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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/11/2025, n. 4974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4974 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19516/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. BE TT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 19516/2024 promossa da:
nata il [...] a [...], Santa Fe (Argentina), documento Parte_1
d'identità n. , elettivamente domiciliata in Ragusa, via Stiela n. 1, presso lo studio dell'Avv. NumeroD_1
SA EC (C.F. ) che la rappresenta e difende C.F._1
Ricorrente
in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale sita in Torino alla via dell'Arsenale n. 21
Resistente
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.11.2024 la ricorrente domandava al Tribunale di dichiarare di essere cittadina italiana e, conseguentemente, chiedeva di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
La ricorrente deduceva di essere discendente del cittadino italiano , nato a Persona_1
PA (CN) il 20.11.1893, figlio di e di (doc. 002). L'avo emigrava in Persona_2 Persona_3
pagina 1 di 5 Argentina e qui contraeva matrimonio con a Bell Ville,provincia di Cordoba, il Persona_4
6.05.1925 (doc. 003)., non rinunciando mai alla cittadinanza italiana e senza mai essersi naturalizzato cittadino argentino, come consta dalla relativa certificazione debitamente tradotta e apostillata (doc.
001).
In particolare, nell'atto introduttivo si precisava che:
- dalla predetta unione coniugale nasceva la figlia , nata a [...], provincia di Persona_5
Cordoba, il 28.06.1939 (doc. 005);
- dalla relazione more uxorio di con nasceva la figlia Persona_5 Persona_6 [...]
, odierna ricorrente, in Argentina nella città di Rosario, provincia di Santa Fe, il Parte_1
06.01.1972 (doc. 006).
Nessuno degli avi della ricorrente ha rinunciato alla cittadinanza italiana.
Conseguentemente, la ricorrente, chiedeva di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 13.11.2025 la ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Il comma 37 ha dettato la disciplina transitoria disponendo che la modifica della competenza avesse effetto dal 22 giugno 2022.
Nel merito, ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima pagina 2 di 5 della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022). Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Principio cardine della L. n. 91/1992, in materia di acquisto della cittadinanza, è quello dello ius sanguinis, fondato sull'art. 1, in forza del quale è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis.
Orbene, nel 2009 con sentenza n. 4466 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, e come tale è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione a causa della rinuncia del richiedente.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_1 comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
Sul punto, correttamente, la ricorrente ha fornito prova di avere tentato di inviare la richiesta per poter procedere alla consegna dei documenti, tuttavia ha rilevato che i posti per il servizio richiesto erano esauriti (doc. 007). A fronte di ciò, non è neppure possibile fare alcuna previsione in ordine alla conclusione del procedimento di riconoscimento, atteso che il momento della convocazione non coincide con quello dell'emissione del provvedimento finale, ma solo con l'inizio dell'eventuale fase istruttoria, senza alcuna garanzia di conclusione in tempi certi e ragionevoli.
Pertanto in concreto, l'interesse ad agire va agli stessi riconosciuto essendo pacifico e di dominio comune che presso il in Argentina, le liste di attesa per il primo esame della Parte_2 domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni concretizzandosi di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Alla stregua dei predetti principi il ricorso merita accoglimento con conseguente riconoscimento alla ricorrente dello stato di cittadina. Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano con riferimento alla sig.ra , nata in [...] nella città di Rosario, provincia Parte_1 di Santa Fe, il 06.01.1972. pagina 3 di 5 A tal riguardo, si richiama il certificato dell'atto di nascita di , nato a [...] Persona_1 il 20.11.1893 – avo italiano – (doc. 002); certificato dell'atto di nascita di , nata a [...] Persona_5
Ville, provincia di Cordoba, il 28.06.1939 – figlia dell'avo italiano - (doc. 005); certificato dell'atto di nascita di , nata a [...], Santa Fe, Argentina il 06.01.1972 – nipote Parte_1 dell'avo italiano – (doc. 006).
Risulta, inoltre, dal certificato negativo di atto negativo di naturalizzazione, nel quale si legge quanto segue: "Certifico: che nell'Ufficio del Registro Nazionale di Elettori, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiori di 16 anni e gli argentini naturalizzati dai 18 anni, non risulta iscritto fino a questa data il Sig. o o Persona_7 Per_8
, nato il [...], in [...] -Cuneo- PA. Deceduto” (doc. 001). Per_9
Pertanto, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza alla Persona_1 propria figlia.
Ne consegue che deve essere accolta la domanda, dichiarando la ricorrente cittadina italiana, disponendo altresì l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
ACCERTA il diritto alla cittadinanza in capo a
, nata il [...] a [...], Santa Fe (Argentina). Parte_1
ORDINA al e all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle Controparte_2 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Così deciso in Torino, 17.11.2025
Il giudice unico
BE TT
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. BE TT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 19516/2024 promossa da:
nata il [...] a [...], Santa Fe (Argentina), documento Parte_1
d'identità n. , elettivamente domiciliata in Ragusa, via Stiela n. 1, presso lo studio dell'Avv. NumeroD_1
SA EC (C.F. ) che la rappresenta e difende C.F._1
Ricorrente
in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale sita in Torino alla via dell'Arsenale n. 21
Resistente
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.11.2024 la ricorrente domandava al Tribunale di dichiarare di essere cittadina italiana e, conseguentemente, chiedeva di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
La ricorrente deduceva di essere discendente del cittadino italiano , nato a Persona_1
PA (CN) il 20.11.1893, figlio di e di (doc. 002). L'avo emigrava in Persona_2 Persona_3
pagina 1 di 5 Argentina e qui contraeva matrimonio con a Bell Ville,provincia di Cordoba, il Persona_4
6.05.1925 (doc. 003)., non rinunciando mai alla cittadinanza italiana e senza mai essersi naturalizzato cittadino argentino, come consta dalla relativa certificazione debitamente tradotta e apostillata (doc.
001).
In particolare, nell'atto introduttivo si precisava che:
- dalla predetta unione coniugale nasceva la figlia , nata a [...], provincia di Persona_5
Cordoba, il 28.06.1939 (doc. 005);
- dalla relazione more uxorio di con nasceva la figlia Persona_5 Persona_6 [...]
, odierna ricorrente, in Argentina nella città di Rosario, provincia di Santa Fe, il Parte_1
06.01.1972 (doc. 006).
Nessuno degli avi della ricorrente ha rinunciato alla cittadinanza italiana.
Conseguentemente, la ricorrente, chiedeva di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 13.11.2025 la ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Il comma 37 ha dettato la disciplina transitoria disponendo che la modifica della competenza avesse effetto dal 22 giugno 2022.
Nel merito, ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima pagina 2 di 5 della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022). Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Principio cardine della L. n. 91/1992, in materia di acquisto della cittadinanza, è quello dello ius sanguinis, fondato sull'art. 1, in forza del quale è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis.
Orbene, nel 2009 con sentenza n. 4466 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, e come tale è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione a causa della rinuncia del richiedente.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_1 comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
Sul punto, correttamente, la ricorrente ha fornito prova di avere tentato di inviare la richiesta per poter procedere alla consegna dei documenti, tuttavia ha rilevato che i posti per il servizio richiesto erano esauriti (doc. 007). A fronte di ciò, non è neppure possibile fare alcuna previsione in ordine alla conclusione del procedimento di riconoscimento, atteso che il momento della convocazione non coincide con quello dell'emissione del provvedimento finale, ma solo con l'inizio dell'eventuale fase istruttoria, senza alcuna garanzia di conclusione in tempi certi e ragionevoli.
Pertanto in concreto, l'interesse ad agire va agli stessi riconosciuto essendo pacifico e di dominio comune che presso il in Argentina, le liste di attesa per il primo esame della Parte_2 domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni concretizzandosi di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Alla stregua dei predetti principi il ricorso merita accoglimento con conseguente riconoscimento alla ricorrente dello stato di cittadina. Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano con riferimento alla sig.ra , nata in [...] nella città di Rosario, provincia Parte_1 di Santa Fe, il 06.01.1972. pagina 3 di 5 A tal riguardo, si richiama il certificato dell'atto di nascita di , nato a [...] Persona_1 il 20.11.1893 – avo italiano – (doc. 002); certificato dell'atto di nascita di , nata a [...] Persona_5
Ville, provincia di Cordoba, il 28.06.1939 – figlia dell'avo italiano - (doc. 005); certificato dell'atto di nascita di , nata a [...], Santa Fe, Argentina il 06.01.1972 – nipote Parte_1 dell'avo italiano – (doc. 006).
Risulta, inoltre, dal certificato negativo di atto negativo di naturalizzazione, nel quale si legge quanto segue: "Certifico: che nell'Ufficio del Registro Nazionale di Elettori, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiori di 16 anni e gli argentini naturalizzati dai 18 anni, non risulta iscritto fino a questa data il Sig. o o Persona_7 Per_8
, nato il [...], in [...] -Cuneo- PA. Deceduto” (doc. 001). Per_9
Pertanto, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza alla Persona_1 propria figlia.
Ne consegue che deve essere accolta la domanda, dichiarando la ricorrente cittadina italiana, disponendo altresì l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
ACCERTA il diritto alla cittadinanza in capo a
, nata il [...] a [...], Santa Fe (Argentina). Parte_1
ORDINA al e all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle Controparte_2 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Così deciso in Torino, 17.11.2025
Il giudice unico
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