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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 17/12/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 88/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI
in persona della dott.ssa Giada Rutili in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 88/2024 R.A.C.L., promossa da
, nato ad [...] il [...], residente in [...] (c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Cardedu, presso lo studio dell'avv. Alessio Urru, C.F._1 che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale allegata al ricorso introduttivo,
ricorrente contro
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Regionale pro tempore per la Sardegna, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi CP_2
Aragoni, in virtù di procura generale alle liti allegata alla memoria difensiva e di costituzione, con domicilio eletto presso l'Avvocatura della Sede di Nuoro, CP_1 resistente oggetto: materia previdenziale – riconoscimento indennità per malattia professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29 aprile 2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 deducendo di lavorare per la società SIAT Installazioni S.p.a., con la mansione di operaio installatore di impianti telefonici e di aver subito in data 30 settembre 2019 un infortunio sul lavoro;
infatti, durante la manutenzione ed installazione di un impianto telefonico in Ilbono, scivolava dalla scala e cadeva a terra.
Recatosi al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lanusei, gli veniva diagnosticata una contusione post traumatica del torace e successivamente anche un trauma distorsivo al ginocchio sinistro.
Il ricorrente presentava domanda all' per il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro (domanda n. CP_1
pagina 1 di 4 515616660); l' con comunicazione del 12 dicembre 2019, riconosceva l'evento come infortunio CP_1 sul lavoro e, quindi, l'indennità per inabilità temporanea assoluta nel periodo di assenza dal lavoro, ma non riconosceva una lesione dell'integrità psico-fisica.
Inoltre, il ricorrente ha dedotto di aver subito in data 26.04.2021 un altro infortunio sul lavoro in
AR mentre sostituiva un cavo in quota, procurandosi una ferita da taglio al polso.
Accompagnato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lanusei, gli veniva diagnosticata una ferita da taglio all'avambraccio destro con sezione completa del tendine estensore radiale del carpo, miotendinea dell'abduttore lungo, estensore breve ed estensore lungo dell'avambraccio destro.
Il ricorrente presentava domanda all' per il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro (domanda n. CP_1
518600033); l' con comunicazione del 1°ottobre 2022, riconosceva una menomazione CP_1 dell'integrità psico- fisica nella misura del 6% ed una percentuale complessiva del 14%, cumulata con una preesistente lesione traumatica (Infortunio n. 503780858 del marzo 2004), inizialmente riconosciuta in misura pari al 12% e, poi, ritenuta migliorata nella minor percentuale dell'8%.
Avverso i provvedimenti , - esperito senza esito i ricorsi amministrativi - ha, CP_1 Parte_1 quindi, instaurato il presente giudizio al fine di accertare e dichiarare la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 12% con riferimento al primo infortunio, la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 15% con riferimento al secondo infortunio e il cumulo con i preesistenti postumi già riconosciuti in via amministrativa.
L' ha resistito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e confermando i precedenti giudizi. CP_1
La causa è stata istruita mediante prova documentale e consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
***
La domanda deve essere accolta per quanto segue.
La consulenza medica espletata ha consentito di accertare i postumi derivanti dagli infortuni professionali e il grado di invalidità.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, ha ritenuto il ricorrente affetto da: “trauma toracico e del ginocchio sinistro denunciati a seguito dell'infortunio sul lavoro del 30/09/2019 e della ferita da taglio riportata al polso sinistro nell'infortunio del 23/04/2021.”
Ha evidenziato: “quali esiti dell'infortunio del 30/09/2019 la meniscectomia artroscopia, con riferimento al codice tabellare 282 comporta una menomazione con un danno biologico CP_1 valutabile nella misura del 2%, la rottura parziale del crociato anteriore non operata (codice 278) un altro 2% per un totale 4%. pagina 2 di 4 Per quanto attiene all'infortunio del 26/04/2021 la cicatrice ipertrofica al polso destro comporta un danno biologico valutabile nella misura del 5% (codice 36), le limitazioni funzionali ai gradi estremi un ulteriore 2, per un totale del 7%.”.
Ha concluso ritenendo che: “sussistono gli esti traumatici derivati dagli infortuni del 30.09.2019 e
26.04.2021 di cui al ricorso che comportano delle menomazioni con un danno biologico quantificabile nella misura del 4% per il primo infortunio e del 7% per il secondo. Il danno del 4% decorre dal
30.09.2019 e va conglobato con il 7% del secondo infortunio per un totale 10% con decorrenza dal
26.04.2021.”
Il consulente, a parere di questo Tribunale, argomenta in maniera sufficiente e logica anche sulle osservazioni di parte ricorrente, per cui si ritiene la relazione esaustiva ed esente da vizi logici e motivazionali.
Inoltre, il Consulente ha concluso ritenendo sussistenti i postumi riferibili all'infortunio del 30 settembre 2019 e del 26 aprile 2021 denunciati da parte ricorrente ed ascrivibili a causa di lavoro, valutazione da cui questo Tribunale non ha ragione di discostarsi.
Ritiene pertanto il Giudicante che il ricorrente abbia diritto a un indennizzo in capitale per danno biologico per trauma toracico e del ginocchio sinistro e della ferita da taglio al polso sinistro nella misura del 10 %, dalla data del 26 aprile 2021.
Ha poi specificato che un conglobamento dei danni del 4% e 7% riconosciuti in questa sede con il danno del 12% ridotto all'8 % riconosciuto per il precedente infortunio del 2004 (n. 503780858), ricorrendo al calcolo di Balthazard, produce un totale del 17,86, cioè un danno del 17%, essendo esclusa la possibilità di un arrotondamento al punto superiore 17%.
Questo Tribunale ritiene di concordare con le conclusioni del medico e con la rivalutazione operata nel contesto del sopravvenuto quadro clinico che opportunamente conduce ad un riesame generale delle condizioni del periziando.
In ragione dell'accoglimento della domanda, l' deve essere condannato alla rifusione in favore del CP_1 ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n.
147, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (cause di valore compreso tra gli euro 5.201,00 e gli euro 26.000,00), con applicazione dei valori tra minimi e medi per tutte le fasi del giudizio.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria pagina 3 di 4 istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire una rendita commisurata ad un danno biologico Parte_1 derivante da malattia professionale in misura del 17 % (diciassette per cento) con decorrenza dal
26.04.2021;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della rendita, con interessi decorrenti nei termini CP_1 di legge;
- condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in CP_1 euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Alessio Urru, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato decreto. CP_1
Lanusei, 17 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI
in persona della dott.ssa Giada Rutili in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 88/2024 R.A.C.L., promossa da
, nato ad [...] il [...], residente in [...] (c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Cardedu, presso lo studio dell'avv. Alessio Urru, C.F._1 che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale allegata al ricorso introduttivo,
ricorrente contro
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Regionale pro tempore per la Sardegna, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi CP_2
Aragoni, in virtù di procura generale alle liti allegata alla memoria difensiva e di costituzione, con domicilio eletto presso l'Avvocatura della Sede di Nuoro, CP_1 resistente oggetto: materia previdenziale – riconoscimento indennità per malattia professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29 aprile 2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 deducendo di lavorare per la società SIAT Installazioni S.p.a., con la mansione di operaio installatore di impianti telefonici e di aver subito in data 30 settembre 2019 un infortunio sul lavoro;
infatti, durante la manutenzione ed installazione di un impianto telefonico in Ilbono, scivolava dalla scala e cadeva a terra.
Recatosi al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lanusei, gli veniva diagnosticata una contusione post traumatica del torace e successivamente anche un trauma distorsivo al ginocchio sinistro.
Il ricorrente presentava domanda all' per il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro (domanda n. CP_1
pagina 1 di 4 515616660); l' con comunicazione del 12 dicembre 2019, riconosceva l'evento come infortunio CP_1 sul lavoro e, quindi, l'indennità per inabilità temporanea assoluta nel periodo di assenza dal lavoro, ma non riconosceva una lesione dell'integrità psico-fisica.
Inoltre, il ricorrente ha dedotto di aver subito in data 26.04.2021 un altro infortunio sul lavoro in
AR mentre sostituiva un cavo in quota, procurandosi una ferita da taglio al polso.
Accompagnato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lanusei, gli veniva diagnosticata una ferita da taglio all'avambraccio destro con sezione completa del tendine estensore radiale del carpo, miotendinea dell'abduttore lungo, estensore breve ed estensore lungo dell'avambraccio destro.
Il ricorrente presentava domanda all' per il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro (domanda n. CP_1
518600033); l' con comunicazione del 1°ottobre 2022, riconosceva una menomazione CP_1 dell'integrità psico- fisica nella misura del 6% ed una percentuale complessiva del 14%, cumulata con una preesistente lesione traumatica (Infortunio n. 503780858 del marzo 2004), inizialmente riconosciuta in misura pari al 12% e, poi, ritenuta migliorata nella minor percentuale dell'8%.
Avverso i provvedimenti , - esperito senza esito i ricorsi amministrativi - ha, CP_1 Parte_1 quindi, instaurato il presente giudizio al fine di accertare e dichiarare la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 12% con riferimento al primo infortunio, la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 15% con riferimento al secondo infortunio e il cumulo con i preesistenti postumi già riconosciuti in via amministrativa.
L' ha resistito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e confermando i precedenti giudizi. CP_1
La causa è stata istruita mediante prova documentale e consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
***
La domanda deve essere accolta per quanto segue.
La consulenza medica espletata ha consentito di accertare i postumi derivanti dagli infortuni professionali e il grado di invalidità.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, ha ritenuto il ricorrente affetto da: “trauma toracico e del ginocchio sinistro denunciati a seguito dell'infortunio sul lavoro del 30/09/2019 e della ferita da taglio riportata al polso sinistro nell'infortunio del 23/04/2021.”
Ha evidenziato: “quali esiti dell'infortunio del 30/09/2019 la meniscectomia artroscopia, con riferimento al codice tabellare 282 comporta una menomazione con un danno biologico CP_1 valutabile nella misura del 2%, la rottura parziale del crociato anteriore non operata (codice 278) un altro 2% per un totale 4%. pagina 2 di 4 Per quanto attiene all'infortunio del 26/04/2021 la cicatrice ipertrofica al polso destro comporta un danno biologico valutabile nella misura del 5% (codice 36), le limitazioni funzionali ai gradi estremi un ulteriore 2, per un totale del 7%.”.
Ha concluso ritenendo che: “sussistono gli esti traumatici derivati dagli infortuni del 30.09.2019 e
26.04.2021 di cui al ricorso che comportano delle menomazioni con un danno biologico quantificabile nella misura del 4% per il primo infortunio e del 7% per il secondo. Il danno del 4% decorre dal
30.09.2019 e va conglobato con il 7% del secondo infortunio per un totale 10% con decorrenza dal
26.04.2021.”
Il consulente, a parere di questo Tribunale, argomenta in maniera sufficiente e logica anche sulle osservazioni di parte ricorrente, per cui si ritiene la relazione esaustiva ed esente da vizi logici e motivazionali.
Inoltre, il Consulente ha concluso ritenendo sussistenti i postumi riferibili all'infortunio del 30 settembre 2019 e del 26 aprile 2021 denunciati da parte ricorrente ed ascrivibili a causa di lavoro, valutazione da cui questo Tribunale non ha ragione di discostarsi.
Ritiene pertanto il Giudicante che il ricorrente abbia diritto a un indennizzo in capitale per danno biologico per trauma toracico e del ginocchio sinistro e della ferita da taglio al polso sinistro nella misura del 10 %, dalla data del 26 aprile 2021.
Ha poi specificato che un conglobamento dei danni del 4% e 7% riconosciuti in questa sede con il danno del 12% ridotto all'8 % riconosciuto per il precedente infortunio del 2004 (n. 503780858), ricorrendo al calcolo di Balthazard, produce un totale del 17,86, cioè un danno del 17%, essendo esclusa la possibilità di un arrotondamento al punto superiore 17%.
Questo Tribunale ritiene di concordare con le conclusioni del medico e con la rivalutazione operata nel contesto del sopravvenuto quadro clinico che opportunamente conduce ad un riesame generale delle condizioni del periziando.
In ragione dell'accoglimento della domanda, l' deve essere condannato alla rifusione in favore del CP_1 ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n.
147, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (cause di valore compreso tra gli euro 5.201,00 e gli euro 26.000,00), con applicazione dei valori tra minimi e medi per tutte le fasi del giudizio.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria pagina 3 di 4 istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire una rendita commisurata ad un danno biologico Parte_1 derivante da malattia professionale in misura del 17 % (diciassette per cento) con decorrenza dal
26.04.2021;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della rendita, con interessi decorrenti nei termini CP_1 di legge;
- condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in CP_1 euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Alessio Urru, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato decreto. CP_1
Lanusei, 17 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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