Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/03/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1208/2020 R.g.a.c.
TRA nato a [...] il [...], c.f: ,titolare Parte_1 C.F._1
dell'omonima ditta individuale con sede in RA C.da S.P. 106 Km 2,5 Fallira-Fortugno,
P.I.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Giannone, per procura in atti P.IVA_1
-appellante-
CONTRO
La in persona dell'Avv. Controparte_1
Stefania Bellei
-appellata contumace-
^^^^^
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11 novembre 2024, la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
nella qualità di titolare dell'omonima ditta edile, otteneva dal Tribunale di Parte_1
RA in data 4. 7.2017 il decreto ingiuntivo n. 1211/2017, dell'importo di € 69.321,69, oltre interessi e spese di procedura, a carico della società per il pagamento dei lavori Controparte_1
edili eseguiti, aventi ad oggetto il restauro ed il risanamento conservativo del complesso immobiliare di proprietà dell'ingiunta sito in RA, tra la via Mocarda e il corso Don Minzoni trasformato nella destinazione ad attività turistica -ricettiva. 1
dell'importo complessivo di € 68.851,97(fattura n. 2/2014 di € 45.000.00 e fattura n 51/2015 di
€ 23.850,97) e per la differenza dalle spese di protesto dei pagherò cambiari rilasciati dalla committente per il pagamento dei citati lavori. Il Tribunale in sede monitoria dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo fino alla concorrenza dell'importo di
40.000,00, portato dai titoli cambiari. Notificato il decreto ingiuntivo la Controparte_1 proponeva opposizione, eccependo : 1) in via preliminare, l'incompetenza territoriale dell'adito
Tribunale di RA, in ragione della deroga convenzionale di cui all'art. 13 del contratto di appalto che indicava foro competente quello del Tribunale di Roma;
2) nel merito, deduceva infondata la pretesa creditoria poiché i lavori appaltati in parte non erano stati eseguiti e in parte non erano stati completati, mentre, quelli realizzati presentavano vizi . Deduceva altresì di aver anche subito dei danni dall'operato dell'appaltatrice ( danni da infiltrazioni, furto di materiale) e che in base alla contabilità redatta dal direttore dei lavori ( all n. 5) alcune opere contabilizzate dalla ditta appaltatrice non andavano remunerate e che rifatti i conteggi e detratti gli acconti versati e l'importo dei risarcimenti dovuti dalla ditta quest'ultima non Parte_1
era creditrice di somme ma al contrario debitrice nei propri confronti dell'importo di €
625,31. Aggiungeva, che la ditta appaltatrice, nonostante informata dei difetti delle opere, denunciati, si era rifiutata di procedere alle riparazioni ed anche di fornire spiegazione sulla debenza degli importi fatturati, in quanto l'opposta non aveva chiarito quali opere erano state contabilizzate con le due fatture emesse ed azionate in via monitoria, di conseguenza era legittimo il proprio rifiuto, opposto ex art 1460 cc, di pagare l'importo ingiunto, rimasta la ditta inadempiente agli obblighi assunti con il contratto d'appalto. Parte_1
Si costituiva la ditta contestando la fondatezza dell'eccezione di incompetenza per Parte_1
territorio del Tribunale di RA, sul rilevo che il documento depositato dall'opponente non era un valido contratto in quanto non sottoscritto dalle parti;
che la clausola di deroga del foro territorialmente competente in ogni caso non indicava quello di Roma come foro esclusivo ma concorrente. Eccepiva altresì 1) la decadenza della società opponente dalla garanzia per i vizi delle opere, in quanto queste ultime erano state ultimate nell'ottobre 2014 mentre i dedotti vizi era stati denunciati con la lett.24.11.2015, quindi oltre il termine prescritto dall'art. 1667
c.c.; 2) la prescrizione dell'azione ex art. 1667 c.c., per il decorso del previsto termine di due anni dalla consegna delle opere.
2 Nel merito ha contestato la fondatezza dell'opposizione deducendo che “- la ditta opposta ha eseguito i lavori atecnicamente (vista l'assenza di contratto sottoscritto dalle parti) definiti
“contrattuali” dietro il corrispettivo concordato di€ 133.752,73 (di cui € 118.840,14 opere edili, € 21.480,00 opere idraulico ed € 3.500,00 opere elettricista) oltre iva 10% (complessivi
€ 147.128,00) (si noti che i lavori e gli importi coincidono perfettamente con le risultanze dei computi metrici allegati alla relazione di fine lavori prodotta da controparte); la ditta opposta ha eseguito i lavori atecnicamente (vista l'assenza di contratto sottoscritto dalle parti) definiti
“extra contrattuali” (ovvero aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente previsti) dietro il corrispettivo concordato di € 52.020,89 oltre iva 10%(complessivi € 57.222,98);- gli acconti versati da controparte ammontano ad € 135.500,00 ; il saldo a corrispondersi in favore del sig.
ammonta ad€ 68.850,98 (esattamente l'importo ingiunto).” Parte_1
L'opposta, ha insistito per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per la parte residua ed ha chiesto la condanna della sua controparte per lite temeraria ex art 96 cpc.
All'udienza di prima comparizione e trattazione ex art 183 cpc dell'8.5.2019, rilevata l'omessa comparizione di entrambe le parti, il G.I. ha rinviato ex art. 181 c.p.c. all'udienza del 15.5.2018 ove le parti hanno congiuntamente domandato la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma sesto c.p.c., ed il G.I si è riservato.
Con ordinanza del 2.7.2018, il G.I., nel dare atto che entrambe le parti non erano comparse alla prima udienza, le ha dichiarate decadute dalla facoltà di domandare l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. per la motivazione che tale “esercizio è riservato all'udienza fissata per la prima comparizione delle parti, ovvero all'udienza di comparizione di cui all'art. 163, comma terzo n. 7, c.p.c. ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.I.2020, atteso il difetto di istanze istruttorie.
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno congiuntamente chiesto la revoca dell'ordinanza del 2.7.2018 e reiterato l'istanza, disattesa, di concessione dei termini di cui all'art. 183 comma sesto, c.p.c. Il giudice ha quindi assunto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di rito per il deposito e lo scambio degli scritti conclusionali.
Il Tribunale di RA nel decidere la causa con la sentenza n. 544/2020 pubblicata il 3.7.2020 ha: preliminarmente: rigettato l'eccezione d' incompetenza del foro di RA;
ha confermato le ragioni indicate nell'ordinanza del 2.7.2018 per rigettare la richiesta congiunta delle parti di
3 avere assegnati i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. Nel merito, ha statuito: 1) che le opere commesse non risultavano accettate dalla parte committente in quanto era pacifico che con email del 24.9.2015 quest'ultima aveva contestato la presenza di vizi delle opere, il mancato completamento delle stesse ed aveva anche trasmesso l'elenco degli interventi di completamento e di riparazione segnalati dalla Direzione dei Lavori e, pertanto, sarebbe spettato all'opposta fornire la prova, non data, dell'esatto adempimento e dell'ultimazione delle opere;
2)che l'opponente era decaduta dalla garanzia per i vizi ex art 1667 cc;
3) che non era provato l'esatto adempimento del contratto da parte della ditta appaltatrice e di conseguenza ha dichiarato legittimo l'eccezione di inadempimento ex art 1460 cc formulata dall'opponente sulla base della contabilità redatta dal D.L; 4) che l'eccezione ex art 1460 cc sollevata dall'opponente era idonea a paralizzare la richiesta di pagamento in quanto ammissibile anche nel caso in cui, come quello all'esame, la committente non aveva proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia o la stessa era prescritta.
Per queste motivazioni il Tribunale di RA ha accolto l'opposizione; ha revocato il decreto ingiuntivo e condannata la ditta di al pagamento delle spese processuali. Pt_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , nella spiegata qualità, Parte_1
con atto di citazione notificato il 3.9.2020, ed ha formulato le seguenti conclusioni ; In via preliminare, sospendere l'esecutività della sentenza appellata per i motivi esposti in narrativa;
sempre in via preliminare, per i motivi di cui in parte motiva, modificare e/o revocare la sentenza impugnata e consentire all'odierno appellante di esercitare le attività deduttive ed istruttorie non concesse in primo grado, ammettendo le istanze istruttorie formulate in seno al capo A) del presente atto di appello da intendersi integralmente richiamato e trascritto o -ove mai ritenuto applicabile- assegnando i termini di cui all'art. 183 c. VIc.p.c.; nel merito, in accoglimento dei dedotti motivi di gravame, riformare la sentenza n. 544/2020 impugnata, emessa in data 06.07.2020 dal Tribunale di RA, e per l'effetto: - rigettare integralmente
l'opposizione ex adverso spiegata in primo grado, confermando il decreto ingiuntivo
n.1211/2017 emesso dal Tribunale di RA e revocato con la sentenza impugnata;
- in ogni caso, accertare e ritenere sussistente il credito di € 69.321,69 azionato con il citato decreto ingiuntivo n.1211/2017 dall'odierno appellante ovvero ritenere e dichiarare comunque dovuta la somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio, con condanna dell'appellata in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
4 pagamento -in favore del sig. di tale somma, oltre interessi, spese e Parte_1
compensi relativi al procedimento monitorio ed al giudizio di primo grado;
- condannare parte appellata al pagamento della somma di € 3.000,00(o di quell'altra minore che sarà ritenuta equa dall'On.le Corte adita) per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; - in subordine, accertare e ritenere sussistente il credito di € 40.000,00 di cui alle cambiali azionate in via monitoria, con condanna dell'appellata in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento -in favore del sig. di tale Parte_1
somma, oltre interessi, spese e compensi relativi al procedimento monitorio ed al giudizio di primo grado;
- con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio. Per la denegata ipotesi di rigetto totale o parziale dei superiori motivi di gravame, si chiede la revoca/modifica dei capi della sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha condannato parte appellante al pagamento -in favore dell'appellata- delle spese processuali liquidate in complessivi €
4.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, chiedendo che -per i motivi di cui in narrativa- venga disposta la totale o parziale compensazione delle spese e dei compensi di lite del giudizio di primo grado, nonché del presente giudizio di appello. Salvo ogni altro diritto. In via istruttoria, si chiede acquisirsi il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado presso il Tribunale di RA n. 4654/2017
R.G. e si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti e formulati in seno al capo A) del presente atto di appello da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto”
Si è costituita in data 16.12.2020, per l'udienza tenutasi il 21.12.2020, la società CP_1
domandando il rigetto dell'appello per l'infondatezza nel merito;
si è opposta alla
[...]
produzione documentale avversaria, ritenendola inammissibile ai sensi dell'art 345 cpc;
si è opposta all'ammissione delle prove testimoniali, richieste dalla controparte, compreso all'ordine di esibizione documentale ex art 210 cpc;
ha reiterato le proprie precedenti difese ed ha concluso nel modo seguente: “In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, poiché non è stata allegata alcuna circostanza dalla quale desumere i presunti gravi pregiudizi che l'appellante subirebbe nelle more;
. sempre in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dei documenti nn. 4, 5, 6 e 7 allegati all'atto di citazione in appello, oltre che di tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per tutti i motivi meglio indicati in narrativa;
sempre in via preliminare: nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle avverse istanze istruttorie, si chiede di essere ammessi alla prova contraria
5 sugli stessi capitoli formulati da controparte e con gli stessi testi, oltre al seguente teste: Arch.
, residente in [...] chiedendo altresì Controparte_2
l'ammissione di apposita CTU, volta a verificare i lavori effettivamente eseguiti dalla CP_3
la correttezza di quanto riportato dal Direttore dei Lavori Arch. nella relazione
[...] CP_2 versata in atti all'allegato n. 3 alla citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
nel merito: rigettare integralmente l'appello proposto dal , titolare dell'omonima ditta Parte_1
individuale, perché inammissibile e comunque del tutto infondato in fatto e in diritto, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Luca Giappichelli che si dichiara antistatario”.
Radicatosi il contraddittorio all'udienza del 1.2.2021, la Corte si riservava e a scioglimento della riserva con ordinanza dell'8.2.2021,ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza ed ha nominato il ctu “al fine di accertare se è avvenuta, oppure no, l'esecuzione dell'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, da parte della ditta avendo riguardo ai lavori effettivamente eseguiti e alla documentazione in atti, Parte_1
nonché all'allegazione dell'esistenza dei vizi formulata dalla controparte”, rinviando per il prosieguo all'udienza del 7 giugno 2021. Con decreto del 3.5.2021 l'udienza già fissata veniva cartolarizzata e con successivo decreto del 1.6.2021 l'udienza veniva rinviata al 19.7.2021; in data 8.6.2021, il ctu ha depositato la relazione di consulenza tecnica e il procuratore della società appellata con le note depositate in data 5.7.2021 per l'udienza cartolare già fissata del
19 .
7.2021 ha dichiarato l'intervenuto fallimento della società documentato Controparte_1
dalla relativa sentenza n. 518/2021 emessa dal Tribunale di Roma e depositata in data 1.7.2021.
La Corte con ordinanza pubblicata il 23.7.2021 preso atto dell'intervenuto fallimento della società appellata, ha dichiarato interrotto il giudizio che è stato riassunto ad istanza dell'appellante con ricorso depositato l'11.10.2021 a seguito dal decreto Presidenziale che ha fissato la comparazione davanti la Corte per l'udienza del 21.2.2022 con termine fino al
20.11.2021 per la notifica dell'atto di riassunzione alla Curatela del Fallimento, eseguita in data 28.10.2021. Con ordinanza pubblicata il 25.2.2022 la Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3 ottobre 2022. A tale ultima udienza la causa è stata posta in decisione ed in seguito rimessa in istruttoria per supplemento della ctu. Il ctu richiamato con nota depositata in data 28.6.2023 ha chiesto alla Corte indicazioni per l'espletamento del
6 mandato suppletivo ricevuto evidenziando la difficoltà di accedere agli immobili in quanto il
Curatore fallimentare, l'Avv. Stefania Bellei, gli aveva comunicato di averli già trasferiti a terzi.
La Corte con ordinanza del 20.7.2023 ha disposto al ctu di astenersi dallo svolgimento dell'incarico supplettivo ed ha fissato l'udienza del 23 ottobre 2023 sulla questione dell'eventuale improcedibilità del presente giudizio, a seguito dell'intervenuto fallimento della società opponente. All'udienza del 23.10.2023 la Corte si riservava e scioglimento della stessa, con ordinanza pubblicata il 6.11.2023 ha disposto al ctu di riprendere le operazioni peritali.
L'ausiliario ha depositato l'elaborato integrativo il 6.2.2024 ed all'udienza successiva dell'11.11.2024, già fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della Controparte_1
che non si è costituita, nonostante l'atto di citazione in riassunzione le sia stato
[...]
regolarmente notificato.
^^^
Con il primo e complesso motivo di appello la parte censura la statuizione del primo decidente che ha dichiarato le parti decadute dalla facoltà di chiedere l'appendice cartolare di cui all'art
183 comma VI cpc per la motivazione errata che le stesse vi avevano rinunciato non comparendo all'udienza dell'8.5.2017, fissata ex art 183 cpc per la prima comparazione e trattazione della causa, per cui le stesse erano decadute da tale facoltà che avrebbero potuto esercitare soltanto se fissero comparse all'udienza citata “disertata”, in quanto l'udienza rinviata, ex art 181 cpc al 15.5.2017, non poteva essere considerata vera e propria prima udienza di comparazione e trattazione ai fini delle decadenze e delle preclusioni che, frattanto erano già maturate, a seguito della citata mancata comparizione. L'appellante argomenta la censura evidenziando che con la riforma del processo civile intervenuta nel 2005 è stata abbondonata la finalità sanzionatoria dell'immediata cancellazione della causa dal ruolo, prevista in origine dall'art. 181 c.p.c. e che a seguito della citata riforma in caso di mancata comparizione delle parti è previsto la fissazione di un' udienza successiva di rinvio che mantiene l'identica natura e funzione di quella precedente.
L'appellante censura altresì l'attività valutativa compiuta dal primo decidente dei documenti prodotti e critica la scelta del primo giudice di valorizzare soltanto le contestazioni, peraltro
7 verbali e non documentate, sollevate dall'opposta ( vizi, opere incomplete, danni) e di disattendere le proprie tempestive deduzioni capaci di incrinare la fondatezza delle avverse doglianze, in quanto aveva indicato in maniera puntuale le opere realizzate , comprese quelle aggiuntive, elencate nel prospetto riepilogativo (cfr. doc. 5), dal quale risultava anche la congruità dell'importo ingiunto. Aggiunge, di aver contro dedotto all'assunto, indimostrato, della propria controparte che le opere fossero viziate e/o incomplete e di avere anche contestato l'esistenza degli asseriti danni, non provati (furto di materiale elettrico e costo di ripristino per allagamenti) , dedotti dall' opponente al solo fine di azzerare il proprio debito nei confronti della ditta appaltatrice. Osserva l'appellante di aver anche replicato davanti al
Tribunale alle contestazioni mosse dal direttore dei lavori nella sua relazione di stima, datata
28.8.2017, precisando, con riferimento alle opere elettriche, che le uniche opere realizzate dalla ditta erano le tracce nella muratura e nella pavimentazione, propedeutiche Parte_1
all'esecuzione dell'impianto elettrico eseguito da un'altra ditta in epoca successiva al completamento dei lavori in esame, motivo per cui nessuna responsabilità poteva essere mossa all'odierna ditta appellante per il presunto furto di interruttori e materiale elettrico, asseritamente subito da controparte e non provato. Riguardo poi ai danni al piano terra per le infiltrazioni, osserva l'appellante che nessuna infiltrazione o allagamento era stato registrato alla data di completamento dei lavori peer cui è lite e, che soltanto in seguito erano comparse le infiltrazioni che l'odierno appellante già allora come tutt'ora imputa alle perdite della rete idrica comunale posta su via Discesa Mocarda perché confermato dall'esito della verifica che la stessa committente aveva all'epoca commissionato all'ing. il quale con Parte_2
l'impiego di termocamera aveva effettuato l'indagine ed aveva escluso che la causa delle infiltrazioni era riconducibile all'impianto idrico realizzato dalla ditta Parte_1
Osserva il che avendo tempestivamente dedotto le suesposte circostanze e le altre Parte_1
capaci di sorreggere la fondatezza del proprio credito, avrebbe avuto diritto di essere posto nelle condizione di darne anche compiuta dimostrazione in giudizio, attraverso la ctu e le prove testimoniali che domanda vengano ammesse in appello, sugli articolati di prova che formula, in quanto utili a provare il proprio credito e contemporaneamente l' infondatezza delle difese e deduzioni avversarie compreso l'illegittimo esercizio dell'eccezione di inadempimento che l'opponente ha proposto senza il presupposto necessario rappresentato dal non provato inadempimento della propria controparte, contraente il contratto d'appalto . Sulla
8 scorta di tali deduzioni la ditta appellante domanda di essere messa nelle condizioni di esercitare le attività deduttive ed istruttorie che le sono state precluse in primo grado e, a tal fine, chiede di ammettere la prova testimoniale con l'architetto e con i testi, Testimone_1
e domanda altresì che venga disposto l'ordine di Testimone_2 Testimone_3
esibizione della documentazione riguardante la contabilità dei lavori ( computo metrico, libretto misure, SAL); del progetto edilizio, della concessione edilizia comprese le richieste di varianti, nonché della contabilità dei lavori presentata da per usufruire delle Controparte_1
agevolazioni ex legge n. 61/1981..
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha statuito: “Nel caso di specie, le risultanze documentali in atti non consentono di ritenere che l'opera sia stata accettata dalla committente la società avendo anzi incontestatamente Controparte_1 inviato all'impresa appaltatrice, in data 24.IX.2015, una mail di contestazione dei vizi e dell'omesso completamento dell'opera corredata dall'elenco degli interventi di completamento
e di riparazione rimessole dal D.L., per modo che deve ritenersi che l'onere di provare l'esatto adempimento e l'ultimazione dell'opera gravasse sul . Parte_1
L'appellante deduce che detta statuizione sarebbe errata in quanto non avrebbe considerato che la committente aveva accettato le opere e che soltanto dopo il protesto degli effetti cambiari, consegnati per il pagamento dei lavori, aveva strumentalmente eccepito la sussistenza di vizi ed il mancato completamento dei lavori. Osserva la parte che la prova della consegna dei lavori poteva trarsi dal fatto che la . si era immessa nel possesso delle opere e tale Controparte_1
circostanza era stata anche rilevata dal primo giudice e non contestata ex adverso;
inoltre, le opere risultavano anche accettate senza riserva e per facta concludentia e ciò esonerava l'odierna appellante da ogni responsabilità per eventuali vizi o difformità, conseguentemente nessun rilievo poteva assumere la nota del 24.9.2015, trasmessa dalla Controparte_1
successivamente all'accettazione dei lavori, che invece è stata impropriamente valorizzata dal primo decidente senza consentire alla ditta di replicare al suo contenuto come Parte_1
avrebbe fatto se avesse avuto assegnati i termini di cui all'art 183 comma Vi cpc, mediante la produzione della precedente corrispondenza intercorsa tra le parti ( che produce in appello) dalla quale risultava che la committente aveva verificato ed accettato le opere complete e conformi alle regole dell'arte ed aveva anche riconosciuto dovuto il saldo prezzo richiesto dall'odierna ditta appellante, come si evince dall'email del 14.7.2015, prodotta nel grado (all.
9 n. 4 ), ove era la stessa a proporre all'appaltatrice di dilazionare il pagamento Controparte_1
del saldo prezzo, attraverso la cessione di ulteriori effetti cambiari con scadenza dal 31.1.2016 al 30.11.2016 sino all'integrale soddisfo del credito.
Aggiunge l'appellante che prova ulteriore che le opere consegnate erano state accettate in quanto complete ed esente da vizi, può trarsi : dalla nota prodotta in appello (doc. 6 all. atto appello ) con la quale la ditta aveva comunicato in data 29.1.2013 al Controparte_1 [...]
la fine dei lavori;
dalla consegna della committente nel gennaio 2014 degli effetti CP_4
cambiari per il pagamento dei lavori realizzati;
dalla nota prodotta in appello datata 5.8.2015, dalla quale risulta che la società dopo la verifica dei lavori da parte del DL Controparte_1 riconosceva alla ditta appellante un credito di € 34.005,79, poi disconosciuto nella relazione di fine lavori del 2017. Infine l'appellante pone l'accento a dimostrazione della strumentalità dell'opposizione nell' email del 31.1.2016 ( successiva alla lett. 24.9.2015 della CP_1
nella quale negava di essere debitrice ) con la quale la committente in via transattiva
[...]
riconosceva di essere debitrice nei confronti della ditta attribuendo ai lavori appaltati Parte_1
il valore complessivo di € 184.532,23 ( di cui € 168.726,68 per i lavori contrattuali;
€
15.805,55 per i lavori aggiuntivi) Osserva l'appellante che alla luce di quanto emerge dalla documentazione testè citata si può affermare che non vi erano i presupposti per esercizio dell' eccezione ex art. 1460 c.c. e di conseguenza sarebbe pure errata la sentenza impugnata che ha accolto l''opposizione sulla base della mancata prova dell'esatto adempimento della ditta appaltatrice.
L'appellante infine domanda alla Corte, alla luce di quanto esposto, di dichiarare: che il decreto ingiunto era stato emesso legittimamente;
che la ditta appellante ha correttamente eseguito sia i lavori contrattuali, per il corrispettivo concordato di € 133.752,73 (di cui € 118.840,14 opere edili, € 21.480,00 per opere idrauliche ed € 3.500,00 per opere elettriche) oltre iva 10%
(complessivi € 147.128,00) che i lavori “extra contrattuali per il corrispettivo concordato di €
52.020,89 oltre iva 10% (complessivi € 57.222,98).
Con il terzo motivo di appello la parte, confidando nell'accoglimento dell'appello, domanda di riformare in proprio favore la statuizione sulle spese processuali ed, in caso, di eventuale rigetto dell'appello di disporne la compensazione dovendo ritenersi provato il credito azionato in via monitoria quanto meno relativamente all'importo portato dalle cambiali ( €40.000,00) girate in favore dell'odierna ditta appellante dalla società appellata, quando era ancora in bonis.
10 ^^^^
Precisazioni preliminari.
1) Prima di entrare nel merito dei motivi di appello va dichiarata procedibile la domanda dell'odierno appellante- parte opposta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo - volta all'accertamento del proprio credito nei confronti della società opponente, dichiarata fallita nel corso del presente giudizio di appello.
Nel caso in esame, il fallimento della società appellata è sopraggiunto dopo l'avvio del giudizio di appello e, quindi, dopo la promulgazione della sentenza con la quale il Tribunale non ha riconosciuto, in quanto non provato, il credito dell'odierna ditta appellante e quest'ultima, per evitare gli effetti preclusivi derivanti dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ha proposto l'impugnazione al fine di ottenere in riforma una sentenza di riconoscimento/ accertamento del proprio credito.
Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, alla quale questo
Collegio intende dare piena continuità, «in tema di ammissione al passivo fallimentare con riserva, l'articolo 96, comma 2, n. 3 L.F. deve essere interpretato estensivamente, in modo da ricomprendere anche i crediti oggetto di accertamento negativo da parte di una sentenza non passata in giudicato e pronunciata prima della dichiarazione di fallimento» (Cass. n.
11362/2018) La S. C. ha anche precisato che il principio per cui «nel caso in cui un soggetto, rimasto soccombente all'esito di un giudizio di condanna, sia dichiarato fallito nel corso del giudizio di impugnazione, l'azione proposta non è improcedibile, in quanto, a norma dell'art. 96
L.F., il creditore, sulla base della sentenza impugnata, può insinuarsi al passivo con riserva, mentre il curatore, dal suo canto, può proseguire il giudizio di impugnazione» (Cass. n.
14768/2019) vale anche per l'ipotesi contraria che il fallimento sopravvenga alla sentenza di rigetto, anche solo parziale, della domanda proposta da un creditore, risultando tale soluzione coerente con il principio della ragionevole durata del processo. (sul punto Cass. n. 26041/2010.;
Cass 17834/2013; Cass. n. 3338/2015).
Ne consegue che, in tal caso, il creditore, per evitare gli effetti preclusivi derivanti dal passaggio in giudicato della decisione di merito, deve proporre impugnazione in via ordinaria nei confronti della Curatela, e la sentenza di accertamento del credito, eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado, spiega efficacia nei confronti della procedura, allo stesso modo di quella di rigetto dell'impugnazione proposta o proseguita dal curatore in caso di accoglimento della
11 domanda in primo grado (cfr. ex multis: Cass., n. 2018/2018 ; Cass n. 3338/2015; Cass. n.
17834/2013 Cass n. 4646/2009; Cass n. 5113 /2008).
2)Sempre in via preliminare è l'esame della censura con la quale l'appellante evidenzia l'errore procedurale commesso dal primo decidente che ha dichiarato le parti decadute dalla facoltà di richiedere l'appendice scritta, rappresentata dalle memorie previste dall'art 183 comma Vi cpc, nella formulazione ratione temporis vigente, che è stata accolta da questa Corte, come già implicitamente anticipato dal provvedimento che ha disposto l'espletamento della ctu.
Ciò detto, in questa sede vanno innanzitutto illustrate le ragioni per le quali la censura, oltre che fondata, è prima ancora ammissibile perché soltanto in tale ultimo caso è consentito al giudice del gravame di rimettere le parti in termini per produrre nuovi documenti e articolare richieste istruttorie, pretermesse in primo grado, che sono funzionali all'accertamento dei fatti di causa.
La Corte valuta preliminarmente ammissibile la censura, in quanto articolata in conformità ai principi indicati dalla S.C (Cass.n.23162/2014; Cass.n.24402/2018; Cass. n.21953/2019), dato che l'appellante non si è limitato a censurare la violazione della regola procedimentale, della mancata concessione dei termini chiesti ai sensi dell'art. 183 VI° comma c.p.c., ma ha indicato in maniera specifica quale sarebbe stato il “thema decidendum” sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare, ove fossero stati concessi i termini richiesti;
quali prove avrebbe dedotto per provare la fondatezza del proprio credito e, al contempo, per contrastare le ragioni dell'opponente( in appello indica i testi ed i relativi capitoli di prova , produzione documentale, ordine esibizione, ctu); ha indicato il pregiudizio concreto sofferto per la loro mancata ammissione, anche alla luce della decisione fondata sull'unilaterale e parziale rappresentazione dei fatti di causa.
Per quanto esposto è ammissibile la produzione documentale eseguita nel grado il cui contenuto
è capace di contrastare le deduzioni avversarie recepite dal primo giudice e poste a base della ratio decidendi della sentenza impugnata.
Tanto premesso, non sfugge tuttavia, a questo Collegio, la giurisprudenza della S.C. che consente al giudice di primo grado, in forza del combinato disposto dell'art. 187, comma 1,
c.p.c. e dell'art. 80 bis disp. att. c.p.c., di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione già in sede di udienza fissata per la prima comparizione e trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., anche se le parti hanno fatto richiesta di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo. Tuttavia tale potere del giudice si considera correttamente
12 esercitato se volto ad evitare richieste puramente strumentali e dilatorie e ciò in applicazione del principio costituzionale della durata ragionevole del processo ( Cass n. 4767/2016; Cass n.
26617/2024; 7474/2017) e pertanto presuppone che la causa non necessiti di ulteriore istruzione oppure che i mezzi istruttori preannunciati dalle parti siano inammissibile o non conducenti per le finalità dimostrative indicate.
Il giudizio all'esame, non ha natura documentale e controverte sulla quantità e qualità delle opere eseguite, alcune dedotte viziate ed anche fonte di danni da risarcire, sicchè alle parti, che non erano comparse all'udienza dell'8.5.2017, fissata ai sensi dell' art 183 cpc, è stato impedito all'udienza di rinvio del 15.5.2017,di utilizzare la fase dedicata alla prodizione di documenti, alle richieste istruttorie funzionali a provare le rispettive tesi e deduzioni, non avendo le stesse alcun obbligo di indicare, anticipatamente, nei propri atti di costituzione in giudizio i mezzi istruttori di cui si intendono avvalere senza aver prima celebrato l'udienza di prima comparizione e trattazione ex art 183 cpc, deputata a delineare il thema decidendum.
Inoltre non è condivisile la motivazione utilizzata dal primo decidente per dichiarare decadute le parti a causa della loro mancata comparazione all'udienza di prima comparazione e trattazione.
Ed infatti non è conforme al dettato normativo l'interpretazione data dal primo giudice agli artt. 181 e 183 cpc nella formulazione temporia vigente e la motivazione addotta sembra non tener conto che è venuta meno, a seguito della riforma del 2005 , la distinzione, prima vigente, tra l'udienza di prima comparizione (ex art 180 cpc) e quella di prima trattazione (ex art 183 cpc), sicchè la motivazione impugnata, risente dell'interpretazione, non più attuale, data in passato dalla giurisprudenza all'art 183 cpc, quando è stata chiamata a definire l'ambito temporale in cui maturavano le preclusioni assertive in considerazione della disposizione contenuta nella parte finale del comma 1 del citato articolo che prevedeva in caso di mancata comparizione delle parti, senza giustificato motivo , la possibilità per giudice di valutare tale comportamento ai sensi del secondo comma dell'art. 116 cpc. Detta disposizione aveva portato la giurisprudenza ad interpretare la norma nel senso che il legislatore aveva voluto considerare “prima udienza di trattazione “ anche quella in cui nessuna delle parti era comparsa, tanto da obbligare espressamente il giudice, in tale ipotesi, “a valutare tale comportamento” se privo “di giustificato motivo”. Sicchè ante riforma, la prima udienza di trattazione ex art 183 cpc rinviata ex art 181 cpc per la mancata comparizione delle parti,
13 non veniva considerata “slittata” alla nuova udienza di rinvio, come invece si intende successivamente alla riforma, sicchè le preclusioni assertive maturavano già all'udienza precedente rinviata ex art 181 cpc e l'udienza di rinvio, anche se manteneva in senso atecnico la denominazione di udienza “di prima trattazione” (nel senso, che la causa viene discussa per la prima volta), ma non anche (ed in senso tecnico) di “prima udienza di trattazione”.
3) Va ancora premesso che la quando ancora in bonis, si è costituita nel Controparte_1 presente grado di giudizio in data 16.12.2020 per l'udienza di prima trattazione fissata il
18.12.2020 e rinviata d'ufficio al 21.12.2020, non ha proposto appello incidentale ( e se proposto sarebbe stato tardivo) per evitare la formazione del giudicato sulla statuizione che l'ha dichiarata decaduta dalla garanzia per i vizi o difetti ex art 1667 cc e dall' l'eccezione di inadempimento di cui all'ultimo comma del citato articolo, seppur il Tribunale ha accolto l'opposizione in quanto non provato il credito della ditta opposta a fronte dell'eccezione di inadempimento ex art 1460 cc, applicabile a tutti i contratti a prestazioni corrispettivi compreso quello di appalto, anche in caso di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per i vizi e/o le difformità di cui all' art 1667 cc. Tale ultimo principio, enunciato dal primo decidente, è condivisibile ma non lo sono né le premesse né la conclusione cui è giunto, fuorviate dall'omessa istruzione della causa, supplita in appello con l'espletamento della ctu che ha fornito risposte esaurienti su tutte le questioni controverse, riguardanti : la quantità e la qualità delle opere appaltate compreso la congruità del prezzo praticato dall'appaltatrice;
l'inadempimento reciproco degli obblighi contrattuali oltre l'accertamento dei danni che la parte committente ha chiesto le venissero risarciti e scomputati dal saldo prezzo.
4) Infine, poiché le censure più rilevanti che l'appellante ha articolato per la riforma della motivazione della sentenza impugnata, trovano fondamento nella documentazione prodotta in appello, appare superfluo, a questo Collegio, indugiare sugli effetti negativi, illustrati nell'atto di appello, derivati all'appellante per la menomata attività difensiva ed istruttoria, anche perché comunque detti documenti, seppur ammissibili, non sono risolutivi per la decisione senza l'espletamento della ctu. Ed infatti, in presenza dell'eccezione ex art 1460 cc proposta dall'opponente, che in definitiva ha messo in discussione il valore complessivo dell'appalto e quindi l'esistenza stessa di un credito residuo dell'opposta, diventa necessario nel presente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo verificare la sussistenza della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza
14 del credito ( a prescindere dalla sua entità) travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (ex multis Cass. n. 9927/2004).
Esito ctu
L'ausiliario nominato nel grado è partito nella propria indagine dall'esaminare le 41 lavorazioni extra capitolato, che l'odierno appellante aveva sintetizzato nel grado precedente nel doc 5, e lo ha confrontato con il diverso schema riepilogativo delle opere prodotto dalla committente nel grado precedente ( all. n. 3) e ciò al fine di separare le opere non contestate
(che le parti concordemente riconoscevano regolarmente eseguite e correttamente contabilizzate) dalle maggiori opere che la committente “ aveva ammesso con riserva di verifica in fase di collaudo” ( contestate soltanto nella misura e quindi per il prezzo) per distinguere dette voci citate dalle altre “opere extra non ammesse”. Il ctu in sede di operazioni peritali eseguite il giorno 16.3.2021 ( verbale in atti) nel contraddittorio delle parti ha dato atto che in effetti le parti convenivano nell'affermare che anche le “opere extra ammesse con riserva di verifica in sede di collaudo”, erano state accettate dalla parte committente “ nella quantità e negli importi” . Indi l'ausiliario sulla base di tale premessa ha proceduto ad esaminare nel dettaglio le voci delle lavorazioni “extra non ammesse” (riportate nella B dell'all. n. 3 ) ed è giunto alla conclusione che dette opere corrispondevano alle lavorazioni eseguite dalla sia perché visibili e documentate in fase di sopralluogo sia Controparte_3
perché nonostante non ammesse erano state comunque accettate dalla parte appellata che nel proprio documento “Allegato 3”le aveva inserite tra le opere realizzate dalla CP_3
riconoscendone l'esecuzione ma non anche il diritto di quest'ultima ad esigerne il
[...]
compenso richiesto in quanto, per alcune voci, il prezzo richiesto era eccesivo;
per altre , non era dovuto in quanto non si trattava di opere aggiuntive ma di opere rientranti nell'appalto convenuto a corpo .
Il ctu ha anche verificato che tutte le opere extra erano state correttamente eseguite e non presentavano vizi o difformità
L'ausiliario nella consulenza depositata l'8.6.2021 ha riferito che, limitatamente alla voci extra capitolato 21.01.26 e A.P.18, inerenti rispettivamente al trasporto di materiali inerti da conferire in discarica e per quelli inerenti la realizzazione di tracce su muratura portante per la realizzazione di impianti elettrici e scarico, non era è possibile esprimere alcuna considerazione in quanto “ non erano presenti elementi valutabili post intervento”.
15 L'ausiliario ha poi analizzato le singole contestazioni mosse dalla parte committente nella relazione del Direttore dei lavori datata 28.8. 2017, che riguardavano: 1) le opere necessarie per il ripristino dei danni provocati da un allagamento nel bagno del locale accoglienza;
2)“le opere eseguite non a regola d'arte con conseguente ammaloramento degli intonaci nei locali dell'appartamento 2; 3) il rimborso del furto degli interruttori e materiale elettrico;
4 ) la mancata rimozione del precedente pavimento e massetto nel vano E dell'appartamento 3 e nel vano F4 dell'appartamento 5.
Il ctu in ordine alle prime due contestazioni citate, provenienti dalla parte committente si
è così espresso: “In merito all'allagamento del bagno del locale accoglienza, posto al piano terra del primo corpo di fabbrica, è stato possibile appurare che risulta essere effettivamente oggetto di ammaloramento causato da processi di infiltrazione di acqua. Dall'indagine eseguita per semplice deflusso delle acque dall'impianto di scarico realizzato, si è potuto constatare che è presente una dispersione di acque lungo la parete Ovest tale da causare, verosimilmente, l'allagamento del locale al piano terra. Infatti, è stata verificata la presenza di acqua di ruscellamento lungo tutta la parete procedendo con una semplice prova di scarico per circa 20 minuti. In assenza di un corretto sistema di smaltimento delle acque reflue si potrebbe avere una progressiva raccolta di acqua sul piano di calpestio del bagno causando il danneggiamento di tutte le finiture dell'ambiente interessato, così come riscontrato.
Nell'adiacente locale, avente accesso dal piano terra di Corso Don Minzoni, è stata riscontrata la totale assenza dell'intonaco dalle pareti, elemento originariamente presente così come documentato dalle fotografie in atti. Le motivazioni che hanno indotto la proprietà ad eliminare lo strato di intonaco si basano sull'uso di un materiale non traspirante ed inidoneo per ambienti scarsamente ventilati ed a piano terra. Allo stato attuale è stato possibile verificare l'assenza dell'intonaco e la presenza di efflorescenze sulla muratura come naturale conseguenza dei processi di umidità di risalita per capillarità su muratura portante. Al contempo, però, non è stato possibile verificare il materiale originariamente utilizzato e, quindi, l'idoneità del prodotto, poiché completamente rimosso”.
In merito al furto degli interruttori e di altri materiali il ctu non ha potuto esprimere alcuna considerazione e detta contestazione, a pare di questo Collegio, è infondata rimasto innanzitutto indimostrato dalla committente, onerata della relativa prova, l'esistenza stessa del fatto storico del furto oltre del valore dei beni dedotti sottratti, peraltro genericamente
16 allegati. Sull'ultima contestazione citata e rubricata al n. 4 l'ausiliario ha concluso “che è possibile affermare, grazie ai saggi eseguiti, che non risulta essere presente né la vecchia pavimentazione né il vecchio massetto. In definitiva è possibile affermare che negli ambienti dei due appartamenti indicati è stato correttamente rimosso il vecchio massetto, svellita la pavimentazione originaria e, successivamente, posti in opera il nuovo massetto e l'attuale pavimentazione”.
In sede di osservazioni critiche alla bozza di ctu, parte appellante ha chiesto all'ausiliario di valutare la congruità dell'importo richiesto per alcuni voci che erano state contestate dalla committente nella misura/quantità, e l'ausiliario ha replicato che “la determinazione economica delle lavorazioni esulava dal mandato affidato limitato alla verifica della corretta esecuzione delle opere”; che per analoghe ragioni non poteva esprimere nessuna valutazione sugli oneri di discarica, anche se la relativa documentazione era stata acquisita durante le operazioni peritali nel contraddittorio e con il consenso delle parti
L'appellante ha anche chiesto al ctu di valutare se era ipotizzabile che le infiltrazioni registrate al piano terra, in prossimità del locale accoglienza, potevano essere imputate ad altre cause o concause esterne all'immobile e il ctu ha risposto che allo stato non era possibile stabilire se i danni riscontrati erano riconducibili agli attuali deflussi interni o a fenomeni di infiltrazione causati da tubazioni comunali, in assenza di verifiche invasive tali da permettere di verificare lo stato di conservazione delle stesse.
Il Ctu ha così concluso: “ L'impresa ha eseguito i lavori nel rispetto del capitolato Parte_1 allegato in atti ed ha eseguito una serie di lavorazioni extra capitolato. Quest'ultime risultano essere state eseguite e non contestate da parte appellata nella corretta esecuzione bensì nella quantificazione economica poiché non è stata fornita adeguata documentazione atta a permetterne la quantificazione economica. Le opere eseguite, in base all'analisi visiva ed ai saggi eseguite, sono state eseguite nel rispetto del principio della “regola d'arte” ad eccezione del sistema di smaltimento delle acque reflue dei servizi igienici di due corpi di fabbrica”.
La Corte, preso atto delle risultanze della consulenza tecnica che aveva accertato eseguite e completate tutte le opere che l'appellante aveva indicato realizzate, ha richiamato l'ausiliario per conferirgli l'incarico supplettivo di valutare la congruità del prezzi praticati dalla e di valutare anche le due voci indicate nel computo metrico alle lett. Controparte_3
17 A.P.18 e 21.10.01.02, in ordine alle quali non si era pronunciato nella precedente consulenza, affidandogli altresì il compito di “determinare i costi di riparazione/ rifacimento del sistema di smaltimento dei reflui indicati nella propria relazione non correttamente allestiti, compresi i costi di ripristino delle parti murarie rimaste danneggiate dalle infiltrazioni”.
Il ctu nel proprio elaborato integrativo depositato il 6.2.2024 in merito alla voce A.P.18 del capitolato, riguardante “ apertura e chiusura di tracce nella muratura sia di forati che di pietra compreso la posa in opera di corrugati e scatole per gli impianti elettrici, antenna
Tv, idrico, fognario e di condizionamento” ha concluso che per tale opera eseguita nel
2012 il prezzo richiesto dalla ditta opposta di € 6.000.00 era conforme al prezziario Regionale anno 2009 : riguardo al costo per la discarica ( voce 21.01.26)il ctu, considerato il volume dei materiali inerti prodotti e da conferire in discarica, ha ritenuto congruo l'importo di€
5.040, 00 richiesto dalla;
per il rifacimento /ripristino delle parti murarie Controparte_3 rimaste danneggiate dalle infiltrazioni il ctu vista l'esigua quantità delle lavorazioni da eseguire (circa 4 mq intradosso e 6 mq pareti), ha indicato l'importo complessivo necessario in € 2.000,00. Infine il ctu ha dichiarato “ congrui tutti i prezzi indicati nella documentazione fornita dalle parti” e verificate le opere anche nelle quantità contabilizzate dalla ditta appellante , ha apportato lievi modifiche limitatamente alle voci A.P. 12; A.P. 14; A.P. 25, contabilizzate in eccesso dall'appaltatrice per un importo complessivo € 933,80. Indi
l'ausiliario sottratto detto ultimo importo da quello valutato congruo ancora dovuto a saldo dell'appalto , ha determinato, al netto degli acconti versati, in € 67.823,80 (comprensivo di
IVA al 10%) il credito vantato dalla ditta a fronte di quello ingiunto di € Parte_1
68.850,97 ( iva compresa ).
Accertato che il credito che l'opponente vanta nei confronti della
[...]
ammonta ad €67.823,80 (comprensivo di iva) a detto importo Controparte_1 va aggiunto quello di € 470,72 per spese di protesto degli effetti cambiari sostenute e documentate dall'appellante, il cui credito era stato inserito e riconosciuto nel decreto ingiuntivo opposto e da tale somma ( € 68.294,52) va sottratto il costo stimato dall'ausiliario per il ripristino dei locali danneggiati dalle infiltrazioni valutati complessivamente in €
2000,00, con il risultato che il credito residuo della ditta ammonta Parte_1 complessivamente in € 66.294,52. A detto ultimo importo vanno aggiunti gli interessi come
18 richiesti e riconosciuti in via monitoria ex art 5 del D.lgs. n. 231/2002 (Cass.n.22281/2013;
n. 13530/2019) decorrenti limitatamente all'importo di € 470,72 (spese protesto) dalla data del deposito del decreto ingiuntivo e per il restante credito, portato dalle due fatture azionate in via monitoria, la decorrenza dei citati interessi va calcolata in conformità all'art. 4 del
D.lgs. 231/2002.
Spese Processuali
La riforma della sentenza comporta una nuova regolamentazione delle spese processuali che tiene conto dell'esito complessivo della lite. Nella fattispecie la fase monitoria e quella di cognizione che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso, secondo la regola della soccombenza;
di conseguenza,
l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca del provvedimento monitorio, può comportare la condanna dell'ingiunto al pagamento delle spese di lite (cfr. fra le altre, Cass. 11606/18; 18125/17) anche quelle delle fase monitoria
(Cass n. 24482/2022) .
Nella fattispecie tenuto conto della condotta processuale tenuta dalle parti, ed in particolare l'infondatezza degli argomenti utilizzati nel grado dalla società appellata, prima che venisse dichiarata fallita, per opporsi alle ragioni dell'appello;
considerato che
il credito accertato si discosta di poco dall'importo ingiunto e considerata l'infondatezza preponderante dei motivi utilizzati per opporsi al decreto ingiuntivo , questo Collegio pone le spese processuali dei due gradi di giudizio a carico della Controparte_5
che si liquidano come in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa ( scaglione da € 52.001,00 ad € 260,000,00) in applicazione dei valori minimi tabellari, stante la bassa difficoltà della causa , oltre le spese della fase monitoria come liquidate dal Tribunale di RA € 540,00 per onorari, 145,00 per esborsi oltre 15% per spese generali e Iva e cpa .
Pone definitivamente a carico della Controparte_1
le spese di ctu come liquidate in atti.
P.Q.M.
19 La Corte d'Appello di Catania- seconda sezione civile- definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1208/2020 R.G, in riforma della sentenza del Tribunale di RA n.
544/2020 pubblicata il 3.7.2020, così provvede: dichiara la contumacia della;
Controparte_1
conferma la statuizione di revoca del decreto ingiuntivo n. 1211/2017 emesso dal Tribunale di
RA in data 4. 7.2017; condanna la al pagamento in favore Controparte_1 di nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, dell'importo Parte_1
complessivo di € 66.294,52 oltre interessi calcolati come in parte motiva e con le decorrenze ivi previste;
condanna la al pagamento delle spese Controparte_1 processuali dell'intero giudizio in favore della parte appellante che liquida per il primo grado in complessivi € 7.057,00 ( € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva,
€ 2.836,00 per la fase istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisionale) e per il presente grado in complessivi € 7.160,00 ( € 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, €
2.163,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale) oltre IVA, CPA, spese generali e spese vive di iscrizione al ruolo;
condanna la al pagamento in favore Controparte_1 dell'odierno appellante delle spese processuali liquidate per la fase monitoria che ammontano ad € 540,00 per onorari, 145,00 per esborsi oltre 15% per spese generali e Iva e cpa.
Pone definitivamente a carico della , Controparte_1
le spese di c.t.u. disposte nel grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 24.2.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
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