Art. 260.
(Casi di assistenza ostile).
Gli aeromobili civili neutrali sono colpevoli di assistenza ostile:
1° se compiono atti bellici a favore del nemico, o partecipano comunque alle operazioni belliche di questo;
2° se sono noleggiati da un Governo nemico, o sono ai suoi ordini;
3° se, nell'interesse del nemico, sono destinati al trasporto di truppe o di materiale bellico, ovvero alla trasmissione di notizie con qualsiasi mezzo;
4° se, avendone conoscenza il proprietario o il noleggiatore o il comandante, trasportano un distaccamento militare del nemico, ovvero persone, che, durante il viaggio, compiono o hanno compiuto atti di favoreggiamento nell'interesse del nemico.
(Casi di assistenza ostile).
Gli aeromobili civili neutrali sono colpevoli di assistenza ostile:
1° se compiono atti bellici a favore del nemico, o partecipano comunque alle operazioni belliche di questo;
2° se sono noleggiati da un Governo nemico, o sono ai suoi ordini;
3° se, nell'interesse del nemico, sono destinati al trasporto di truppe o di materiale bellico, ovvero alla trasmissione di notizie con qualsiasi mezzo;
4° se, avendone conoscenza il proprietario o il noleggiatore o il comandante, trasportano un distaccamento militare del nemico, ovvero persone, che, durante il viaggio, compiono o hanno compiuto atti di favoreggiamento nell'interesse del nemico.