Art. 26.
Le persone fisiche e gli altri soggetti non tassabili, in base a bilancio che hanno presentato, in luogo della dichiarazione dei redditi per l'anno 1973, domanda per la determinazione delle imposte dovute per lo stesso anno, ai sensi dell' articolo 4 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660 , convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823 senza che ricorresse la condizione richiesta nel medesimo articolo, sono rimessi in termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il predetto anno 1973.
La dichiarazione, redatta anche su modelli difformi da quelli approvati con decreto del Ministro per le finanze 6 dicembre 1973 purche' rispondente ai requisiti sostanziali dei medesimi, deve essere presentata o spedita allo stesso ufficio delle imposte dirette al quale e' stata presentata la domanda di cui al precedente comma entro trenta giorni dalla data di notificazione, che a tal fine dovra' essere eventualmente reiterata, del provvedimento con il quale l'ufficio medesimo ha dichiarato inefficace la domanda presentata ai sensi dell'articolo 4 indicato nel comma precedente. Le iscrizioni a ruolo che, per effetto della inefficacia di tale domanda, sono state eseguite ai sensi degli articoli 80, 123 e 142 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 , sono riliquidate in base alla dichiarazione prevista nel presente comma.
La dichiarazione non puo' essere presentata quando i redditi dell'anno 1973 sono stati accertati in via definitiva prima dell'entrata in vigore della presente legge.
In tal caso non si applicano le sanzioni stabilite per la omissione della dichiarazione dall'articolo 243 del predetto testo unico.
Gli accertamenti d'ufficio notificati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per i redditi dell'anno 1973 a seguito della invalidita' delle domande di cui al primo comma perdono efficacia se entro la data medesima non sono divenuti definitivi e se entro trenta giorni dalla data stessa viene presentata la dichiarazione prevista nel secondo comma.
Si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , nonche' dell' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni.
Le persone fisiche e gli altri soggetti non tassabili, in base a bilancio che hanno presentato, in luogo della dichiarazione dei redditi per l'anno 1973, domanda per la determinazione delle imposte dovute per lo stesso anno, ai sensi dell' articolo 4 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660 , convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823 senza che ricorresse la condizione richiesta nel medesimo articolo, sono rimessi in termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il predetto anno 1973.
La dichiarazione, redatta anche su modelli difformi da quelli approvati con decreto del Ministro per le finanze 6 dicembre 1973 purche' rispondente ai requisiti sostanziali dei medesimi, deve essere presentata o spedita allo stesso ufficio delle imposte dirette al quale e' stata presentata la domanda di cui al precedente comma entro trenta giorni dalla data di notificazione, che a tal fine dovra' essere eventualmente reiterata, del provvedimento con il quale l'ufficio medesimo ha dichiarato inefficace la domanda presentata ai sensi dell'articolo 4 indicato nel comma precedente. Le iscrizioni a ruolo che, per effetto della inefficacia di tale domanda, sono state eseguite ai sensi degli articoli 80, 123 e 142 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 , sono riliquidate in base alla dichiarazione prevista nel presente comma.
La dichiarazione non puo' essere presentata quando i redditi dell'anno 1973 sono stati accertati in via definitiva prima dell'entrata in vigore della presente legge.
In tal caso non si applicano le sanzioni stabilite per la omissione della dichiarazione dall'articolo 243 del predetto testo unico.
Gli accertamenti d'ufficio notificati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per i redditi dell'anno 1973 a seguito della invalidita' delle domande di cui al primo comma perdono efficacia se entro la data medesima non sono divenuti definitivi e se entro trenta giorni dalla data stessa viene presentata la dichiarazione prevista nel secondo comma.
Si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , nonche' dell' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni.