Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/05/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 760/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 760/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rapp.ti e difesi come in atti dall'Avv. Manfredonia C.F._2
Michele, elett.te domiciliati come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 06.05.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.03.2025 i coniugi [nato a Parte_1
IA (SA) il 30.07.1964 (C.F. )] e C.F._1 Parte_2
[nata a [...] il [...] (C.F. )], C.F._2
1
premesso di aver contratto matrimonio in data 07.09.1997 in Montecorvino Rovella
[regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di
Montecorvino Rovella (SA) dell'anno 1997, al n. 41 Parte II] dal quale erano nati i figli maggiorenni (01.06.1998) e (18.04.2002), ed evidenziato che Per_1 Per_2 il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con sentenza n.
21/2014 del 18.11.2013, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 06.05.2025 le parti, tramite il loro difensore, depositavano in data
05.05.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, le parti chiedevano confermarsi le condizioni disposte con la sentenza di separazione giudiziale n. 21/2014 emessa dal Tribunale di Salerno in data 18.11.2013.
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Ciò posto, il Tribunale ritiene di poter confermare e porre a base della presente decisione tali condizioni ad eccezione di quelle afferenti l'affidamento, il collocamento e la disciplina della frequentazione dei figli da parte del genitore non co-residente atteso che entrambi i ragazzi sono nelle more divenuti maggiorenni.
Quanto alle spese, trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
)] e [nata a [...] C.F._1 Parte_2 il 16.08.1974 (C.F. )], trascritto nel Registro degli atti di C.F._2
Matrimonio del Comune di Montecorvino Rovella (SA) dell'anno 1997, al n. 41
Parte II serie A;
-RECEPISCE le condizioni di cui al ricorso nei termini di cui alla parte motiva;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Montecorvino Rovella (SA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238
(Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 06.05.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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