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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 13/10/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1309/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1309/2025, in materia di modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. SANTOSUOSSO ROSANGELA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
21/10/1981, con l'Avv. MARCIANO ILARIA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] Omologare le seguenti nuove condizioni in modifica della sentenza nr. 176/2023 pubblicata dal Tribunale di Alessandria in data 1° marzo 2023 e divenuta definitiva il successivo 3 ottobre
1 2022: 1- i1 figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori in regime di affido Per_1 condiviso con collocazione prevalente presso 1'abitazione del padre, continuando, sino alla maggiore età, a mantenere la residenza anagrafica presso la madre;
2- La madre potrà vedere e tenere con sé due week-end al mese secondo il principio dell'alternanza dal venerdì Per_1 pomeriggio all'uscita da scuola o dalle attività ludico/sportive sino alla domenica sera alle ore
21.30 quando lo accompagnerà a casa del padre oltre ad un giorno infrasettimanale
(MERCOLEDI') con pernotto. In tale giorno la madre potrà vedere e stare con il minore dall'uscita da scuola o dalle attività ludico/sportive sino alla mattina successiva quando lo accompagnerà a scuola.
3- Il padre si occuperà del mantenimento diretto del figlio e Per_1
resteranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% le spese straordinarie.
4- Il padre non corrisponderà più l'importo di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento (€ 250,00 ciascun figlio) ma provvederà a versare il contributo al mantenimento, in favore della figlia Per_2 pari ad € 250,00 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, e si fara carico delle attività sportive praticate dalla stessa (kung-fu e danza). Le restanti spese straordinarie resteranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Alessandria.
5- La madre percepirà per intero l'Assegno
Unico dedicato ai minori.
6- Tutte le altre condizioni statuite dalla sentenza nr. 176/2023 rimarranno invariate”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 10 giugno 2025, le parti in epigrafe indicate domandavano la modifica delle condizioni di divorzio ed esponevano che il SI. con Parte_1
ricorso giudiziale datato 1° luglio 2022 radicava il procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, R.G.N. 1961/2022, contro la SI.ra , la quale si costituiva Controparte_1 ritualmente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 25 ottobre 2022; che all''udienza del 17 febbraio 2023 le parti addivenivano ad un accordo, a seguito del quale il Tribunale di
Alessandria, in composizione collegiale, emetteva, in data 1° marzo 2023, la sentenza nr. 176/2023 che statuiva: “lo scioglimento del matrimonio tra i sigg. e , affidava i minori CP_1 Parte_1
e ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso Per_1 Per_2
la madre alla quale veniva assegnata la casa coniugale sita in Montecastello (AL) Via Cesare
Battisti civico 1/A; disponeva che, salvo diverso accordo fra le parti, i minori trascorreranno con il padre presso la casa coniugale fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera ed un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento e con ciascuno dei genitori due settimane
(anche non consecutive) durante il periodo estivo nonché le principali festività ad anni alterni;
2 poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento la somma di € 500,00 (€ 250,00 a ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo in uso presso il Tribunale di Alessandria”.
Le parti rappresentavano che il figlio ad oggi, si è trasferito definitivamente dal padre e Per_1
vede la madre due week-end al mese oltre ad un giorno durante la settimana dall'uscita da scuola sino alla sera prima di cena quando viene riaccompagnato dalla stessa a casa del padre. In tale giorno della settimana, che di solito è il mercoledì, il minore pranza con la madre e con la sorella minore , alla quale è molto legato. I SIg. e decidevano di assecondare le Per_2 Parte_1 CP_1
necessita di considerando che il ragazzo è ormai prossimo alla maggiore età; pertanto, Per_1
addivenivano alla concorde decisione di modificare le condizioni di cui alla sentenza n. 176/2023 in punto collocazione e mantenimento del minore Tanto esposto, le parti, congiuntamente, Per_1
rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
L'accordo tra le parti può venire recepito, non risultando in contrasto con norme imperative, salvo disporsi non luogo a provvedere circa il regime di visita e affido di nelle more divenuto Per_1
maggiorenne.
Spese compensate stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 176/2023 del Tribunale di Alessandria del 1 marzo 2023, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dà atto del collocamento del figlio presso il padre;
Per_1
non luogo a provvedere in ordine ad affido e visite del figlio, divenuto maggiorenne;
dispone che il padre si occuperà del mantenimento diretto del figlio e resteranno a carico di Per_1
entrambi i genitori in ragione del 50% le spese straordinarie;
revoca il previo contributo a carico del padre di euro 500 mensili (€ 250,00 ciascun figlio) e pone a carico dello stesso un contributo pari ad euro 250, da corrispondersi alla madre per la figlia pari ad € 250,00 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente Per_2
secondo gli indici ISTAT, e si fara carico delle attività sportive praticate dalla stessa (kung-fu e danza). Le restanti spese straordinarie resteranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Alessandria;
3 dà atto che la madre percepirà per intero l'Assegno Unico dedicato ai figli;
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 7 ottobre 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1309/2025, in materia di modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. SANTOSUOSSO ROSANGELA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
21/10/1981, con l'Avv. MARCIANO ILARIA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] Omologare le seguenti nuove condizioni in modifica della sentenza nr. 176/2023 pubblicata dal Tribunale di Alessandria in data 1° marzo 2023 e divenuta definitiva il successivo 3 ottobre
1 2022: 1- i1 figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori in regime di affido Per_1 condiviso con collocazione prevalente presso 1'abitazione del padre, continuando, sino alla maggiore età, a mantenere la residenza anagrafica presso la madre;
2- La madre potrà vedere e tenere con sé due week-end al mese secondo il principio dell'alternanza dal venerdì Per_1 pomeriggio all'uscita da scuola o dalle attività ludico/sportive sino alla domenica sera alle ore
21.30 quando lo accompagnerà a casa del padre oltre ad un giorno infrasettimanale
(MERCOLEDI') con pernotto. In tale giorno la madre potrà vedere e stare con il minore dall'uscita da scuola o dalle attività ludico/sportive sino alla mattina successiva quando lo accompagnerà a scuola.
3- Il padre si occuperà del mantenimento diretto del figlio e Per_1
resteranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% le spese straordinarie.
4- Il padre non corrisponderà più l'importo di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento (€ 250,00 ciascun figlio) ma provvederà a versare il contributo al mantenimento, in favore della figlia Per_2 pari ad € 250,00 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, e si fara carico delle attività sportive praticate dalla stessa (kung-fu e danza). Le restanti spese straordinarie resteranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Alessandria.
5- La madre percepirà per intero l'Assegno
Unico dedicato ai minori.
6- Tutte le altre condizioni statuite dalla sentenza nr. 176/2023 rimarranno invariate”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 10 giugno 2025, le parti in epigrafe indicate domandavano la modifica delle condizioni di divorzio ed esponevano che il SI. con Parte_1
ricorso giudiziale datato 1° luglio 2022 radicava il procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, R.G.N. 1961/2022, contro la SI.ra , la quale si costituiva Controparte_1 ritualmente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 25 ottobre 2022; che all''udienza del 17 febbraio 2023 le parti addivenivano ad un accordo, a seguito del quale il Tribunale di
Alessandria, in composizione collegiale, emetteva, in data 1° marzo 2023, la sentenza nr. 176/2023 che statuiva: “lo scioglimento del matrimonio tra i sigg. e , affidava i minori CP_1 Parte_1
e ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso Per_1 Per_2
la madre alla quale veniva assegnata la casa coniugale sita in Montecastello (AL) Via Cesare
Battisti civico 1/A; disponeva che, salvo diverso accordo fra le parti, i minori trascorreranno con il padre presso la casa coniugale fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera ed un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento e con ciascuno dei genitori due settimane
(anche non consecutive) durante il periodo estivo nonché le principali festività ad anni alterni;
2 poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento la somma di € 500,00 (€ 250,00 a ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo in uso presso il Tribunale di Alessandria”.
Le parti rappresentavano che il figlio ad oggi, si è trasferito definitivamente dal padre e Per_1
vede la madre due week-end al mese oltre ad un giorno durante la settimana dall'uscita da scuola sino alla sera prima di cena quando viene riaccompagnato dalla stessa a casa del padre. In tale giorno della settimana, che di solito è il mercoledì, il minore pranza con la madre e con la sorella minore , alla quale è molto legato. I SIg. e decidevano di assecondare le Per_2 Parte_1 CP_1
necessita di considerando che il ragazzo è ormai prossimo alla maggiore età; pertanto, Per_1
addivenivano alla concorde decisione di modificare le condizioni di cui alla sentenza n. 176/2023 in punto collocazione e mantenimento del minore Tanto esposto, le parti, congiuntamente, Per_1
rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
L'accordo tra le parti può venire recepito, non risultando in contrasto con norme imperative, salvo disporsi non luogo a provvedere circa il regime di visita e affido di nelle more divenuto Per_1
maggiorenne.
Spese compensate stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 176/2023 del Tribunale di Alessandria del 1 marzo 2023, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dà atto del collocamento del figlio presso il padre;
Per_1
non luogo a provvedere in ordine ad affido e visite del figlio, divenuto maggiorenne;
dispone che il padre si occuperà del mantenimento diretto del figlio e resteranno a carico di Per_1
entrambi i genitori in ragione del 50% le spese straordinarie;
revoca il previo contributo a carico del padre di euro 500 mensili (€ 250,00 ciascun figlio) e pone a carico dello stesso un contributo pari ad euro 250, da corrispondersi alla madre per la figlia pari ad € 250,00 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente Per_2
secondo gli indici ISTAT, e si fara carico delle attività sportive praticate dalla stessa (kung-fu e danza). Le restanti spese straordinarie resteranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Alessandria;
3 dà atto che la madre percepirà per intero l'Assegno Unico dedicato ai figli;
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 7 ottobre 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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