TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/11/2025, n. 2260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2260 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Paola Galdo, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale)
nella controversia iscritta al n. 5392/2023 RG
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Giuliano, come in atti
- ricorrente -
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante
[...] ifeso dall'avv. Stefano Azzano, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente - E
[...]
in Controparte_2 so
1 dall'avv. Ida Rampino, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente - NONCHE'
in Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Magliulo, giusta procura alle liti, come in atti
- resistente -
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09 settembre 2023, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'
[...]
, l' Controparte_1 Controparte_2
e l
[...] Controparte_3
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
e in via preliminare, che ogni diritto di credito vantato dall' e dall' Controparte_3 [...]
l'inti Controparte_4 di pagamento n.07120239000455718 000 che sarebbe stata notificata il 25.07.2023 aventi ad oggetto contributi previdenziali, è prescritta perché gli avvisi di addebito avvisi di addebito n. 07120160065850724000, n.07120170120958560000, n.07120180043585169000, n.37120150001546787000 presuntivamente notificati il 16.01.2017, 29.01.2019, 10.05.2019, 03.08.2015 e gli atti ad esso presupposti non sono stati mai notificati al sig. Pt_1
, ed solo in via subordinata e gradata riconos
[...] palese prescrizione degli avvisi di addebito n.07120160065850724000,
.07120170120958560000,n.07120180043585169000,
.37120150001546787000 perché dalla data della presunta notifica dei menzionati avvisi di addebito alla data dell'intimazione impugnata è decorso il termine quinquennale
2 di cui all'art.3, comma 9, punto b, della legge 8.8.1995, n. 335, con ogni pronuncia conseguenziale;
2) dichiarare, per l'effetto, non dovuta somma di tredicimilasettecentoottantacinque euro e cinque centesimi (€ 13.785,05) innanzi indicata, in relazione alla cartella di pagamento indicata nell'opposta intimazione di pagamento notificata il 25.07.2023, ordinando all' Controparte_3
, in persona del legale rap
[...] [...]
in persona del Controparte_4
o legale rapp.te CP_2
p.t., in solido ovvero ciascuno per quanto di suo onere e/o responsabilità, la cancellazione del relativo ruolo esattoriale, con ogni pronuncia conseguenziale;
3) accertare e dichiarare gli enti convenuti ormai decaduti dalla possibilità di agire per la riscossione delle imposte e/o tributi indicati nell'intimazione opposta;
4) annullare e/o dichiarare inesistente e/o nulla e/o inefficace e/o invalida e/o illegittima e/o revocare l'intimazione per vizi di notifica;
5) nel merito dichiarare il credito vantato dall'ente convenuto non dovuto per inosservanza e violazione di norme di diritto e per inesistenza della causa legittimante il pagamento e annullare, per l'effetto, il ruolo degli avvisi di addebito impugnati e opposti con il presente atto;
con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiarava anticipatario”. A sostegno della domanda, il sig. deduceva di aver Pt_1 ricevuto, in data 25.07.2023, la notifi l'intimazione di pagamento n.07120239000455718000, relativa all'avviso di addebito n. 37120150001546787000 ed alle cartelle di pagamento n.07120160065850724000, n.07120170120958560000 e n.07120180043585169000, per il complessivo importo di € 13.785,05. Eccepiva che la pretesa creditoria era prescritta per decorso del termine quinquennale ex art.3 comma 9 Legge n.335/1995 deducendo in via preliminare l'omessa notifica dei titoli in questione ed in ogni caso la prescrizione per il decorso del termine quinquennale decorrente dalla data della notifica ed in ogni caso l'insussistenza nel merito del credito vantato. Instauratosi il contraddittorio, si costituivano ritualmente in giudizio l l' e l' CP_2 CP_4 Controparte_3
o, ed a
[...]
3 l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande proposte, e concludendo per il rigetto delle stesse. All'esito dell'udienza del 21.10.2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte, sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
--- L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata per le argomentazioni di seguito esposte.
In punto di qualificazione dell'azione proposta, vale preliminarmente richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, azioni queste che cadono sotto una delle seguenti tre categorie, la cui individuazione non dipende dalla natura dell'atto contro il quale il contribuente reagisce, ma dai motivi della contestazione. Il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al “merito della pretesa contributiva” ai sensi dell'art. 24 co. 6 D. Lgs. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 co. 1 c.p.c.), ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 co. 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto”, per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti alla notifica ed alla motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del
4 lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 2 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1 c.p.c.). Da quanto premesso, segue che nella materia previdenziale l'azione del contribuente ha natura impugnatoria di atti solo se investe la legittimità di singoli atti del procedimento di riscossione per motivi formali o procedurali, ricadendo quindi nell'ambito dell'art. 617 c.p.c.. In tutti gli altri casi essa ha, in realtà, ad oggetto un accertamento negativo, o del credito dal punto di vista sostanziale, o del diritto a procedere ad esecuzione forzata “tout court”. In ipotesi, colui che agisce può far valere esclusivamente l'invalidità dell'atto a valle sull'assunto della irrituale notificazione dell'atto a monte, oppure può proporre questioni inerenti il merito della pretesa contributiva, o, più spesso, introduce censure di entrambe le tipologie. Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. La Corte di Cassazione, invero, ha statuito che nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016). Ha, poi, ulteriormente chiarito che in materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito) ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la
5 cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016). Premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione. La conferma che avverso la cartella di pagamento siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene sia nella formulazione dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. 46/99 (a norma del quale “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e seguenti del codice di procedura civile”) sia nella formulazione dell'art. 29, comma 2 del medesimo decreto legislativo (“alle entrate indicate nel comma 1-anche quelle non tributarie- non si applica la disposizione del comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”).
Ciò premesso, ai fini della corretta qualificazione giuridica della domanda, vanno vagliati i motivi di opposizione formulati in ricorso. Oggetto del presente giudizio è l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 07120239000455718000, notificata al sig. Pt_1 in data 25.07.2023, relativa alle cartelle di
[...] to n. 07120160065850724000, n. CP_2
07120170120958560000, n.07120180043585169000 e all'avviso di addebito n. 37120150001546787000, aventi CP_4
6 ad oggetto contributi previdenziali, per il complessivo importo di € 13.785,05. Parte ricorrente ha dunque promosso un'opposizione ex art. 615 co. 1 cpc entro il termine di cui all'art. 24, co. 6 Dlgs. 46/99, vedendo quali legittimati passivi sia l'ente impositore, stante le eccezioni per fatti estintivi delle pretese (prescrizione), sia il Concessionario in ordine alla presunta insussistenza di atti interruttivi successivi, con conseguente infondatezza della eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall CP_5
Il ricorrente ha eccepito in via preliminare l'o notifica dell'avviso di addebito e degli altri atti presupposti all'intimazione di pagamento notificatagli in data 25 luglio 2023, all'evidente fine di far valere fatti estintivi del credito;
in via subordinata ha dedotto che, anche a voler ritenere perfezionatasi la notifica degli atti presupposti, in ogni caso i crediti sarebbero prescritti essendo decorsi più di cinque anni dalla notifica degli avvisi all'intimazione di pagamento. Pertanto è possibile qualificare l'azione proposta come opposizione in funzione recuperatoria afferendo le contestazioni a vizi formali (difetto di notifica) e sostanziali (prescrizione) del diritto di credito vantato (e dunque antecendenti alla formazione del titolo esecutivo). Orbene, sull'eccezione del difetto di notifica questo Giudice osserva che la cartella di pagamento n. 07120160065850724000 è stata regolarmente notificata mediante deposito presso la Casa Comunale di Boscoreale, con notifica perfezionata in data 16.01.2017 (cfr. all.
4 - fascicolo
); la cartella di pagamento n. 07120170120958560000 è CP_5 stata regolarmente notificata mediante consegna al familiare convivente, con notifica perfezionata in data 29.01.2019 (cfr. all. 5 – fascicolo ); infine, la cartella di pagamento n. CP_5
07120180043585169000 è stata regolarmente notificata mediante consegna al familiare convivente, con notifica perfezionata in data 10.05.2019 (cfr. all. 6 – fascicolo ); CP_5 tanto risulta dalla documentazione versata in atti dall' CP_5
Quanto, all'avviso di addebito n. 37120150001546787000, l resistente ha fornito prova della notifica Controparte_6 del detto titolo, effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (cfr. all. 1-2 – produzione tanto risulta dalla CP_4 documentazione versata in atti dall è pur vero, come CP_4 peraltro confermato dall che, la notifica si è perfezionata CP_4 in data 8 agosto 2015 (e azione di pagamento 25 luglio
7 2023), ma sono versati in atti validi atti interruttivi idonei a interrompere il termine di prescrizione quinquennale, come da documentazione versata in atti dall' come di seguito sarà CP_5 meglio circostanziato. Quanto alla regolarità delle notifiche versate in atti è opportuno osservare che la notifica eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della L. n. 890 del 1982, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9866 del 11/04/2024). In particolare, è giurisprudenza della Suprema Corte che “in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità c.d. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all'art. 26, comma 3 del D.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l'art. 140 c.p.c., sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione” (cfr. Cass. Civ., n.21600/2024). Invece, “qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto” (Cass. Civ., n. 13349/2025). Nel caso dunque di notifica diretta da parte dell'Ente impositore o riscossore mediante invio di lettera raccomandata in plico chiuso con avviso di ricevimento la notifica si intende perfezionata alla data della sottoscrizione della ricevuta e, trattandosi di una notifica diretta semplificata, non è richiesta alcuna relata di notifica da parte di un p.u.; in assenza di un ufficiale notificatore la giurisprudenza ha applicato la disciplina
8 della presunzione di conoscenza ex art 1335 c.c per cui il semplice fatto oggettivo del ricevimento di una comunicazione all'indirizzo del destinatario determina una presunzione legale di conoscenza, fatte salve circostanze eccezionali di mancata conoscibilità non imputabili al destinatario (ex plurimis Cass. 29642/2019). L'atto ove giunto al destinatario si intende perfezionato, salvo il caso di rifiuto a riceverlo ovvero nell'ipotesi di assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo. Nell'ipotesi in cui l'atto non viene consegnato per temporanea irreperibilità e viene posto in giacenza presso l'Ufficio postale, ove non venga ritirato successivamente, è necessario che il destinatario sia posto a conoscenza della giacenza con l'avviso di deposito che deve essergli notificato;
perché possa dirsi perfezionata la notifica per compiuta giacenza è dunque necessario che sia stato notificato l'avviso di deposito dell'atto (sul punto la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 28618 del 6 novembre 2024 (richiamando anche quanto stabilito dalle Sezioni Unite con Sentenza n. 10012 del 15.04.2021) ha argomentato: “Orbene la necessità dell'invio della raccomandata risulta, anche in caso di notifica attraverso il servizio universale, come dovuta e la relativa validità è subordinata alla prova dell'avviso di deposito quante volte la notifica avvenga per “compiuta giacenza”. Infatti, la necessità in tal caso della prova dell'invio dell'avviso deve essere confermata anche con riguardo alla notifica diretta perché “Pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD - quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo - non può che ravvisarsi un'unica ratio legis che è quella - profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) - di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali)”. (cfr. Cass. Sez. U. 15/04/2021, n. 10012)”; è dunque necessaria la prova dell'avviso di ricevimento
9 della raccomandata con cui viene comunicato il deposito dell'atto presso l'ufficio postale (CAD). Ciò posto, va rilevato che nel caso in esame risultano rispettate tutte le formalità prescritte dalla legge ai fini del perfezionamento della notifica dei titoli in questione, con la conseguenza che deve ritenersi infondato il difetto di notifica eccepito dal ricorrente.
Avverso le predette cartelle di pagamento /avviso di addebito pagamento non è stato proposto il ricorso di opposizione, tanto meno entro il termine di 40 giorni ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, termine che è da ritenersi incontestabilmente perentorio. (Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2021, n. 14690: “Ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento (pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione), produce esclusivamente l'effetto essenziale della irretrattabilità del credito contributivo”; nello stesso senso: Cassazione civile, sez. lav., 04/03/2021, n. 6097; Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397). Più specificamente le doglianze di cui in ricorso avrebbero dovuto esser tempestivamente fatte valere con il ricorso ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, entro i 40 giorni dopo la notifica della cartella di pagamento, sicchè, i motivi di opposizione dedotti in questa sede non sono più esaminabili, stante la cristallizzazione del credito portato nelle cartelle sottese all'intimazione di pagamento opposta, come conseguenza dell'inutile decorso del termine di giorni 40 per l'opposizione; ne consegue l'inammissibilità dei motivi di ricorso concernenti la decadenza e l'estinzione per prescrizione del diritto alla riscossione delle somme intimate, con riferimento all'intervallo temporale antecedente a tale attività notificatoria. Con riferimento all'eccepito decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, l'opposizione va ritenuta ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99, essendo volta a far
10 valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo. Nella specie, dalla data di notifica degli atti impositivi, sino alla data della intimazione di pagamento non è decorso il termine di prescrizione quinquennale. Questo Giudice osserva che l'Agente della Riscossione ha versato in atti una serie di atti interruttivi della prescrizione, tutti regolarmente notificati al sig. , precedenti alla Pt_1 notifica dell'intimazione di pagamento opposta;
in particolare: del pignoramento presso terzi n.07184201600005977001, notificato in data 18/04/2016 mediante consegna al familiare convivente (cfr. all.
7-7.1 fascicolo;
del Preavviso di fermo CP_5
n. 07180201600038140000, notificato mediante deposito presso la Casa Comunale con notifica perfezionata in data 12/06/2017 (cfr. all. n. 8-8.1); della intimazione di pagamento n. 07120189037375801000, notificata in data 23/03/2019 mediante consegna al familiare convivente, (cfr. all. 9-9.1); della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200001906000, notificata mediante deposito presso la Casa Comunale con notifica perfezionata in data 18/05/2023 (cfr. doc. 11-11.1). Peraltro, occorre ricordare la sospensione dell'attività di recupero esattoriale prevista dalla disciplina dettata dal D.L. 18/2020, come successivamente modificato ed integrato, per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per cui nel periodo intercorrente tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relative ai carichi affidati agli Agenti della riscossione, con conseguente proroga dei termini di decadenza e prescrizione, per cui l'eccezione di prescrizione è priva di fondamento. E' dunque infondata l'eccezione di prescrizione vieppiù ove si consideri un ulteriore elemento suscettibile, da solo, di assicurare la definizione immediata della questione, ovvero la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata formalizzata dall'odierno opponente. Risulta agli atti, infatti, che in data 30.04.2019 il sig.
ha presentato istanza di adesione alla cd. Pt_1
“definizione agevolata” (prot. 2019-ADERISC-4862004) relativa alle cartelle di pagamento e all'avviso di addebito oggetto del presente giudizio;
istanza, poi, accolta dall'agente
11 della riscossione, come da prodotta “Comunicazione delle somme dovute” (cfr. all. 10-10.1-10.2 produzione ). CP_5
Sul punto, la Suprema Corte ha di recente r che la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti (Cass., 6 febbraio 2024, n. 3414). Pertanto, al netto di ogni questione inerente al valore di riconoscimento di debito dell'istanza di per sé considerata, nel caso di specie nessuna prescrizione dei crediti può dirsi maturata considerata l'istanza di rateizzazione presentata dal sig. e considerati i numerosi atti interruttivi debitamente Pt_1 not a al ricorrente. CP_5
Per questi motivi
, da ritenersi assorbenti rispetto a ogni ulteriore rilievo sollevato dalle parti, l'opposizione è infondata e deve, quindi, essere rigettata. In punto di regolamentazione delle spese di lite, le stesse, in ossequio al principio di causalità, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D. M. 55/2014 tenuto conto del valore della causa, della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di particolare attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona della dott.ssa Paola Galdo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e/o assorbita, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida nella somma complessiva pari ad euro in € 1.350,00 ciascuno, oltre spese generali, IVA e CPA in favore dell'Agenzia delle Entrate, con attribuzione all'avv.to Antonino Magliulo dichiaratosi antistatario. Si comunichi. Cosi deciso in Torre Annunziata il 17 novembre 2025 Il Giudice Paola Galdo
12 13
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Paola Galdo, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale)
nella controversia iscritta al n. 5392/2023 RG
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Giuliano, come in atti
- ricorrente -
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante
[...] ifeso dall'avv. Stefano Azzano, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente - E
[...]
in Controparte_2 so
1 dall'avv. Ida Rampino, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente - NONCHE'
in Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Magliulo, giusta procura alle liti, come in atti
- resistente -
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09 settembre 2023, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'
[...]
, l' Controparte_1 Controparte_2
e l
[...] Controparte_3
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
e in via preliminare, che ogni diritto di credito vantato dall' e dall' Controparte_3 [...]
l'inti Controparte_4 di pagamento n.07120239000455718 000 che sarebbe stata notificata il 25.07.2023 aventi ad oggetto contributi previdenziali, è prescritta perché gli avvisi di addebito avvisi di addebito n. 07120160065850724000, n.07120170120958560000, n.07120180043585169000, n.37120150001546787000 presuntivamente notificati il 16.01.2017, 29.01.2019, 10.05.2019, 03.08.2015 e gli atti ad esso presupposti non sono stati mai notificati al sig. Pt_1
, ed solo in via subordinata e gradata riconos
[...] palese prescrizione degli avvisi di addebito n.07120160065850724000,
.07120170120958560000,n.07120180043585169000,
.37120150001546787000 perché dalla data della presunta notifica dei menzionati avvisi di addebito alla data dell'intimazione impugnata è decorso il termine quinquennale
2 di cui all'art.3, comma 9, punto b, della legge 8.8.1995, n. 335, con ogni pronuncia conseguenziale;
2) dichiarare, per l'effetto, non dovuta somma di tredicimilasettecentoottantacinque euro e cinque centesimi (€ 13.785,05) innanzi indicata, in relazione alla cartella di pagamento indicata nell'opposta intimazione di pagamento notificata il 25.07.2023, ordinando all' Controparte_3
, in persona del legale rap
[...] [...]
in persona del Controparte_4
o legale rapp.te CP_2
p.t., in solido ovvero ciascuno per quanto di suo onere e/o responsabilità, la cancellazione del relativo ruolo esattoriale, con ogni pronuncia conseguenziale;
3) accertare e dichiarare gli enti convenuti ormai decaduti dalla possibilità di agire per la riscossione delle imposte e/o tributi indicati nell'intimazione opposta;
4) annullare e/o dichiarare inesistente e/o nulla e/o inefficace e/o invalida e/o illegittima e/o revocare l'intimazione per vizi di notifica;
5) nel merito dichiarare il credito vantato dall'ente convenuto non dovuto per inosservanza e violazione di norme di diritto e per inesistenza della causa legittimante il pagamento e annullare, per l'effetto, il ruolo degli avvisi di addebito impugnati e opposti con il presente atto;
con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiarava anticipatario”. A sostegno della domanda, il sig. deduceva di aver Pt_1 ricevuto, in data 25.07.2023, la notifi l'intimazione di pagamento n.07120239000455718000, relativa all'avviso di addebito n. 37120150001546787000 ed alle cartelle di pagamento n.07120160065850724000, n.07120170120958560000 e n.07120180043585169000, per il complessivo importo di € 13.785,05. Eccepiva che la pretesa creditoria era prescritta per decorso del termine quinquennale ex art.3 comma 9 Legge n.335/1995 deducendo in via preliminare l'omessa notifica dei titoli in questione ed in ogni caso la prescrizione per il decorso del termine quinquennale decorrente dalla data della notifica ed in ogni caso l'insussistenza nel merito del credito vantato. Instauratosi il contraddittorio, si costituivano ritualmente in giudizio l l' e l' CP_2 CP_4 Controparte_3
o, ed a
[...]
3 l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande proposte, e concludendo per il rigetto delle stesse. All'esito dell'udienza del 21.10.2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte, sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
--- L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata per le argomentazioni di seguito esposte.
In punto di qualificazione dell'azione proposta, vale preliminarmente richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, azioni queste che cadono sotto una delle seguenti tre categorie, la cui individuazione non dipende dalla natura dell'atto contro il quale il contribuente reagisce, ma dai motivi della contestazione. Il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al “merito della pretesa contributiva” ai sensi dell'art. 24 co. 6 D. Lgs. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 co. 1 c.p.c.), ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 co. 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto”, per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti alla notifica ed alla motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del
4 lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 2 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1 c.p.c.). Da quanto premesso, segue che nella materia previdenziale l'azione del contribuente ha natura impugnatoria di atti solo se investe la legittimità di singoli atti del procedimento di riscossione per motivi formali o procedurali, ricadendo quindi nell'ambito dell'art. 617 c.p.c.. In tutti gli altri casi essa ha, in realtà, ad oggetto un accertamento negativo, o del credito dal punto di vista sostanziale, o del diritto a procedere ad esecuzione forzata “tout court”. In ipotesi, colui che agisce può far valere esclusivamente l'invalidità dell'atto a valle sull'assunto della irrituale notificazione dell'atto a monte, oppure può proporre questioni inerenti il merito della pretesa contributiva, o, più spesso, introduce censure di entrambe le tipologie. Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. La Corte di Cassazione, invero, ha statuito che nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016). Ha, poi, ulteriormente chiarito che in materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito) ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la
5 cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016). Premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione. La conferma che avverso la cartella di pagamento siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene sia nella formulazione dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. 46/99 (a norma del quale “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e seguenti del codice di procedura civile”) sia nella formulazione dell'art. 29, comma 2 del medesimo decreto legislativo (“alle entrate indicate nel comma 1-anche quelle non tributarie- non si applica la disposizione del comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”).
Ciò premesso, ai fini della corretta qualificazione giuridica della domanda, vanno vagliati i motivi di opposizione formulati in ricorso. Oggetto del presente giudizio è l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 07120239000455718000, notificata al sig. Pt_1 in data 25.07.2023, relativa alle cartelle di
[...] to n. 07120160065850724000, n. CP_2
07120170120958560000, n.07120180043585169000 e all'avviso di addebito n. 37120150001546787000, aventi CP_4
6 ad oggetto contributi previdenziali, per il complessivo importo di € 13.785,05. Parte ricorrente ha dunque promosso un'opposizione ex art. 615 co. 1 cpc entro il termine di cui all'art. 24, co. 6 Dlgs. 46/99, vedendo quali legittimati passivi sia l'ente impositore, stante le eccezioni per fatti estintivi delle pretese (prescrizione), sia il Concessionario in ordine alla presunta insussistenza di atti interruttivi successivi, con conseguente infondatezza della eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall CP_5
Il ricorrente ha eccepito in via preliminare l'o notifica dell'avviso di addebito e degli altri atti presupposti all'intimazione di pagamento notificatagli in data 25 luglio 2023, all'evidente fine di far valere fatti estintivi del credito;
in via subordinata ha dedotto che, anche a voler ritenere perfezionatasi la notifica degli atti presupposti, in ogni caso i crediti sarebbero prescritti essendo decorsi più di cinque anni dalla notifica degli avvisi all'intimazione di pagamento. Pertanto è possibile qualificare l'azione proposta come opposizione in funzione recuperatoria afferendo le contestazioni a vizi formali (difetto di notifica) e sostanziali (prescrizione) del diritto di credito vantato (e dunque antecendenti alla formazione del titolo esecutivo). Orbene, sull'eccezione del difetto di notifica questo Giudice osserva che la cartella di pagamento n. 07120160065850724000 è stata regolarmente notificata mediante deposito presso la Casa Comunale di Boscoreale, con notifica perfezionata in data 16.01.2017 (cfr. all.
4 - fascicolo
); la cartella di pagamento n. 07120170120958560000 è CP_5 stata regolarmente notificata mediante consegna al familiare convivente, con notifica perfezionata in data 29.01.2019 (cfr. all. 5 – fascicolo ); infine, la cartella di pagamento n. CP_5
07120180043585169000 è stata regolarmente notificata mediante consegna al familiare convivente, con notifica perfezionata in data 10.05.2019 (cfr. all. 6 – fascicolo ); CP_5 tanto risulta dalla documentazione versata in atti dall' CP_5
Quanto, all'avviso di addebito n. 37120150001546787000, l resistente ha fornito prova della notifica Controparte_6 del detto titolo, effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (cfr. all. 1-2 – produzione tanto risulta dalla CP_4 documentazione versata in atti dall è pur vero, come CP_4 peraltro confermato dall che, la notifica si è perfezionata CP_4 in data 8 agosto 2015 (e azione di pagamento 25 luglio
7 2023), ma sono versati in atti validi atti interruttivi idonei a interrompere il termine di prescrizione quinquennale, come da documentazione versata in atti dall' come di seguito sarà CP_5 meglio circostanziato. Quanto alla regolarità delle notifiche versate in atti è opportuno osservare che la notifica eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della L. n. 890 del 1982, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9866 del 11/04/2024). In particolare, è giurisprudenza della Suprema Corte che “in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità c.d. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all'art. 26, comma 3 del D.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l'art. 140 c.p.c., sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione” (cfr. Cass. Civ., n.21600/2024). Invece, “qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto” (Cass. Civ., n. 13349/2025). Nel caso dunque di notifica diretta da parte dell'Ente impositore o riscossore mediante invio di lettera raccomandata in plico chiuso con avviso di ricevimento la notifica si intende perfezionata alla data della sottoscrizione della ricevuta e, trattandosi di una notifica diretta semplificata, non è richiesta alcuna relata di notifica da parte di un p.u.; in assenza di un ufficiale notificatore la giurisprudenza ha applicato la disciplina
8 della presunzione di conoscenza ex art 1335 c.c per cui il semplice fatto oggettivo del ricevimento di una comunicazione all'indirizzo del destinatario determina una presunzione legale di conoscenza, fatte salve circostanze eccezionali di mancata conoscibilità non imputabili al destinatario (ex plurimis Cass. 29642/2019). L'atto ove giunto al destinatario si intende perfezionato, salvo il caso di rifiuto a riceverlo ovvero nell'ipotesi di assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo. Nell'ipotesi in cui l'atto non viene consegnato per temporanea irreperibilità e viene posto in giacenza presso l'Ufficio postale, ove non venga ritirato successivamente, è necessario che il destinatario sia posto a conoscenza della giacenza con l'avviso di deposito che deve essergli notificato;
perché possa dirsi perfezionata la notifica per compiuta giacenza è dunque necessario che sia stato notificato l'avviso di deposito dell'atto (sul punto la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 28618 del 6 novembre 2024 (richiamando anche quanto stabilito dalle Sezioni Unite con Sentenza n. 10012 del 15.04.2021) ha argomentato: “Orbene la necessità dell'invio della raccomandata risulta, anche in caso di notifica attraverso il servizio universale, come dovuta e la relativa validità è subordinata alla prova dell'avviso di deposito quante volte la notifica avvenga per “compiuta giacenza”. Infatti, la necessità in tal caso della prova dell'invio dell'avviso deve essere confermata anche con riguardo alla notifica diretta perché “Pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD - quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo - non può che ravvisarsi un'unica ratio legis che è quella - profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) - di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali)”. (cfr. Cass. Sez. U. 15/04/2021, n. 10012)”; è dunque necessaria la prova dell'avviso di ricevimento
9 della raccomandata con cui viene comunicato il deposito dell'atto presso l'ufficio postale (CAD). Ciò posto, va rilevato che nel caso in esame risultano rispettate tutte le formalità prescritte dalla legge ai fini del perfezionamento della notifica dei titoli in questione, con la conseguenza che deve ritenersi infondato il difetto di notifica eccepito dal ricorrente.
Avverso le predette cartelle di pagamento /avviso di addebito pagamento non è stato proposto il ricorso di opposizione, tanto meno entro il termine di 40 giorni ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, termine che è da ritenersi incontestabilmente perentorio. (Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2021, n. 14690: “Ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento (pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione), produce esclusivamente l'effetto essenziale della irretrattabilità del credito contributivo”; nello stesso senso: Cassazione civile, sez. lav., 04/03/2021, n. 6097; Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397). Più specificamente le doglianze di cui in ricorso avrebbero dovuto esser tempestivamente fatte valere con il ricorso ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, entro i 40 giorni dopo la notifica della cartella di pagamento, sicchè, i motivi di opposizione dedotti in questa sede non sono più esaminabili, stante la cristallizzazione del credito portato nelle cartelle sottese all'intimazione di pagamento opposta, come conseguenza dell'inutile decorso del termine di giorni 40 per l'opposizione; ne consegue l'inammissibilità dei motivi di ricorso concernenti la decadenza e l'estinzione per prescrizione del diritto alla riscossione delle somme intimate, con riferimento all'intervallo temporale antecedente a tale attività notificatoria. Con riferimento all'eccepito decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, l'opposizione va ritenuta ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99, essendo volta a far
10 valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo. Nella specie, dalla data di notifica degli atti impositivi, sino alla data della intimazione di pagamento non è decorso il termine di prescrizione quinquennale. Questo Giudice osserva che l'Agente della Riscossione ha versato in atti una serie di atti interruttivi della prescrizione, tutti regolarmente notificati al sig. , precedenti alla Pt_1 notifica dell'intimazione di pagamento opposta;
in particolare: del pignoramento presso terzi n.07184201600005977001, notificato in data 18/04/2016 mediante consegna al familiare convivente (cfr. all.
7-7.1 fascicolo;
del Preavviso di fermo CP_5
n. 07180201600038140000, notificato mediante deposito presso la Casa Comunale con notifica perfezionata in data 12/06/2017 (cfr. all. n. 8-8.1); della intimazione di pagamento n. 07120189037375801000, notificata in data 23/03/2019 mediante consegna al familiare convivente, (cfr. all. 9-9.1); della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200001906000, notificata mediante deposito presso la Casa Comunale con notifica perfezionata in data 18/05/2023 (cfr. doc. 11-11.1). Peraltro, occorre ricordare la sospensione dell'attività di recupero esattoriale prevista dalla disciplina dettata dal D.L. 18/2020, come successivamente modificato ed integrato, per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per cui nel periodo intercorrente tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relative ai carichi affidati agli Agenti della riscossione, con conseguente proroga dei termini di decadenza e prescrizione, per cui l'eccezione di prescrizione è priva di fondamento. E' dunque infondata l'eccezione di prescrizione vieppiù ove si consideri un ulteriore elemento suscettibile, da solo, di assicurare la definizione immediata della questione, ovvero la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata formalizzata dall'odierno opponente. Risulta agli atti, infatti, che in data 30.04.2019 il sig.
ha presentato istanza di adesione alla cd. Pt_1
“definizione agevolata” (prot. 2019-ADERISC-4862004) relativa alle cartelle di pagamento e all'avviso di addebito oggetto del presente giudizio;
istanza, poi, accolta dall'agente
11 della riscossione, come da prodotta “Comunicazione delle somme dovute” (cfr. all. 10-10.1-10.2 produzione ). CP_5
Sul punto, la Suprema Corte ha di recente r che la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti (Cass., 6 febbraio 2024, n. 3414). Pertanto, al netto di ogni questione inerente al valore di riconoscimento di debito dell'istanza di per sé considerata, nel caso di specie nessuna prescrizione dei crediti può dirsi maturata considerata l'istanza di rateizzazione presentata dal sig. e considerati i numerosi atti interruttivi debitamente Pt_1 not a al ricorrente. CP_5
Per questi motivi
, da ritenersi assorbenti rispetto a ogni ulteriore rilievo sollevato dalle parti, l'opposizione è infondata e deve, quindi, essere rigettata. In punto di regolamentazione delle spese di lite, le stesse, in ossequio al principio di causalità, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D. M. 55/2014 tenuto conto del valore della causa, della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di particolare attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona della dott.ssa Paola Galdo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e/o assorbita, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida nella somma complessiva pari ad euro in € 1.350,00 ciascuno, oltre spese generali, IVA e CPA in favore dell'Agenzia delle Entrate, con attribuzione all'avv.to Antonino Magliulo dichiaratosi antistatario. Si comunichi. Cosi deciso in Torre Annunziata il 17 novembre 2025 Il Giudice Paola Galdo
12 13