da precisare che la ricorrente aveva dedotto uno specifico episodio di
“violenza”, confermato dal marito, nel senso che lo stesso ha dichiarato che egli aveva reagito ad un prelievo di denaro da parte della moglie “Mi sono arrabbiato e abbiamo litigato;
ho dato un pugno all'armadio per sfogarmi”. La stessa ricorrente ha chiarito in sede di udienza “Confermo l'episodio che è descritto a pagina 4 del ricorso dal mio legale;
nell'occasione, mio marito ha dato un pugno
a un armadio e si è anche ferito. La piccola era presente, si è spaventata molto e la grande voleva chiamare i carabinieri. Era la prima volta che il marito reagiva in questo modo.”
9 Orbene, tale episodio giustifica la scelta del giudice di non procedere al tentativo di conciliazione finalizzato alla ricostituzione del rapporto coniugale, che appare irreversibilmente compromesso;
tuttavia, in considerazione della sua episodicità e occasionalità, non appare ostativo all'accordo sulle condizioni della separazione, come proposte dalle parti alla udienza del 5.9.25, anche in considerazione del fatto che le stesse condizioni, come sopra precisato, non si discostano sostanzialmente dal contenuto dei provvedimenti provvisori.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Le spese di lite vanno compensate, atteso il raggiungimento dell'accordo per la definizione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Già pronunciata la separazione personale tra e CP_1 Pt_1 con sentenza 243 del 10.2.25, dispone in conformità con le
[...] condizioni concordate dalle parti;
2. Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 9.9.2025.
Il Presidente Cinzia Balletti
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Cinzia Balletti Presidente relatore dr.ssa Alina Rossato Giudice dr.ssa Barbara De Munari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5075/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ISABELLA MARTINELLO CP_1
Parte attrice con il patrocinio dell'avv. GELMI CLAUDIA Parte_1
Convenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
• conferma della separazione personale dei coniugi;
• conferma l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento prevalente presso la madre;
• assegnazione della casa coniugale alla madre ove continuerà ad abitare con le figlie minorenni;
1 • il padre dà il consenso a che la figlia frequenti la scuola privata ove Per_1
è ora iscritta (ISMMI di Noventa Padovana) anche per i prossimi anni fino al termine quinquennale del percorso di studi;
• Il padre corrisponderà alla moglie a titolo di mantenimento delle figlie, con decorrenza dal 10 del mese, l'assegno di mantenimento per ciascuna figlia in euro 300,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici
ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in essere dinanzi a questo Tribunale (che ricomprendono le spese della scuola privata sopra menzionata), assegno unico interamente a favore della madre a decorrere dal mese di settembre;
fino alla data di ieri restano operative le condizioni stabilite in sede di provvisori;
• Le figlie potranno incontrare il padre liberamente previa comunicazione alla madre e comunque a fine settimane alternati (dal sabato mattina alla domenica sera). Alternandosi annualmente con la madre, il padre potrà tenere con sé le minori nei seguenti periodi: il periodo 22.12/31 12 con quello 31.12/ 6.1 compreso, alternando annualmente le vacanze pasquali;
per 15 giorni anche consecutivi durante il periodo estivo, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con gli impegni e gli interessi prioritari delle minori. I genitori si accorderanno sulle vacanze estive delle figlie entro il 30 maggio di ogni anno;
• Il marito si impegna a fornire la massima collaborazione affinché la moglie possa usufruire nella misura di diritto (100%) dell'assegno unico che le dovrà essere corrisposto direttamente;
• Entrambi i genitori si impegnano a valorizzare presso le figlie la persona dell'altro genitore e a favorirne la frequentazione;
• Le utenze della casa familiare continuano ad essere a carico della madre;
il mutuo resterà al 50% a carico di ciascun coniuge;
• Spese di lite compensate;
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata il [...] in [...] , e , nato il CP_1 Parte_1
07/07/1979 in Albania, hanno contratto matrimonio in Albania, poi trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Padova, dell'anno 2017, al n.
1004, parte II, serie C, vol. 05;
Dalla loro unione sono nate:
- , nata il [...] in [...], Per_1
- , nata il [...] in [...] Per_2
In data 22.10.2024 la sig.ra ha depositato ricorso chiedendo che venisse CP_1 pronunciata la separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1 evidenziando come la convivenza fosse ormai divenuta intollerabile a causa del progressivo allontanamento del sig. in particolare dal mese di Aprile Pt_1
2024 in cui lo stesso aveva ammesso di intrattenere una relazione extra coniugale con una certa . La signora ha dichiarato che, dopo Persona_3 CP_1 aver confessato la sua relazione extraconiugale, il signor aveva Pt_1 cominciato a trascorrere molto tempo fuori casa senza alcuna giustificazione ed aveva smesso di contribuire al sostentamento della famiglia. Inoltre, aveva cessato di effettuare i versamenti sul conto cointestato, prelevando invece ingenti somme di denaro per l'acquisto di un nuovo camion. Temendo che il conto cointestato venisse svuotato, la signora aveva deciso di prelevare alcune migliaia di CP_1 euro, mettendole da parte per eventuali necessità familiari. Tuttavia, quando il signor aveva scoperto i prelievi, aveva reagito con rabbia, insultando e Pt_1 minacciando la ricorrente di adottare misure più drastiche se non avesse immediatamente restituito le somme prelevate. L'episodio si era verificato di fronte alle figlie, che erano rimaste visibilmente spaventate.
In data 22.01.2025 si è costituito contestando lo svolgimento dei Parte_1 fatti dedotti dalla ricorrente nonché le domande da lei avanzate in quanto infondate sia in fatto che in diritto. Il resistente ha infatti sottolineato che non può essere attribuita a lui alcuna responsabilità per la fine del matrimonio, entrambi i coniugi
3 si erano infatti reciprocamente allontanati al punto che, nel corso della primavera del 2024, la coppia si era recata dallo stesso legale per avviare una separazione consensuale senza però raggiungere un accordo. Il resistente ha negato la relazione extraconiugale;
inoltre, l'abbandono della casa familiare era stato determinato non dalla sua volontà, ma da quella della moglie che lo aveva costretto ad allontanarsi a partire dall'ottobre 2024.
Entrambe le parti sono comparse dinanzi al Giudice in data 23.01.2025. La parte ricorrente ha dichiarato di lavorare in una mensa ospedaliera, occupandosi della preparazione del latte per i bambini ricoverati in pediatria, con un salario di circa
1.000 euro al mese. Inoltre, ha affermato di essere comproprietaria della casa coniugale e di non percepire altre fonti di reddito. La ricorrente si è manifestata disponibile a contribuire al pagamento della metà dell'importo della rata del mutuo, nel frattempo pagato interamente dal sig. da agosto, a condizione Pt_1 che il resistente partecipasse adeguatamente al mantenimento delle figlie, in particolare relativamente alla rata mensile di 370 euro, necessaria per permettere alla figlia maggiore di frequentare la scuola privata.
La parte resistente, durante l'udienza, ha dichiarato di lavorare come camionista e di essere titolare di due gelaterie, con un reddito complessivo di circa 1500-1600 euro mensili;
ha precisato, inoltre, di essere proprietario di metà della casa coniugale, di un camion e di un'autovettura; ha confermato di essersi già trasferito altrove, si è dichiarato disponibile a pagare la metà del mutuo, al fine di permettere alla moglie e alle figlie di rimanere nella casa familiare.
Entrambe le parti hanno confermato l'episodio di violenza riportato dalla ricorrente nel proprio ricorso (punto 12, pagina 4), circoscritto, tuttavia, dal marito al fatto che egli aveva reagito ad un prelievo di denaro da parte della moglie “Mi sono arrabbiato e abbiamo litigato;
ho dato un pugno all'armadio per sfogarmi”. Ad ogni modo, il Giudice non ha esperito il tentativo di conciliazione ed ha invitato le parti a discutere le misure provvisorie e lo status. Il padre ha proposto di coprire metà del mutuo, metà delle spese scolastiche della figlia e di versare un massimo
4 di 300 euro al mese per ciascuna delle figlie a titolo di mantenimento, somma rivalutabile in caso di miglioramento delle condizioni economiche del sig.
La madre, invece, ha dichiarato di essere disposta a contribuire al Pt_1 pagamento della metà del mutuo e delle spese scolastiche, ma ha precisato di avere bisogno di almeno 400 euro al mese per ciascuna figlia. Inoltre, ha dichiarato di essere favorevole alle visite padre - figlie, purché nel rispetto degli impegni delle minori.
Il Giudice si è riservata anche di riferire al collegio.
In data 06.02.2025 il giudice ha depositata Ordinanza ex art. 473bis.22 cpc contenente i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto
2) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre;
3) assegna la casa coniugale alla madre, ove continuerà ad abitare con le figli minorenni;
4) stabilisce a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, con effetto dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma di euro 700,00 (350,00 euro per ogni figlia), da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in essere dinnanzi a questo Tribunale;
5) dispone che le figlia potranno incontrare il padre liberamente previo accordo con la madre e comunque a fine settimane alternati dal venerdì alle 18.00 al lunedì mattina. Nelle settimane in cui non saranno con il padre per il week end, due giorni a settimana dal martedì al mercoledì con pernottamento. Alternando annualmente con la madre il periodo 22.12/31.12 con quello 31.12/6.1 compreso, alternando annualmente le vacanze pasquali;
per 30 giorni anche consecutivi durante il periodo estivo, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con gli impegni e gli interessi prioritari delle minori. I genitori si accorderanno sul-le vacanze estive delle figlie entro il 30 maggio di ogni anno;
5 6) Non ammette le prove richieste perché generiche e/o contenenti giudizi e/o superflue;
7) Riferisce al collegio sulle conclusioni relative allo status.
In data 10.02.2025 il Collegio ha depositata la sentenza di status di separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio innanzi al relatore.
La causa è stata fissata per decisione e le parti hanno depositato le rispettive precisazioni delle conclusioni e memorie ex art. 473bis. 28 cpc. La causa è stata rimessa sul ruolo, perché la ricorrente ha proposto ricorso ex art. 473bis.38 cpc;
le parti sono comparse nuovamente dinanzi al Giudice in data 05.09.2025 formulando conclusioni congiunte che il giudice ha fatto proprie (come propria proposta conciliativa) perché in buona parte aderenti al contenuto dei provvedimenti provvisori;
prevedendo il pagamento integrale dell'assegno unico alla madre, giustificano la riduzione dell'assegno per le minori dalla somma complessiva mensile di euro 700 a quella di euro 600; il padre ha dato il consenso alla frequentazione della scuola privata a cui è ora iscritta la minore, e ciò per tutta la durata del percorso di studi.
Il Giudice si è riservato di riferirne al collegio.
****
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità
(entrambe le parti sono nate in Albania, ove si sono anche sposate), appare necessario verificare per ogni domanda se sussista la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile.
Quanto alla domanda di separazione, sussiste la competenza giurisdizionale del
Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n.
1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “la residenza abituale dei coniugi” che, come allegato e documentato da parte attrice, è in Italia.
6 Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8, lett.
d) del Regolamento (UE) 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, che non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “di cui è adita l'autorità giurisdizionale” e, pertanto, si applica la legge italiana. Alla luce di tali considerazioni, la separazione è stata dichiarata con sentenza 243 del 10.2.25.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'art. 7 del Regolamento
(UE) n. 1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello
Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data di proposizione della domanda.
Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche, nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-
512/17 HR). Nel caso di specie, le figlie minori della coppia risiedono in Italia fin dalla nascita e frequentano la scuola, pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda, va rilevato che fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di
7 applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n.1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta Convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo le figlie minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento delle figlie minori della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del
Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'art. 3, lett. b) è competente
“l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono la madre e le figlie minori, le quali risiedono stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d) del suddetto Regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa ad un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento al figlio stesso.
Riguardo la legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del figlio minore, l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni
8 alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore”
e nel caso di specie il creditore dell'obbligazione alimentare sono la madre e le figlie minori che risiedono, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
1.
Tutto ciò premesso, già accolta la domanda di separazione personale, restano da decidere le condizioni della stessa.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili di illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
La condizioni concordate dalle parti relativamente alle figlie minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale delle minori.
Inoltre, come già precisato, le condizioni indicate dalle parti sono in buona parte aderenti al contenuto dei provvedimenti provvisori;
prevedendo il pagamento integrale dell'assegno unico alla madre, giustificano la riduzione dell'assegno per le minori dalla somma complessiva mensile di euro 700 a quella di euro 600; il padre ha dato il consenso alla frequentazione della scuola privata a cui è ora iscritta la minore, e ciò per tutta la durata del percorso di studi.
Resta da precisare che la ricorrente aveva dedotto uno specifico episodio di
“violenza”, confermato dal marito, nel senso che lo stesso ha dichiarato che egli aveva reagito ad un prelievo di denaro da parte della moglie “Mi sono arrabbiato e abbiamo litigato;
ho dato un pugno all'armadio per sfogarmi”. La stessa ricorrente ha chiarito in sede di udienza “Confermo l'episodio che è descritto a pagina 4 del ricorso dal mio legale;
nell'occasione, mio marito ha dato un pugno
a un armadio e si è anche ferito. La piccola era presente, si è spaventata molto e la grande voleva chiamare i carabinieri. Era la prima volta che il marito reagiva in questo modo.”
9 Orbene, tale episodio giustifica la scelta del giudice di non procedere al tentativo di conciliazione finalizzato alla ricostituzione del rapporto coniugale, che appare irreversibilmente compromesso;
tuttavia, in considerazione della sua episodicità e occasionalità, non appare ostativo all'accordo sulle condizioni della separazione, come proposte dalle parti alla udienza del 5.9.25, anche in considerazione del fatto che le stesse condizioni, come sopra precisato, non si discostano sostanzialmente dal contenuto dei provvedimenti provvisori.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Le spese di lite vanno compensate, atteso il raggiungimento dell'accordo per la definizione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Già pronunciata la separazione personale tra e CP_1 Pt_1 con sentenza 243 del 10.2.25, dispone in conformità con le
[...] condizioni concordate dalle parti;
2. Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 9.9.2025.
Il Presidente Cinzia Balletti
10