Cass. pen., sez. II, sentenza 11/01/2024, n. 6597
CASS
Sentenza 11 gennaio 2024

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In tema di appello cautelare, la cognizione del giudice, per la natura devolutiva del gravame, è circoscritta entro il limite dei motivi dedotti dall'appellante, oltre che di quanto deciso con il provvedimento gravato, sicché non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell'istanza sottoposta al giudice di prime cure, né al giudice "ad quem" è attribuito il potere di estendere la propria cognizione "ex officio" a questioni non esaminate dal giudice "a quo", salvo che si tratti di nullità assolute, rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado. (Fattispecie relativa ad appello avverso l'ordinanza di rigetto di istanza di dissequestro e restituzione di somme, avanzata dalla difesa di indagato per il delitto di usura, in cui era stata dedotta, per la prima volta avanti al giudice del gravame, la questione dell'inutilizzabilità di intercettazioni eseguite nel corso del procedimento, in quanto autorizzate in relazione a diverso delitto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 11/01/2024, n. 6597
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6597
    Data del deposito : 11 gennaio 2024

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