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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/06/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZIONE I CIVILE
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai magistrati: Dott. Augusto SABATINI Presidente Dott. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere Dott. Francesco TREPPICCIONE Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 669/2022 R.G. tra nato il [...] a [...] c.f. Parte_1 vamente domiciliato in Messina, via Lenzi n. 5 C.F._1 preso lo studio dell'Avv. Miriam Di Stefano che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in calce all'atto d'appello su foglio separato
APPELLANTE
e
Succursale per l'Italia, in persona del suo procuratore CP_1
Milano (MI), c.f. elettivamente domiciliata P.IVA_1 pin Messina nella Via Camiciotti n. studio dell'Avv. Giovanni Gugliandolo rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti, a rogito del Notaio di Padova, del 5 Novembre 2021, Rep. n. 643 Persona_1
– Racc. n. 442, da dro Gastaldi del Foro di Pavia, che dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui all'art. 176 c.p.c., ed all'art. 2, comma 3, lettere a), b) e c), D. Lgs. n. 35/2005 (come convertito in L. n. 80/2005 e successive modifiche ed integrazioni), alla casella di Posta Elettronica Certificata
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APPELLATA
******************** Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 495/2022 del 21/03/2022 resa nel proc. n. 1504/2019 del Tribunale Civile di Messina avente ad oggetto: mutuo
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 21 ottobre 2024 tenuta in “trattazione cartolare” il procuratore di parte appellata con comparsa di costituzione depositata il 14.09.2023 ha precisato le sue conclusioni e chiesto che la causa fosse decisa.
Il procuratore della parte appellante in calce all'atto di appello ha così concluso:
“ Si conclude insistendo nella richiesta di riforma della sentenza impugnata per i motivi già specificati ed in particolare: 1) Improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria pur in presenza della relativa eccezione tempestivamente sollevata in primo grado da parte opponente oggi appellante;
2) Nullità del Decreto Ingiuntivo n. 280/2019 per illeggibilità delle clausole e delle condizioni generali del contratto di Prestito Finalizzato n. 339127. 3) Infondatezza ed inesistenza della pretesa creditoria per mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 633 cpc in combinato disposto con l'art. 50 del Testo Unico Bancario (Dlgs n. 385/1993). 4) Indeterminatezza del credito in linea capitale ed indeterminatezza del criterio degli interessi e del relativo calcolo, decorrenza e tasso di applicazione. Ai predetti motivi, spiegati con atto di appello, devesi aggiungere un ulteriore rilievo attinente alla stessa legittimazione ad agire dell'appellato, questione – come si dirà – rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Controparte non ha fornito adeguata prova della cessione del credito con riferimento alla singola posizione del sig. . Parte_1 Come ha riconosciuto recentissima giurisprudenza di legittimità, peraltro sulla scia di u legittimazione sostanziale della società cessionaria (…) potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo». Cass. Civ., Sez. I, 29 febbraio 2024, n. 5478 Orbene, dalla documentazione versata in atti non risulta che la posizione relativa all'appellante sia stata ceduta alla società che ha agito con ingiunzione di pagamento, e, sebbene ci sia stata una cessione in blocco di crediti, nel relativo contratto di cessione prodotto non vi è alcun elemento che dimostri che il credito vantato nei confronti dell'appellante sia incluso in quelli oggetto di trasferimento. A tale proposito non giova neppure l'avviso della cessione fatto dalla cedente, sia perché questo è destinato ad altri fini (e precisamente a rendere la cessione efficace nei confronti del terzo ceduto), ma soprattutto perché il suddetto avviso è stato fatto alla sola debitrice principale mentre agli atti non vi è prova che lo stesso sia stato trasmesso anche all'odierno deducente coobbligato. La società appellata, per giustificare la propria legittimazione ad agire, perché subentrata nella titolarità del credito di cui si discute, avrebbe dovuto non soltanto allegare ma anche fornire la dimostrazione della relativa circostanza, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è, come già anticipatosi, rilevabile d'ufficio (Cass. Civ., Sez. Un., n. 2951/2016; Cass. n. 39528/2021). Con vittoria di spese e compensi.”
Il procuratore della parte appellata ha così concluso:
““Rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'atto di appello proposto, dalla controparte, avverso la Sentenza n. 495/2022 (R.G. n. 1504/2019), pronunciata dal Tribunale Ordinario di Messina (Seconda Sezione Civile - Dott. MINUTOLI Giuseppe), in data 21 Marzo 2022, confermando tutte le statuizioni in essa contenute;
- Condannare, parte appellante, alla refusione di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”..”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con citazione in appello notificata il 6.10.2022 ha Parte_1 impugnato davanti a questa Corte nei confronti della società CP_1 quale cessionaria del credito di la sen Controparte_2 oggetto con la quale il Tribun ausa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 280/2019 emesso dal Tribunale in data 7.02.2019 (n. 1504/2019 R.G.) ha così disposto:
“1) accoglie l'opposizione nei limiti indicati in premessa e, per l'effetto; 2) revoca il decreto ingiuntivo n. 280/2019; 3) condanna al pagamento in favore della opposta Parte_1 CP_1 della somma di € 21.41 venzionali dalla domanda al soddisfo. quarto le spese di lite, condannando il a pagare alla il residuo, che liquida in Parte_1 CP_1
€ 2.700,00, oltre spese generali al 15 .P.A. se dov
La parte appellante ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse accolto il gravame e fossero accolte le domande avanzate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado dichiarando preliminarmente improcedibile l'opposizione per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e nel merito per i motivi esposti nell'impugnazione.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 9.02.2023 si è costituita la società attraverso la sua succursale per l'Italia per CP_1 resistere al gravam liminarmente dichiararsi la inammissibilità del gravame per la violazione dell'art. 342 c.p.c. e nel merito il rigetto dell'atto d'appello con conferma delle statuizioni disposte nella sentenza di primo grado e la condanna alle spese processuali dei due gradi di giudizio.
La Corte con ordinanza del 17.02.2023, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.02.2024, quindi all'udienza del 21.10.2024 tenuta in trattazione cartolare, precisate le conclusioni con il deposito delle note di trattazione di cui infra, la causa è stata assunta in decisione con i termini a sensi dell'art. 190 c.p.c..
Le parti hanno depositato scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che con atto di citazione ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo l Tribunale di Messina con il quale veniva a lui ingiunto di pagare in solido con la debitrice principale Sig.ra in favore della la somma di € Parte_2 CP_1 24.400,91 oltre i dalla domand procedimento monitorio.
3 L'opponente a sostegno dei motivi d'opposizione eccepiva: a) l'inadempimento del contratto di prestito finalizzato n. 339127, b) la nullità del decreto ingiuntivo per l'illeggibilità delle clausole e delle condizioni generali del contratto;
c) l'infondatezza della pretesa per carenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. e dell'art. 50 del D. Lgs 385/1993.
Integrato il contradditorio, si è costituita la società opposta la quale previa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione contestava i motivi di opposizione perché infondati e ne chiedeva l'integrale rigetto.
All'esito dell'istruttoria documentale il Giudice di prime cure fissava la discussione orale della causa e quindi rilevato che l'opposto creditore aveva fornito la prova del credito ingiunto rigettava l'opposizione, determinava il credito in € 21.412,86, revocando il decreto ingiuntivo e condannava anche al pagamento delle spese processali. Parte_1
PRELIMINARMENTE: SULL'INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO AI SENSI DELL'ART. 342 E 348 BIS C.P.C.
Prima di procedere con l'esame nel merito dell'appello appare opportuno esaminare l'eccezione proposta dalla parte appellata in relazione alla inammissibilità dello stesso per violazione agli artt. 342 c.p.c.
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità l'art. 342 comma I c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l.n. 134 del 2012) non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere”. (Cass. Civ. Sezione Terza Ord. N.10916 del 05/05/2017).
Al riguardo, è sufficiente, osservare che l'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito nella l. n. 134 del 2012, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione
4 appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. (Cass. Civ., sez. lav., 05/02/2015, n. 2143). Nella specie, risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata, come, peraltro, dimostra la circostanza che la stessa appellata è stata in grado di predisporre una congrua difesa. 1
1) SUL MANCATO ESPERIMENTO DELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA.
Con il primo motivo di gravame si duole la parte appellante che il Giudice di prime cure avrebbe errato a rigettare l'eccezione posto che sin dalla prima udienza di comparizione del 12.09.2019 avrebbe sollevato la questione anche al fine di farsi parte diligente stante l'incertezza interpretativa su colui a carico di chi era posta l'incombenza poi individuata dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione a carico della parte opposta che attraverso il procedimento monitorio aveva dato impulso alla pretesa creditoria. L'eccezione proposta non era dunque tardiva.
Il motivo è infondato.
5 Dall'esame del verbale di prima udienza del 12.09.2019 il procuratore di parte opposta (legittimata a proporre l'eccezione) non ha rilevato il mancato esperimento della mediazione obbligatoria né la stessa è stata rilevata d'ufficio dal Giudice, il quale riservatosi sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, la accoglieva e fissava i termini dell'art. 183 c.p.c.. per il deposito di memorie di trattazione e istruttorie.
La parte opponente anche ove fosse stata legittimata (posto che lo è invece la parte processualmente convenuta in giudizio ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. n. 28/2010), non ha rilevato alcunché neppure nei termini concessi per la note di trattazione (art. 183 n.1 c.p.c.) e pertanto è definitivamente decaduta dall'eccezione.
“L'improcedibilità della domanda per omesso svolgimento della mediazione obbligatoria non è rilevabile in appello se il giudice di primo grado, dato atto del mancato previo esperimento dell'incombente, ha assegnato alle parti un termine per procedervi e la conseguente inottemperanza non è stata rilevata, né eccepita, alla prima udienza successiva.” Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12858 del 13/05/2025 Rv. 674696 - 01)
Ne consegue che il thema decidendum si è cristallizzato alla udienza di prima comparizione avanti al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo e quindi il motivo d'appello è inammissibile.
Peraltro, non può sottacersi che alla prima udienza lo stesso opponente si era ritenuto obbligato dell'incombente poi da lui disatteso e non era ancora stata emessa la sentenza n. 19596 del 18.09.2020 della Corte di cassazione a Sezioni unite che aveva risolto il contrasto delle varie sezioni del Supremo Collegio, ponendo l'onere di promuovere la mediazione a carico della parte opposta.
2) SULLA NULLITÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO PER ILLEGGIBILITÀ DELLE CLAUSOLE DEL PRESTITO N. 339127.
Con il secondo motivo di gravame si duole la parte appellante che il contratto depositato nel fascicolo monitorio non è comprensibile riguardo le clausole generali poste a regolamentare il rapporto suddetto. Assume a tal fine che da quelle clausole il calcolo degli interessi moratori, o delle penali conseguenti all'eventuale inadempimento o ancora la verifica di eventuali clausole vessatorie appare impossibile per la illeggibilità del documento allegato al ricorso monitorio.
Il motivo è infondato.
6 Parte appellante pone a sostegno del motivo d'appello la illeggibilità del contratto di finanziamento nella copia scansionata dello stesso (allegata nel fascicolo del procedimento monitorio) e non anche del contratto originale stesso da lei sottoscritto in qualità di coobbligata unitamente alla debitrice principale e dall'inadempimento del quale ha avuto origine il Parte_2 presente giudizio.
Il contratto ha riguardo al finanziamento finalizzato all'acquisto di un veicolo Alfa Romeo ritualmente finanziato alla e da questa consegnato CP_3 alla debitrice principale. E la scansione del contratto per le parti più salienti appare chiaramente intellegibile, così come la dichiarazione (a margine dello stesso) di accettazione delle condizioni generali e trasparenza e del ritiro interamente compilato dell'originale a pag. 1 della copia scansionata prodotta. La giurisprudenza di merito indicata da parte appellante a sostegno del superiore motivo di gravame mal si attanaglia al caso concreto posto che, a differenza delle decisioni allegate la contestazione dell'opponente non ha riguardo alla validità del contratto in sé regolarmente ricevuto dalla debitrice principale e non contestato neppure dall'opponente coobbligato – ma alla sua parziale non perfetta scansione della copia allegata al ricorso per decreto ingiuntivo.
Sul punto il Giudice di prime cure ha correttamente rilevato che la doglianza della parte appellante ove avesse riguardato il contratto originale da lui sottoscritto avrebbe dovuto comportare la produzione dello stesso nel giudizio di opposizione dimostrandone la circostanza che ne inficiava la validità o l'allegazione di non aver ricevuto la sua copia originale (invece risultante a margine dello stesso).
3. SULLA INFONDATEZZA DELLA PRETESA CREDITORIA PER IL MANCATO RISPETTO DELL'ART. 633 C.P.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 50 DEL TUB.
Con il terzo motivo di gravame la parte appellante assume che il credito portato dal decreto ingiuntivo non era certo e vero in quanto nel fascicolo del monitorio avrebbe dovuto essere prodotto l'estratto conto e la certificazione di cui all'art 50 del Testo unico bancario. Nel caso in esame invece la certificazione prodotta all'all. 4) non corrispondeva al documento richiamato dall'art. 50 del TUB in quanto occorreva che fosse sottoscritto da uno dei dirigenti della Banca interessata. La sottoscrizione in calce alla stessa risultava illeggibile e priva della certificazione richiesta dall'art. 50 del Tub.
7 Anche tale motivo d'appello non coglie nel segno. Invero come rilevato dal Giudice di prime cure il decreto ingiuntivo trae origine da un contratto di finanziamento e non da una apertura di credito bancario. La parte opposta ha dunque correttamente prodotto il titolo contrattuale (mutuo) e l'estratto conto inteso quale ricostruzione cronologica dell'intero rapporto finanziario e delle rate pagate a parziale estinzione del credito. Il rapporto contrattuale intervenuto tra le parti come infra rilevato non è mai stato oggetto di contestazione da parte dell'opponente. Peraltro, come rilevato nella sentenza impugnata, il presente giudizio di opposizione è posto a salvaguardia delle ragioni dell'opponente per verificare attraverso il procedimento a cognizione ordinaria e i conseguenti oneri probatori la sussistenza o meno del credito fatto valere in sede monitoria e non ha ad oggetto i motivi di inammissibilità del ricorso monitorio posto che le ragioni di credito devono essere allegate e provate nel giudizio di merito dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
La "plena cognitio" che caratterizza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove volte a integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad un autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestarla. Sez. 3 - , Ordinanza n. 32959 del 17/12/2024 (Rv. 673177 - 01)
Nel corso del giudizio di primo grado il Giudice non ritenendo giustificato l'addebito di € 2.988,05 conteggiato nell'ultima pagina dell'estratto conto l'ha epurato riducendo così il credito della società creditrice in € 21.412,86 anziché
€ 24.400,91 e per l'effetto compensato parzialmente le spese processuali. Tuttavia, a fronte di tale credito, così rideterminato, la parte appellante, alla quale incombeva il relativo onere, non ha allegato né fornito la prova di alcuna causa estintiva e/o impeditiva che giustificasse il suo inadempimento all'obbligazione contrattuale assunta con il contratto di finanziamento, risultando agli atti che non solo aveva ricevuto in consegna il veicolo finanziato, ma poi lo aveva anche ceduto in vendita a terzi senza estinguere con il ricavato il pagamento delle rate di mutuo non pagate. Peraltro, poiché la controversia ha ad oggetto un inadempimento di natura contrattuale è onere del creditore opposto dare la prova del suo credito producendo il titolo;
per converso è ad esclusivo carico del debitore opponente fornire la prova della insussistenza del credito e/o della sua erroneità attraverso quegli atti (pagamenti) che hanno determinato l'estinzione dell'obbligazione o l'eventuale inadempimento della stessa parte creditrice alle sue obbligazioni contrattuali.
8 “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.” (Cass. Civ. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018 Rv. 650915 - 01)
In sostanza, la parte appellante non ha fornito in giudizio la prova del fatto estintivo (del quale è onerata) dell'obbligazione diversa dall'adempimento chiesto dalla parte opposta.
“Nella responsabilità contrattuale, a differenza di quella aquiliana, la colpa non è elemento costitutivo della fattispecie poiché non integra un criterio di accertamento dell'inadempimento - che, in quanto fenomeno oggettivo di mancata attuazione della regola contrattuale, resta estraneo al profilo soggettivo della colpa - ma piuttosto dell'imputabilità della causa che ha impedito l'adempimento, sicché essa, non rilevando in sede di istituzione della responsabilità ma sul versante dell'esonero da essa, costituisce tema di prova del debitore che opponga il fatto estintivo dell'obbligazione diverso dall'adempimento.” (Cass. Civ. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 38089 del 02/12/2021 Rv. 663300 - 01)
4) SULLA INDETERMINATEZZA Parte_3
[...]
Con il quarto motivo di gravame si duole l'appellante che dalla documentazione prodotta dall'opponente il credito risulterebbe indeterminato con conseguente inefficacia dell'ingiunzione. Assume che dai dati numerici contenuti nell'estratto conto (allegato 4) il totale avere è di € 20.092,35 al quale la cedente avrebbe aggiunto altre poste passive per interessi di mora ed interessi scaduti dalla decadenza del beneficio del termine oltre le spese di chiusura conto;
elementi suddetti dai quali non gli sarebbe consentito accertare quale sia la sorte capitale scaduta, né quale sia il criterio per il calcolo degli interessi della loro misura e decorrenza.
Il motivo d'appello è infondato. Dall'esame degli atti prodotti dalla società appellata il titolo è costituto dal contratto di finanziamento per l'acquisto dell'auto ritualmente sottoscritto dalla debitrice principale e dal coobbligato odierno appellante e non disconosciuto. La società creditrice appellata ha anche prodotto l'estratto conto dell'intero rapporto contrattuale sin dal suo inizio ove sono apposte cronologicamente le ragioni in dare e avere delle parti che – contrariamente alle eccezioni dell'appellante - non costituisce (come già rilevato) il saldaconto relativo ad un rapporto bancario (art. 50 TUB) con l'asseverazione del funzionario
9 autorizzato alla sua sottoscrizione necessario per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Il creditore appellato ha così prodotto il titolo del suo credito ed il saldo dovuto. E quindi è agevolmente ed analiticamente indicata la sua pretesa creditrice pari complessivamente ad € 20.412,86 costituita dalle rate di mutuo rimaste insolute alla data di decadenza dal beneficio del termine pari ad € 20.092,35, agli interessi di mora sulle rate pagate in ritardo pari ad € 74,95, agli interessi in base al Taeg dell'8,16% più tre punti percentuali sugli insoluti per € 1.195,56 ed in ultimo alle spese di chiusura del conto pari ad € 50,00. Peraltro, le sopra descritte condizioni appaiono perfettamente leggibili nella copia scannerizzata del contratto a pag. 3 dello stesso.
Per tali motivi l'appello deve ritenersi infondato e non può trovare accoglimento.
La Corte rileva che la parte appellante in violazione all'effetto devolutivo dell'appello che non può impegnare il collegio a decidere su questioni non sottoposte al Giudice di prime cure, in seno alle memorie di trattazione depositate in data 19.05.2024 ha tardivamente eccepito la carenza di legittimazione attiva di parte appellata in quanto non avrebbe fornito adeguata prova della cessione del credito ponendo a sostegno delle sue ragioni l'arresto giurisprudenziale di cui alla Corte di Cassazione Sez. I n. 5478 del 20.02.2024.
Fermo restando la tardività dell'eccezione e quindi la sua inammissibilità, osserva la Corte che il riferimento giurisprudenziale suddetto non può applicarsi alla presente controversia posto che nella fattispecie all'esame della Suprema Corte il cessionario era intervenuto in giudizio nel corso di un rapporto processuale già promosso dal creditore cedente e la successione della titolarità del credito immediatamente contestata dal debitore ceduto.
Nel caso in esame invece, sebbene la società appellata , quale CP_1 cessionaria del credito di abbia sin dall'inizio promosso Controparte_2 il ricorso per decreto in giudizio di primo grado (non intervenendo in un giudizio già iniziato dal creditore cedente) nessuna contestazione è mai stata proposta dall'opponente riguardo la sua legittimazione attiva in giudizio, (riservata al debitore principale che ha ricevuto la comunicazione di avvenuta cessione del credito).
Di talché, quantunque le “contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese e possono pertanto essere
10 proposte in ogni fase del giudizio” (Cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 20721 del 13/08/2018 -Rv. 650018 – 01-) nel caso di specie, tuttavia, non può che ritenersi che l'opponente nel giudizio di primo grado, non formulando alcuna eccezione o rilievo sul punto, abbia implicitamente riconosciuto la titolarità formale del credito in capo all'opposta, formulando eccezioni che presupponevano tale riconoscimento.
A ciò si aggiunga che è vero che la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice, anche in appello, ma solo se la stessa emerga dagli atti di causa, mentre nel caso in esame anche a prescindere dal significativo comportamento processuale della parte nei termini sopra esposti, gli atti di causa depongono nel senso opposto a quello invocato dall'appellante, posto che contestualmente alla costituzione in giudizio nel procedimento di primo grado l'opposta allegava non solo l'atto di cessione, ma anche raccomandata A/R proveniente dalla cedente BBVA Finanzia indirizzata alla , con la quale si comunicava l'avvenuta cessione del credito Parte_2
n. te corrispondente al numero del finanziamento per cui si procede, come da contratto pure prodotto in giudizio.
Nessun dubbio quindi che la fosse titolare del diritto controverso. CP_1
L'appello è dunque integralmente rigettato.
Le spese processuali del presente grado di giudizio sono poste ai sensi dell'art. 91 c.p.c. a carico della parte appellante risultata soccombente e quindi liquidate secondo lo scaglione di valore della causa (€ 21.412,86) sino ad € 26.000 nella misura media, di cui al D.M. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 in € 5.800,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. (€ 1.130,00 per studio, € 920,00 per introduttiva, € 1.850,00 per trattazione ed € 1.900,00 per la fase decisionale), oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a..
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte“… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”,con l'avvertenza per cui “(…) l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (…)” fermo restando che compete esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria valutare se, nonostante la predetta attestazione, spetti o meno nel
11 caso concreto la doppia contribuzione (v. in tal senso Cass. Civ. n. 13055/2018).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione sull'appello proposto da con atto di citazione Parte_1 notificato il 6.10.2022, nei confronti di in Controparte_4 persona del suo legale rappresentant n. 495/2022 del 21/03/2022 resa nel proc. n. 1504/2019 del Tribunale Civile di Messina così statuisce:
1. Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2. condanna ) al pagamento Parte_1 C.F._1 delle spes d Controparte_4
( in persona del suo legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 l in parte motiva in € 5.800,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a.
Dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) il 25.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Francesco TREPPICCIONE) (dr. Augusto SABATINI)
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 «Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Nella specie, la S.C., estendendo la portata applicativa di tale principio anche all'impugnazione avverso le pronunce del TRAP dinanzi al TSAP, ha cassato la sentenza di merito, ritenendo adeguatamente specificati i motivi proposti dall'appellante sia in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione - anche sul piano della conoscibilità dell'evento da considerare
- del diritto al risarcimento del danno ad essa occorso in seguito all'esondazione di un fiume, sia in ordine all'onere probatorio)» (Cass. Civ. SS.UU., Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022).