Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/1999, n. 587
CASS
Sentenza 22 gennaio 1999

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L'art. 7 del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61, che dispone, nel primo comma, la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione alla scadenza del periodo transitorio in relazione alle locazioni ad uso diverso dall'abitazione di cui all'art. 27 della legge n. 392 del 1978 sino al 31/12/89, e prevede - inoltre - nel secondo comma, che, per il periodo di sospensione la somma dovuta ai sensi dell'art. 1591 cod. civ. è pari all'ultimo canone corrisposto, aumentato del 100%, non si applica nei confronti dei conduttori titolari di locazioni di immobili adibiti ad attività che comportano contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, nei riguardi dei quali l'esecuzione del provvedimento di rilascio è condizionata dalla previa corresponsione dell'indennità per la perdita dell'avviamento ai sensi degli artt. 34 e 69 della legge n. 392 del 1978.

Commentari2

  • 1Locazioni non abitative: escluso il cumulo della sospensione e dell'indennitàAccesso limitato
    Claudio Vantaggiato · https://www.altalex.com/ · 11 gennaio 2010

  • 2Locazione, contratti, proroga, canone, aumento, rilascio, precisazioniAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 dicembre 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/1999, n. 587
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 587
Data del deposito : 22 gennaio 1999

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