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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/11/2025, n. 11151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11151 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2804/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2804/2023 promossa da:
Condominio sito in Napoli, via G. Porzio 4, Isola E/7, Centro (C.F. Controparte_1
), in persona dell'amministratore AVV. (C.F. ), P.IVA_1 CP_2 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. PAOLO FIORITO (C.F. ) presso il quale C.F._2 elettivamente domicilia in Napoli, via Gino Doria 130; ATTORE contro
, nata a [...] il [...] cod. fiscale titolare Controparte_3 CodiceFiscale_3 dell'Impresa Individuale P.IVA corrente in Napoli, Controparte_4 P.IVA_2 Centro Direzionale Isola E1 assistita, dall'avv. Olimpia Bolognini (C.F. che CodiceFiscale_4 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Francesco Saverio Merolla ( ), la CodiceFiscale_5 difende in questo giudizio giusta procura in calce al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla Via Michele Kerbaker;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sito in Napoli, via G. Porzio 4, Isola E/7, Parte_1 Centro Direzionale di Napoli, premettendo che dall'ottobre del 2021 la ditta , quale Controparte_3 conduttrice del locale commerciale sito al piano terra dell'edificio denominato Torre E/1, int. 7, aveva installato su area esterna pertinenziale ed annessa al fabbricato un gazebo di grosse dimensioni chiuso da teli in alluminio, tanto premesso, conveniva in giudizio la ditta individuale nonché Controparte_3
in proprio, per ivi sentire accertare la illegittima occupazione nei termini indicati e, Controparte_3 per l'effetto, sentire condannare la ditta all'immediato rilascio dell'immobile ed al Controparte_3 risarcimento del danno, con applicazione della penale di cui all'art. 614 bis c.p.c. e con vittoria di spese di lite.
titolare dell'Impresa Individuale GUSTO di si costituiva in Controparte_3 Controparte_3 giudizio ed eccepiva, in rito, il mancato esperimento della mediazione e, nel merito, l'occupazione dell'area anche da parte di altri gestori e l'installazione della tenda in epoca successiva all'ottobre del 2021. Concludeva per la improcedibilità ovvero il rigetto della domanda, spese vinte con distrazione. pagina 1 di 3 Espletata, su invito del giudice, la mediazione di natura obbligatoria, la causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti. Rassegnate le conclusioni, il giudice decideva nelle forme dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
^^^^^^^
La domanda merita la qualificazione giuridica di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione.
Nella specie la proprietà dell'immobile in capo alla parte attrice risulta circostanza contestata solo tardivamente dalla parte convenuta decorsi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, comunque, comprovata proprio dall'atto notarile del 27.5.1993, Rep. n. 62116 rogato dal Notaio , Persona_1 con cui la spa Zecchina Costruzioni vendeva a e il locale commerciale int. Parte_2 Parte_3 7 assunto in locazione dalla convenuta e confinante, tra gli altri, con “piazzale del fabbricato e zona pedonalizzata ad est”. La natura condominiale dell'area in questione si evince anche dall'art. 1117 c.c., a mente del quale, se, come nella specie, il contrario non risulta dal titolo, sono parti comuni anche i portici dell'edificio.
L'occupazione da parte della convenuta costituisce fatto pacifico, perché dalla medesima ammesso, né quest'ultima ha allegato e provato un titolo legittimante l'utilizzo dell'area, l'occupazione della quale risulta vietata anche sulla scorta del depositato Regolamento condominiale.
In accoglimento della domanda proposta, dunque, deve darsi atto che la parte convenuta occupa senza titolo l'area condominiale descritta nell'atto di citazione e, per l'effetto, la parte convenuta deve essere condannata all'immediato rilascio, in favore dell'attore, dell'area stessa libera da persone e/o cose. Va esclusa l'applicazione dell'art. 614 bis c.p.c., non essendo ravvisabili elementi per l'operatività della disposizione citata.
Non può trovare accoglimento, invece, la domanda accessoria a contenuto risarcitorio spiegata dalla parte attrice a titolo di danno conseguente alla mancata disponibilità del bene. È nota la giurisprudenza che nelle ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui riconosce a proprietario il risarcimento del danno da perdita subita (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645), rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa, quale conseguenza immediata e diretta della violazione cagionata dall'occupazione abusiva. In ordine al quantum, proprio le S.U. richiamate hanno chiarito che il danno da perdita subita, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Nella specie, tuttavia, difetta la prova proprio della quantificazione del danno, non avendo la parte attrice allegato, né provato i criteri necessari ai fini della sua liquidazione, quand'anche in via equitativa.
Le spese, anche per la espletata procedura di mediazione benché non quantificate, seguono la soccombenza. La misura dei compensi professionali è determinata nella parte dispositiva, avuto riguardo allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa ed ai minimi, considerata la natura documentale della lite ed il rigetto della domanda risarcitoria proposta.
La parte convenuta deve essere, inoltre, condannata al pagamento in favore dell'Erario di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato, ai sensi dell'articolo 12 bis del D.Lgs. 28/2010, per non aver partecipato senza giustificato motivo al procedimento di mediazione obbligatoria instaurato nel corso del presente giudizio. Va esclusa, invece, l'applicazione dell'articolo 12 bis, comma 3, del pagina 2 di 3 D.Lgs. 28/2010, non avendo la parte attrice provveduto, ella, ad instaurare il procedimento di mediazione di natura obbligatoria prima dell'instaurazione della lite e considerato l'esito del giudizio, per come si è detto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara che la parte convenuta occupa senza titolo alcuno l'area condominiale descritta nell'atto di citazione e, per l'effetto, condanna la parte convenuta all'immediato rilascio dell'immobile stesso libero da persone e/o cose in favore della parte attrice;
2. Rigetta la domanda risarcitoria;
3. Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 545,00 per spese vive ed in euro 3809,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge, oltre spese per la espletata mediazione;
4. Condanna la parte convenuta al pagamento, in favore dell'Erario, della somma di euro 1036,00.
NAPOLI, 30 novembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2804/2023 promossa da:
Condominio sito in Napoli, via G. Porzio 4, Isola E/7, Centro (C.F. Controparte_1
), in persona dell'amministratore AVV. (C.F. ), P.IVA_1 CP_2 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. PAOLO FIORITO (C.F. ) presso il quale C.F._2 elettivamente domicilia in Napoli, via Gino Doria 130; ATTORE contro
, nata a [...] il [...] cod. fiscale titolare Controparte_3 CodiceFiscale_3 dell'Impresa Individuale P.IVA corrente in Napoli, Controparte_4 P.IVA_2 Centro Direzionale Isola E1 assistita, dall'avv. Olimpia Bolognini (C.F. che CodiceFiscale_4 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Francesco Saverio Merolla ( ), la CodiceFiscale_5 difende in questo giudizio giusta procura in calce al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla Via Michele Kerbaker;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sito in Napoli, via G. Porzio 4, Isola E/7, Parte_1 Centro Direzionale di Napoli, premettendo che dall'ottobre del 2021 la ditta , quale Controparte_3 conduttrice del locale commerciale sito al piano terra dell'edificio denominato Torre E/1, int. 7, aveva installato su area esterna pertinenziale ed annessa al fabbricato un gazebo di grosse dimensioni chiuso da teli in alluminio, tanto premesso, conveniva in giudizio la ditta individuale nonché Controparte_3
in proprio, per ivi sentire accertare la illegittima occupazione nei termini indicati e, Controparte_3 per l'effetto, sentire condannare la ditta all'immediato rilascio dell'immobile ed al Controparte_3 risarcimento del danno, con applicazione della penale di cui all'art. 614 bis c.p.c. e con vittoria di spese di lite.
titolare dell'Impresa Individuale GUSTO di si costituiva in Controparte_3 Controparte_3 giudizio ed eccepiva, in rito, il mancato esperimento della mediazione e, nel merito, l'occupazione dell'area anche da parte di altri gestori e l'installazione della tenda in epoca successiva all'ottobre del 2021. Concludeva per la improcedibilità ovvero il rigetto della domanda, spese vinte con distrazione. pagina 1 di 3 Espletata, su invito del giudice, la mediazione di natura obbligatoria, la causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti. Rassegnate le conclusioni, il giudice decideva nelle forme dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
^^^^^^^
La domanda merita la qualificazione giuridica di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione.
Nella specie la proprietà dell'immobile in capo alla parte attrice risulta circostanza contestata solo tardivamente dalla parte convenuta decorsi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, comunque, comprovata proprio dall'atto notarile del 27.5.1993, Rep. n. 62116 rogato dal Notaio , Persona_1 con cui la spa Zecchina Costruzioni vendeva a e il locale commerciale int. Parte_2 Parte_3 7 assunto in locazione dalla convenuta e confinante, tra gli altri, con “piazzale del fabbricato e zona pedonalizzata ad est”. La natura condominiale dell'area in questione si evince anche dall'art. 1117 c.c., a mente del quale, se, come nella specie, il contrario non risulta dal titolo, sono parti comuni anche i portici dell'edificio.
L'occupazione da parte della convenuta costituisce fatto pacifico, perché dalla medesima ammesso, né quest'ultima ha allegato e provato un titolo legittimante l'utilizzo dell'area, l'occupazione della quale risulta vietata anche sulla scorta del depositato Regolamento condominiale.
In accoglimento della domanda proposta, dunque, deve darsi atto che la parte convenuta occupa senza titolo l'area condominiale descritta nell'atto di citazione e, per l'effetto, la parte convenuta deve essere condannata all'immediato rilascio, in favore dell'attore, dell'area stessa libera da persone e/o cose. Va esclusa l'applicazione dell'art. 614 bis c.p.c., non essendo ravvisabili elementi per l'operatività della disposizione citata.
Non può trovare accoglimento, invece, la domanda accessoria a contenuto risarcitorio spiegata dalla parte attrice a titolo di danno conseguente alla mancata disponibilità del bene. È nota la giurisprudenza che nelle ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui riconosce a proprietario il risarcimento del danno da perdita subita (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645), rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa, quale conseguenza immediata e diretta della violazione cagionata dall'occupazione abusiva. In ordine al quantum, proprio le S.U. richiamate hanno chiarito che il danno da perdita subita, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Nella specie, tuttavia, difetta la prova proprio della quantificazione del danno, non avendo la parte attrice allegato, né provato i criteri necessari ai fini della sua liquidazione, quand'anche in via equitativa.
Le spese, anche per la espletata procedura di mediazione benché non quantificate, seguono la soccombenza. La misura dei compensi professionali è determinata nella parte dispositiva, avuto riguardo allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa ed ai minimi, considerata la natura documentale della lite ed il rigetto della domanda risarcitoria proposta.
La parte convenuta deve essere, inoltre, condannata al pagamento in favore dell'Erario di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato, ai sensi dell'articolo 12 bis del D.Lgs. 28/2010, per non aver partecipato senza giustificato motivo al procedimento di mediazione obbligatoria instaurato nel corso del presente giudizio. Va esclusa, invece, l'applicazione dell'articolo 12 bis, comma 3, del pagina 2 di 3 D.Lgs. 28/2010, non avendo la parte attrice provveduto, ella, ad instaurare il procedimento di mediazione di natura obbligatoria prima dell'instaurazione della lite e considerato l'esito del giudizio, per come si è detto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara che la parte convenuta occupa senza titolo alcuno l'area condominiale descritta nell'atto di citazione e, per l'effetto, condanna la parte convenuta all'immediato rilascio dell'immobile stesso libero da persone e/o cose in favore della parte attrice;
2. Rigetta la domanda risarcitoria;
3. Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 545,00 per spese vive ed in euro 3809,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge, oltre spese per la espletata mediazione;
4. Condanna la parte convenuta al pagamento, in favore dell'Erario, della somma di euro 1036,00.
NAPOLI, 30 novembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 3 di 3